IL
MINISTRO DELLA SALUTE
VISTA
la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001)";
VISTO, in particolare, il comma 5 dell'art. 92 della
richiamata legge 388 del 2000, che prevede che i soggetti pubblici e privati e le società
scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di
formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o
organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla
Commissione nazionale per la formazione continua nella misura da un minimo di lire 500.000
ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati dalla Commissione
stessa;
CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2002 ha inizio l'accreditamento a regime degli
eventi formativi residenziali;
RITENUTO,pertanto, di determinare i criteri in base ai quali la Commissione
nazionale dovrà fissare i contributi dovuti per l'accreditamento di specifiche attività
formative promosse o organizzate dai soggetti pubblici e privati e dalle società
scientifiche;
VISTA al riguardo la proposta della Commissione nazionale per la formazione
continua, formulata nella seduta del 21 dicembre 2001;
RITENUTO di determinare i criteri in conformità alla predetta proposta;
RITENUTO, altresì, in conformità alle decisioni della Commissione, di rinviare la
determinazione dei criteri in base ai quali la Commissione stessa dovrà fissare i
contributi annuali dovuti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati e delle
società scientifiche;
DECRETA
ART. 1
| 1.
|
I soggetti
pubblici e privati e le società scientifiche, che chiedono, ai sensi dell'articolo 16-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
modificazioni, l'accreditamento di specifiche attività formative, promosse o organizzate
dagli stessi ai fini dell'attribuzione di crediti formativi, sono tenuti al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese determinato in base ai
seguenti criteri proposti dalla Commissione nazionale per la formazione continua: |
| a)
|
Il contributo
dovuto per ciascun evento formativo o per ciascun progetto formativo aziendale è
stabilito da un minimo di euro 258,23 (lire 500.000) ad un massimo di euro 774,69 ( lire
1.500.000); |
| b)
|
Il contributo minimo di euro 258,23 è riferito ad eventi formativi o progetti
formativi aziendali che abbiano ricevuto una valutazione fino a 10 crediti;
|
| c)
|
Il contributo
per gli eventi formativi o progetti formativi aziendali, che abbiano ricevuto una
valutazione superiore a 10 crediti, è determinato maggiorando il contributo minimo
(258,23 euro) di 12,91 euro per ogni credito eccedente i 10, fino ad un massimo di euro
774,69.
|
2. |
Ai fini e per
gli effetti della contribuzione, prevista dall'art. 92, comma 5,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e disciplinata dal comma 1 del presente decreto,
per evento formativo si intende la singola attività di formazione continua residenziale o
a distanza, finalizzata all'aggiornamento e al miglioramento professionale del personale
sanitario. Per progetto formativo aziendale si intende un insieme coordinato e coerente di
singoli eventi formativi, attinenti ad uno specifico ed unitario obiettivo nazionale o
regionale, organizzato da una azienda sanitaria pubblica o privata per il proprio
personale dipendente o convenzionato appartenente ad una o più categorie professionali. |
| 3.
|
Ai soggetti
richiedenti l'accreditamento viene comunicata per via telematica la valutazione in crediti
conseguita dagli eventi o progetti formativi proposti, sulla base dei criteri stabiliti
dalla Commissione e della valutazione degli esperti, nonché l'importo del contributo
dovuto. Il versamento del contributo costituisce conferma della richiesta di
accreditamento ed accettazione dello stesso. L'omesso versamento ovvero il versamento in
misura inferiore a quella prescritta non dà luogo all'accreditamento dell'evento o
progetto formativo. |
| 4.
|
Per i progetti formativi aziendali di cui al comma 2, organizzati e svolti nel
corso dello stesso anno per il proprio personale dipendente o convenzionato, le aziende
sanitarie pubbliche e private sono tenute al versamento di un unico contributo per
progetto secondo i criteri stabiliti nel comma 1. Il progetto formativo aziendale è
globalmente accreditato e il personale al quale è rivolto è tenuto, per conseguire i
crediti, a soddisfare almeno il novanta per cento dell'impegno formativo che globalmente
comportano le attività formative del progetto.
|
| 5.
|
Le aziende sanitarie pubbliche o private sono tenute al versamento di un unico
contributo anche nel caso di più edizioni del medesimo progetto formativo aziendale o del
medesimo evento formativo svolte nel corso dello stesso anno, purché destinato al proprio
personale dipendente o convenzionato.
|
| 6.
|
Resta ferma la facoltà per il personale dipendente o convenzionato di
partecipare ad altre attività formative, anche non organizzate dalle aziende sanitarie di
appartenenza, nonché il diritto delle aziende sanitarie di organizzare eventi formativi
per il personale estraneo all'azienda.
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Il presente decreto
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2001
(prof. Girolamo Sirchia)
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