D.M. 30 gennaio 1982 (1).
Normativa
concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione
dell'art. 12 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (2).
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto
l'art. 47 della legge di istituzione del Servizio
sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761;
Visto, in particolare, l'art. 12 del detto decreto secondo il quale,
con decreto del Ministro della sanità, devono essere stabiliti
i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione
ai concorsi dei singoli profili e posizioni funzionali di ogni ruolo,
le prove di esame, i titoli valutabili, i criteri di valutazione,
la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le procedure
concorsuali;
Ritenuto che occorre procedere agli adempimenti previsti dalla citata
disposizione di legge ed in attesa della emanazione della legge quadro
sul pubblico impiego;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative
su base nazionale;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 26 gennaio
1982;
Decreta:
E'
approvato l'unito provvedimento di cui alle premesse composto di numero
168 articoli.
TITOLO
I
Ammissione agli impieghi
Capo I - Norme generali per lo svolgimento dei concorsi
1. Requisiti generali di ammissione. - Ai sensi dell'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (3), possono
partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti
generali:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica.
Sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1976, n. 761;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni
35, fatte salve le maggiorazioni di legge ed i diversi limiti di età
stabiliti dal presente decreto, in relazione ai singoli concorsi.
Si prescinde dal requisito dell'età, per il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni e per il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Il limite massimo di età di anni 35, elevato per le maggiorazioni
di legge, è ulteriormente maggiorato del periodo trascorso
in posizione lavorativa di ruolo e non di ruolo presso enti pubblici,
anche se intervallato da un periodo di sospensione purché non
superiore a 10 anni;
c) buona condotta ed idoneità fisica all'impiego.
L'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con la osservanza
delle norme in tema di categorie protette - e del requisito della
buona condotta è effettuato, a cura dell'unità sanitaria
locale, prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al secondo
comma del presente articolo è dispensato dalla visita medica;
d) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione delle domande di ammissione;
quello relativo al limite massimo di età deve, invece, essere
posseduto alla data di pubblicazione del bando di concorso.
2. Bando di concorso. - L'assunzione in servizio è disposta
dall'unità sanitaria locale, nei limiti dei posti vacanti,
mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla regione.
I bandi di concorso sono emanati, con le procedure e le modalità
di cui al primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dall'organo regionale competente
secondo i rispettivi ordinamenti o dall'organo individuato dal consiglio
regionale ed indicano il numero dei posti messi a concorso, le modalità
di formulazione delle domande di ammissione al concorso, i documenti
prescritti, i requisiti generali e specifici, le forme e le modalità
per la presentazione dei documenti richiesti, il programma delle prove
di esame.
I bandi devono, altresì, indicare per le posizioni funzionali
apicali, al fine del diritto di scelta fra i posti stessi, i posti
disponibili in ciascuna unità sanitaria locale e stabilire
le forme e le modalità per la presentazione delle domande di
trasferimento, ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Il bando deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Al bando deve essere data la massima diffusione, anche con altri mezzi
e deve esserne data comunicazione agli enti cui compete per legge
la collocazione speciale, agli uffici provinciali di collocamento
della regione ed alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative su base nazionale firmatarie dell'accordo di lavoro
di cui all'art. 47, legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alle corrispondenti
segreterie regionali.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi scade alle ore 12 del 60° giorno dalla data di pubblicazione
dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
3. Domande di ammissione ai concorsi. - Per l'ammissione ai concorsi,
gli aspiranti devono indicare nella domanda:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi
di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di
età per l'ammissione al concorso.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di
legge. Per i dipendenti statali, degli enti locali e delle unità
sanitarie locali è sufficiente la autenticazione da parte dell'amministrazione
presso la quale prestano servizio.
Alla domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta legale,
i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai
titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta legale, datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata
ai sensi di legge.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda devono essere uniti, in triplice copia, in carta semplice,
un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione.
4. Ammissione ai concorsi. - L'ammissione ai concorsi è deliberata
dall'organo regionale competente secondo il rispettivo ordinamento
o dall'organo indicato dal consiglio regionale.
L'appartenenza ad un ruolo nominativo regionale consente agli iscritti
la partecipazione al concorso in altre regioni per posti della stessa
qualifica rivestita, a prescindere dal possesso dei requisiti specifici
richiesti.
Ai concorsi a posti di responsabile di servizio, nei casi in cui la
legge regionale identifica nel responsabile di servizio una funzione
autonoma che richiede impegno esclusivo, sono ammessi, per il profilo
professionale dei medici, dei farmacisti e dei veterinari, i candidati
in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per il concorso
a posti di posizione funzionale apicale dei relativi profili professionali
essendo sufficiente il possesso di una idoneità in una delle
discipline comprese nell'area di servizio; e per gli altri profili,
i candidati in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai
concorsi alle regioni per posti della stessa qualifica rivestita,
a prescindere dal possesso dei requisiti specifici richiesti.
Ai concorsi a posti di responsabile di servizio, nei casi in cui la
legge regionale identifica nel responsabile di servizio una funzione
autonoma che richiede impegno esclusivo, sono ammessi, per il profilo
professionale dei medici, dei farmacisti e dei veterinari, i candidati
in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per il concorso
a posti di posizione funzionale apicale dei relativi profili professionali
essendo sufficiente il possesso di una idoneità in una delle
discipline comprese nell'area di servizio; e per gli altri profili,
i candidati in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai
concorsi alle rispettive posizioni funzionali apicali.
Al concorso a posti di posizione funzionale apicale cui sia prevista
l'ammissione di personale appartenente a profili professionali diversi,
sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione
ai concorsi alle rispettive posizioni funzionali apicali.
Ai concorsi a posti di responsabile di servizio sono ammessi anche
i candidati che sono iscritti nel ruolo nominativo della regione che
bandisce il concorso, in posizione funzionale apicale di una delle
unità operative comprese nell'area di servizio.
5. Esclusione dai concorsi. - L'esclusione dal concorso è deliberata
dall'organo regionale competente secondo i rispettivi ordinamenti
o dall'organo indicato dal consiglio regionale ed è disposta,
con provvedimento motivato da notificarsi entro trenta giorni dalla
esecutività della relativa deliberazione.
Costituisce, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente
art. 4, motivo di esclusione dal concorso l'essere iscritto nel ruolo
nominativo della regione che bandisce il concorso, nella stessa posizione
funzionale cui si riferisce il concorso.
6. Nomina delle commissioni - Compensi. - L'organo regionale competente
secondo l'ordinamento regionale ovvero l'organo indicato dal consiglio
regionale dopo la scadenza del bando di concorso, acquisite le designazioni
da parte del Ministero della sanità e delle organizzazioni
sindacali ed espletate, ove previste, le procedure di sorteggio, nomina
la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario
per l'attività della stessa.
La richiesta di designazione all'organizzazione sindacale va inviata
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla relativa segreteria
regionale. La designazione deve essere effettuata entro trenta giorni
dal ricevimento della richiesta.
Qualora risultino individuate, in armonia con l'art. 47 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, più organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, fatti salvi gli
effetti dell'art. 167 del presente decreto, l'organo regionale competente
invita le singole organizzazioni a far pervenire, entro trenta giorni
dal ricevimento della richiesta, la propria designazione nominativa
ed indica, ai fini della successiva nomina del componente in rappresentanza
delle predette organizzazioni, il luogo, la data e l'ora per la effettuazione,
ove necessario, del sorteggio da espletare anteriormente alle operazioni
di cui al successivo art. 7.
Possono assistere al sorteggio un rappresentante delle organizzazioni
sindacali interessate nonché dell'ordine professionale ove
l'iscrizione al medesimo costituisca requisito di ammissione al concorso.
Nel caso di mancata designazione da parte dell'unica o delle più
organizzazioni sindacali di cui al secondo e terzo comma, si provvede
in via sostitutiva al sorteggio di un nominativo estratto contestualmente
con le modalità del citato art. 7.
Nei concorsi per le posizioni funzionali apicali si procede, altresì,
con le stesse modalità di cui ai precedenti comma, alla nomina
della commissione prevista dal terzo comma dell'art. 41 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Tale commissione
provvede alla formulazione della graduatoria unica, comune, relativa
ai soli titoli, di tutti gli interessati al trasferimento e dei vincitori
del concorso, in relazione ai titoli posseduti da valutarsi in conformità
ai criteri stabiliti con il presente decreto.
Fermo restando quanto previsto ai precedenti comma, ove i candidati
presenti alla prova scritta siano in numero superiore a 1.000, possono
essere nominate, con le stesse modalità di cui al primo comma
del presente articolo, unico restante il presidente, una o più
sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del
concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, esclusa la formulazione
della graduatoria finale.
In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta qualora
per lo svolgimento della prova scritta siano necessari più
locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati,
possono essere nominati appositi comitati, con indicazione dei relativi
segretari scelti tra i funzionari amministrativi della regione.
In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei
componenti della commissione.
Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno,
il segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in
plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione giudicatrice
del concorso.
Il segretario del comitato di vigilanza durante lo svolgimento della
prova scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della
commissione esaminatrice.
Ai componenti spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali,
se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento
economico di trasferta.
Spetta, altresì, il compenso nella misura stabilita con decreto
del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il Consiglio sanitario nazionale.
7. Commissione per i sorteggi dei componenti per i concorsi per le
posizioni funzionali del ruolo sanitario, del ruolo professionale,
del ruolo tecnico e del ruolo amministrativo. - La commissione di
sorteggio è nominata dall'organo regionale competente secondo
i rispettivi ordinamenti o dall'organo indicato dal consiglio regionale
ed è composta da tre funzionari regionali di cui uno con funzioni
di segretario.
