IL
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella
riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente,
del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario
generale;
Considerato
che l'Autorità ha svolto alcuni approfondimenti
istruttori su numerose iniziative promosse da organismi
sanitari pubblici e privati relativi alla possibilità
per l’assistito di accedere agli esiti degli esami
clinici con modalità informatica;
Rilevata
l'esigenza di individuare misure e accorgimenti necessari
e opportuni da porre a garanzia dei cittadini interessati,
in relazione ai trattamenti di dati che li riguardano;
Rilevata
l'opportunità che la prescrizione di tali misure
e accorgimenti, allo stato individuati dal Garante nell'unito
documento, sia preceduta da una consultazione pubblica
dei soggetti e delle categorie interessate, in particolare
degli organismi e professionisti sanitari pubblici e
privati e delle associazioni di pazienti interessati,
anche al fine di acquisire eventuali riscontri e osservazioni;
Visto
il Codice in materia di protezione dei dati personali
(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Viste
le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante
n. 1/2000;
Relatore
il prof. Francesco Pizzetti;
DELIBERA:
a)
di adottare l'unito documento che forma parte integrante
della presente deliberazione ("Linee guida in tema
di referti on-line");
b)
di avviare una consultazione pubblica sul documento
di cui alla lettera a).
L'obiettivo
della consultazione è acquisire osservazioni
e commenti, in particolare da parte di organismi e professionisti
sanitari pubblici e privati e di associazioni di pazienti
interessati.
Osservazioni
e commenti potranno pervenire entro il 30 settembre
2009 all'indirizzo dell'Autorità di Piazza di
Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, ovvero all'indirizzo
di posta elettronica:
refertionline@garanteprivacy.it
La
presente deliberazione verrà pubblicata sul sito
web del Garante www.garanteprivacy.it e verrà
inviato un avviso all'Ufficio pubblicazione leggi e
decreti del Ministero della giustizia, affinché
sia riportato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma,
25 giugno 2009
IL
PRESIDENTE
Pizzetti
IL
RELATORE
Pizzetti
IL
SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi
Linee
guida in materia di referti on-line
Sommario
1.
Ambito di applicazione delle linee guida
2. Facoltatività del servizio di refertazione
on-line
3. Informativa e consenso
4. Archivio dei referti
5. Comunicazione dei dati all'interessato
6. Misure di sicurezza e tempi di conservazione dei
dati
1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA
L'Autorità ritiene opportuno fornire alcune indicazioni
in merito all'utilizzo dei dati personali nell'ambito
di alcune iniziative sorte nel processo di ammodernamento
della sanità pubblica e privata che ha generato
un maggiore sviluppo delle reti e una più ampia
gestione informatica e telematica di atti, documenti
e procedure.
All'interno
di tali iniziative è stato riscontrato essere
di recente molto diffusa in numerose strutture sanitarie,
soprattutto private, l'offerta di servizi gratuiti generalmente
riconducibili all'espressione "referti on-line",
consistenti nella possibilità per l'assistito
di accedere al "referto" –inteso come
la relazione scritta rilasciata dal medico sullo stato
clinico del paziente dopo un esame clinico o strumentale-
con modalità informatica. Analogamente è
concessa all'assistito la possibilità di decidere
-di volta in volta o una tantum- di ricevere telematicamente
i predetti esiti clinici direttamente attraverso il
proprio medico curante o il medico di medicina generale/pediatra
di libera scelta (MMG/PLS).
Tale
modalità di conoscibilità dei referti
viene generalmente realizzata attraverso due modalità:
1)
la ricezione del referto presso la casella di posta
elettronica dell'interessato;
2)
il collegamento al sito Internet della struttura sanitaria
ove è stato eseguito l'esame clinico, al fine
di effettuare il download del referto.
In
quest'ultimo caso, che sembra essere il più utilizzato,
al paziente viene generalmente fornito un nome utente
ed una password all'atto della prenotazione o dell'effettuazione
dell'esame.
In
alcune delle iniziative esaminate è anche possibile
effettuare il download del "reperto" (inteso
come il risultato dell'esame clinico o strumentale effettuato,
come ad es. un'immagine radiografica, un'ecografica
o un valore ematico) assieme al referto stilato dal
medico.
