DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n.257 |
| Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. |
| IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 1, che consente l'emanazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge, di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 dello stesso articolo; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; Vista la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita', dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo l'articolo 10-octies e' inserito il seguente: "Art. 10-novies (Disposizioni particolari per taluni tipi di prodotti). - 1. In applicazione dei principi generali di cui agli articoli 2 e 115-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, e sulla base delle eventuali segnalazioni della sezione speciale della commissione tecnica di cui all'articolo 10-septies, nonche' degli organismi della pubblica amministrazione interessati all'applicazione del presente capo, possono essere disposte particolari limitazioni, o la soggezione ai divieti di cui all'articolo 98, comma 1, per le attivita' volte a mettere in circolazione, produrre, importare, impiegare, manipolare o comunque detenere, quando tali attivita' sono svolte a fini commerciali, tipi di prodotti o singoli prodotti che contengano materie radioattive naturali derivanti dalle attivita' di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere c) e d).". 2. L'articolo 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e' sostituito dal seguente: "Art. 24 (Comunicazione preventiva di cessazione di pratica). - 1. Chiunque intenda cessare una pratica soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 22 deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima della prevista cessazione, alle amministrazioni competenti a ricevere la comunicazione di cui allo stesso articolo 22. 2. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, sono fissate le condizioni e le modalita' per la comunicazione di cui al comma 1.". 3. All'articolo 4, comma 3, lettera m), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "Se il prodotto dei fattori di modifica e' uguale a 1; 1 Sv = 1 J kg elevato a -1" sono sostituite dalle seguenti: "Le dimensioni del sievert sono J kg elevato a -1". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Gli articoli 76 e 87 della Costituzione recitano: "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti." "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale". Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara la stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. - La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998, l'art. 1 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare dei Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e corrispettive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.". - Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, riguarda: "Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e deilavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti" - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, riguarda: "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/ Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti". - La direttiva 96/29/Euratom e' pubblicata in GUCE L. 159 del 29 giugno 1996. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguarda: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". Nota all'art. 1: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decrerto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, vedi note alle permesse. Si riporta qui di seguito l'art. 4, comma 3, lettera m), del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Inoltre, si intende per: a) - l) (omissis); m) sievert (SV): nome speciale dell'unita' di dose equivalente o di dose efficace. Le dimensioni del sievert sono J kg elevato a -1. quando la dose equivalente o la dose efficace sono espresse in rem valgono le seguenti relazioni: 1 rem = 10 elevato a -2 Sv 1 Sv = 100 rem"; Art. 2. 1. Nell'articolo 68-bis, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "classificazione del lavoratore in categoria A sono sostituite dalle seguenti: "classificazione del lavoratore come esposto". 2. Nell'articolo 81, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole "all'Ispettorato medico centrale" sono sostituite dalle seguenti: "all'ISPESL". 