La commissione deve sorteggiare i componenti tra gli iscritti nell'ultimo
ruolo nominativo regionale pubblicato. Ove gli iscritti nel ruolo
nominativo siano inferiori a 10, il sorteggio ha luogo utilizzando
anche i ruoli nominativi di una o più regioni limitrofe, onde
assicurare che il sorteggio abbia luogo tra un numero di nominativi
non inferiore a quello indicato.
Nei concorsi a posti di responsabile di servizio e nei concorsi di
cui al quarto comma dell'art. 4, i sorteggi dal ruolo nominativo regionale
devono essere effettuati tra i nominativi dei dipendenti che rivestono
posizioni funzionali apicali nelle discipline ricomprese nell'area
del servizio;
detti sorteggi devono, in ogni caso, garantire la partecipazione alle
commissioni di componenti appartenenti ad almeno due delle discipline
e profili professionali ricompresi nel servizio o nell'unità
operativa.
Analogamente, si procede per il sorteggio del professore universitario.
Qualora non esistano elenchi nazionali relativi a tutti i profili
professionali interessati, si procede alla formazione di un elenco
unico, comprendente i nominativi dei professori universitari inclusi
nei rispettivi elenchi nazionali, integrato da 10 nominativi di professori
universitari dei profili professionali interessati al concorso e per
i quali mancano gli elenchi nazionali.
Della commissione di concorso a posti di posizione funzionale apicale
non può far parte chi ha presentato domanda di trasferimento
per i posti a concorso.
Il sorteggio è pubblico. La data ed il luogo del sorteggio
devono essere notificati, mediante pubblicazione nel bollettino della
regione che deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data
stabilita per il sorteggio.
Capo
II - Procedure concorsuali
8. Prove di concorso, scritte, pratiche ed orali: adempimenti preliminari.
- I candidati devono essere avvisati, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, del luogo e della data della prova scritta,
almeno venti giorni prima della data della prova stessa.
Contestualmente, ai candidati ai concorsi per il personale laureato
appartenente alle posizioni funzionali intermedie, devono essere indicati
i posti resisi disponibili in ciascuna unità sanitaria locale,
a seguito del completamento della procedura prevista per i trasferimenti
dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761.
Prima dell'inizio di ciascuna prova, il segretario della commissione,
eventualmente coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento
dei candidati, mediante esibizione di un documento personale di identità
.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento
delle stesse sono stabilite dalla commissione, con l'osservanza delle
norme del presente decreto.
9. Verbali relativi al concorso. - Di ogni seduta della commissione
il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte
tutte le fasi del concorso.
La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti,
alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli,
all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla revisione delle
prove scritte, alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento
delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria dei candidati
idonei.
I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in
caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è
quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun
commissario.
Le sottocommissioni, per l'ipotesi di cui all'art. 6, settimo comma,
effettuano tutte le operazioni concorsuali di cui al comma precedente,
esclusa la determinazione dei criteri generali per la valutazione
dei titoli e la formulazione della graduatoria dei candidati idonei.
Al termine dei propri lavori, le sottocommissioni rimettono i verbali
e gli atti del concorso alla commissione giudicatrice per la formulazione
della graduatoria finale.
Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali
del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole,
tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello
svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le
decisioni adottate dagli altri componenti la commissione. Eventuali
osservazioni dei candidati inerenti allo svolgimento della procedura
concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che
deve essere allegato al verbale.
Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro tre mesi dalla
prova scritta.
Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilità
di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo
devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti
del concorso.
Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del
concorso, sono rimessi ai competenti uffici regionali.
10. Criteri di valutazione. - Nei concorsi per titoli ed esami, la
determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli
si effettua prima dell'espletamento della prova scritta.
La valutazione dei titoli dei singoli concorrenti ha luogo prima dell'inizio
della correzione degli elaborati scritti, limitatamente ai candidati
che hanno sostenuto la relativa prova.
Per la valutazione dei titoli di carriera, la commissione deve attenersi
ai seguenti principi:
i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando,
come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni
superiori a quindici giorni;
nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a
profili professionali diversi, non si applicano le maggiorazioni previste
per il tempo pieno per il profilo professionale &laqno; medici
².
In caso di servizi contemporanei è valutato quello più
favorevole al candidato.
La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata,
in relazione alla originalità della produzione scientifica,
alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado
di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire,
all'eventuale collaborazione di più autori.
La commissione deve, peraltro, dare accurata ponderazione ai seguenti
parametri:
data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento
di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e di casistiche,
non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto
solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie
di alta originalità .
Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività
professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili
ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale
acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla
posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e
tirocinii non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano
le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari,
anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento
conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità
in concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del
concorso o in posizioni funzionali inferiori.
Il punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente
motivato, con relazione dettagliata, con riguardo ai singoli elementi
documentali che hanno contribuito a determinarlo.
La relazione dettagliata deve essere inserita, integralmente, nel
verbale dei lavori della commissione.
11. Prova scritta: modalità di espletamento. - Il giorno stesso
ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo
predispone un elenco di temi o di questionari a scelte multiple, o
di ipotesi di casi o di situazioni pertinenti alla materia del concorso,
in numero non inferiore a tre e li registra con numeri progressivi,
fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento
della prova.
Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della commissione
procede ad imbussolare i numeri corrispondenti alle prove di esame,
precedentemente predisposte, ed invita uno dei candidati, designato
dagli altri presenti nella sala, ad estrarre un numero al quale corrisponde
la prova che deve formare oggetto dell'esame.
Nel caso in cui i locali degli esami siano più di uno, il testo
della prova da svolgere ed il tempo a disposizione vengono comunicati
ai candidati dal componente o dai componenti che, secondo quanto previsto
dall'art. 6, comma undicesimo, devono presenziare alla prova.
Durante lo svolgimento della prova scritta, è vietato ai concorrenti
di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in
relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice
o del comitato di vigilanza, per motivi attinenti alle modalità
di svolgimento del concorso.
A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro della regione
e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L'uso di carta
diversa comporta la nullità della prova.
Ai candidati sono, altresì, consegnate due buste di differente
grandezza: nella busta più piccola è contenuto un foglietto.
Sono esclusi dal concorso - previa decisione della commissione esaminatrice,
e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata, motivatamente,
seduta stante e verbalizzata - i candidati che siano risultati in
possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie.
La commissione esaminatrice può consentire, in relazione alla
natura del compito assegnato, la consultazione di testi di legge e
di dizionari.
Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere
nei locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione e
il segretario: tale adempimento deve, espressamente, constatare dai
verbali del concorso.
Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato
non può uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente
vigilati.
La commissione, ferme restanti le proprie competenze, per gli adempimenti
inerenti allo svolgimento delle prove, può avvalersi del personale
messo a disposizione dalla regione, scelto tra i propri dipendenti
o tra i dipendenti delle unità sanitarie locali interessate
al concorso.
12. Adempimenti dei concorrenti e della commissione. - Ultimato lo
svolgimento della prova scritta, il candidato, senza sottoscrizione
né altro contrassegno, inserisce il foglio o i fogli nella
busta più grande, quindi scrive il proprio nome e cognome,
la data ed il luogo di nascita nel foglietto piccolo che inserisce
e chiude nella busta piccola. Questa è inserita nella busta
grande, che il candidato chiude e consegna ai membri della commissione
in quel momento presenti, i quali appongono sul lembo di chiusura
la propria firma.
Al termine della prova scritta, tutte le buste vengono raccolte in
uno o più plichi che, debitamente suggellati, sono firmati
sui lembi di chiusura dai membri della commissione presenti e dal
segretario.
Tali plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione
e sono aperti, esclusivamente alla presenza della commissione e delle
sottocommissioni per l'ipotesi di cui al comma settimo dell'art. 6,
in seduta plenaria, all'inizio della procedura relativa alla valutazione
della prova scritta.
Il presidente della commissione provvede alla distribuzione degli
elaborati in numero uguale tra la commissione e le sottocommissioni.
Detti elaborati vengono presi in consegna dal segretario della commissione
o delle sottocommissioni e chiusi in plichi sigillati e siglati dai
componenti delle stesse.
Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il
presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede
all'apertura delle stesse, un numero progressivo che viene ripetuto
sull'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa.
Tale numero è riprodotto su apposito elenco, destinato alla
registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.
Al termine della lettura di tutti gli elaborati e della attribuzione
dei relativi punteggi, si procede all'apertura delle buste piccole
contenenti le generalità dei candidati.
Il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto
inserito nella stessa.
Ove la commissione stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso
alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime
viene comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, non oltre trenta giorni dal termine della valutazione
della prova scritta ed almeno venti giorni prima della data fissata
per l'espletamento della prima delle successive prove.
13. Valutazione delle prove di esame. - Il superamento di ciascuna
delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, corrispondente ad un punteggio
superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto
per ciascuna prova.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è
espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere la
sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.
14. Prova pratica: modalità di svolgimento. - L'ammissione
alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza nella prova scritta.
Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del
suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed
i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti
i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare
a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre un numero non inferiore
a tre di prove e, con le medesime modalità previste per la
prova scritta, far procedere alla scelta della prova oggetto di esame.
La commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti apparecchi
e materiali necessari per l'espletamento della prova, e può
autorizzare i concorrenti ad utilizzare materiale semeiotico proprio.
Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione,
previa l'identificazione dei concorrenti.
15. Prova orale. - L'ammissione alla prova orale è subordinata
al conseguimento di una valutazione di sufficienza nelle prove precedenti.
L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della
intera commissione.
Capo
III - Graduatoria - Nomina - Decadenza
16. Graduatoria. - La commissione, al termine delle prove di esame,
formula la graduatoria dei candidati idonei. E' escluso dalla graduatoria
il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle
prove di esame.
