Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio
1999, n.25;
Vista la direttiva
97/43/Euratom del Consiglio, del 30 giugno 1997,riguardante
la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli
delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche
e che abroga la direttiva 84/466/Euratom;
Visto il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.230;
Visto il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
18 febbraio 2000;
Sentita la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
26 maggio 2000;
Sulla proposta del Ministro
per le politiche comunitarie e della sanità di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dellambiente, dellindustria, del commercio,
dellartigianato e del commercio con lestero,
del lavoro e della previdenza sociale, delluniversità
e della ricerca scientifica e degli affari regionali;
EMANA
il seguente
decreto legislativo:
Articolo
1
(Campo dapplicazione)
1. Il presente decreto
legislativo definisce i principi generali della radioprotezione
delle persone per quanto riguarda le esposizioni di
cui ai commi 2 e 3.
2. Il presente decreto
legislativo si applica alle seguenti esposizioni mediche:
a)esposizione di pazienti
nellambito della rispettiva diagnosi o trattamento
medico;
b)esposizione di persone
nellambito della sorveglianza sanitaria professionale;
c)esposizione di persone
nellambito di programmi di screening sanitario;
d)esposizione di persone
sane o di pazienti che partecipano volontariamente a
programmi di ricerca medica o biomedica, in campo diagnostico
o terapeutico;
e)esposizione di persone
nellambito di procedure medico-legali .
3. Il presente decreto
legislativo si applica inoltre alle esposizioni di persone
che coscientemente e volontariamente, al di fuori della
loro occupazione, assistono e confortano persone sottoposte
a esposizioni mediche.
Articolo
2
(Definizioni)
1.Ai fini del presente
decreto si intende per:
a)aspetti pratici: le azioni
connesse ad una qualsiasi delle esposizioni di cui allarticolo
1, comma 2, quale la manovra e limpiego di attrezzature
radiologiche, e la valutazione di parametri tecnici
e fisici, comprese le dosi di radiazione, la calibrazione
e la manutenzione dellattrezzatura, la preparazione
e la somministrazione di radiofarmaci e lo sviluppo
di pellicole.
b)attività radiodiagnostiche
complementari: attività di ausilio diretto al medico
chirurgo specialista o allodontoiatra per lo svolgimento
di specifici interventi di carattere strumentale propri
della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili,
rispetto allespletamento della procedura specialistica;
c)autorità competente:
lautorità indicata nei singoli articoli;
d)controllo della qualità:
rientra nella garanzia della qualità. Una serie di operazioni
(programmazione, coordinamento, attuazione) intese a
mantenere o a migliorare la qualità. Esso comprende
il monitoraggio, la valutazione e il mantenimento ai
livelli richiesti di tutte le caratteristiche operative
delle attrezzature che possono essere definite, misurate
e controllate;
e)detrimento individuale
per la salute: gli effetti negativi clinicamente osservabili
che si manifestano nelle persone o nei loro discendenti
e la cui comparsa è immediata o tardiva e, in questultimo
caso, probabile ma non certa;
f)dose al paziente: la
dose somministrata ai pazienti o ad altra persona sottoposta
ad esposizioni mediche;
g)dosimetria dei pazienti:
la dosimetria relativa ai pazienti o ad altre persone
sottoposte ad esposizioni mediche;
h)esercente: il soggetto
che, secondo il tipo e lorganizzazione dellimpresa,
ha la responsabilità dellimpresa stessa ovvero
dellunità produttiva, intesa come stabilimento
o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi,
dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale;
i)esperto in fisica medica:
una persona esperta nella fisica o nella tecnologia
delle radiazioni applicata alle esposizioni che rientrano
nel campo di applicazione del presente decreto legislativo,
con una formazione ai sensi dellarticolo 7, comma
5, e che, se del caso, agisce o consiglia sulla dosimetria
dei pazienti, sullo sviluppo e l'impiego di tecniche
e attrezzature complesse, sull'ottimizzazione, sulla
garanzia di qualità, compreso il controllo della qualità,
e su altri problemi riguardanti la radioprotezione relativa
alle esposizioni che rientrano nel campo di applicazione
della presente direttiva;.
l)esposizione: lessere
esposti a radiazioni ionizzanti;
m)garanzia della qualità:
le azioni programmate e sistematiche intese ad accertare
con adeguata affidabilità che un impianto, un sistema,
un componente o un procedimento funzionerà in maniera
soddisfacente conformemente agli standard stabiliti;
n)impianto radiologico:
impianto contenente attrezzature radiologiche;
o)ispezione: lispezione
è il controllo da parte di unautorità competente
per verificare la conformità con le disposizioni vigenti
sulla protezione radiologica per procedure medico radiologiche,
attrezzature utilizzate o impianti radiologici;
p)livelli diagnostici di
riferimento: livelli di dose nelle pratiche radiodiagnostiche
mediche o, nel caso della medicina nucleare diagnostica,
livelli di attività, per esami tipici per gruppi di
pazienti di corporatura standard o fantocci standard
per tipi di attrezzatura ampiamente definiti. Tali livelli
non dovrebbero essere superati per procedimenti standard,
in condizioni di applicazione corrette e normali riguardo
allintervento diagnostico e tecnico;
q)pratica: unattività
umana che può aumentare lesposizione degli individui
alle radiazioni ionizzanti;
r)prescrivente: il medico
chirurgo o l'odontoiatra, iscritti nei rispettivi albi
;
procedure medico - legali:
procedimenti effettuati a fini assicurativi o legali,
anche senza indicazione clinica;
procedura medico-radiologica:
qualunque procedimento concernente le esposizioni mediche;
radiazioni ionizzanti o
radiazioni: radiazioni costituite da particelle aventi
capacità di determinare direttamente o indirettamente
la formazione di ioni o da onde elettromagnetiche aventi
una lunghezza donda pari o inferiore a 100 nanometri;
radiologico: attinente
alla radiodiagnostica e ai procedimenti radioterapeutici
nonché alla radiologia interventiva o ad altre procedure
che implichino luso di radiazioni ionizzanti;
radiodiagnostico: attinente
alla radiologia diagnostica medica, alla radiologia
odontoiatrica e alla medicina nucleare diagnostica in
vivo.
2. Ai fini del presente
decreto, inoltre, si intende per:
a) radioterapeutico: attinente
alla radioterapia, compresa la medicina nucleare a scopi
terapeutici;
b) responsabile di impianto
radiologico: il medico specialista in radiodiagnostica,
radioterapia o medicina nucleare individuato dall'esercente.
Il responsabile di impianto radiologico può essere lo
stesso esercente qualora questo sia abilitato a svolgere
direttamente lindagine clinica ;
c) responsabilità clinica:
la responsabilità riguardo a esposizioni mediche individuali
attribuita ad uno specialista. In particolare: giustificazione;
ottimizzazione; valutazione clinica del risultato; cooperazione
con altri specialisti e con il personale eventualmente
delegato per aspetti pratici; reperimento di informazioni,
se del caso, su esami precedenti; trasmissione, su richiesta,
di informazioni radiologiche esistenti o di documenti
ad altri medici specialisti o prescriventi; informazione
dei pazienti e delle altre persone interessate, se del
caso, circa i rischi delle radiazioni ionizzanti;
d) screening sanitario:
il procedimento che impiega radiazioni ionizzanti per
la diagnosi precoce nei gruppi di popolazione a rischio;
e) sorveglianza sanitaria
professionale: sorveglianza medica destinata ai lavoratori
secondo la vigente normativa;
f) specialista: il medico
chirurgo o lodontoiatra che ha titolo per assumere
la responsabilità clinica per le esposizioni mediche
individuali ai sensi dellarticolo 7, commi 3 e
4;
g) verifica clinica: lesame
sistematico o il riesame di procedure medico- radiologiche
finalizzate al miglioramento della qualità e del risultato
delle cure somministrate al paziente mediante un controllo
strutturato, per cui le pratiche radiologiche, i procedimenti
e i risultati sono esaminati in base ai protocolli convenuti
per procedure medico-radiologiche di buon livello, modificando
tali pratiche se del caso, e applicando nuovi protocolli
se necessario;
h) vincolo di dose: una
restrizione per le dosi individuali prevedibili che
possono derivare da una determinata sorgente, cui attenersi
nella fase di pianificazione della radioprotezione tenuto
conto del criterio di ottimizzazione.