3. Nell'articolo 115-ter, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "Nel caso in cui lavoratori o individui" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui individui". Note all'art. 2: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, vedasi note alle premesse. - Si riporta qui di seguito l'art. 68-bis, comma 1, del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "1. Su motivata richiesta di autorita' competenti anche di altri Paesi appartenti all'Unione europea o di soggetti, anche di detti Paesi, che siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o medica della radioprotezione del lavoratore, il lavoratore trasmette alle autorita' o ai soggetti predetti le informazioni relative alle dosi ricevute. La richiesta delle autorita' o dei soggetti di cui sopra deve essere motivata dalla necessita' di effettuare le visite mediche prima dell'assunzione oppure di esprimere giudizi in ordine all'idoneita' a svolgere mansioni che comportino la classificazione del lavoratore come esposto, oppure, comunque, di tenere sotto controllo l'ulteriore esposizione del lavoratore". - Si riporta qui' di seguito l'art. 81, comma 4, del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decretolegislativo qui pubblicato: "4. Entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attivita' d'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed f) va consegnata al medico addetto alla sorveglianza medica che provvede alla sua trasmissione, unitamente al documento di cui all'art. 90, all'ISPESL che assicurera' la loro conversazione nel rispetto dei termini previsti dall'art. 90, comma 3." - Si riporta qui di seguito l'art. 115-ter, comma 4, del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "4. Nel caso in cui individui dei gruppi di riferimento della popolazione possono ricevere, a seguito di esposizioni potenziali in installazioni di cui all'art. 29, dosi superiori ai livelli determinati ai sensi dell'art. 115, comma 2, le amministrazioni competenti al rilascio del nulla osta di cui all'art. 29 stesso, dispongono l'inclusione della pratica nei piani di cui all'art. 115-quater, comma 1. Le predette amministrazioni inseriscono, a tale scopo, apposite prescrizioni nel nulla osta e inviano copia del provvedimento autorizzativo, insieme a tutte le valutazioni relative alle esposizioni potenziali, alle autorita' di cui all'art. 115-quater, ai fini della predisposizione dei piani di intervento". Art. 3. 1. Nell'articolo 143 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "di cui ai capi IV e VIII" sono sostituite dalle parole: "di cui ai capi III-bis, IV e VIII". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo l'articolo 144 e' inserito il seguente: "Art. 144-bis (Particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche). - 1. Ferme restando le disposizioni di esonero di cui all'articolo 22 le comunicazioni di detenzione effettuate, ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, precedentemente alla data di applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 22, sono considerate, a tutti gli effetti, come comunicazione preventiva di pratiche di cui allo stesso articolo 22. 2. Le amministrazioni e gli organismi di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto si comunicano vicendevolmente, su richiesta, le informazioni in loro possesso concernenti le comunicazioni di detenzione di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. 3. Le amministazioni e gli organismi di cui all'articolo 22, comma 1, non sono tenuti alla comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo per quanto concerne le sorgenti di taratura per la strumentazione di radioprotezione impiegata nell'ambito delle proprie attivita'.". 3. Nell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo le parole: "precedentemente vigenti" sono inserite le seguenti: "ivi incluse quelle dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,". 4. L'articolo 146, comma 3-quater del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e' sostituito dal seguente: "3-quater. Coloro che al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27 esercitano le pratiche di cui all'articolo 115-ter, comma 1, devono inviare, entro centottanta giorni da tale data, alle autorita' di cui all'articolo 115-quater, comma 1, le valutazioni di cui all'articolo 115-ter stesso. Restano ferme le particolari disposizioni, di cui al comma 4 dello stesso articolo 115-ter, per le installazioni soggette a nulla osta all'impiego di categoria B di cui all'articolo 29, anche nel caso in cui, ai sensi delle norme precedentemente vigenti, tali installazioni fossero soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.". 5. Nell'articolo 148, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole; "decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185," sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,"; b) le parole: "dal predetto decreto;" sono sostituite con "dalle stesse disposizioni;". Note all'art. 3: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, vedasi note alle premesse. - Si riporta qui di seguito l'art. 143, del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 143. - 1. Alle contravvenzioni di cui ai capi III-bis, IV e VIII del presente decreto si applica l'istituto della prescrizione di cui agli articoli da 19 a 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758." - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, riguarda: sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare. - L'art. 92 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica cosi' recita: "Art. 92 (Comunicazioni concernenti la detenzione di sorgenti). - Oltre a quanto disposto dall'art. 93, chiunque detiene, a qualsiasi titolo, sostanze