La graduatoria viene trasmessa alla regione per i provvedimenti di
cui al successivo art. 18.
17. Graduatoria finale per titoli. - Nei concorsi per il personale
laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, dopo la dichiarazione
dei vincitori del concorso per titoli ed esami, la commissione di
cui al sesto comma dell'art. 6 procede alla valutazione dei titoli
prodotti dal personale che ha presentato domanda di trasferimento
ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, e dei vincitori del pubblico concorso, con
gli stessi criteri previsti per quest'ultimo. Al termine di tale valutazione,
formula una unica graduatoria, comune, relativa ai soli titoli, che
comprende tutti gli interessati al trasferimento ed i vincitori del
concorso. Tale graduatoria è valida anche ai fini degli adempimenti
di cui al successivo art. 18.
18. Conferimento dei posti. - L'organo regionale competente secondo
i rispettivi ordinamenti o l'organo indicato dal consiglio regionale,
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva
e procede alla dichiarazione dei vincitori.
Dispone, quindi, l'assegnazione dei vincitori alle unità sanitarie
locali, secondo la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice,
in base alle preferenze espresse dai candidati idonei e trasmette
a ciascuna unità sanitaria locale interessata copia della deliberazione
di cui al precedente comma e tutta la documentazione presentata dai
candidati assegnatile trattenendo, ai propri atti, la domanda di ammissione
al concorso ed una copia dell'elenco dei documenti allegati alla stessa.
Le unità sanitarie locali, con proprio provvedimento, da adottare,
inderogabilmente, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti
di cui al comma precedente, previa effettuazione degli accertamenti
di rito ed acquisizione della documentazione di cui al successivo
articolo, procedono alla nomina dei vincitori assegnati ai fini della
assunzione.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data della effettiva
assunzione in servizio.
19. Adempimenti dei vincitori. - I vincitori del concorso sono invitati
dalle unità sanitarie locali interessate a presentare, nel
termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso,
a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo
stesso, i seguenti documenti:
a) originale o copia autentica del diploma del titolo di studio, ovvero
il documento rilasciato del diploma originale;
copia autentica del certificato di conseguita idoneità nazionale
per i concorsi per i quali è prescritta, ove il candidato non
l'abbia già presentata, unitamente alla domanda di concorso
per la valutazione come titolo;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti
prescritti per i vari concorsi.
20. Decadenza. - Colui che, senza giustificato motivo, non assume
servizio, entro trenta giorni dal termine stabilito nel provvedimento
di nomina, decade dalla nomina.
Il comitato di gestione, per comprovate ragioni, può prorogare
il termine di assunzione in servizio per un periodo non superiore
ad ulteriori trenta giorni.
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione
della unità sanitaria locale interessata.
Ai fini della utilizzazione della graduatoria, in caso di impossibilità
a procedere alla nomina del candidato assegnato, o nei casi di cui
ai commi primo e terzo del presente articolo, le unità sanitarie
locali chiedono alla regione una nuova assegnazione.
La regione provvede, con proprio provvedimento, utilizzando la graduatoria
degli idonei entro un anno dalla sua approvazione.
21. Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo. -
Ai fini dell'ammissione e della valutazione come titolo nei concorsi
di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità
di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche
di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817,
convertito in legge il 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al
servizio di ruolo.
22. Valutazione attività in base a rapporti convenzionali.
- All'attività espletata in servizi sanitari, in base ai rapporti
convenzionali di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ivi compresi i rapporti con i
veterinari coadiutori, è attribuito il punteggio previsto per
i servizi prestati nella posizione iniziale del corrispondente profilo
professionale ridotto del 20%.
Con i criteri di cui al precedente comma si valuta anche il servizio
prestato come veterinario coadiutore, nominato ai sensi degli articoli
1, 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
1961, n. 264, e successive modificazioni.
Il punteggio di cui al primo comma del presente articolo è
attribuito, al personale medico, in proporzione all'impegno orario
stabilito dal rapporto convenzionale rispetto a quello previsto per
il rapporto di lavoro a tempo pieno e, per il restante personale,
rispetto all'orario pieno previsto per il settore.
23. Valutazioni servizi e titoli equiparabili. - Il servizio ed i
titoli acquisiti presso istituti, enti ed istituzioni privati di cui
al primo comma dell'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché
presso il Sovrano ordine militare di Malta sono valutati, con i punteggi
previsti per i corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le
unità sanitarie locali, se gli enti interessati ne hanno ottenuto
la equiparazione ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti.
I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione
ed il servizio prestato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi
previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella
posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
Il servizio prestato presso case di cura convenzionate, con rapporto
continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come
servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale
iniziale della categoria di appartenenza.
Il servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico risultante
da atti formali e con iscrizione previdenziale è valutato,
per il 25% della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica
di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate.
24. Servizio prestato all'estero. - Il servizio prestato all'estero
dai cittadini italiani e dai cittadini degli stati membri della comunità
economica europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche
e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi
della legge 9 febbraio 1979, n. 38, equiparabile a quello prestato
dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi
previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio
nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n.
735.
TITOLO
III
Concorsi di assunzione
Capo I - Ruolo sanitario Concorsi, per titoli ed esami, per le
posizioni funzionali del ruolo sanitario
Tabella
A
Profilo professionale: Medici
25. Concorso per titoli ed esami per la posizione funzionale di dirigente
sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario
ospedaliero e per responsabile di servizio - Requisiti specifici di
ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono
i seguenti:
a) età non superiore ad anni 50, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
b) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da certificato
in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;
c) idoneità per la posizione funzionale apicale medica nella
disciplina per la quale il concorso è bandito.
Si prescinde dal possesso del requisito della idoneità per
il personale assegnato alle unità sanitarie locali, in applicazione
delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per
la partecipazione ai concorsi nella posizione funzionale e nella disciplina
corrispondente a quella conseguita nell'inquadramento.
26. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (4).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità
;
un professore universitario della disciplina oggetto del concorso,
estratto a sorte dagli elenchi nazionali prefissati dal Ministero
della sanità ;
tre medici di ruolo nella posizione funzionale e nella disciplina
oggetto del concorso di cui due sorteggiati dal ruolo nominativo regionale
ed uno designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario medico della regione o delle unità sanitarie
locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (4).
27. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
relazione su caso clinico o su argomenti inerenti alla disciplina
oggetto del concorso.
Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina oggetto
del concorso.
Prova orale:
sui compiti, ivi compresi quelli organizzativi, inerenti alla funzione
da conferire. La prova deve anche tendere all'accertamento della capacità
professionale del candidato, in relazione alle funzioni da svolgere
e tenuto conto del curriculum formativo e professionale presentato.
28. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
10 punti per ia prova scritta;
10 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera . . . . . . . . . . . . . . . . punti 35
2) titoli accademici e di studio. . . . . . . . . . . " 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici . . . . . . . . " 6
4) curriculum formativo e professionale . . . . . . . " 9
1) Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali
e servizi equipollenti ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, da valutarsi in base ai
criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanità
27 gennaio 1976:
nella posizione funzionale e nella disciplina a concorso, punti 1,80
per anno;
nella posizione funzionale intermedia e nella disciplina a concorso,
punti 1,20 per anno;
nella posizione funzionale iniziale e nella disciplina a concorso,
ovvero nell'area funzionale cui la stessa appartiene, punti 1 per
anno.
Il servizio prestato a tempo pieno è valutato con i punteggi
di cui sopra aumentati del 40%;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni;
come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,80 per anno;
come ispettore generale, direttore di divisione nei ruoli ad esaurimento
dello Stato o nell'ottava qualifica funzionale, o in qualifiche corrispondenti,
punti 1,20 per anno;
nella settima qualifica funzionale o in qualifiche corrispondenti
o servizi di ruolo prestati come assistente ordinario o ricercatore
presso strutture universitarie non convenzionate, punti 1 per anno.
I punteggi di cui ai precedenti comma sono ridotti: del 25% per i
servizi prestati in disciplina affine, del 50% per i servizi prestati
in disciplina non affine e per i servizi riferiti a qualifica funzionale
iniziale appartenenti ad area funzionale non ricomprendente la disciplina
a concorso.
2) Titoli accademici e di studio:
a) idoneità nazionale relativa alla qualifica ed alla disciplina
messa a concorso, fino a punti 4,50 da attribuire in proporzione al
punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame;
b) libera docenza o specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso, punti 3;
libera docenza o specializzazione in disciplina compresa nell'area
funzionale in cui è compresa la disciplina oggetto del concorso,
ovvero libera docenza o specializzazione in disciplina affine non
compresa nell'area funzionale cui appartiene la disciplina oggetto
del concorso, punti 1,50;
libera docenza o specializzazione in disciplina non affine compresa
in altra area funzionale, punti 0,50.
Per altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo, oltre
quelle di punteggio più favorevole per il candidato, si attribuiscono
i punteggi di cui sopra ridotti del 50%;
c) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso
per la posizione funzionale di assistente medico, comprese tra quelle
previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 1,50 per ognuna,
fino ad un massimo di punti 3.
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri indicati
nell'art. 10 del presente decreto.
29. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile
ospedaliero - Requisiti specifici di ammissione.
- I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 45, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
b) anzianità di servizio costituita da:
un triennio di formazione interdisciplinare, prestato ai sensi dell'art.
17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761, più due anni di servizio nella disciplina per la quale
è bandito il concorso,
o da:
cinque anni di servizio nella disciplina per la quale è bandito
il concorso,
ovvero:
libera docenza o specializzazione nella disciplina stessa;
c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da certificato
in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
Per i concorsi nella posizione funzionale di aiuto corresponsabile
ospedaliero nelle discipline di radiologia, anestesia e medicina nucleare
è , comunque, richiesta la libera docenza o la specializzazione
nella corrispondente disciplina.
30. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (5).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità
;
tre medici di ruolo nella posizione funzionale superiore della disciplina
oggetto del concorso, sorteggiato dal ruolo nominativo regionale;
un medico di ruolo nella stessa posizione funzionale e nella stessa
disciplina oggetto del concorso, designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario medico della regione o delle unità sanitarie
locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (5).
31. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti.
Prova scritta:
relazione su caso clinico o su argomenti inerenti alla disciplina
a concorso.
Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso.
32. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera . . . . . . . . . . . . . . . punti 35
2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . " 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici . . . . . . . " 6
4) curriculum formativo e professionale . . . . . . " 9
1) Titolo di carriera.
I titoli di carriera sono valutati con i criteri e punteggi previsti
dal precedente art. 28.
Il periodo di anzianità di servizio richiesto per la ammissione
al concorso, ivi compreso il periodo di formazione interdisciplinare
di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, è valutato in ragione del 30%, per il
servizio prestato a tempo pieno, e del 25%, per il servizio prestato
a tempo definito.
2) Titoli accademici e di studio:
a) idoneità regionale relativa alla qualifica ed alla disciplina
messa a concorso, fino a punti 1,50 da attribuire in proporzione al
punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame;
b) idoneità nazionale nella disciplina su cui verte il concorso,
punti 2;
c) libera docenza o specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso, punti 3;
libera docenza o specializzazione in disciplina compresa nell'area
funzionale in cui è compresa la disciplina oggetto del concorso,
ovvero libera docenza o specializzazione in disciplina affine non
compresa nella area funzionale cui appartiene la disciplina oggetto
del concorso, punti 1,50;
libera docenza o specializzazione in disciplina non affine compresa
in altra area funzionale, punti 0,50.
Per altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo, oltre
quelle di punteggio più favorevole per il candidato, si attribuiscono
i punteggi di cui sopra ridotti del 50%.
I punteggi di cui alla precedente lettera c) non sono attribuiti ai
titoli fatti valere quale requisito di ammissione al concorso;
d) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso
per la posizione funzionale di assistente medico, comprese tra quelle
previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 1,50 per ognuna,
fino ad un massimo di punti 3.
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti
dall'art. 10 del presente decreto.
33. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
assistente medico - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti
specifici di ammissione al concorso, per le tre aree funzionali di
medicina, di chirurgia, di prevenzione e sanità pubblica sono
i seguenti:
a) età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, lettera b), del presente decreto:
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgica;
d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da certificato
in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
34. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (6).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità
;
due medici di ruolo della posizione funzionale apicale appartenenti
all'area funzionale cui si riferisce il concorso, sorteggiati dal
ruolo nominativo regionale;
un medico di ruolo della posizione funzionale intermedia appartenente
all'area funzionale cui si riferisce il concorso, sorteggiato dal
ruolo nominativo regionale;
un assistente medico, con almeno cinque anni di servizio di ruolo
nell'area funzionale cui si riferisce il concorso, designato dalle
organizzazioni sindacali;
un funzionario medico della regione o delle unità sanitarie
locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (6).
35. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti:
a) Area funzionale di medicina:
Prova scritta:
tema o questionario a scelte multiple su argomenti inerenti all'area
funzionale a concorso. Il questionario deve essere formulato in modo
da consentire risposte chiare e sinteticamente motivate.
Prova pratica:
esame clinico di un malato con discussione sul caso o presentazione
e discussione di un caso clinico simulato.
b) Area funzionale di chirurgia:
Prova scritta:
tema o questionario a scelte multiple su argomenti inerenti all'area
funzionale a concorso. Il questionario deve essere formulato in modo
da consentire risposte chiare e sinteticamente motivate.
Prova pratica:
esame clinico di un malato con discussione sul caso o presentazione
e discussione di un caso simulato.
c) Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:
Prova scritta:
svolgimento di un tema o soluzione di un questionario a scelte multiple
su argomenti inerenti all'area funzionale a concorso.
Il questionario deve essere formulato in modo da consentire risposte
chiare e sinteticamente motivate.
Prova pratica:
relativa alla disciplina compresa nell'area funzionale a concorso,
ivi compresa la epidemiologia.
36. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
50 punti per titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 20
2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . " 15
3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . " 6
4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . " 9
1) Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo presso le unità sanitarie locali e servizi
equipollenti ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della
Republica 20 dicembre 1979, n. 761, da valutarsi in base ai criteri
di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanità
27 gennaio 1976:
nella posizione funzionale di assistente medico nella medesima area
funzionale per la quale si concorre, punti 3,60 per anno;
b) servizio di ruolo presso pubbliche amministrazioni nella settima
qualifica funzionale o in qualifiche corrispondenti o servizio di
ruolo prestato come assistente ordinario o ricercatore presso strutture
universitarie non convenzionate, punti 3,60 per anno.
I punteggi di cui sopra sono aumentati del 40% per i servizi prestati
a tempo pieno e del 10% per i servizi prestati in posizioni funzionali
o qualifiche superiori. Sono, invece, ridotti del 30% se riferiti
a servizi prestati in area funzionale diversa da quella per la quale
si concorre;
c) servizio prestato presso ambulatori gestiti da unità sanitarie
locali o precedentemente presso strutture trasferite al Servizio sanitario
nazionale, con formale provvedimento di incarico, come medico specialista
ambulatoriale, punti 1 per anno;
d) servizio quale medico generico con rapporto convenzionale con la
regione o altri enti pubblici o servizi di guardia medica, punti 0,50
per anno.
2) Titoli accademici e di studio:
a) libera docenza o specializzazione in disciplina compresa nell'area
funzionale cui si riferisce il concorso, punti 5;
libera docenza o specializzazione in disciplina compresa in area funzionale
diversa, punti 2,50.
Per le altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo,
oltre quelle di punteggio più favorevole per il candidato,
si attribuiscono i punteggi di cui sopra ridotti del 50%;
b) idoneità nazionale nella disciplina messa a concorso, punti
3;
idoneità regionale per la qualifica di aiuto nella disciplina
messa a concorso, punti 2;
idoneità regionale per la qualifica di assistente o tirocinio
pratico ospedaliero nelle discipline comprese nell'area funzionale
a concorso, punti 0,60;
c) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso,
comprese tra quelle previste per la appartenenza al ruolo sanitario,
punti 2, per ognuna, fino ad un massimo di punti 4;
d) attività espletata a seguito del conferimento di borse di
studio, punti 0,50 per anno.
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri indicati
nell'art. 10 del presente decreto.
Tabella A-bis (7)
Profilo
professionale: odontoiatri
36-bis. (Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale
di dirigente di servizio odontoiatrico o primario odontoiatra. Requisiti
specifici di ammissione). - I requisiti specifici di ammissione al
concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 50, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
b) iscrizione, secondo le modalità indicate dalla legge 24
luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi
e degli odontoiatri, attestata da certificato in data anteriore a
tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
c) idoneità per la posizione funzionale apicale nella disciplina
di odontoiatria e stomatologia.
36-ter. (Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale
di coadiutore di servizio odontoiatrico, aiuto corresponsabile odontoiatra
- Requisiti specifici di ammissione). - I requisiti specifici di ammissione
al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 45, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
b) laurea in odontoiatria e protesi dentaria ovvero in medicina e
chirurgia e specializzazione in campo odontoiatrico;
c) anzianità di servizio costituita da cinque anni di servizio
nella posizione funzionale di assistente odontoiatra;
d) iscrizione, secondo le modalità indicate dalla legge 24
luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi
e degli odontoiatri, attestata da certificato in data non anteriore
a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
36-quater. (Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale
di assistente odontoiatra - Requisiti specifici di ammissione). -
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 40, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
b) laurea in odontoiatria e protesi dentaria ovvero in medicina e
chirurgia e specializzazione in campo odontoiatrico;
c) iscrizione, secondo le modalità indicate dalla legge 24
luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi
e degli odontoiatri, attestata da certificato in data non anteriore
a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
36-quinquies. - 1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi di cui
agli articoli 36-bis, 36-ter e 36-quater sono costituite secondo quanto
disposto rispettivamente dagli articoli 26, 30 e 34 del presente decreto
con la sostituzione di <> a <> per i componenti dipendenti
dal Servizio sanitario nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del presente
decreto, deve essere comunque assicurata la presenza in seno alle
commissioni esaminatrici di un componente odontoiatria che, laddove
nei ruoli nominativi regionali manchi tale figura per ciascuna posizione
funzionale, viene designato dal competente ordine professionale fra
odontoiatri non dipendenti.
Di conseguenza il numero dei commissari medici viene ridotto di una
unità .
36-sexies. - Le prove d'esame sono quelle indicate agli articoli 27,
31 e 35 (area funzionale di chirurgia) del presente decreto, rispettivamente
per i concorsi di cui agli articoli 36-bis, 36-ter e 36-quater.
36-septies. - Nei concorsi di cui agli articoli 36-bis, 36-ter e 36-quater
per la valutazione dei titoli si applicano le categorie ed i criteri
rispettivamente indicati negli articoli 28, 32 e 36 del presente decreto
con la equiparazione dei titoli di carriera, titoli accademici e di
studio e pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo
professionale dei concorrenti odontoiatri a quelli previsti per i
concorrenti medici, con l'esclusione, per questi ultimi della valutazione,
fra i titoli accademici e di studio, della specializzazione di cui
all'art. 4, comma 2, della legge 24 luglio 1985, n. 409.