3. Ai fini del presente
decreto valgono, in quanto non previste ai commi 1 e
2, le definizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni.
Articolo
3
(Principio
di giustificazione)
E vietata lesposizione
non giustificata.
Le esposizioni mediche
di cui allarticolo 1, comma 2, devono mostrare
di essere sufficientemente efficaci mediante la valutazione
dei potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici complessivi
da esse prodotti, inclusi i benefici diretti per la
salute della persona e della collettività, rispetto
al danno alla persona che lesposizione potrebbe
causare, tenendo conto dellefficacia, dei vantaggi
e dei rischi di tecniche alternative disponibili, che
si propongono lo stesso obiettivo, ma che non comportano
unesposizione, ovvero comportano una minore esposizione
alle radiazioni ionizzanti. In particolare:
tutti i nuovi tipi di pratiche
che comportano esposizioni mediche devono essere giustificate
preliminarmente prima di essere generalmente adottate;
i tipi di pratiche esistenti
che comportano esposizioni mediche possono essere riveduti
ogniqualvolta vengano acquisite prove nuove e rilevanti
circa la loro efficacia o le loro conseguenze;
il processo di giustificazione
preliminare e di revisione delle pratiche deve svolgersi
nellambito dellattività professionale specialistica
tenendo conto dei risultati della ricerca scientifica.
2.bis. Il Ministero della
sanità può vietare, sentito il Consiglio superiore di
sanità, tipi di esposizioni mediche non giustificati.
3. Tutte le esposizioni
mediche individuali devono essere giustificate preliminarmente,
tenendo conto degli obiettivi specifici dellesposizione
e delle caratteristiche della persona interessata. Se
un tipo di pratica che comporta unesposizione
medica non è giustificata in generale, può essere giustificata
invece per il singolo individuo in circostanze da valutare
caso per caso.
4. Il prescrivente e lo
specialista, per evitare esposizioni non necessarie,
si avvalgono delle informazioni acquisite o si assicurano
di non essere in grado di procurarsi precedenti informazioni
diagnostiche o documentazione medica pertinenti alla
prevista esposizione.
5. Le esposizioni mediche
per la ricerca clinica e biomedica sono valutate dal
comitato etico istituito ai sensi della norme vigenti.
6. Le esposizioni di cui
allarticolo 1, comma 2, lettera e), che non presentano
un beneficio diretto per la salute delle persone esposte,
devono essere giustificate in modo particolare e devono
essere effettuate secondo le indicazioni di cui allarticolo
4, comma 6.
7. Le esposizioni di cui
allarticolo 1, comma 3, devono mostrare di essere
sufficientemente efficaci per la salute del paziente,
tenendo conto dei vantaggi diretti, dei vantaggi per
le persone di cui allarticolo 1, comma 3, nonché
del danno che lesposizione potrebbe causare; le
relative giustificazioni e i relativi vincoli di dose
sono quelli indicati nellallegato I, parte I.
8. Le esposizioni di cui
allarticolo 1, comma 3, sono vietate nei confronti
dei minori di 18 anni e delle donne con gravidanza in
atto.
Articolo
4
(Principio
di ottimizzazione)
1. Tutte le dosi dovute
a esposizioni mediche per scopi radiologici di cui all'articolo
1, comma 2, ad eccezione delle procedure radioterapeutiche,
devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente
ottenibile e compatibile con il raggiungimento dellinformazione
diagnostica richiesta, tenendo conto di fattori economici
e sociali; il principio di ottimizzazione riguarda la
scelta delle attrezzature, la produzione adeguata di
uninformazione diagnostica appropriata o del risultato
terapeutico, la delega degli aspetti pratici, nonchè
i programmi per la garanzia di qualità, inclusi il controllo
della qualità, lesame e la valutazione delle dosi
o delle attività somministrate al paziente.
2. Per tutte le esposizioni
mediche a scopo terapeutico di cui allarticolo
1, comma 2, lettera a), lo specialista deve programmare
individualmente lesposizione dei volumi bersaglio
tenendo conto che le dosi a volumi e tessuti non bersaglio
devono essere le più basse ragionevolmente ottenibili
e compatibili con il fine radioterapeutico perseguito
con lesposizione.
3. Ai fini dellottimizzazione
dellesecuzione degli esami radiodiagnostici si
deve tenere conto dei livelli diagnostici di riferimento
(LDR) secondo le linee guida indicate nellallegato
II.
4. Le procedure di giustificazione
e di ottimizzazione della ricerca scientifica comportante
esposizioni a radiazioni ionizzanti di cui allarticolo
1, comma 2, lettera d), si conformano a quanto previsto
nellallegato III.. Nei casi in cui i programmi
di ricerca non siano suscettibili di produrre benefici
diretti sulla persona esposta, si applicano comunque
le disposizioni di cui allarticolo 99 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.230.
5. In deroga a quanto stabilito
al comma 4, nel caso di pazienti che accettano volontariamente
di sottoporsi a trattamento sperimentale terapeutico
o diagnostico e che si aspettano di ricevere un beneficio
terapeutico o diagnostico da tale trattamento, lo specialista
programma su base individuale i livelli massimi delle
dosi.
6. Particolare attenzione
deve essere posta a che la dose derivante da esposizione
medico-legale di cui allarticolo 1 comma 2, lettera
e), sia mantenuta al livello più basso ragionevolmente
ottenibile.
7. Le procedure di ottimizzazione
e i vincoli di dose per le esposizioni di cui allarticolo
1, comma 3, di soggetti che coscientemente e volontariamente
collaborano, al di fuori della loro occupazione, allassistenza
ed al conforto di pazienti sottoposti a diagnosi o,
se del caso, a terapia, sono quelli indicati nellallegato
I, parte II.
8. Nel caso di un paziente
sottoposto ad un trattamento o ad una diagnosi con radionuclidi,
se del caso, il medico nucleare o il radioterapista
fornisce al paziente stesso o al suo tutore legale istruzioni
scritte volte a ridurre, per quanto ragionevolmente
conseguibile, le dosi per le persone in diretto contatto
con il paziente, nonché le informazioni sui rischi delle
radiazioni ionizzanti. Tali istruzioni sono impartite
prima di lasciare la struttura sanitaria.
9. Per quanto riguarda
lattività dei radionuclidi presenti nel paziente
allatto delleventuale dimissione da strutture
protette, si applica, in attesa dellemanazione
del decreto previsto dallarticolo 105, comma 1,
del decreto legislativo
17 marzo 1995, n.230, quanto previsto nellallegato
I, parte II.
Articolo
5
(Responsabilità)
1. Fermo restando quanto
previsto allarticolo 3, comma 5, le esposizioni
mediche sono effettuate dallo specialista su richiesta
motivata del prescrivente. La scelta delle metodologie
e tecniche idonee ad ottenere il maggior beneficio clinico
con il minimo detrimento individuale e la valutazione
sulla possibilità di utilizzare tecniche sostitutive
non basate su radiazioni ionizzanti compete allo specialista.
2. Ogni esposizione medica
di cui allarticolo 1, comma 2, è effettuata sotto
la responsabilità dello specialista.
3.Gli aspetti pratici per
lesecuzione della procedura o di parte di essa
possono essere delegati dallo specialista al tecnico
sanitario di radiologia medica o allinfermiere
o allinfermiere pediatrico, ciascuno nellambito
delle rispettive competenze professionali.
4. Le procedure da seguire
nel caso di esami medico-legali sono quelle previste
nellambito della disciplina vigente in materia.