radioattive naturali o artificiali, comunque confezionate ed apparecchi contenenti dette sostanze, ovvero apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, di qualsiasi tipo, fissi o mobili, deve darne comunicazione entro dieci giorni al medico provinciale, e, ove di loro competenza, all'ispettorato del lavoro e al comandante di porto, indicando i mezzi di protezione posti in atto. Qualora sussistano possibilita' di rischio per la popolazione, il medico provinciale, indipendentemente dal procedimento penale, prescrive le necessarie misure protettive e all'occorrenza dispone il divieto di utilizzazione delle sorgenti". - Si riporta qui di seguito l'art. 146, comma 2, del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano gia' in possesso di provvedimenti autorizzativi ai sensi delle disposizioni precedentemente vigenti, ivi incluse quelle dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, debbono chiedere, entro due anni, la conversione o la convalida dei provvedimenti medesimi alle amministrazioni titolari della potesta' autorizzativa secondo le norme del presente decreto.". - La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, riguarda: "Impiego pacifico dell'energia nucleare". L'art. 13 della suddetta legge, cosi' recita: "Art. 13. Oltre quanto prescritto dagli articoli 91, 96 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, l'impiego degli isotopi radioattivi, quando la quantita' di radioattivita' che si intende utilizzare e' pari o superiore ai valori di quantita' totale di radioattivita' o di peso che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30, decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e' sottoposto all'autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per gli usi industriali; dallo stesso Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'agricoltura e le foreste per gli usi agricoli, con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione per gli usi didattici e con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanita' per gli usi diagnostici, terapeutici e sperimentali clinico-sanitari. Sono esenti dall'autorizzazione gli istituti universitari e gli altri istituti scientifici di diritto pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca scientifica. Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono emanate le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi.". Si riporta qui di seguito l'art. 148, comma 1 del suddetto decreto, cosi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "1. I procedimenti autorizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, e dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, che siano in corso al momento dell'applicazione del presente decreto, continuano, con esclusione di quelli inerenti alla disattivazione degli impianti nucleari, ad essere disciplinati dalle stesse disposizioni ai relativi provvedimenti di autorizzazione conclusivi si applicano le disposizioni dell'art. 146, a decorrere dalla data di emanazione di tali provvedimenti.". Art. 4. 1. Nell'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, il paragrafo 1.1 e' sostituito dal seguente: "1.1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attivita' lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o piu' dei seguenti valori: a) 1 mSv di dose efficace; b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino; c) 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta; d) 50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi, caviglie.". 2. L'allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e' modificato come segue: a) ai punti 2.7 e 2.16 sono soppresse le parole: "e dell'eventuale accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento della pratica"; b) il punto 3.5 del paragrafo 3 e' sostituito dal seguente: "3.5. In ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 24 del presente decreto, l'intendimento di cessazione della pratica deve essere comunicato, almeno trenta giorni prima, alle amministrazioni di cui al punto 3.1; alla comunicazione e' allegata una relazione, sottoscritta dall'esperto qualificato per gli aspetti di propria competenza, che descriva le operazioni previste per la cessazione stessa, quali la destinazione prevista per le sorgenti di radiazioni detenute e per gli eventuali rifiuti prodotti durante la gestione della pratica e durante le operazioni connesse alla cessazione."; c) dopo il punto 3.5 del paragrafo 3, e' aggiunto il seguente: "3.6. Al termine delle operazioni di cessazione di una pratica con materie radioattive l'esercente la pratica trasmette alle amministrazioni di cui al punto 3.1 una relazione, sottoscritta dall'esperto qualificato per gli aspetti di propria competenza, che attesti l'assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui la pratica e' stata effettuata. La pratica si considera cessata, a tutti gli effetti, trascorsi sessanta giorni dall'invio, mediante raccomandata, della relazione.". 