Talvolta,
il paziente viene avvisato della possibilità
di visualizzare il referto attraverso una delle modalità
sopra descritte mediante l'invio di uno short message
service (sms) sul numero di telefono mobile fornito
alla struttura sanitaria dallo stesso paziente all'atto
dell'adesione al servizio.
Allo
stato delle notizie acquisite, non consta l'esistenza
di una normativa in merito a tali modalità di
consegna dei referti, essendo regolamentata dalla disciplina
di settore solo la validità legale della refertazione
cartacea. Restano ovviamente ferme -ove applicabili-
le specifiche disposizioni in merito al documento informatico
e alla firma elettronica con specifico riferimento alle
metodologie dell'autenticazione informatica (d.lg.
7 marzo 2005, n. 82).
Ciò
stante, si è osservato che nella quasi totalità
delle iniziative esaminate, la refertazione on-line
non sostituisce le normali procedure di consegna dei
referti, che restano, in ogni caso, disponibili in formato
cartaceo -ai sensi e per gli effetti di legge- presso
la struttura sanitaria dove è stata erogata la
prestazione. Il paziente, infatti, può generalmente
ritirare i referti in originale(1). Tali servizi, infatti,
non si propongono -di regola- di sostituire la refertazione
cartacea, bensì di anticiparla, fornendo un'anteprima
dei referti, attraverso la visualizzazione e la stampa
dei documenti stessi non appena questi siano resi disponibili
dalla struttura erogatrice della prestazione sanitaria.
2. FACOLTATIVITÀ DEL SERVIZIO DI REFERTAZIONE
ON-LINE
In base alle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione
digitale, deve essere assicurata la disponibilità,
la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione
e la fruibilità dell'informazione in modalità
digitale utilizzando le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione nel rispetto della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali
e, in particolare, delle disposizioni del Codice in
materia di protezione dei dati personali (art.
2, d.lg. 7 marzo 2005, n. 82).
Come
già anticipato, la mancanza di specifiche disposizioni
normative in merito a tali modalità di consegna
dei referti determina che tali servizi dovrebbero essere
considerati facoltativi per l'interessato, ovvero offerti
con modalità tali da rendere possibile a quest'ultimo
di poter comunque scegliere di ritirare il referto in
formato cartaceo. All'interessato dovrebbe essere consentito,
infatti, di scegliere -in piena libertà- se accedere
o meno al servizio di refertazione on-line, garantendogli
in ogni caso la possibilità di continuare a ritirare
i referti cartacei presso la struttura erogatrice della
prestazione.
La
struttura sanitaria dovrebbe, anche, garantire all'interessato
di decidere liberamente -sulla base di una specifica
informativa e di un apposito consenso in ordine al trattamento
dei dati personali connessi a tale servizio- di aderire
o meno a tali servizi di refertazione, senza alcun pregiudizio
sulla possibilità di usufruire delle prestazioni
mediche richieste.
Qualora
l'interessato abbia scelto di aderire ai suddetti servizi
di refertazione, dovrebbe essergli concesso -in relazione
ai singoli esami clinici a cui si sottoporrà
di volta in volta- di manifestare una volontà
contraria, ovvero che i relativi referti non siano oggetto
del servizio di refertazione on-line precedentemente
scelto.
Anche
nel caso di comunicazione del referto presso l'indirizzo
della casella di posta elettronica fornito dall'interessato,
a quest'ultimo dovrebbe essere concessa la possibilità
di confermare l'indirizzo di posta elettronica in cui
ricevere tale comunicazione in occasione dei successivi
accertamenti clinici. Resta ferma l'operatività
del sistema che verrà adottato ai sensi del d.P.C.M.
6 maggio 2009 in materia di rilascio e di uso della
casella di posta elettronica certificata assegnata ai
cittadini.