Tabella B
Profilo
professionale: Farmacisti
37. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
farmacista dirigente e per responsabile di servizio - Requisiti specifici
di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono
i seguenti:
a) età non superiore ad anni 50, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
b) idoneità per la posizione funzionale di farmacista dirigente;
c) iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti attestata da certificato
in data non anteriore a tre mesi, rispetto a quella di scadenza del
bando.
Si prescinde dal possesso del requisito della idoneità per
il personale assegnato alle unità sanitarie locali, in applicazione
delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed inquadrato
nella posizione funzionale di farmacista dirigente.
38. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (8).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità
;
un professore universitario estratto a sorte dagli elenchi nazionali,
prefissati dal Ministero della sanità ;
tre farmacisti dirigenti di ruolo di cui due sorteggiati dal ruolo
nominativo regionale, ed uno designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario farmacista della regione o delle unità sanitarie
locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (8).
39. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia.
Prova pratica:
esecuzione di un'operazione tecnico-farmaceutica, atta a dimostrare
le conoscenze del concorrente nel campo delle scienze farmaceutiche,
con relazione scritta.
Prova orale:
relativa agli argomenti delle prove precedenti, nonché ad argomenti
di legislazione sanitaria, con particolare riferimento al settore
farmaceutico e di organizzazione e gestione del servizio farmaceutico.
La prova deve anche tendere all'accertamento della capacità
professionale del candidato, in relazione alle funzioni da svolgere
e tenuto conto del curriculum formativo e professionale presentato.
40. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
10 punti per la prova pratica;
10 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera . . . . . . . . . . . . . . punti 35 (7-8)
2) titoli accademici e di studio. . . . . . . . . ³ 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici . . . . . . ³ 6
4) curriculum formativo e professionale . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali
e servizi equipollenti ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, da valutarsi in base ai
criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanità
27 gennaio 1976:
nella posizione funzionale di farmacista dirigente, punti 1,80 per
anno;
nella posizione funzionale di farmacista coadiutore, punti 1,20 per
anno;
nella posizione funzionale di farmacista collaboratore, punti 1 per
anno;
b) i servizi prestati quale farmacista presso il disciolto ufficio
fiduciario degli enti mutualistici e della Federazione ordine farmacisti
italiani, dalla data di costituzione e fino al 30 maggio 1973, e presso
l'ufficio accertamento notifica sconti farmaceutici, successivamente
a tale data, sono valutati, rispettivamente, nella misura del 25%
e del 40% della relativa durata, con i punteggi previsti per i servizi
prestati nella posizione funzionale di farmacista collaboratore;
c) servizio di ruolo quale farmacista presso istituti universitari
di farmacologia e di tecnica e legislazione farmaceutica o presso
pubbliche amministrazioni:
come direttore, dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,80
per anno;
come aiuto o come ispettore generale, direttore di divisione dei ruoli
ad esaurimento dello Stato o nella ottava qualifica funzionale o in
qualifiche corrispondenti, punti 1,20 per anno;
come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale
o in qualifiche corrispondenti, punti 1 per anno;
d) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate:
come direttore, punti 1,20 per anno;
come collaboratore, punti 1 per anno.
2) Titoli accademici e di studio:
a) idoneità per la posizione funzionale di farmacista dirigente,
fino a punti 4,50 da attribuire in relazione al punteggio eccedente
quello minimo conseguito nel relativo esame;
b) libera docenza o specializzazione in farmacologia, tecnica farmaceutica,
farmacia ospedaliera, punti 3;
libera docenza o specializzazione in disciplina affine al campo farmaceutico,
punti 1,50.
Per altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo, oltre
quelle di punteggio più favorevole per il candidato, si attribuiscono
i punteggi di cui sopra ridotti del 50%;
c) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso
per la posizione funzionale iniziale, comprese tra quelle previste
per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 1,50 per ognuna, fino
ad un massimo di punti 3.
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri indicati
nell'art. 10 del presente decreto.
41. Concorso per titoli ed esami, per la posizione funzionale di farmacista
coadiutore - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici
di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 45, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione
funzionale di farmacista collaboratore;
c) iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti attestata da certificato
in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
42. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (9).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità
;
un professore universitario estratto a sorte dagli elenchi nazionali,
prefissati dal Ministero della sanità ;
due farmacisti dirigenti di ruolo sorteggiati dal ruolo nominativo
regionale;
un farmacista coadiutore di ruolo designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario farmacista della regione o delle unità sanitarie
locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (9).
43. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia.
Prova pratica:
riconoscimento di una sostanza medicamentosa iscritta nella Farmacopea
ufficiale con relativi saggi di purezza o un saggio bromatologico
su una sostanza di uso comune.
44. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 35
2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6
4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera.
I titoli di carriera sono valutati con i criteri e punteggi previsti
per il concorso per la posizione funzionale di farmacista dirigente.
2) Titoli accademici e di studio:
a) idoneità nazionale per la posizione funzionale di farmacista
dirigente, punti 2;
b) libera docenza o specializzazione in farmacologia, tecnica farmaceutica,
farmacia ospedaliera, punti 3;
libera docenza o specializzazione in disciplina affine al campo farmaceutico,
punti 1,50.
Per altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo, oltre
quelle di punteggio più favorevole per il candidato, si attribuiscono
i punteggi di cui sopra ridotti del 50%;
c) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso
per la posizione funzionale iniziale, comprese tra quelle previste
per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 1,50 per ognuna, fino
ad un massimo di punti 3.
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri indicati
nell'art. 10 del presente decreto.
45. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
farmacista collaboratore - Requisiti specifici di ammissione. - I
requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
b) laurea in farmacia o altra laurea equipollente;
c) abilitazione all'esercizio professionale di farmacista;
d) iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti attestata da certificato
in data non anteriore a tre mesi, rispetto a quella di scadenza del
bando.
46. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato.
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità
;
un professore universitario estratto a sorte dagli elenchi nazionali
prefissati dal Ministero della sanità ;
un farmacista dirigente di ruolo sorteggiato dal ruolo nominativo
regionale;
un farmacista coadiutore di ruolo sorteggiato dal ruolo nominativo
regionale;
un farmacista collaboratore, con almeno cinque anni di servizio di
ruolo, designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario farmacista della regione o delle unità sanitarie
locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione.
47. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia.
Prova pratica:
spedizione di una ricetta medica con relazione scritta.
48. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 20
2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 15
3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6
4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali
o servizi equipollenti ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, da valutarsi in base ai
criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanità
27 gennaio 1976:
nella posizione funzionale di farmacista collaboratore, punti 3,60
per anno;
b) servizio di ruolo quale farmacista presso istituti universitari
di farmacologia e di tecnica e legislazione farmaceutica, o presso
pubbliche amministrazioni come assistente, collaboratore o come farmacista
nella settima qualifica funzionale o qualifiche corrispondenti, punti
3,60 per anno;
c) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate:
come direttore, punti 2,40 per anno;
come collaboratore, punti 1 per anno.
Tali punteggi sono aumentati del 10% per i servizi prestati in posizione
funzionale o in qualifica superiore;
d) i servizi prestati quale farmacista presso il disciolto ufficio
fiduciario degli enti mutualistici e della Federazione ordine farmacisti
italiani, dalla data di costituzione fino al 30 maggio 1973, e presso
l'ufficio accertamento notifica sconti farmaceutici, successivamente
a tale data, sono valutati, rispettivamente, nella misura del 25%
e del 40% della relativa durata, con i punteggi previsti per i servizi
prestati nella posizione funzionale di farmacista collaboratore.
2) Titoli accademici e di studio, pubblicazioni e curriculum formativo
e professionale.
Per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti per il concorso per la posizione funzionale di farmacista
coadiutore.
Fra i titoli accademici e di studio sono, inoltre, valutabili:
a) tirocinio pratico ospedaliero in farmacia, punti 0,60;
b) attività espletata a seguito del conferimento di borse di
studio, punti 0,50 per anno.
Tabella C
Profilo
professionale: Veterinari
49. Concorso, per titoli ed esami per la posizione funzionale di veterinario
dirigente e per responsabile di servizio - Requisiti specifici di
ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono
i seguenti:
a) età non superiore ad anni 50, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
b) idoneità per la posizione funzionale di veterinario dirigente;
c) iscrizione all'albo dell'ordine dei veterinari, attestata da certificato
in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
Si prescinde dal possesso del requisito della idoneità per
il personale assegnato alle unità sanitarie locali, in applicazione
delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed inquadrato
nella posizione funzionale di veterinario dirigente nell'area funzionale
cui si riferisce il concorso.
50. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (10).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità
;
un professore universitario estratto a sorte dagli elenchi nazionali
prefissati dal Ministero della sanità ;
tre veterinari dirigenti di ruolo di cui due sorteggiati dal ruolo
nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario veterinario della regione o delle unità sanitarie
locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (10).
51. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso.
Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del
concorso.
Prova orale:
sui compiti, ivi compresi quelli organizzativi, inerenti alla funzione
da conferire.
La prova deve anche tendere all'accertamento della capacità
professionale del candidato, in relazione alle funzioni da svolgere
e tenuto conto del curriculum formativo e professionale presentato.
52. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
10 punti per la prova pratica;
10 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 35
2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6
4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali:
in posizione funzionale di veterinari o dirigente, punti 1,80 per
anno;
in posizione funzionale di veterinario coadiutore, punti 1,20 per
anno;
in posizione funzionale di veterinario collaboratore, punti 1 per
anno;
b) servizio di ruolo quale veterinario presso istituti universitari
di medicina veterinaria o come veterinario presso pubbliche amministrazioni:
come direttore, dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,80
per anno;
come aiuto, ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli
ad esaurimento dello Stato o nell'ottava qualifica funzionale o qualifiche
corrispondenti, punti 1,20 per anno;
come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale
o qualifiche corrispondenti, punti 1 per anno.