5. Lesercente ha
lobbligo di identificare il responsabile dellimpianto
radiologico.
6. Le esposizioni di persone
a scopo di ricerca scientifica clinica possono essere
effettuate soltanto con il consenso scritto delle persone
medesime, previa informazione sui rischi connessi con
lesposizione alle radiazioni ionizzanti.
Articolo
6
(Procedure)
1. Il Ministero della sanità
adotta linee guida per le procedure inerenti le pratiche
radiologiche clinicamente sperimentate nonché raccomandazioni
ai prescriventi relative ai criteri di riferimento,
ivi comprese le dosi, per le esposizioni mediche che
consentono di caratterizzare la prestazione sanitaria
connessa con la pratica; tali linee guida sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il responsabile dellimpianto
radiologico provvede a che, per ciascun tipo di pratica
radiologica standardizzata ai sensi del comma 1, siano
adottati protocolli scritti di riferimento per ciascuna
attrezzatura.
3. Lesercente e il
responsabile dellimpianto radiologico, nellambito
delle rispettive competenze, garantiscono che nelle
procedure inerenti la radioterapia lo specialista si
avvalga di un esperto in fisica medica e che nelle attività
di medicina nucleare in vivo sia disponibile un esperto
in fisica medica. Nelle linee guida di cui al comma
1 sono eventualmente stabilite le altre pratiche radiologiche
in cui debba essere previsto lintervento di un
esperto in fisica medica per consulenza sullottimizzazione,
ivi compresa la dosimetria dei pazienti e la garanzia
di qualità, compreso il controllo di qualità, nonché
per consulenza su problemi connessi con la radioprotezione
relativa alle esposizioni mediche, se richiesto.
4. Il Ministero della sanità,
sentito il Consiglio superiore di sanità e tenendo conto
dellevoluzione scientifica, nonché degli orientamenti
dellUnione Europea ed internazionali, adotta,
con provvedimenti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale,
raccomandazioni concernenti le verifiche cliniche che
debbono essere effettuate nellambito dellesercizio
professionale specialistico.
5. Il responsabile dellimpianto
radiologico verifica ogni due anni i livelli diagnostici
di riferimento utilizzati nelle procedure di cui allallegato
II. In caso di superamento costante dei livelli diagnostici
lo segnala allesercente che adotta gli interventi
correttivi necessari per conformarsi alle linee guida
di cui allallegato II. I risultati della verifica
e gli interventi correttivi eventualmente effettuati
sono annotati su apposito registro.
Articolo
7
(Formazione)
1. Negli ordinamenti didattici
dei corsi di laurea di medicina e chirurgia e di odontoiatria,
dei diplomi di specializzazione in radiodiagnostica,
radioterapia, medicina nucleare, fisica sanitaria, e
delle altre specializzazioni mediche che possono comportare
attività radiodiagnostiche complementari allesercizio
clinico, nonché dei corsi di diploma universitario delle
facoltà di medicina e chirurgia di cui allarticolo
6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modifiche, è inserita lattività didattica
in materia di radioprotezione nell'esposizione medica
secondo i contenuti di cui allallegato IV.
2. I dirigenti dell'area
sanitaria che operano nei settori pubblici e privati
comportanti esposizioni mediche, nonché i professionisti
sanitari dellarea tecnica, infermieristica e della
riabilitazione individuati ai sensi dellarticolo
6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502, e successive modifiche,
che operano nei medesimi ambienti, dovranno acquisire,
ove non previste dallordinamento dei rispettivi
corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, le
adeguate conoscenze circa le procedure e le norme di
radioprotezione per gli specifici compiti professionali.
3. L'esercizio professionale
specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia
e della medicina nucleare è consentito ai laureati in
medicina e chirurgia, abilitati allesercizio professionale
ed iscritti all'albo, in possesso dello specifico diploma
di specializzazione o di un diploma di specializzazione
in una delle discipline equipollenti ai sensi del decreto
del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
14 febbraio 1998, n.37, e successive modificazioni.
.
4. Le attività radiodiagnostiche
complementari allesercizio clinico possono essere
svolte dal medico chirurgo in possesso della specializzazione
nella disciplina in cui rientra lintervento stesso
o dallodontoiatra nellambito della propria
attività professionale specifica.
5. Le attività dell'esperto
in fisica medica sono quelle dirette prevalentemente
alla valutazione preventiva, ottimizzazione e verifica
delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, nonché
ai controlli di qualità degli impianti radiologici.
Lesercizio di tali attività è consentito ai laureati
in fisica in possesso del diploma di specializzazione
in fisica sanitaria o ad esso equipollente ai sensi
del citato decreto 30 gennaio 1998. Lesercizio
è consentito, altresì, ai laureati in fisica, chimica
ed ingegneria, privi di specializzazione, che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano
svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale
o in strutture accreditate, cinque anni di servizio
nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline
equipollenti così come definiti nel citato decreto 30
gennaio 1998.
6. Il controllo di qualità
di cui allarticolo 8, comma 2, lettera a), può
essere svolto dal tecnico sanitario di radiologia medica.
7. I responsabili dei programmi
di formazione assicurano che la partecipazione agli
aspetti pratici di coloro che seguono tali programmi
avvenga sotto la loro responsabilità, gradualmente secondo
le cognizioni acquisite.
8. Il personale che opera
in ambiti professionali direttamente connessi con lesposizione
medica deve seguire corsi di formazione con periodicità
quinquennale; nellambito della formazione continua
di cui allarticolo 16-bis del citato decreto
legislativo n.502 del 1992 è previsto un programma
in materia di radioprotezione
9. Alla formazione continua
di cui al citato decreto
n.502 del 1992 possono essere ammessi anche professionisti
che operano al di fuori delle aziende e delle istituzioni
di cui allo stesso decreto, con oneri a carico dellinteressato.
10 Lorganizzazione
della formazione continua di cui al comma 8 può essere
affidata dalle autorità regionali alle associazioni
e alle società scientifiche accreditate che comprendono
tra le finalità, oltre alla radioprotezione, uno dei
seguenti settori: radiodiagnostica, radioterapia, medicina
nucleare o fisica sanitaria, relativamente allesperto
in fisica medica, e che siano maggiormente rappresentative
di coloro che operano professionalmente nelle specifiche
specialità; esse si avvalgono delle società scientifiche
accreditate che comunque abbiano la radioprotezione
del paziente tra le proprie finalità. La certificazione
sullesito dellaccertamento del possesso
delle conoscenze delle misure di radioprotezione è rilasciata
dal presidente dellassociazione o società scientifica.
11. Lesercizio professionale
specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia
e della medicina nucleare è, altresì, consentito al
personale medico chirurgo, privo di specializzazione,
che abbia svolto cinque anni di servizio nella corrispondente
disciplina alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
12. Le attività radiodiagnostiche
complementari allesercizio clinico possono essere
svolte, altresì, dal medico chirurgo, privo di specializzazione,
che abbia svolto cinque anni di servizio nella disciplina
stessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Colui che, al momento
della pubblicazione del presente decreto, è in possesso
di una delle abilitazioni prescritte dallarticolo
78 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.230, e iscritto nellelenco
di cui allo stesso articolo può continuare ad esercitare
lattività di controllo di qualità delle apparecchiature
radiologiche ed è soggetto a quanto prescritto dai commi
8 e 9.
Articolo
8
(Attrezzature)
1. Le regioni nellambito
del sistema previsto dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
modifiche, per evitare linutile proliferazione
di attrezzature radiologiche, provvedono affinché:
a) tutte le attrezzature
radiologiche in uso siano tenute sotto stretta sorveglianza
per quanto riguarda la radioprotezione e solo strutture
autorizzate intraprendano pratiche mediche comportanti
esposizioni;
b) lesercente tenga
un inventario aggiornato delle attrezzature radiologiche;
c) le autorizzazioni vengano
concesse sulla base dei criteri di pianificazione sanitaria
regionale, tenuto conto degli aspetti economici e sociali
e della necessità di evitare la inutile proliferazione
di attrezzature radiologiche.
