Legge 7
agosto 1997, n. 272
"Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 1997 Art. 1. 1. É convertito in legge il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175"Disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 144 del 23 giugno 1997 Articolo 1. 1. Con il decreto del Ministro della sanità, di cui al
comma 14 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono individuate, in
attuazione dei commi 8, 11 e 12 dello stesso articolo 1, le caratteristiche dell'attività
libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità
della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, le categorie professionali e
gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizioni sull'attività intramuraria;
sono, altresí, disciplinate l'opzione tra attività libero-professionale intramuraria ed
extramuraria, le modalità del controllo del rispetto delle disposizioni
sull'incompatibilità, le attività di consulenza e consulto.
Articolo 2. 1. L'ultimo periodo del comma 143 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, é sostituito dal seguente: "Di conseguenza, a
decorrere dal 1º gennaio 1997, non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle
province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16,
primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38
dell'articolo 1.".
Articolo 3. 1. Con uno o piú decreti del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate
le norme di attuazione della vigente legislazione in materia assistenziale e previdenziale
relativamente ai proventi dell'attività libero-professionale.
Articolo 4.
1. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana le linee
guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria. Dette linee
guida, per gli aspetti riguardanti il personale universitario e le esigenze della
didattica e della ricerca, sono emanate di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica. Articolo 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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