Detti punteggi si attribuiscono per i servizi prestati
nell'area funzionale oggetto del concorso e sono ridotti del 50% per
i servizi prestati in area funzionale diversa.
2) Titoli accademici e di studio:
a) idoneità nazionale per la posizione funzionale di veterinario
dirigente, fino a punti 4,50 da attribuire in proporzione al punteggio
eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame;
b) libera docenza in materia veterinaria, punti 3 per ognuna;
c) diploma di specializzazione o corso di perfezionamento in materia
veterinaria, conseguito a seguito di un corso di studi biennale, punti
2 per ognuno;
d) diploma di specializzazione o di corso di perfezionamento in materia
veterinaria, conseguito a seguito di un corso di studi annuale, punti
1 per ognuno;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso
nella posizione funzionale iniziale, comprese tra quelle previste
per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti1,50 per ognuna, fino
ad un massimo di punti 3.
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri indicati
nell'art. 10 del presente decreto.
53. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
veterinario coadiutore - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti
specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 45, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
b) anzianità di servizio costituita da:
un triennio di formazione interdisciplinare prestato ai sensi dell'art.
17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761, più due anni di servizio nella disciplina per la quale
è bandito il concorso,
o da:
cinque anni di servizio nella disciplina per la quale è bandito
il concorso,
ovvero:
libera docenza o specializzazione nella disciplina stessa;
c) iscrizione all'albo dell'ordine dei veterinari, attestata da certificato
in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
54. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed e composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (11).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità
;
un professore universitario estratto a sorte dagli elenchi nazionali
prefissati dal Ministero della sanità ;
due veterinari dirigenti di ruolo sorteggiati dal ruolo nominativo
regionale;
un veterinario coadiutore di ruolo designato dalle organizzazioni
sindacali;
un funzionario veterinario della regione o delle unità sanitarie
locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (11).
55. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso.
Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del
concorso.
56. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 35
2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6
4) curriculum formativo e professionale . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera:
I titoli di carriera sono valutati con i criteri e punteggi previsti
per il concorso per la posizione funzionale di veterinario dirigente.
Il periodo di anzianità richiesto per l'ammissione al concorso,
ivi compreso il periodo di formazione interdisciplinare di cui all'art.
17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761, è valutato in ragione del 30%.
2) Titoli accademici e di studio:
a) idoneità nazionale per la posizione funzionale di veterinario
dirigente: punti 2;
b) libera docenza in materia veterinaria: punti 3 per ognuna;
c) diploma di specializzazione o di corso di perfezionamento in materia
veterinaria, conseguito a seguito di un corso di studi biennali: punti
2 per ognuno.
I punteggi di cui alle precedenti lettere b) e c) non sono attribuiti
ai titoli fatti valere quale requisito di ammissione al concorso;
d) diploma di specializzazione o di corso di perfezionamento in materia
veterinaria, conseguito a seguito di un corso di studi annuale, punti
1 per ognuno;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso
nella posizione funzionale iniziale, comprese tra quelle previste
per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 1,50 per ognuna, fino
ad un massimo di punti 3.
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri previsti
nell'art. 10 del presente decreto.
57. Concorso per titoli ed esami per la posizione funzionale di veterinario
collaboratore - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici
di ammissione al concorso per l'area funzionale della sanità
animale ed igiene dello allevamento e delle produzioni animali e per
l'area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione
degli alimenti di origine animale, sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
b) laurea in medicina veterinaria;
c) abilitazione all'esercizio della professione veterinaria;
d) iscrizione all'albo dell'ordine dei veterinari, attestata da certificato
in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
58. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (12).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità
;
un professore universitario sorteggiato dagli elenchi nazionali prefissati
dal Ministero della sanità ;
un veterinario dirigente di ruolo sorteggiato dal ruolo nominativo
regionale, appartenente all'area funzionale cui si riferisce il concorso;
un veterinario coadiutore di ruolo sorteggiato dal ruolo nominativo
regionale, appartenente all'area funzionale cui si riferisce il concorso;
un veterinario collaboratore, con almeno cinque anni di servizio di
ruolo nell'area funzionale cui si riferisce il concorso, designato
dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario veterinario della regione o delle unità sanitarie
locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (12).
59. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti:
a) Area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento
e delle produzioni animali:
Prova scritta:
tema o questionario a scelte multiple su argomenti inerenti all'area
funzionale a concorso.
Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del
concorso.
b) Area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione
degli alimenti di origine animale:
Prova scritta:
tema o questionario a scelte multiple su argomenti inerenti all'area
funzionale a concorso.
Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del
concorso.
60. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 20
2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 15
3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6
4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali:
in posizione funzionale iniziale, nella medesima area funzionale per
la quale si concorre, punti 3,60 per anno;
b) servizio di ruolo quale veterinario presso istituti universitari
di medicina veterinaria o presso pubbliche amministrazioni, come assistente,
come veterinario della settima qualifica funzionale o in qualifiche
corrispondenti, punti 3,60 per anno.
Tali punteggi sono aumentati del 10% per i servizi prestati in posizione
funzionale o qualifica superiore e sono ridotti del 30% per i servizi
prestati in area funzionale diversa da quella per la quale si concorre.
2) Titoli accademici, di studio, pubblicazioni e curriculum formativo
e professionale.
Per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti per il concorso per la posizione funzionale di veterinario
coadiutore.
Fra i titoli accademici e di studio è, inoltre, valutabile
l'attività espletata a seguito di conferimento di borse di
studio, punti 0,50 per anno.
Tabella D - E - F - G
Profili
professionali: Biologi - Chimici - Fisici - Psicologi
61. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
dirigente e per responsabile di servizio dei profili professionali
di: biologo, chimico, fisico, psicologo - Requisiti specifici di ammissione.
- I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 50, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 11 lettera b), del presente decreto;
b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione
funzionale di biologo, chimico, fisico o psicologo coadiutore,
o di:
dieci anni di servizio complessivo in qualità di biologo, chimico,
fisico o psicologo coadiutore o collaboratore o in posizioni equipollenti
presso amministrazioni pubbliche;
c) iscrizione ai rispettivi ordini professionali, ove esistenti, attestata
da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
di scadenza del bando.
Per il concorso per la posizione funzionale di fisico dirigente può
essere richiesta, altresì, la certificazione comprovante l'iscrizione
all'elenco nazionale di esperti qualificati di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, nei casi in
cui sia attribuita la relativa funzione.
62. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (13).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità
,
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina
su cui verte il concorso;
tre dirigenti di ruolo del relativo profilo professionale di cui due
sorteggiati dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle
organizzazioni sindacali;
un funzionario della regione o delle unità sanitarie locali,
del relativo profilo professionale.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (13).
63. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso per i profili
professionali di: biologo, chimico, fisico sono le seguenti:
Prova scritta:
svolgimento di un tema su argomenti scientifici relativi alle materie
oggetto del concorso.
Prova pratica:
consistente nella esecuzione di tecniche e manualità peculiari
della disciplina oggetto del concorso, con relazione scritta sulle
metodologie usate.
Prova orale:
relativa agli argomenti oggetto del concorso nonché ad argomenti
di legislazione sanitaria.
Le prove di esame per il concorso per il profilo professionale di
psicologo sono le seguenti:
Prova scritta:
svolgimento di un tema su un argomento di psicologia clinica.
Prova pratica:
esame di un soggetto - raccolta dell'anamnesi e proposte per gli interventi
psicologici ritenuti necessari, ovvero: esame di questionari attitudinali
compilati da neo-laureati in psicologia e deduzioni circa la impostazione
di un piano di training;
ovvero: valutazione generale dei risultati di una ricerca effettuata
da psicologi collaboratori o coadiutori, con osservazioni scritte.
Prova orale:
relativa ad argomenti di psicologia, psicopedagogia, organizzazione
sanitaria e principi di teoria dell'organizzazione;
la prova orale deve, per ciascun concorso, tendere anche all'accertamento
della capacità professionale del candidato, in relazione alle
funzioni da svolgere e tenuto conto del curriculum formativo e professionale
presentato.
64. Punteggio. - La commissione dispone complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
10 punti per la prova pratica;
10 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti.
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 35
2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6
4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali
e servizi equipollenti, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:
nella posizione funzionale di biologo, chimico, fisico o psicologo
dirigente, punti 1,80 per anno;
nella posizione funzionale di biologo, chimico, fisico o psicologo
coadiutore, punti 1,20 per anno;
nella posizione funzionale di biologo, chimico, fisico o psicologo
collaboratore, punti 1 per anno;
b) servizio di ruolo quale biologo, chimico, fisico o psicologo presso
istituti universitari di scienze biologiche, di chimica, di fisica
o psicologia o presso pubbliche amministrazioni:
come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,80
per anno;
come aiuto o come ispettore generale, direttore di divisione dei ruoli
ad esaurimento dello Stato o nella ottava qualifica funzionale o in
qualifiche corrispondenti, punti 1,20 per anno;
come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale
o in qualifiche corrispondenti, punti 1 per anno.
2) Titoli accademici e di studio:
a) libera docenza o diploma di specializzazione o di corso di perfezionamento
in scienze biologiche, o in chimica, o in fisica o in psicologia,
punti 3;
libera docenza o specializzazione in discipline affini al campo biologico,
o chimico, o fisico o psicologico, punti 1,50;
per altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo, oltre
quelle di punteggio più favorevole per il candidato, si attribuiscono
i punteggi di cui sopra ridotti del 50%;
b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso
per la posizione funzionale iniziale, comprese tra quelle previste
per posto da conferire, punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo
di punti 3;
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri indicati
nell'art. 10 del presente decreto.