2. Il responsabile dellimpianto
radiologico, avvalendosi dellesperto in fisica
medica, provvede:
a che siano intrapresi
adeguati programmi di garanzia della qualità, compreso
il controllo di qualità, nonchè di valutazione della
dose o dellattività somministrata ai pazienti;
a che siano effettuate
prove di accettazione prima dellentrata in uso
delle attrezzature radiologiche e quindi prove di funzionamento
sia a intervalli regolari che dopo ogni intervento rilevante
di manutenzione. In base ai risultati delle prove il
responsabile dellimpianto esprime il giudizio
di idoneità alluso clinico delle attrezzature.
3. Il responsabile dellimpianto
radiologico, avvalendosi dellincaricato dellesecuzione
dei controlli di qualità, predispone il protocollo di
esecuzione delle prove necessarie ad esprimere il proprio
giudizio di idoneità.
4. Il Ministero della sanità,
sentito il Consiglio superiore di sanità e tenendo conto
dellevoluzione tecnico scientifica, nonché
degli orientamenti dellUnione europea e internazionali,
elabora e diffonde linee guida concernenti i criteri
specifici di accettabilità dellattrezzatura, al
fine di indicare quando è necessario un adeguato intervento
correttivo, che includa eventualmente lipotesi
di mettere lattrezzatura fuori servizio. In sede
di prima applicazione si applica quanto previsto dallallegato
V.
5. Il responsabile dellimpianto
radiologico, quando accerta il verificarsi delle ipotesi
indicate nei criteri di cui al comma 4, segnala allesercente
la necessità di adottare gli opportuni interventi correttivi
ovvero quelli opportuni per ovviare agli inconvenienti,
compreso quello di mettere fuori servizio le attrezzature.
6. Per quanto riguarda
la fluoroscopia, gli esami senza intensificazione dellimmagine
o tecniche analoghe non sono giustificati e sono pertanto
vietati.
7. Gli esami fluoroscopici
senza dispositivo per controllare il rateo di dose sono
limitati a casi giustificati da esigenze diagnostiche
o terapeutiche.
8. In caso di utilizzazione
di unattrezzatura radiodiagnostica di nuova installazione,
questa attrezzatura deve essere munita, se fattibile,
di un dispositivo che informi lo specialista circa la
quantità di radiazioni ionizzanti prodotte dallattrezzatura
nel corso della procedura radiologica.
9. I dati relativi ai programmi,
ai controlli e alle prove di cui al comma 2 sono registrati
e conservati per almeno cinque anni, a cura del responsabile
dellimpianto radiologico, anche su supporto informatico;
in tale caso, deve essere garantita la permanenza delle
registrazioni, anche mediante la duplicazione del supporto.
Articolo
9
(Pratiche
speciali)
1. L'esercente e il responsabile
dellimpianto radiologico, nellambito delle
rispettive competenze e tenuto conto dei principi di
giustificazione e ottimizzazione e assicurandosi, in
modo particolare, che siano state rispettate le disposizioni
di cui allarticolo 8, comma 1, lettera a), comma
2, e comma 4, utilizzano attrezzature radiologiche e
tecniche e adeguate attrezzature ausiliarie per le esposizioni
mediche che riguardano:
a) bambini;
b) programmi di screening;
procedure comportanti alte
dosi per il paziente, quali la radiologia interventistica,
la tomografia computerizzata o la radioterapia.
2. Nellambito dei
programmi di formazione di cui allarticolo 7,
comma 9, devono essere fornite informazioni specifiche
sulle modalità di attuazione delle esposizioni di cui
al comma 1.
3. Per le esposizioni di
cui al comma 1, ad eccezione della radioterapia il responsabile
dellimpianto radiologico provvede affinchè un
esperto in fisica medica esegua periodiche valutazioni
dosimetriche. Lesercente ed il responsabile dellimpianto
radiologico, per quanto di rispettiva competenza, tengono
conto di tali valutazioni dosimetriche per adottare
misure correttive eventualmente necessarie e compatibili
con le finalità diagnostiche.
4. Nelle attività di radioterapia
il responsabile dellimpianto radiologico avvalendosi
dellesperto di fisica medica predispone le procedure
per la valutazione delle dosi somministrate ai pazienti
durante i trattamenti di radioterapia e ne verifica
la corretta applicazione.
5. Nelle esposizioni di
cui al comma 1, il giudizio sulla qualità tecnica della
prestazione e della procedura diagnostica o terapeutica
e il giudizio di accettabilità sono espressi dal responsabile
dellimpianto radiologico.
6. Lesercente e il
responsabile dellimpianto radiologico tengono
conto delle raccomandazioni e delle indicazioni comunitarie
ed internazionali riguardanti i programmi di assicurazione
della qualità e i criteri di accettabilità delle attrezzature
da dedicare alle esposizioni di cui al comma 1.
Articolo
10
(Protezione
particolare durante la gravidanza e lallattamento)
1. Il prescrivente e, al
momento dellindagine diagnostica o del trattamento,
lo specialista devono effettuare unaccurata anamnesi
allo scopo di sapere se la donna è in stato di gravidanza,
e si informano, nel caso di somministrazione di radiofarmaci,
se allatta al seno.
2. Lo specialista considera
la dose che deriverà allutero a seguito della
prestazione diagnostica o terapeutica nei casi in cui
la gravidanza non possa essere esclusa. Se la dose è
superiore a 1 mSv sulla base della valutazione dosimetrica
pone particolare attenzione alla giustificazione, alla
necessità o allurgenza, considerando la possibilità
di procrastinare lindagine o il trattamento. Nel
caso in cui lindagine diagnostica o la terapia
non possano essere procrastinate informa la donna o
chi per essa dei rischi derivanti alleventuale
nascituro. Nel caso in cui si debba procedere comunque
allesposizione lo specialista deve porre particolare
attenzione al processo di ottimizzazione riguardante
sia la madre che il nascituro.
3. Nei casi di somministrazione
di radiofarmaci a donne che allattano al seno particolare
attenzione è rivolta alla giustificazione, tenendo conto
della necessita o dellurgenza, e allottimizzazione,
che deve essere tale sia per la madre che per il figlio;
le prescrizioni dello specialista, in questi casi, possono
comportare anche la sospensione temporanea o definitiva
dellallattamento.
4. Le raccomandazioni per
le esposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono quelle riportate
nellallegato VI.
5. Fermo restando quanto
disposto ai commi 1, 2 e 3, lesercente delle strutture
dove si svolgono indagini o trattamenti con radiazioni
ionizzanti deve assicurarsi che vengano esposti avvisi
atti a segnalare il potenziale pericolo per lembrione,
il feto o per il lattante, nel caso di somministrazione
di radiofarmaci; tali avvisi devono esplicitamente invitare
il paziente a comunicare allo specialista lo stato di
gravidanza, certa o presunta, o leventuale situazione
di allattamento.
Articolo
11
(Esposizioni
potenziali)
1. Il responsabile dellimpianto
radiologico adotta tutte le misure ragionevolmente attuabili,
tenendo conto dei fattori economici e sociali, per ridurre
la probabilità e lentità di dosi, accidentali
o non intenzionali, ai pazienti nel corso di pratiche
radiologiche.
2. Le istruzioni per il
funzionamento e i protocolli scritti di cui allarticolo
6, comma 1, nonché quanto previsto dai programmi di
garanzia della qualità di cui allarticolo 8, comma
2, ed i criteri di cui allarticolo 8, comma 4,
dovranno essere redatti, ai fini della prevenzione degli
incidenti, tenendo conto dei rischi potenziali sulla
base degli incidenti avvenuti in pratiche mediche aventi
caratteristiche analoghe, nonchè delle raccomandazioni
e delle esperienze internazionali in materia.