Per
quanto riguarda la possibilità per l'interessato
di acconsentire alla comunicazione dei risultati diagnostici
al medico curante o al MMG/PLS dallo stesso indicato,
tale volontà dovrebbe essere manifestata di volta
in volta. All'interessato dovrebbe, infatti, essere
concesso il diritto di non comunicare sistematicamente
al medico curante tutti i risultati delle indagini cliniche
effettuate, lasciandogli la possibilità di scegliere,
di volta in volta, quali referti mettere a disposizione
del proprio medico. Tale garanzia deve intendersi operante
sia nel caso più frequente in cui l'interessato
autorizzi la comunicazione del referto presso la casella
di posta elettronica del medico curante, sia in quello
in cui autorizzi la struttura sanitaria a fornire le
credenziali di autenticazione direttamente al medico,
affinché quest'ultimo effettui il download del
suo referto.
Nel
caso di utilizzazione del servizio di avviso tramite
sms della disponibilità alla consultazione dei
referti attraverso le modalità sopra descritte,
nel messaggio inviato dovrebbe essere data solo notizia
della disponibilità del referto e non anche del
dettaglio della tipologia di accertamenti effettuati,
del loro esito o delle credenziali di autenticazione
assegnate all'interessato (Cfr. successivo punto 6).
3. INFORMATIVA E CONSENSO
Per consentire all'interessato di esprimere scelte consapevoli
in relazione al trattamento dei propri dati personali,
il titolare del trattamento deve previamente fornirgli
un'idonea informativa sulle caratteristiche del servizio
di refertazione on-line (artt. 13, 79 e 80 del Codice).
Tale informativa, che potrebbe essere resa anche unitamente
a quella relativa al trattamento dei dati personali
per finalità di cura ma distinta da essa, deve
indicare, con linguaggio semplice, tutti gli elementi
richiesti dall'art. 13 del Codice. In particolare, dovrebbe
essere evidenziata la facoltatività dell'adesione
a tali servizi, aventi la finalità di rendere
più rapidamente conoscibile all'interessato il
risultato dell'esame clinico effettuato.
L'informativa
deve rendere note all'interessato anche le modalità
attraverso le quali rivolgersi al titolare per esercitare
i diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice.
Al
fine di assicurare una piena comprensione degli elementi
indicati nell'informativa, il titolare dovrebbe formare
adeguatamente il personale coinvolto sugli aspetti rilevanti
della disciplina sulla protezione dei dati personali,
anche ai fini di un più efficace rapporto con
gli interessati.
Dopo
aver fornito l'informativa, il titolare del trattamento
deve acquisire un autonomo e specifico consenso dell'interessato
a trattare i suoi dati personali, anche sanitari, attraverso
le suddette modalità di refertazione.
4. ARCHIVIO DEI REFERTI
In alcune delle iniziative di refertazione on-line in
essere, è offerto all'interessato anche un servizio
aggiuntivo, solitamente gratuito, consistente nella
possibilità di archiviare, presso la struttura
sanitaria, tutti i referti effettuati nei laboratori
della stessa. Il suddetto archivio è generalmente
consultabile on-line dall'interessato, il quale può
anche effettuare il download dei referti ivi raccolti.
Il
titolare del trattamento che intenda offrire all'interessato
tale servizio di archiviazione è tenuto a fornire
allo stesso una specifica informativa ed ad acquisire
un autonomo consenso.
Tali
archivi, raccogliendo tutti i referti effettuati nel
tempo dall'interessato ed essendo realizzati presso
un organismo sanitario in qualità di unico titolare
del trattamento (es., laboratorio di analisi, clinica
privata), ricadono nella definizione di dossier sanitario,
secondo quanto indicato nel Provvedimento
del Garante del 5 marzo 2009, recante "Linee
guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (FSE)
e di dossier sanitario"(2). Ciò stante,
il titolare del trattamento che intenda offrire all'interessato
la possibilità di raccogliere i referti in tali
archivi dovrà tener conto delle garanzie –anche
di sicurezza- individuate nel citato provvedimento per
i dossier sanitari.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI ALL'INTERESSATO
Secondo quanto previsto dall'art. 84 del Codice, i dati
personali inerenti allo stato di salute devono essere
resi noti all'interessato solo per il tramite di un
medico designato dallo stesso o dal titolare. Il secondo
comma di tale disposizione prevede che il titolare o
il responsabile possano autorizzare per iscritto esercenti
le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio
dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con
i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti
i medesimi dati all'interessato.