65. Concorso, per titoli ed esami per la posizione funzionale di coadiutore
dei profili professionali di: biologo, chimico, fisico, psicologo
- Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione
al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 45, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione
funzionale di biologo, chimico, fisico o psicologo collaboratore;
c) iscrizione ai rispettivi ordini professionali, ove esistenti, attestata
da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
di scadenza del bando. Per il concorso per la posizione funzionale
di fisico coadiutore può essere richiesta, altresì,
la certificazione comprovante la iscrizione all'elenco nazionale di
esperti qualificati di cui al decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185, nei casi in cui siano attribuite le relative
funzioni (14).
66. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (14).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della Sanità
;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina
su cui verte il concorso;
due dirigenti di ruolo del relativo profilo professionale sorteggiati
dal ruolo nominativo regionale;
un coadiutore di ruolo del relativo profilo professionale designato
dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario della regione o delle unità sanitarie locali
del relativo profilo professionale.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (14).
67. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso per i profili
professionali di biologo, chimico, fisico sono le seguenti:
Prova scritta:
svolgimento di un tema su argomenti scientifici o impostazione di
un piano di lavoro relativo alla materia oggetto del concorso.
Prova pratica:
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione
di un test, con relazione scritta sul procedimento seguito.
Le prove di esame per il concorso per il profilo professionale di
psicologo sono le seguenti:
Prova scritta:
impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico
presentato dalla commissione sotto forma di storia psico-clinica e
sociale scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi
ritenuti necessari.
Prova pratica:
esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso,
ovvero: esame dei risultati di test diagnostici e valutazione psicometrica.
68. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 35
2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6
4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
Per la valutazione dei titoli, si applicano gli stessi criteri e punteggi
previsti per il concorso per la posizione funzionale di biologo, chimico,
fisico o psicologo dirigente.
69. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
collaboratore dei profili professionali di: biologo, chimico, fisico,
psicologo - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici
di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
b) diploma di laurea rispettivamente in:
scienze biologiche;
chimica o chimica e tecnologie farmaceutiche;
fisica;
psicologia;
c) abilitazione all'esercizio professionale, ove esistente;
d) iscrizione ai rispettivi ordini professionali, ove esistenti, attestata
da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
di scadenza del bando. Per il concorso per la posizione funzionale
di fisico collaboratore può essere richiesta, altresì
, la certificazione comprovante la iscrizione all'elenco nazionale
di esperti qualificati di cui al decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185, nei casi in cui siano attribuite le relative
funzioni (15).
70. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (15).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità
;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina
su cui verte il concorso;
un dirigente di ruolo del relativo profilo professionale sorteggiato
dal ruolo nominativo regionale;
un coadiutore di ruolo del relativo profilo professionale sorteggiato
dal ruolo nominativo regionale;
un collaboratore del relativo profilo professionale, con almeno cinque
anni di servizio di ruolo, designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario della regione o delle unità sanitarie locali
del relativo profilo professionale.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (15).
71. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso per i profili
professionali di: biologo, chimico, fisico sono le seguenti:
Prova scritta:
svolgimento di un tema su argomenti scientifici relativi alla materia
oggetto del concorso.
Prova pratica:
esecuzione di misure strumentali e di prove di laboratorio o soluzione
di tests, con relazione scritta sul procedimento seguito.
Le prove di esame per il concorso per il profilo professionale di
psicologo sono le seguenti:
Prova scritta:
svolgimento di un tema su un argomento di psicologia generale.
Prova pratica:
effettuazione di un test diagnostico su di un tema presentato dalla
commissione e breve relazione scritta.
72. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 20
2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 15
3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6
4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali
e servizi equipollenti, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nella posizione funzionale
di biologo, chimico, fisico o psicologo collaboratore, punti 3,60
per anno;
b) servizio di ruolo quale biologo, chimico, fisico o psicologo presso
istituti universitari di scienze biologiche, di chimica, di fisica
o di psicologia o presso pubbliche amministrazioni, come assistente,
collaboratore o nella settima qualifica funzionale o qualifiche corrispondenti,
punti 3,60 per anno.
Tali punteggi sono aumentati del 10% per i servizi prestati in posizione
funzionale o in qualifica superiore;
c) servizio prestato presso ambulatori gestiti dalle unità
sanitarie locali, con formale provvedimento di incarico, punti 1 per
anno.
2) Titoli accademici e di studio, pubblicazioni e curriculum formativo
e professionale.
Per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni
e dei curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
stabiliti per le posizioni funzionali di biologo, chimico, fisico
o psicologo dirigente.
Fra i titoli accademici e di studio è , inoltre, valutabile
l'attività espletata a seguito del conseguimento di borse di
studio: punti 0,50 per anno.
Tabella H
Profilo
professionale:
Personale con funzioni didattico-organizzative
73. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
operatore professionale dirigente - Requisiti specifici di ammissione.
- I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 50, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
b) anzianità di servizio di almeno tre anni nella posizione
funzionale di operatore professionale collaboratore del personale
infermieristico, del personale tecnico-sanitario, del personale di
vigilanza e di ispezione, del personale con funzioni di riabilitazione;
c) diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali, almeno
biennale, in tecniche organizzative e manageriali nel settore specifico
per cui è bandito il concorso;
d) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata
da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
di scadenza del bando.
74. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato.
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Minstero della sanità
;
quattro operatori professionali dirigenti di ruolo del profilo professionale
cui si riferisce il concorso, ove esistenti, ovvero quattro operatori
professionali coordinatori del profilo professionale predetto con
almeno cinque anni di servizio di ruolo nella posizione funzionale,
di cui tre sorteggiati dal ruolo nominativo regionale ed uno designato
dalle organizzazioni sindacali;
un dipendente della regione o delle unità sanitarie locali
di profilo professionale attinente al posto messo a concorso e con
posizione funzionale per l'accesso alla quale sia richiesto il diploma
di laurea.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
locali della regione (16).
75. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso sono le seguenti:
Prova scritta:
consistente nello svolgimento di un tema in materia di organizzazione
dei servizi di assistenza infermieristica o di riabilitazione o di
ispezione sanitaria o di tecnica diagnostica o su argomenti di organizzazione
dell'insegnamento o su argomenti di pedagogia applicata.
Prova pratica:
consistente in una soluzione di problemi organizzativi prospettati
dalla commissione e nello svolgimento di una lezione su argomenti
scelti dalla commissione e presentati al candidato con tre possibilità
di scelta.
76. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 35
2) titoli accademici di studio e pubblicazioni . . . ³ 20
3) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 5
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore professionale
dirigente, punti 1,80 per anno;
b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore professionale
coordinatore del personale infermieristico, del personale tecnico-sanitario,
del personale di vigilanza e di ispezione, del personale con funzioni
di riabilitazione, punti 1,20 per anno;
c) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore professionale
collaboratore del personale infermieristico, del personale tecnico-sanitario,
del personale di vigilanza e di ispezione, del personale con funzioni
di riabilitazione, punti 1,00 per anno.
2) Titoli accademici, di studio e pubblicazioni:
a) diploma di laurea, punti 2.
Il restante punteggio è attribuito dalla commissione, con motivata
relazione, tenuto conto della attinenza dei titoli posseduti con la
posizione funzionale da conferire e, per le pubblicazioni, dei criteri
indicati nell'art. 10 del presente decreto.
3) Curriculum formativo e professionale.
E' valutato in base ai criteri indicati nell'art. 10 del presente
decreto.
Tabella
I
Personale infermieristico
Tabella
L
Personale tecnico-sanitario
Tabella
M
Personale di vigilanza ed ispezione
Tabella
N
Personale con funzioni di riabilitazione
Quadro I
Profilo
professionale:
Operatori professionali di 1 categoria
77. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione di operatore professionale
coordinatore - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici
di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 45, fatto salvo quanto stabilito
dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
b) anzianità di servizio di almeno tre anni nella posizione
funzionale di operatore professionale collaboratore della categoria
di personale cui si riferisce il concorso prestato nelle rispettive
professioni.
Per la categoria degli infermieri: certificato di abilitazione a funzioni
direttive nell'assistenza infermieristica con anzianità di
servizio di almeno due anni nella posizione funzionale di operatore
professionale collaboratore della medesima categoria (17);
c) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata
da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
di scadenza del bando.
78. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato.
Componenti:
un dipendente del Ministero della sanità di livello non inferiore
al sesto;
tre operatori professionali dirigenti di ruolo del profilo professionale
cui si riferisce il concorso, ove esistenti, ovvero tre operatori
professionali coordinatori del profilo professionale predetto con
almeno cinque anni di servizio di ruolo nella posizione funzionale,
di cui due sorteggiati dal ruolo nominativo regionale ed uno designato
dalle organizzazioni sindacali;
un dipendente della regione o delle unità sanitarie locali
di profilo professionale attinente al posto messo a concorso e con
posizione funzionale per l'accesso alla quale sia richiesto il diploma
di laurea.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
locali della regione (18).
79. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso sono le seguenti:
Prova scritta:
vertente su argomenti attinenti alla materia oggetto del concorso
o sulla organizzazione del relativo settore operativo.
Prova pratica:
consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla
materia oggetto del concorso.
80. Punteggio. - Per il concorso per la posizione funzionale di operatore
professionale coordinatore, si applicano le stesse disposizioni previste
per la valutazione delle prove di esame e dei titoli per il concorso
per la posizione funzionale di operatore professionale dirigente.
