| TAR LOMBARDIA - Sezione di Brescia Sentenza 2 Giugno 1997 - N° 658 |
Pres. e Rel. Ingrassia - Quattrini
contro Ospedali Riuniti di Bergamo |
| L'indennità di rischio radiologico, nonchè i 15 giorni di congedo ordinario aggiuntivo, vanno attribuiti anche agli operatori sanitari diversi da quelli appartenenti alla categoria dei Medici e dei Tecnici di Radiologia, per i quali risulti accertata la loro effettiva esposizione a radiazioni ionizzanti in misura non inferiore a quella del personale medico indicato dall'art. 1 della Legge 27 Ottobre 1988 n° 460. |
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| Data ultima modifica: venerd́ 19 gennaio 2001 |