3. Nel punto 6.1 del paragrafo 6 dell'allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "comunicazioni previste nel presente allegato si utilizzano" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazioni previste nel presente allegato da parte delle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 22, comma 1, nonche' da parte dei soggetti di cui all'articolo 18 del presente decreto, si utilizzano.". 4. L'allegato IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e' modificato come segue: a) il punto 1.2 del paragrafo 1 e' sostituito dal seguente: "1.2. Fermo restando quanto disposto per le pratiche di cui al successivo punto 1.3, sono soggette al nulla osta di cui all'articolo 27 del presente decreto le pratiche comportanti l'impiego di: a) macchine radiogene con caratteristiche costruttive tali che l'energia massima delle particelle accelerate sia superiore a 200 keV; b) sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l'angolo solido superiore a 104 al secondo; c) materie radioattive allorche' il valore massimo della concentrazione di attivita' per unita' di massa sia superiore ai valori indicati nella tabella IX-1 ed inoltre si verifichi una delle seguenti condizioni: 1) l'attivita' totale presente nella installazione sia superiore per un fattore 103 ai valori indicati nella tabella IX-1; 2) l'attivita' totale pervenuta o prodotta nell'installazione in ragione d'anno solare sia superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto l.2.c).l."; b) dopo il punto 1.2 del paragrafo 1, e' aggiunto il seguente: "1.3. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 18-bis e 98 del presente decreto, le installazioni in cui vengano svolte le pratiche di cui all'articolo 27, comma 2-bis, lettere a), c) e d) nonche' quelle di cui all'articolo 98, per le quali sia stata concessa la deroga, sono comunque soggette al nulla osta di cui allo stesso articolo 27 indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al punto 1.2."; c) nei punti 2.l.a).l.B e 2.l.a).2.B del paragrafo 2, le parole: "detenuta in ragione d'anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare"; d) al punto 2.1 del paragrafo 2, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione delle macchine radiogene che accelerino elettroni con energia massima di accelerazione inferiore o uguale a 25 MeV."; e) al punto 2.1 del paragrafo 2, lettera c) le parole "uguale o superiore a 20 MeV" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25 MeV."; f) nel punto 2.4 del paragrafo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ai fini della soggezione al nulla osta, la verifica delle condizioni di cui al punto 1.2 per eventuali altre sorgenti di radiazioni e' effettuata separatamente da quella relativa alle sorgenti di radiazioni contenute in dette apparecchiature."; g) nel punto 2.5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Detta esclusione non si applica alle macchine radiogene impiegate a scopo di terapia medica ne' alle sorgenti di radiazioni di cui all'articolo 27, comma 1-bis, ed al paragrafo 7 del presente allegato che siano costituite da macchine radiogene impiegate a scopo industriale o di ricerca scientifica."; h) nel punto 3.3.a).2 del paragrafo 3 le parole: "detenuta in ragione d'anno solare," sono sostituite dalle seguenti: "pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare,"; i) il punto 3.4.b).4 del paragrafo 3 e' sostituito dal seguente: "4 delle attivita' lavorative con materie radioattive naturali di cui al capo III-bis."; l) dopo il punto 3.4.b).4 del paragrafo 3 e' aggiunto il seguente: "5 delle sorgenti di radiazioni di cui al punto 2.4."; m) nei punti 5.2 e 5.9 del paragrafo 5 sono soppresse le parole: "e dell'eventuale accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento della pratica"; n) nel punto 6.1 del paragrafo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tenendo altresi' conto delle particolari disposizioni di cui al punto 2.4 e delle modalita' di applicazione di cui al paragrafo 3."; o) nel punto 10.1 del paragrafo 10 le parole: "comunicazioni previste nel presente allegato si utilizzano" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazionipreviste nel presente allegato da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 29 del presente decreto, si utilizzano". Note all'art. 4: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, vedasi note alle premesse. Si riporta qui di seguito l'allegato VII, punti 2.7 e 2.16 e 6.1, del suddetto decreto cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "2.7. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della conferenza di servizi di cui alla legge n. 241/1990 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo provvede al rilascio dell'autorizzazione. (Omissis). 2.16. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della conferenza di servizi di cui alla legge n. 241/1990 il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo provvede al rilascio dell'autorizzazione alla modifica. (Omissis). - Si riporta qui di seguito l'allegato XI, intitolazione e paragrafo
1, del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: Tabelle Tabelle |
||
|