Art. 17 (Lavoro notturno)
- Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla sentenza della Corte
di giustizia delle Comunità europee 4 dicembre 1997, l'articolo 5 della legge 9 dicembre
1977, n. 903, è sostituito dal seguente:
Art. 5
- È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del
bambino.
- Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente
dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio
convivente di età inferiore a dodici anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
- Fino all'approvazione della legge organica in materia di orario di
lavoro, il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di lavoro notturno,
informati ai seguenti princípi e criteri direttivi:
- assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla
consultazione delle parti sociali e dei lavoratori interessati, nonchè prevedere che la
normativa si rivolga a tutti i lavoratori e le lavoratrici sia del settore privato che del
settore pubblico, sulla base di accordo tra le parti sociali;
- rinviare alla contrattazione collettiva la previsione che la
prestazione di lavoro notturno determini una riduzionedell'orario di lavoro settimanale e
mensile ed una maggiorazione retributiva;
- prevedere che, sia nel settore manifatturiero che negli altri
settori, sia nel settore privato che nel settore pubblico, al lavoro notturno siano
adibiti con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta,
tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali;
- prevedere che ulteriori limitazioni al lavoro notturno, nei confronti
di lavoratori dipendenti, possano essere concordate in sede di contrattazione collettiva;
- prevedere che l'introduzione del lavoro notturno sia accompagnata da
procedure sulla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per accertare l'idoneità
dei lavoratori interessati;
- garantire, anche attraverso la contrattazione, il passaggio ad altre
mansioni o altri ruoli diurni in caso di sopraggiunta inidoneità alla prestazione di
lavoro notturno;
- garantire l'informazione sui servizi per la prevenzione e la
sicurezza, nonchè la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
per le lavorazioni che comportano rischi particolari.
- Lo schema o gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 2 sono
trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro trenta
giorni.
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