............. omissis
CAPO IV
Interventi
nel settore sanitario
Art.
52
Razionalizzazione della spesa sanitaria
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono
delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo
8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento
di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999,
n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia,
dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per
cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare
alla spesa per un importo di 50 euro.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2004, nell'ambito degli accordi
di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323,
sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione
alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito
degli stessi accordi rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento
della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore
termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni
contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323.
4. Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell'articolo
4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell'accesso all'adeguamento
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003,
2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti:
a. l'attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni
mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui ai commi
5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 87 della legge
23 dicembre 2000, n. 388; la relativa verifica avviene secondo
modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b. l'adozione dei criteri e delle modalità per l'erogazione
delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza
organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse,
in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo tra Governo, regioni e province
autonome del 22 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2002; la relativa verifica
avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
c. l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione
o del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate
iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli
accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l'obiettivo
finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana,
in armonia con quanto previsto dall'accordo tra il Ministro della
salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
14 febbraio 2002, sulle modalità di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di
attesa. A tale fine, la flessibilità organizzativa e gli istituti
contrattuali della turnazione del lavoro straordinario e della pronta
disponibilità, potranno essere utilizzati, unitamente al recupero
di risorse attualmente utilizzate per finalità non prioritarie,
per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione delle
giornate complessive di degenza. Annualmente le regioni predispongono
una relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione dei presenti
adempimenti e i risultati raggiunti;
d. l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo
3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato
raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie e
ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome.
5. Il comma 3 dell'articolo 85 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, é abrogato.
6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, le parole: "e al 12,5 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: ", al 12,5 per cento" e
le parole: "pari o superiore a lire 200.000" sono sostituite
dalle seguenti: "compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al
19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di
vendita al pubblico é superiore a euro 154,94. Il Ministero
della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale
gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente
comma".
7. Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, é soppresso. Conseguentemente, sono
rideterminati i prezzi dei medicinali stabiliti in base alla deliberazione
del CIPE 1º febbraio 2001, n. 3/2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
8. La riduzione del prezzo delle specialità medicinali di cui
al decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre
2002, é rideterminata nella misura massima del 20 per cento.
9. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio
delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere,
di cui al comma 4, lettera a), di contenere la spesa sanitaria, nonché
di accelerare l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi
rapporti con i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati
dei pubblici servizi, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
della salute, il Ministro dell'interno, e sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare
stabilisce le modalità per l'assorbimento, in via sperimentale
e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della
tessera recante il codice fiscale nella carta nazionale dei servizi
e per la progressiva utilizzazione della carta medesima ai fini sopra
descritti.
10. All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 3,
le parole: "l'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"gli anni 2002 e 2003"; al comma 4, le parole: "l'esercizio
2002" sono sostituite dalle seguenti: "gli esercizi 2002
e 2003".
11. Dalla data di entrata in vigore del decreto di riclassificazione
dei medicinali adottato ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 198, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e comunque entro e non oltre il
16 gennaio 2003 la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, é rideterminata nella misura
del 7 per cento.
12. Il termine del 31 dicembre 2003 previsto dall'articolo 7, comma
1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato
dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo
5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e dall'articolo 85,
comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, é prorogato
al 31 dicembre 2008.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del
Ministero della salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale
sia stato già corrisposto il contributo di lire 40.000 previsto
dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
la somma di euro 25 a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede
di primo rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'allegato 2, lettera
A), annesso al decreto del Ministro della sanità 22 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998.
14. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a ciascuno dei medicinali omeopatici di cui al comma 13 sarà
attribuito, da parte del Ministero della salute, un numero provvisorio
di registrazione.
15. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici
hanno versato la somma di lire 40.000, ai sensi dell'articolo 85,
comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, é consentita
la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi:
a. variazioni del confezionamento primario;
b. quantità del contenuto;
c. variazione di una o più diluizioni del o dei materiali di
partenza purché la nuova diluizione sia più alta della
precedente;
d. sostituzione di un componente con uno analogo;
e. eliminazione di uno o più componenti;
f. variazione del titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione;
g. variazione del nome commerciale;
h. variazione del sito di produzione;
i. variazione del produttore.
16. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata,
la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal citato
decreto del Ministro della sanità 22 dicembre 1997. La variazione
si intende accordata trascorsi novanta giorni dalla data di notifica.
17. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540,
introdotto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 1º marzo
2002, n. 39.
18. Per il solo anno 2002 sono posti a carico dello Stato, in via
aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, l'importo di
165 milioni di euro a compensazione della minore somma definita a
titolo di entrate proprie e l'importo di 50 milioni di euro per il
finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesù" di Roma.
19. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione
in commercio di medicinali, é consentito organizzare o contribuire
a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero
per gli anni 2004, 2005 e 2006 congressi, convegni o riunioni ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,
e successive modificazioni, nella misura massima del 50 per cento
di quelli notificati al Ministro della salute nell'anno 2003 o autorizzati
ai sensi del comma 7 del citato articolo. Non concorrono al raggiungimento
della percentuale di cui al periodo precedente gli eventi espressamente
autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua
di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.
20. A decorrere dal 1º gennaio 2003 l'importo del reddito annuo
netto indicato all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 27
ottobre 1993, n. 433, é elevato a 10.717 euro. L'importo suddetto
può essere elevato ogni due anni con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.
21. Al fine di potenziare le attività di ricerca, assistenza
e cura dei malati oncologici, é assegnato al Centro nazionale
di adroterapia oncologica (CNAO) l'importo di 5 milioni di euro per
l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005 per la realizzazione di un centro nazionale di adroterapia oncologica
integrato con strutture di ricerca e sviluppo di tecnologie utilizzanti
fasci di particelle ad alta energia.
