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Legge 7 agosto 1997, n. 272

"Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale "

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 1997

Legge di Conversione

Art. 1.

1. É convertito in legge il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175

"Disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale "

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 144 del 23 giugno 1997

Articolo 1.
(Competenze del Ministero della sanità)

1. Con il decreto del Ministro della sanità, di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono individuate, in attuazione dei commi 8, 11 e 12 dello stesso articolo 1, le caratteristiche dell'attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizioni sull'attività intramuraria; sono, altresí, disciplinate l'opzione tra attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria, le modalità del controllo del rispetto delle disposizioni sull'incompatibilità, le attività di consulenza e consulto.

 

Articolo 2.
(Modificazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. L'ultimo periodo del comma 143 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, é sostituito dal seguente: "Di conseguenza, a decorrere dal 1º gennaio 1997, non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16, primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'articolo 1.".

 

Articolo 3.
(Disciplina assistenziale e previdenziale)

1. Con uno o piú decreti del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate le norme di attuazione della vigente legislazione in materia assistenziale e previdenziale relativamente ai proventi dell'attività libero-professionale.

 

Articolo 4.
(Princípi di organizzazione e dati informativi
dell'attività libero-professionale)

 

1. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria. Dette linee guida, per gli aspetti riguardanti il personale universitario e le esigenze della didattica e della ricerca, sono emanate di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 settembre 1997, comunicano al Ministero della sanità i dati necessari per la relazione di quest'ultimo al Parlamento sullo stato di attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria e sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione.

Articolo 5.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Data ultima modifica: martedì 14 dicembre 1999