Articolo
12
(Valutazione
delle dosi alla popolazione)
1. Lesercente ed
il responsabile dellimpianto radiologico, per
quanto di rispettiva competenza, provvedono affinché
le indagini ed i trattamenti con radiazioni ionizzanti
vengano registrati singolarmente, anche in forma sintetica.
2. Le regioni provvedono
a valutare le esposizioni a scopo medico con riguardo
alla popolazione regionale e a gruppi di riferimento
della stessa, tenendo conto sia dei dati complessivi
dellattività sanitaria in loro possesso sia predisponendo
indagini campionarie sui dati registrati di cui al comma
1.
3. Le valutazioni di cui
al comma 2, vengono comunicate al Ministero della sanità
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e successivamente con frequenza quinquennale.
4. La registrazione dei
dati di cui al comma 1 può avvenire anche su supporto
informatico.
Articolo
13
(Ispezione)
La vigilanza sullapplicazione
del presente decreto spetta in via esclusiva agli organi
del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio.
Articolo
14
(Apparato
sanzionatorio)
La violazione degli obblighi
di cui allarticolo 3, in tema di giustificazione,
ed allarticolo 4, in tema di ottimizzazione, è
punita con larresto sino a tre mesi o con lammenda
da lire cinque milioni a lire venti milioni.
Lesposizione di persone
a scopo di ricerca scientifica clinica, senza il loro
consenso, in violazione dellobbligo di cui allarticolo
5, comma 6, è punita con larresto da due a sei
mesi o con lammenda da lire venti milioni a lire
ottanta milioni. Ogni altra violazione delle disposizioni
di cui al medesimo articolo 5 è punita con larresto
fino a quindici giorni o con lammenda da lire
un milione a lire cinque milioni.
La violazione degli obblighi
di cui agli articoli 6, comma 3, 8, commi 2, 6 e 7,
9, 10, 11 e 12, comma 1, è punita con larresto
fino a quindici giorni o con lammenda da lire
un milione a lire cinque milioni.
Articolo
15
(Abrogazione)
Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli
da 109 a 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.230.
Le disposizioni del presente
decreto si applicano a partire dal 1 gennaio dellanno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro della sanità,
con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore
di sanità, provvede a dare attuazione alle disposizioni
che saranno emanate dalla Comunità europea per le parti
in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche
di ordine tecnico degli allegati. Tale decreto è emanato
di concerto con il ministro dellambiente, del
lavoro e della previdenza sociale e dellindustria,
del commercio e dellartigianato, ogni qualvolta
tali disposizioni prevedano, per lattuazione di
tali punti, poteri discrezionali.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
ALLEGATO I
Procedure di giustificazione
e relativi vincoli di dosi ed ottimizzazione per coloro
che assistono e confortano persone sottoposte ad esposizioni
mediche.
Parte I
Giustificazione (articolo
3, comma 7)
Lesposizione delle
persone di cui allarticolo 1, comma 3, è giustificata
se:
a)collaborano a posizionare
o a sorreggere pazienti, nel caso di esami radiodiagnostici;
accolgono, assistono e
confortano pazienti portatori di radioattività in seguito
a prestazioni diagnostiche
accolgono, visitano, assistono
e confortano pazienti portatori di radioattività a seguito
di trattamento radioterapeutico. Particolare attenzione
deve essere posta nellesposizione di donne in
età fertile che alla richiesta dello specialista dichiarino
di non poter escludere una incipiente gravidanza.
I lavoratori operanti nella
struttura ove viene effettuata la prestazione, ancorchè
prestino assistenza e conforto ai pazienti, non rientrano
nelle categorie sopra indicate.
I vincoli di dose efficaci
per ogni prestazione diagnostica o nellarco di
un ciclo terapeudico sono i seguenti:
per gli adulti di età inferiore
ai 60 anni: 3mSv;
per persone detà
uguale o superiore ai 60 anni: 10mSv.
Parte II
Ottimizzazione (articolo
4, comma 7)
Lesposizione di persone
di cui allarticolo 1, comma 3, deve limitarsi
a casi di stretta necessità e debbono essere scoraggiate
esposizioni ripetute o abituali.
Nel caso di indagini radiologiche
il tecnico sanitario di radiologia medica che esegue
lesame fornisce presidi radioprotezionistici (camici
piombati, guanti, ecc.) idonei a proteggere chi presta
assistenza.
Nel caso di pazienti degenti
per trattamenti di brachiterapia o di terapia radiometabolica
lo specialista valuta lopportunità di visite ai
pazienti stessi.
Nel caso di indagini diagnostiche
con radionuclidi misure specifiche intese alla limitazione
della dose assorbita dalle persone di cui allarticolo
4 e dal pubblico sono fornite al paziente medico nucleare
che effettua lindagine, qualora lo stesso lo ritenga
necessario.
Nei trattamenti terapeutici
di terapia radiometabolica, o di brachiterapia con impianti
permanenti, lo specialista responsabile del reparto
di degenza dimette il paziente previa valutazione del
rispetto delle prescrizioni formulate ai fini di assicurare
la sorveglianza fisica della radio protezione.
Non è necessario un ricovero
protetto ai seguenti casi:
terapia per ipertiroidismo
con 131I per attività somministrata fino a 600 MBq;
terapia per disordini mieloproliferativi
con 32P per attività somministrata fino a 260 MBq.
trattamento delle metastasi
scheletriche con 32P per attività fino a 110 MBq, con
89Sr per attività fino a 150 MBq, con 186Re per attività
fino a 1.3 GBq, e con 153 Sm fino a 3 GBq;
terapia endoarticolaredi
affezioni non neoplastiche con 90Y per attività fino
a 200 MBq, con 186 Re fino a 200 MBq e con 169 Er fino
a 40 MBq.
Ogni altra terapia radiometabolica,
incluse le pratiche sperimentali, deve venir effettuata
in ricovero protetto, con raccolta delle deiezioni dei
pazienti.
In tutti i casi devono
essere fornite al paziente e rese note ai suoi familiari
informazioni sui rischi dellesposizione a radiazioni
ionizzanti, istruzioni e norme di comportamento atte
ad evitare che vengano superati i vincoli di dose indicati
al numero 3, per le persone di cui allarticolo
1, comma 3, nonché i limiti di dose per le persone del
pubblico.
ALLEGATO II
Livelli diagnostici di
riferimento: linea guida
1. Definizione e scopo
Scopo di queste Linee Guida
è la definizione di livelli diagnostici da usare come
riferimento (LDR) nei programmi di assicurazione di
qualità in radiodiagnostica e in medicina nucleare.
I LDR vanno intesi come
strumenti di lavoro per ottimizzare le prestazioni.
Sono grandezze (tempi, ctdi, attività ecc.) facilmente
misurabili e tipiche per ogni procedura diagnostica.
I LDR , avendo valore di standard, non si riferiscono
a misure di dose assorbita dal singolo paziente e non
devono essere utilizzati al di fuori di programmi di
miglioramento della qualità in radiodiagnostica.
2 Compiti delle strutture
di radiodiagnostica e di diagnostica medico-nucleare.
Il responsabile dellimpianto
radiologico è tenuto, per le prestazioni per le quali
sono stati definiti i LDR e per ogni apparecchiatura
e procedura definita, a promuovere, con periodicità
biennale la verifica dei livelli diagnostici nelle varie
procedure utilizzate e ad annotarne il risultato.
Le verifiche, devono essere
effettuate, su richiesta del responsabile delle apparecchiature,
dal fisico specialista seguendo le modalità indicate
dai documenti della Commissione Europea EUR 16260, EUR
16261, EUR 16262 ed EUR 16263 e successive modifiche
e integrazioni.
Le annotazioni concernenti
la determinazione delle verifiche di cui al comma precedente
devono essere rese disponibili, su richiesta, alle autorità
sanitarie competenti per territorio.
Qualora il responsabile
dellimpianto radiologico constati che i valori
di tali verifiche superano, senza motivo clinico, i
LDR indicati egli è tenuto a promuovere le necessarie
azioni correttive e a verificarne il risultato.