L'abilitazione
all'accesso dei suddetti sistemi di refertazione deve,
pertanto, essere consentita all'interessato nel rispetto
delle cautele previste dalla disciplina di settore già
applicabili anche per il cartaceo e richiamate dal Garante
nel provvedimento generale del 2005(3). In particolare,
nel caso di specie, l'intermediazione potrebbe essere
soddisfatta accompagnando la comunicazione del reperto
con un giudizio scritto e la disponibilità del
medico a fornire ulteriori indicazioni su richiesta
dell'interessato.
I
titolari del trattamento, nell'offrire tali servizi,
dovrebbero tener conto delle disposizioni di settore
che prevedono -nella comunicazione dei referti e nella
illustrazione del loro significato diagnostico- una
specifica attività di consulenza da parte del
personale medico (ad esempio, nel caso di indagini cliniche
volte a rivelare direttamente o indirettamente l'infezione
da HIV(4)). La necessità di assicurare una consulenza
genetica appropriata nell'effettuazione di test genetici
-anche prenatali- sembrerebbe, poi, far escludere la
possibilità di offrire tali servizi di refertazione
nel caso in cui l'interessato si sottoponga a tali indagini
cliniche.
6. MISURE DI SICUREZZA E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI
DATI
La particolare delicatezza dei dati personali trattati
mediante i servizi di refertazione on-line impone l'adozione
di specifici accorgimenti tecnici per assicurare idonei
livelli di sicurezza ai sensi dell'art. 31 del Codice,
ferme restando le misure minime che ciascun titolare
del trattamento deve comunque adottare ai sensi del
Codice (artt. 33 e ss.) e, in particolare, laddove applicabili,
quelle richieste dalla regola 24 del Disciplinare tecnico
in materia di misure minime di sicurezza, allegato B)
al Codice, laddove per il trasferimento di dati idonei
a rivelare l'identità genetica di un individuo
viene richiesto il ricorso alla cifratura.
Per
la consegna degli esiti dell'attività diagnostica
e di analisi biomedica si prospettano attualmente i
due diversi scenari sopra descritti che pongono problemi
di protezione dei dati da affrontare con differenti
approcci.
Scenario
1 – consultazione on-line dei referti tramite
servizi Web accessibili da Internet.
Nel
caso in cui il servizio che si intenda offrire consti
nella possibilità per l'interessato di collegarsi
al sito Internet della struttura sanitaria che ha eseguito
l'esame clinico, al fine di effettuare la copia locale
(download) o la visualizzazione interattiva del referto,
dovrebbero essere adottate delle specifiche cautele
quali:
1.
protocolli di comunicazione sicuri, basati sull'utilizzo
di standard crittografici per la comunicazione elettronica
dei dati, con la certificazione digitale dell'identità
dei sistemi che erogano il servizio in rete (protocolli
https ssl – Secure Socket Layer);
2.
tecniche idonee ad evitare la possibile acquisizione
delle informazioni contenute nel file elettronico nel
caso di sua memorizzazione intermedia in sistemi di
caching, locali o centralizzati, a seguito della sua
consultazione on-line;
3.
l'utilizzo di idonei sistemi di autenticazione dell'interessato
attraverso ordinarie credenziali o, preferibilmente,
tramite procedure di strong authentication;
4.
disponibilità limitata nel tempo del referto
on-line (massimo 30 gg.);
5.
possibilità da parte dell'utente di sottrarre
alla visibilità in modalità on-line o
di cancellare dal sistema di consultazione, in modo
complessivo o selettivo, i referti che lo riguardano.
Scenario
2 – spedizione del referto tramite posta elettronica.