22. Al comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. nel primo periodo, dopo le parole: "di alta formazione",
sono inserite le seguenti: "di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 287,";
b. nel secondo periodo, dopo le parole: "credito di imposta",
sono inserite le seguenti: ", riconosciuto automaticamente secondo
l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente
di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro
il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento per le politiche fiscali, é assegnato nel limite
massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente, ";
c. nel terzo periodo, le parole: "sono individuati annualmente
gli istituti" sono sostituite dalle seguenti: "sono individuate
annualmente le categorie degli istituti" e le parole: "e
la misura massima dello stesso" sono soppresse.
23. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7
luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, é sostituita
dalla seguente: "e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari
iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici
chirurghi, odontoiatri e veterinari, nella misura stabilita dal consiglio
di amministrazione della fondazione, che ne fissa misura e modalità
di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri
vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509".
24. All'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a. il comma 3 é abrogato;
b. al comma 4, primo periodo, le parole da: "é autorizzato"
fino a: "per l'anno 1999 e" sono sostituite dalle seguenti:
"può assumere, secondo un piano approvato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti
alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei limiti
di impegno ventennali";
c. al comma 4, dopo il primo periodo, é inserito il seguente:
"Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono
corrisposte dal Corpo della Guardia di finanza direttamente agli istituti
bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento".
25. Gli ulteriori adeguamenti al prezzo medio europeo da effettuarsi
secondo criteri e modalità stabilite dal CIPE, sulla base dei
dati di vendita e dei prezzi nell'anno 2001 nei paesi dell'Unione
europea, avranno effetto a partire dal 1º luglio 2003. Fino a
tale data é comunque sospeso il processo di riallineamento
al prezzo medio europeo calcolato secondo i criteri di cui alla deliberazione
del CIPE n. 10 del 26 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 89 del 17 aprile 1998.
26. Il termine di cui al comma 25 é ulteriormente prorogato
nel caso in cui l'incidenza della spesa per l'assistenza farmaceutica
risulti eccedere il tetto programmato previsto dall'articolo 5 del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
27. L'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, é
sostituito dal seguente: "9. E' istituita la struttura tecnica
interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che rappresenta
la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti
il personale sanitario a rapporto convenzionale, é costituita
da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della
predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva
competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze,
del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai
rispettivi Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, é disciplinato il procedimento di contrattazione
collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto
dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine é autorizzata
la spesa annua nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003".
Art. 53
Medici
con titolo di specializzazione
1. Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione é
riconosciuto, ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito
per il lavoro dipendente.
Art. 54
Livelli essenziali di assistenza
1. Dal 1º gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di
assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza
e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate
all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti
di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla
data di entrata in vigore dello stesso decreto.
3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi
e le condizioni stabiliti dall'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonché le modifiche agli allegati richiamati al comma 2 del
presente articolo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 55
Interventi
di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico
1. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le
parole: "nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte
nel bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti:"e nei
bilanci regionali".
Art. 56
Fondo
per progetti di ricerca
1. E' istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla
tutela della salute e all'innovazione tecnologica, con una dotazione
finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del fondo, istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
tra le diverse finalità provvede il Presidente del Consiglio
dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri dell'economia
e delle finanze, della salute e per l'innovazione tecnologica.
Con
lo stesso decreto sono stabiliti procedure, modalità e strumenti
per l'utilizzo delle risorse, assicurando in via prioritaria il finanziamento
dei progetti presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni
precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacità
di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o
dai fondi strutturali.
Art. 57
Commissione
unica sui dispositivi medici
1. Presso il Ministero della salute é istituita, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica
sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della
salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei
dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi
specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.
2. La Commissione unica sui dispositivi medici é nominata con
decreto del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente
da lui designato ed é composta da cinque membri nominati dal
Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia
e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono,
inoltre, componenti di diritto il Direttore generale della Direzione
generale della valutazione dei medicinali e della farmaco-vigilanza
del Ministero della salute e il presidente dell'Istituto superiore
di sanità o un suo direttore di laboratorio.
3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere
confermati una sola volta.
4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni
esperti nazionali e stranieri.
5. Le aziende sanitarie devono esporre on line via Internet i costi
unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando
aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono essere disponibili
entro il 31 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei
mesi.
Art. 58
Incentivi
per la ricerca farmaceutica
1. Nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi
registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento é
riconosciuto un sistema di "premio di prezzo" (premium price)
alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio
nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico.
Tale
procedura negoziale si applica anche ai farmaci innovativi registrati
con procedura nazionale ove l'Italia sia designata Paese di riferimento
per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.
2. Il "premio di prezzo" previsto dal comma 1, la cui entità
é sottoposta a verifica annuale, é determinato sulla
base dei seguenti criteri nell'ambito delle disponibilità finanziarie
prefissate per la spesa farmaceutica:
a. volume annuale assoluto di investimenti produttivi ed in ricerca;
b. rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato
rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente;
c. livelli annuali delle esportazioni; d) rapporto incrementale delle
esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all'anno precedente;
d. numero degli occupati in ricerca e numero addetti per la ricerca,
al netto del personale per il marketing, rapportato alla media degli
addetti dei tre anni precedenti;
e. incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata
sul territorio nazionale ed il fatturato relativo agli anni precedenti.
I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l'entità
massima del "premio di prezzo" in rapporto al prezzo negoziato
sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive
e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento
complessivo per la spesa farmaceutica.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.
Art. 59
Deducibilità
delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche
1. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore
a 500 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell'anno 2003 da persone
fisiche a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e
privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla data di entrata
in vigore della presente legge svolgono direttamente o indirettamente
attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie
neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti,
sono deducibili dal reddito complessivo determinato per l'anno 2003
ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
...........omissis
|