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D.M. 28 maggio 1974 (1).

Autorizzazione al Centro applicazioni militari energia nucleare ad esercitare la sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti (2).

 IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964, recante norme per la sicurezza degii impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto l'art. 83 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente in particolare gli istituti autorizzati all'esercizio della sorveglianza fisica e della protezione;

Vista l'istanza inoltrata dal Centro applicazioni militari energia nucleare in data 5 luglio 1973, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio della sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

Vista la lettera del Ministero della difesa in data 23 agosto 1973, n. 3479, con la quale è stato espresso parere favorevole all'accoglimento della suddetta richiesta;

Vista l'ulteriore nota del 18 febbraio 1974, numero 01/196/580, con la quale il C.A.M.E.N. ha chiesto che l'autorizzazione di cui sopra venga limitata alla sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

Vista la nota n. 359 del 3 aprile 1974 dell'ispettorato medico centrale del lavoro sull'idoneità dell'attrezzatura del precitato C.A.M.E.N., nonchè‚ sull'affidabilità per il disimpegno diligente e competente della richiamata attività di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'accoglimento dell'istanza presentata dal C.A.M.E.N.;

Decreta:

 1. Ai sensi e per gii effetti dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964, n. 185, il Centro applicazioni militari energia nucleare (C.A.M.E.N.) è autorizzato ail'esercizio della sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

 2. Nell'ambito dell'autorizzazione della sorveglianza fisica deiia protezione daile radiazioni ionizzanti di cui al presente decreto, il Centro applicazioni militari energia nucleare (C.A.M.E.N.) può effettuare:

1) l'esame preventivo, la verifica ed i controlli per quanto attiene l'impostazione o la modifica di impianti o di attività implicanti l'impiego di macchine radiogene e di sostanze radioattive, nonchè‚ per il loro funzionamento entro limiti di sicurezza e protezione dei lavoratori;

2) la valutazione delle esposizioni nei luoghi in cui sussista rischio di radiazioni, mediante l'indicazione della natura e della qualità delle radiazioni stesse nonchè‚ la determinazione secondo i casi della dose di esposizione della dose misurata in aria e del flusso;

3) la valutazione della dose individuale accumulata dai lavoratori esposti ad irradiazioni esterne mediante apparecchi di misura individuali;

4) il controllo della contaminazione radioattiva e l'esecuzione di interventi di decontaminazione dei casi di eventuali incidenti;

5) il controllo della radioattività su campioni e la taratura di dosimetri e di monitori;

6) il controllo della radioattività ambientale nelle zone controllate e nelle zone sorvegliate.

 3. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni sui requisiti di idoneità fisica nonchè‚ di preparazione professionale del personale, secondo quanto prescritto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964, n. 185 e dai successivi provvedimenti di attuazione, l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata all'osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare e di sicurezza degli impianti di protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, nonchè‚ alla permanenza dei requisiti di idoneità ed efficienza delle attrezzature ed all'espletamento dell'attività con diligenza e competenza.

4. Le modifiche allo stato di fatto o di diritto risultanti dall'istanza presentata per ottenere l'autorizzazione di cui al presente decreto, devono essere immediatamente comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 1974, n. 176.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

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Last Update: lunedì 27 gennaio 2003