Lesercente è tenuto,
su segnalazione del responsabile delle apparecchiature,
a provvedere alle azioni correttive che non possano
esser effettuate dal responsabile stesso.
Tabella A
RADIODIAGNOSTICA: LDR
| ESAMI: |
* DOSE DINGRESSO (mGy) |
| Addome |
10 |
| Urografia
(per ripresa) |
10 |
| Cranio
AP |
5 |
| PA |
5 |
| Lat |
3 |
| Torace
PA |
0.4 |
| Lat |
1.5 |
| Rachide
lombare AP |
10 |
| Lat |
30 |
| Rachide
Lombo-Sacrale |
40 |
| Pelvi
AP |
10 |
| Mammografia
CC |
10
mGy (dose di ingresso con griglia) |
| RADIOLOGIA
PEDIATRICA |
| ESAMI: |
DOSE
DINGRESSO (m Gy) |
| Addome |
1000
(5 anni) ** |
| Torace
PA/AP |
100
(5 anni) |
| Lat |
200
(5 anni) |
| AP |
80
(neonati) |
| Cranio
PA/AP |
1500
(5 anni) |
| Lat |
1000
(5 anni) |
| Pelvi
AP |
200
(neonati) |
| AP |
900
(5 anni) |
| TOMOGRAFIA
COMPUTERIZZATA |
| ESAMI: |
°CTDIw
(mGy) |
°°DLP
(mGy cm) |
| Testa |
60 |
1050 |
| Torace |
30 |
650 |
| Addome |
35 |
800 |
| Pelvi |
35 |
600 |
* Riferita alla superficie
del paziente (Rif. 1,2,4)
** Viene indicata letà
dei pazienti di riferimento per la determinazione della
dose
° CTDIw: Indice di dose
tomografica pesata (Rif. 3)
°° DLP: Prodotto dose-lunghezza
(Rif. 3)
Tabella B
DIAGNOSTICA IN VIVO MEDICO-NUCLEARE:
LDR
| ESAME |
RADIOFARMACO |
LDR
(MBq) |
| Captazione
tiroidea |
123I-ioduro |
2 |
| " |
131I-ioduro |
0.37 |
| Scintigrafia
tiroidea |
123I-ioduro |
20 |
| " |
99mTc-pertecnetato |
150 |
| Scintigrafia
delle paratiroidi |
201Tl-cloruro |
110 |
| " |
99mTc-MIBI |
740 |
| " |
99mTc-pertecnetato |
110 |
| Scintigrafia
surrenalica corticale |
75Se-selenometilcolesterolo |
12 |
| " |
131I-norcolesterolo
(NP59) |
37 |
| Scintigrafia
renale |
99mTc-DMSA |
160 |
| Scintigrafia
sequenziale renale |
99mTc-DTPA |
200 |
| " |
99mTc-MAG3 |
160 |
| " |
123I-hippuran |
74 |
| Scintigrafia
epatica |
99mTc-colloidi |
110
SPET: 200 |
| Scintigrafia
sequenziale epato-biliare |
99mTc-IDA |
185 |
| Transito
esofago gastro-duodenale |
99mTc-ingesti
solidi e liquidi |
80 |
| " |
111In-ingesti
solidi e liquidi |
12 |
| Valutazione
della mucosa gastrica eterotopica |
99mTc-pertecnetato |
185 |
| Scintigrafia
miocardica di perfusione |
99mTc-MIBI
(o tetrofosmina) |
370+1100
(riposo e test ergometrico: 1 giorno) |
| " |
" |
740+740
(test ergometrico e riposo: 2 giorni) |
| " |
" |
1100
(Gated SPET) |
| " |
201Tl-cloruro |
110
(se reiniezione: +37) |
Segue Tabella
B
| ESAME |
RADIOFARMACO |
LDR
(MBq) |
| Angicardioscintigrafia
di primo passaggio |
99mTc-DTPA |
740 |
| Angiocardioscintigrafia
allequilibrio (ed altri studi di blood
pool) |
99mTc-emazie |
925 |
| Scintigrafia
cerebrale |
99mTc-DTPA |
740 |
| Tomoscintigrafia
cerebrale (SPET) |
99mTc-HMPAO |
740 |
| " |
99mTc-ECD |
740 |
| Scintigrafia
polmonare perfusionale |
99mTc-MAA |
160
(SPET:200) |
| Scintigrafia
polmonare ventilatoria |
133Xe |
550 |
| " |
99mTc-aerosol |
1100
nel nebulizzatore; 5 max. nebulizzazione |
| Scintigrafia
ossea o articolare |
99mTc-difosfonati |
600
<30 anni |
| " |
" |
740
30-50 a. |
| " |
" |
900
> 50 anni |
| Tomoscintigrafia
ossea o scintigrafia polifasica |
99mTc-difosfonati |
900 |
| Scintigrafia
del midollo osseo |
99mTc-colloidi |
400 |
| Scintigrafia
con traccianti immunologici |
99mTc-MoAb |
900 |
| " |
111In-MoAb |
185 |
| " |
131I-MoAb |
110 |
| Studio
scintig. di neoplasie |
201Tl-cloruro |
185 |
| " |
99mTc-MIBI
(o tetrafosmina) |
740 |
| " |
67Ga-citrato |
185 |
| " |
131I-MIBG |
55 |
| " |
123I-MIBG |
185 |
| " |
131I-ioduro
(total body) |
200 |
| " |
111In-octreotide |
185 |
| " |
99mTc-DMSA
(V) |
400 |
| Studio
scint. di processi flogistici |
111In-leucociti |
20 |
| " |
99mTc-leucociti |
370 |
| " |
67Ga-citrato |
110 |
| Scintigrafia
linfatica e linfoghiandolare |
99mTc-colloidi |
74
(fratti in più iniezioni) |
ADDENDUM ALLA
TABELLA B
1) I LDR si riferiscono
a persona adulta, con massa corporea non inferiore ai
60 Kg, presumibilmente esente da alterazioni rilevanti
del metabolismo e/o eliminazione dei radiofarmaci.
2) Si raccomanda, qualora
sia possibile senza compromettere la qualità dellinformazione
diagnostica, di contenere la attività somministrata
al di sotto dei LDR.
3) I LDR indicati si riferiscono
a prestazioni e radiofarmaci di frequente utilizzazione.
Per prestazioni non riportate od altri radiofarmaci
si raccomanda di seguire le indicazioni delle Associazioni
Scientifiche di Medicina Nucleare (AIMN e Associazioni
internazionali)
4) In caso di massa corporea
minore di 60 Kg e in particolare nei bambini si raccomanda
di ridurre lattività somministrata secondo il
seguente schema (EANM):
Massa
corporea
Kg |
%
dellattività somministrata alladulto |
Massa
corporea
kg |
%
dellattività somministrata alladulto |
Massa
corporea
kg |
%
dellattività somministrata alladulto |
| 3 |
10 |
22 |
50 |
42 |
78 |
| 4 |
14 |
24 |
53 |
44 |
80 |
| 6 |
19 |
26 |
56 |
46 |
82 |
| 8 |
23 |
28 |
58 |
48 |
85 |
| 10 |
27 |
30 |
62 |
50 |
88 |
| 12 |
32 |
32 |
65 |
52-54 |
90 |
| 14 |
36 |
34 |
68 |
56-58 |
95 |
| 16 |
40 |
36 |
71 |
60-70 |
100 |
| 18 |
44 |
38 |
73 |
|
|
| 20 |
48 |
40 |
76 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
5) Per i seguenti radiofarmaci
è comunque necessario per non pregiudicare linformazione
diagnostica che, anche nei bambini, le quantità radioattive
somministrate non vengano ridotte al di sotto dei livelli
minimi qui indicati in MBq: 67Ga: 10; 123I-ioduro
(tiroideo): 3; 123I-hippuran: 10; 123I-MIBG:
35; 99mTc-colloidi (fegato): 15; 99mTc-colloidi
(midollo osseo): 20; 99mTc-DTPA (rene): 20;
99mTc-DMSA: 15; 99mTc-difosfonati:40;
99mTc-IDA: 20; 99mTc-HMPAO: 100;
99mTc-leucociti: 40; 99mTc-MAA:
10; 99mTc-pertecnetato (divert. di Meckel):
20; 99mTc-pertecnetato (tiroide): 10; 99mTc-emazie
(blood pool): 80.