Qualora
il titolare del trattamento intenda inviare copia del
referto alla casella di posta elettronica dell'interessato,
a seguito di sua richiesta, per il referto prodotto
in formato digitale dovranno essere osservate le seguenti
cautele:
1.
spedizione del referto in forma di allegato a un messaggio
e-mail e non come testo compreso nella body part del
messaggio;
2.
il file contenente il referto dovrà essere protetto
con modalità idonee a impedire l'illecita o fortuita
acquisizione delle informazioni trasmesse da parte di
soggetti diversi da quello cui sono destinati, che potranno
consistere in una password per l'apertura del file o
in una chiave crittografica rese note agli interessati
tramite canali di comunicazione differenti da quelli
utilizzati per la spedizione dei referti (Cfr. regola
24 del Disciplinare tecnico allegato B) al Codice).
Tale cautela può non essere osservata qualora
l'interessato ne faccia espressa e consapevole richiesta,
in quanto l'invio del referto alla casella di posta
elettronica indicata dall'interessato non configura
un trasferimento di dati sanitari tra diversi titolari
del trattamento, bensì una comunicazione di dati
tra la struttura sanitaria e l'interessato effettuata
su specifica richiesta di quest'ultimo;
3.
convalida degli indirizzi e-mail tramite apposita procedura
di verifica on-line, in modo da evitare la spedizione
di documenti elettronici, pur protetti con tecniche
di cifratura, verso soggetti diversi dall'utente richiedente
il servizio.
In
ogni caso, per il trattamento dei dati nell'ambito dell'erogazione
del servizio on-line agli utenti dovrà essere
garantita la disponibilità di:
1.
idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione
per gli incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze
di accesso e trattamento (ad es., in relazione alla
possibilità di consultazione, modifica e integrazione
dei dati), prevedendo il ricorso alla strong authentication
con utilizzo di caratteristiche biometriche nel caso
del trattamento di dati idonei a rivelare l'identità
genetica di un individuo;
2.
separazione fisica o logica dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati
personali trattati per scopi amministrativo-contabili.
Il
titolare del trattamento dovrebbe, inoltre, prevedere
apposite procedure che rendano immediatamente non disponibili
per la consultazione on-line o interrompano la procedura
di spedizione per posta elettronica dei referti relativi
a un interessato che abbia comunicato il furto o lo
smarrimento delle proprie credenziali di autenticazione
all'accesso al sistema di consultazione on-line o altre
condizioni di possibile rischio per la riservatezza
dei propri dati personali.
In
ogni caso dovrebbero essere adottate tutte le misure
di sicurezza necessarie per rispettare il divieto di
diffusione dei dati sanitari prescritto dal Codice (artt.
22, comma 8 e 26, comma 5).
1
Al riguardo, cfr. art. 5, comma 8, legge 29 dicembre
1990, n. 407 e art. 4, comma 18, legge 30 dicembre 1991,
n. 412.
2 Provvedimento pubblicato in G.U. n. 71 del 26 marzo
2009 e consultabile sul sito: www.garanteprivacy.it
[doc.web n. 1598313].
3 Cfr. punto 4 del provvedimento
del Garante del 9 novembre 2005 "Strutture
sanitarie: rispetto della dignità" consultabile
sul sito www.garanteprivacy.it - doc. web n. 1191411.
Cfr. art. 5, l. 5 giugno 1990, n. 135, Relazione al
parlamento sullo stato di attuazione delle strategie
attivate per fronteggiare l’infezione da HIV nell’anno
2006, Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione
e della comunicazione, Direzione generale della prevenzione
sanitaria e Manuale di informazioni pro-positive, a
cura della Consulta del volontariato per i problemi
dell'AIDS presso il Ministero della salute, in merito
all’assistenza psicologica e alla consulenza specialistica
alle persone che hanno effettuato il test HIV.
4 Cfr. art. 12, Convenzione sui diritti dell'uomo e
sulla biomedicina, Oviedo il 4 aprile 1997 e Autorizzazione
al trattamento dei dati genetici del 22 febbraio 2007,
pubblicata in G.U. n. 65 del 19 marzo 2007, consultabile
sul sito: www.garanteprivacy.it -doc. web n. 1389918,
la cui efficacia è stata differita con provvedimento
del 19 dicembre 2008 pubblicato in G.U. n. 15 del 20
gennaio 2009- doc. web n. 1582871.