ALLEGATO III
Procedure di giustificazione
e di ottimizzazione della ricerca scientifica comportante
esposizioni a radiazioni ionizzanti
1. Definizioni
Ricerca medica e biomedica
con radiazioni:
Ogni indagine sistematica
nel campo della salute volta a sviluppare ed o contribuire
la conoscenza e la pratica medica che comporta esposizione
a radiazioni ionizzati di volontari.
Beneficio diretto:
Ogni beneficio, concernente
la conservazione della salute o il suo ripristino, che
il volontario esposto per motivi di ricerca possa conseguire
a seguito della sua partecipazione: può riguardare vari
aspetti tra i quali: la prevenzione (prevenzione di
reazioni avverse; individuazione di fattori di rischio,
ecc.), la diagnosi, la prognosi, limpostazione
e la condotta della terapia, la palliazione della sofferenza,
il miglioramento della qualità di vita, laumento
della sopravvivenza.
Pratica medica sperimentale:
Ogni procedura diagnostica
o terapeutica innovativo e/o sperimentale effettuata
da un medico specialista sotto la sua diretta e personale
responsabilità e alla quale il malato liberamente consente
nellattesa di un beneficio non altrimenti conseguibile
Sperimentatore .
Persona responsabile, per
quel che sono le sue competenze, della conduzione della
ricerca presso un centro di sperimentazione.
Sperimentatore coordinatore:
Medico specialista che,
avendo adeguata e riconosciuta competenza nella materia
trattata e nella radioprotezione delle persone esposte,
assume la responsabilità della programmazione della
ricerca, della sua condotta e delle sue conseguenze,
del coordinamento degli sperimentatori e della divulgazione
dei risultati.
Nel caso la ricerca sia
condotta da una sola persona, questa assume la responsabilità
dello sperimentatore coordinatore.
Centro di sperimentazione:
Struttura sanitaria come
definita dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
integrazioni e modifiche presso la quale si svolge la
ricerca.
Nel caso di ricerca pluricentrica,
struttura nella quale opera lo sperimentatore coordinatore
.
Ogni altra struttura oltre
quelle citate che venga esplicitamente riconosciuta
idonea dal Ministero della sanità alla sperimentazione
con radiazioni ionizzanti su persone.
2.Principi generali
e Consenso
La ricerca medica e biomedica
con radiazioni ionizzanti deve essere eseguita nel rispetto
dei principi generali espressi nelle norme vigenti in
materia di ricerca biomedica ; essa deve altresì essere
conforme ai principi della pubblicazione 62 dellICRP
(International Commission on Radiological Protection).Resta,
in ogni caso fermo quanto disposto nellarticolo
108 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.230.
Lesposizione a radiazioni
ionizzanti di volontari che partecipano a programmi
di ricerca medica e biomedica è possibile solo a seguito
di consenso liberamente espresso.
3. Autorizzazione
Prima di avviare un programma
di ricerca medica o biomedica deve essere acquisito
il parere vincolante del Comitato Etico secondo quanto
disposto dal decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n.122 del 28 maggio 1998.
Le pratiche sperimentali
diagnostico-terapeutiche non richiedono preventiva autorizzazione,
ma devono venir notificate al Comitato Etico dellazienda
sanitaria od ospedaliera di riferimento, unitamente
agli elementi che le giustificano e al consenso dei
pazienti. Il Comitato Etico ha facoltà di sospenderne
in ogni momento leffettuazione, dandone motivazione
e inviandone comunicazione al responsabile legale della
struttura in cui viene effettuata la pratica sperimentale.
4. Giustificazione
La ricerca con radiazioni
ionizzanti su persone deve venir giustificata sulla
base del beneficio diretto che può derivarne per le
persone esposte o, allorché questo non sia ipotizzabile,
sulla base dellutilità sociale dei risultati conseguibili.
Non è ipotizzabile beneficio
diretto nel caso di ricerche utilizzanti volontari sani.
Ad essi sono equiparati i pazienti con patologia non
coerente con loggetto della ricerca.
Allorché non è ipotizzabile
beneficio diretto la giustificazione deve essere particolarmente
accurata e tenere conto dellutilità sociale attesa.
Oltre al rischio da radiazioni va considerato anche
ogni altro rischio associato od aggiuntivo che la ricerca
possa comportare. In tali casi si applicano, comunque,
i limiti di dose stabiliti per le persone del pubblico.
Le pratiche sperimentali
diagnostico-terapeutiche sono giustificate in base a
dati, reperibili nella letteratura scientifica internazionale,
che permettano di ipotizzarne lutilità.
In questi casi il medico
sperimentatore può, sotto la sua diretta responsabilità
impiegare procedure apparecchiature o radiofarmaci per
una indicazione o una via di somministrazione diversa
da quella autorizzata per limmissione in commercio.
5 Ottimizzazione
Le procedure e le caratteristiche
delle apparecchiatura utilizzate vanno dichiarate nel
programma di ricerca. La permanenza dei requisiti di
qualità nel corso della ricerca deve essere verificata
con la periodicità dichiarata nel programma stesso.La
dose efficace ai volontari partecipanti deve essere
contenuta nel livello minimo compatibile con lottenimento
del fine della ricerca ed essere essere dichiarata nel
programma di ricerca .
Lo sperimentatore coordinatore
assume la responsabilità che le esposizioni vengano
effettuate secondo norme di buona tecnica.
6 Divieti e limiti
Le donne con gravidanza
accertata o sospetta sono escluse dalla partecipazione
a ricerche con radiazioni ionizzanti.
Le donne che allattano
al seno sono escluse da ricerche che comportino somministrazione
di radionuclidi o radiofarmaci.
Soggetti in età infantile
possono venire utilizzati solo per ricerche su patologia
propria delletà infantile di cui siano affetti
e nellipotesi di un beneficio diretto. E
dobbligo il consenso scritto del responsabile
legale dellinfante..
I soggetti sani di età
minore e comunque gli incapaci di consapevole e libero
consenso non possono partecipare a ricerche con radiazioni,
salvo quando strettamente indispensabili allo studio
di specifiche patologie, ed in tal caso con il consenso
scritto del tutore.
E vietata lesposizione
per ricerca di persone che abbiano già ricevuto esposizioni
a radiazioni ionizzanti in precedenti programmi di ricerca
e per le quali non siano prospettabili benefici diretti.
7 Vincoli di dose e
particolari prescrizioni
I vincoli di dose per i
volontari sani per i quali non sia ipotizzabile un beneficio
diretto, sono basati sulle indicazioni della Commissione
Europea "Radiation
Protection 99 Guidance on medical exposure in
medical and biomedical reaserch". Resta, in
ogni caso fermo quanto disposto nellarticolo 108
del decreto legislativo
17 marzo 1995, n.230.
Quando siano prospettabili
benefici diretti il medico specialista responsabile
delle esposizioni programma individualmente, sottoponendoli
alla decisione del Comitato Etico, vincoli di dose che
tengano conto di quanto riportato nella letteratura
scientifica internazionale. Le inerenti indicazioni
devono esser riportate nel programma di ricerca.
Non sono sottoposti alla
disciplina del decreto ministeriale 28 luglio 1977 pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n.216 del 25 agosto 1977 i
radiofarmaci utilizzati per ricerca per i quali siano
disponibili sufficienti dati sulla qualità e sulla sicurezza
di impiego nelluomo in rapporto alla indicazione
proposta per la ricerca. In tal caso lo sperimentatore
coordinatore dichiara, e il Comitato Etico accerta,
che siano rispettate le condizioni di affidabilità,
con le inerenti specifiche , di cui allAllegato
1 del citato decreto.
ALLEGATO IV
Contenuti della formazione
in radioprotezione
Fondamenti fisici della
radiazione
Proprietà delle radiazioni
ionizzanti
Interazioni delle radiazioni
direttamente ionizzanti
Interazioni delle radiazioni
indirettamente ionizzanti
Rischi da radiazione e
dosimetria
Effetti biologici delle
radiazioni
Analisi Rischi/Benefici
Ottimizzazione della dose
Dose assorbita, equivalente
di dose, dose efficace e loro unità di misura
RADIOPROTEZIONE
Normativa di radioprotezione
Uso dei dispositivi di
protezione individuale
Esposizioni potenziali
Incidenti che implicano
sovra esposizioni alle radiazioni ionizzanti.
PRATICHE RADIOLOGICHE CHE
RICHIEDONO SPECIALE ATTENZIONE
Gravidanza potenziale e
gravidanza in atto
Neonati e infanzia
Ricerca medica e biomedica
Attività di screening
Tecniche che implicano
limpiego di altre dosi
GESTIONE DEL PAZIENTE E
SUA RADIOPROTEZIONE
Giustificazione ed esposizione
individuale.
Consenso informato
Utilizzo appropriato di
precedenti informazioni cliniche e tecniche e procedure
alternative
Definizione ed utilizzo
dei livelli diagnostici di riferimento.
RADIODIAGNOSTICA
Elementi di tecnica radiologica
Raggi X (natura e produzione)
Scelte ed uso di apparecchiatureper
radiodiagnostica
Fattori che influenzano
la dose di radiazioni
Dosimetria
Assicurazione e controllo
di qualità.
Fluoroscopia
Fluoroscopia digitale
T.C.
Procedure interventistiche
Imaging vascolare
Qualità dellimmagine
in rapporto alla dose
Corretto utilizzo dei mezzi
di contrasto
RADIOTERAPIA
Produzione di radiazioni
ionizzanti.
Radiobiologia
Indicazioni della radioterapia
Procedure e apparecchiature
di radioterapia :
Dosimetria
Radiosensibilizzazione
Volumi bersaglio
Radioprotezione e normative
specifiche per la Radioterapia
Effetti collaterali precoci
e tardivi
MEDICINA NUCLEARE
Struttura atomica e radioattività
Decadimento radioattivo
Indicazioni delle indagini
medico nucleari
Procedure, strumentazion
e apparecchiature per la Medicina Nucleare
Assicurazione di qualità
e controlli di qualità
Radiofarmaci
Preparazione di dosi individuali
Calibrazione delle dosi
Radioprotezione e normativa
specifica in medicina nucleare
Protezione di organi a
rischio
Gravidanza e allattamento
Disposizioni particolari
per i pazienti portatori di radioattività
Procedure per i rifiuti
radioattivi.
ALLEGATO V
I criteri di accettabilità
della apparecchiature radiologiche (comprese quelle
di radioterapia) e di medicina nucleare sono quelle
fissate nel documento:
Radioprotezione
91 edito dalla Commissione europea numero di catalogo
CR-06-97-755-IT-c ISBN 92-828-1142-5
ALLEGATO VI
Disposizioni specifiche
per le esposizioni durante la gravidanza e lallattamento
-Nei casi in cui la gravidanza
è certa non e consentito limpiego di procedure
che comporti lirraggiamento dellembrione
o del feto, tranne nei casi di necessità accertata o
di urgenza.
Laddove non sia possibile
rinviare lindagine od il trattamento il medico
specialista deve:
-informare la donna dei
possibili rischi , associati allesposizione, per
lembrione o il feto;
-nelle indagini diagnostiche
con raggi X programmare lottenimento dellinformazione
desiderata, con il minor numero possibile di proiezioni,
riducendo al minimo la durata della scopia o il numero
di scansioni nel caso di esami tomografici con tecnica
convenzionale, procedendo ad unaccurata collimazione
ed escludendo dal fascio diretto schermando, ove possibile,
il prodotto del concepimento;
-nelle indagini di medicina
nucleare programmare lottenimento dellinformazione
desiderata ponendo particolare attenzione alla scelta
del tracciante, riducendo al minimo lattività
somministrata ed accelerando ove possibile leliminazione
del radiofarmaco.
-Se esiste incertezza sullo
stato di gravidanza e non è possibile rinviare lindagine
o il trattamento questo deve essere effettuato seguendo
le raccomandazioni indicate al punto precedente.
Nel caso di somministrazione
di radiofarmaci a donne che allattano al seno il medico
prescrivente e, al momento dellindagine o del
trattamento, il medico specialista deve informare la
donna degli effetti che lo specifico radiofarmaco somministrato
può avere sul lattante, e deve valutare lopportunità
di sospendere lallattamento in via definitiva
o temporanea in relazione allo specifico radiofarmaco
utilizzato.
Nei trattamenti di medicina
nucleare, in cui può permanere nei pazienti una elevata
attività residua, il medico specialista può suggerire
di interporre un intervallo temporale tra irradiazione
e concepimento.
Valutazione della dose
allutero.
Ai fini delle valutazioni
di cui allArticolo 10 comma 2 dovranno essere
adottati i seguenti citeri di valutazione.
Fatta salva la necessità
di avvalersi di un esperto di fisica medica secondo
quanto stabilito dallArticolo 6 comma 3, per gli
esami radiodiagnostici di cui è nota la tecnica impiegata
(kV- mAs) potranno essere utilizzate le seguenti tabelle:
Diagnostica convenzionale:
per indagini eseguite ad
una distanza fuoco-rivelatore di circa 1 m proiezione
AP/PA per indagini in cui lutero è nel fascio
primario.
Tensione
(kV) |
Prodotto
Corrente-tempo (mAs) |
Dose
assorbita dall'utero (mSv) |
| 70 |
1 |
0,04 |
| 90 |
1 |
0,1 |
| 110 |
1 |
0,2 |
La dose assorbita
aumenta proporzionalmente al prodotto corrente-tempo.
Ct
Tensione
(kV) |
Prodotto
Corrente-tempo (mAs) |
Dose
assorbita all'utero (mSv) |
| 12-130 |
1 |
0,1 |
La dose assorbita aumenta
proporzionalmente al prodotto corrente-tempo.
Valutazione della dose
nell'attività di Radiodiagnostica
Nella tabella seguente
sono riportati valori tipici delle dosi assorbite da
determinati tessuti in alcuni esami radiologici (1)
| Esame
RX |
Equivalente
di dose al feto (mSv)
Valore medio |
Equivalente
di dose al feto
(mSv)
Valore massimo |
| Rx
convenzionale
Torace
Cranio
Addome (solo
AP)
Colonna dorsale
Colonna lombare
Pelvi
Urografia
Clisma opaco
Digerente
Esami CT
CT Pelvi
CT Cranio
CT Torace
CT Addome
Pelvimetria
Medicina Nucleare
99m
Tc difosfonato (MDP) (scintigrafia
ossea)
99m
Tc macrosfere (pomonare perfusionale
MAA)
99m
Tc ventilazione polmonare (aerosol)
99m
Tc scintigrafia renale (DTPA)
99m
Tc pertecnetato (scint. Tiroidea)
99m
Tc scintigrafia cardiaca dinamica (RBC)
131
I per ricerca di metastasi tiroidee
67Ga citrato stadiazione tumorali
|
<
0,01
< 0,01
1,4
<0,01
1,7
1,1
1,7
6,8
1,1
25
<0,005
0,06
8
0,2
3,3
0,2
0,3
1,5
0,7
3,4
-
-
|
<
0,01
< 0,01
4,2
<0,01
10
4
10
24
5,8
79
<0,005
0,96
49
0,4
4,6
0,4
1,2
4,0
1,6
3,7
22
12
|