81. Concorso per titoli ed esami, per la posizione funzionale di operatore
professionale collaboratore - Requisiti specifici di ammissione. -
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
b) titolo di studio costituito da:
1) per il personale infermieristico:
infermiere professionale: diploma di infermiere professionale;
ostetrica: diploma di ostetrica;
vigilatrice d'infanzia: diploma di vigilatrice d'infanzia;
dietista: diploma di economodietista accompagnato da attestato di
tirocinio semestrale in dietologia nelle strutture del Servizio sanitario
nazionale.
Gli attestati di tirocinio in dietologia di durata inferiore al semestre
sono ritenuti utili, ai fini dell'ammissione al concorso, purché
i relativi corsi siano stati banditi in data antecedente a quella
di entrata in vigore del presente decreto;
ovvero: diploma di scuola universitaria diretta ai fini speciali nel
settore della dietetica e dell'alimentazione;
ovvero: attestato di corso di abilitazione per dietista di durata
almeno biennale, svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale,
al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
assistente sanitario: diploma di assistente sanitario (18).
2) Per il personale tecnico sanitario:
tecnico di radiologia medica: diploma di tecnico di radiologia medica;
tecnico di laboratorio medico: diploma di scuola speciale universitaria
per tecnico di laboratorio medico; attestato di corso di abilitazione
per tecnico di laboratorio medico, di durata almeno biennale, svolto
in presidi del Servizio sanitario nazionale, al quale si accede con
diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
A tali titoli sono equiparati quelli indicati nell'articolo 132, punto
3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130,
purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente
a quella di entrata in vigore del presente decreto;
odontotecnico: diploma di odontotecnico.
3) Per il personale di vigilanza e ispezione:
diploma di perito industriale, diploma di perito agrario, diploma
di geometra. Per il diploma di perito industriale i singoli bandi
di concorso devono precisare l'indirizzo o gli indirizzi specifici
richiesti secondo le attività afferenti al servizio per il
quale si svolge il concorso (18).
4) Per il personale con funzione di riabilitazione:
terapista della riabilitazione: corso di abilitazione, almeno biennale,
svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale o presso strutture
universitarie al quale si accede con diploma di istruzione secondaria
di secondo grado;
logopedista: corso di abilitazione di durata almeno biennale, svolto
in presidi del Servizio sanitario nazionale o presso strutture universitarie
al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
ortottista: corso di abilitazione di durata almeno biennale, svolto
in presidi del Servizio sanitario nazionale o presso strutture universitarie
al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
c) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata
da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
di scadenza del bando.
82. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
composta come quella per il concorso per la posizione funzionale di
operatore professionale coordinatore.
83. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso sono le seguenti:
Prova scritta:
vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia
oggetto del concorso.
Prova pratica:
consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla
materia oggetto del concorso.
84. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione delle prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 25
2) titoli accademici di studio e pubblicazioni . . . ³ 15
3) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 10
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore professionale
collaboratore, punti 1,80 per anno.
Tale punteggio è maggiorato del 10% per i servizi prestati
in posizione funzionale superiore;
b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore professionale
di seconda categoria, punti 1,20 per anno.
I titoli accademici, di studio, le pubblicazioni ed il curriculum
formativo e professionale si valutano con gli stessi criteri previsti
per il concorso per la posizione funzionale di operatore professionale
dirigente.
Capo
II - Ruolo professionale - Concorsi per titoli ed esami,
per le posizioni funzionali del ruolo professionale
Tabella
A
Profilo professionale:
Avvocati e procuratori legali
85. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
avvocato coordinatore e per responsabile di servizio - Requisiti specifici
di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
a) titolo di avvocato e iscrizione al relativo ordine attestato da
certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di
scadenza del bando;
b) anzianità di servizio di almeno dieci anni nella posizione
funzionale inferiore o in posizioni equipollenti presso amministrazioni
pubbliche.
86. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (19).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero
della sanità ;
un professore universitario di una delle discipline su cui vertono
le prove di esame;
tre avvocati coordinatori di ruolo sorteggiati dal ruolo nominativo
regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali;
un avvocato o, in mancanza, un funzionario amministrativo della regione
o delle unità sanitarie locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione e delle unità sanitarie
della regione (19).
67. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto amministrativo
o costituzionale o civile o penale.
Prova pratica:
predisposizione di atti riguardanti l'attività di servizio
o stesura di un atto difensionale di diritto e procedura civile.
Prova orale:
vertente sulle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto e
procedura civile, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto
e procedura penale, diritto
internazionale pubblico e privato, legislazione sanitaria.
La prova deve anche tendere all'accertamento della capacità
professionale del candidato in relazione alle funzioni da svolgere
e tenuto conto del curriculum formativo e professionale presentato.
88. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
60 punti per titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
10 punti per la prova pratica;
10 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 35
2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6
4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di avvocato coordinatore,
ovvero in qualifiche corrispondenti presso pubbliche amministrazioni,
punti 1,80 per anno;
b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di avvocato, ovvero
in qualifiche corrispondenti presso pubbliche amministrazioni, punti
1,20 per anno;
c) servizio di ruolo nella posizione funzionale di procuratore legale
o in qualifiche corrispondenti presso pubbliche amministrazioni, punti
1 per anno.
2) Titoli accademici e di studio:
a) libera docenza o specializzazione di livello universitario in materie
attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 5 per ognuna;
b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso
nella posizione funzionale iniziale, purché attinenti alla
posizione funzionale da conferire, punti 1,50 per ognuna, fino ad
un massimo di punti 3.
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale; si applicano i criteri indicati
nell'art. 10 del presente decreto.
89. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
avvocato - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici
di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) laurea in giurisprudenza;
b) titolo di avvocato e iscrizione al relativo ordine attestata da
certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
90. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (20).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero
della sanità ;
un professore universitario di una delle discipline su cui vertono
le prove di esame;
due avvocati coordinatori di ruolo sorteggiati dal ruolo nominativo
regionale;
un avvocato di ruolo designato dalle organizzazioni sindacali di categoria;
un avvocato o, in mancanza, un funzionario amministrativo della regione
o delle unità sanitarie locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (20).
91. Prove di esame e punteggio per la valutazione delle prove di esame
e dei titoli per il concorso per la posizione funzionale di avvocato.
- Per il concorso per la posizione funzionale di avvocato si applicano
le disposizioni previste per il concorso per la posizione funzionale
di avvocato coordinatore per quanto concerne le prove di esame ed
il punteggio per la valutazione delle prove di esame e dei titoli.
92. Concorso per la posizione funzionale di procuratore legale - Requisiti
specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al
concorso sono i seguenti:
a) diploma di laurea in giurisprudenza;
b) iscrizione all'albo degli avvocati e procuratori legali, attestata
da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
di scadenza del bando.
93. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (20).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero
della sanità ;
un professore universitario di una delle discipline su cui vertono
le prove di esame;
due avvocati di ruolo di cui uno coordinatore sorteggiati dal ruolo
nominativo regionale;
un procuratore legale o in mancanza un avvocato di ruolo designato
dalle organizzazioni sindacali;
un avvocato o, in mancanza, un funzionario amministrativo della regione
o delle unità sanitarie locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (20).
94. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
svolgimento di un tema in diritto amministrativo o costituzionale
o civile o penale.
Prova pratica:
redazione di un atto concernente la attività del servizio o
stesura di un atto difensionale.
95. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 20
2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 15
3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6
4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
Per la valutazione dei titoli si applicano gli stessi criteri e punteggi
stabiliti per il concorso per la posizione funzionale di avvocato
coordinatore.
Tabelle B - C - D
Profili professionali:
Ingegneri - Architetti - Geologi
96. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
coordinatore e per responsabile di servizio dei profili professionali
di: ingegnere, architetto, geologo - Requisiti specifici di ammissione.
- I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
a) diploma di laurea rispettivamente in ingegneria ad orientamento
specifico da fissarsi nel bando di concorso, in architettura, in geologia;
b) abilitazione all'esercizio professionale;
c) anzianità di servizio di almeno dieci anni nella posizione
funzionale di ingegneria, architetto, geologo o in posizioni equipollenti
presso amministrazioni pubbliche;
d) iscrizione ai rispettivi albi professionali, attestata da certificato
in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
97. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (20/a).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità
;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia su
cui verte il concorso;
tre coordinatori di ruolo del relativo profilo professionale di cui
due sorteggiati dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle
organizzazioni sindacali;
un funzionario della regione o delle unità sanitarie locali
del relativo profilo professionale.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (20/a).
98. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso sono le seguenti:
Prova scritta:
su argomenti scientifici relativi alla materia messa a concorso, considerati
sotto l'aspetto della organizzazione del servizio e del ruolo, rispettivamente,
dell'ingegnere, dell'architetto o del geologo.
Prova pratica:
esame e parere scritto su di un progetto o impianto. Per il concorso
per la posizione funzionale di geologo coordinatore:
esame e parere scritto sui risultati di dati oro-idrografici e di
laboratorio.
Prova orale:
sui compiti, ivi compresi quelli organizzativi, inerenti alla funzione,
nonché sulla legislazione sanitaria e sulla legislazione in
materia di lavori pubblici. La prova deve anche tendere all'accertamento
della capacità professionale del candidato, in relazione alle
funzioni da svolgere, tenuto conto del curriculum formativo e professionale
presentato.
99. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
10 punti per la prova pratica;
10 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 35
2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6
4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali
o servizi equipollenti, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:
nella posizione funzionale di ingegnere, architetto o geologo coordinatore,
punti 1,80 per anno;
nella posizione funzionale di ingegnere, architetto o geologo, punti
1,20 per anno;
b) servizio di ruolo quale ingegnere, architetto o geologo presso
istituti universitari di ingegneria, di architettura, di geologia
o presso pubbliche amministrazioni:
come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,80
per anno;
come ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento
dello Stato o nell'ottava qualifica funzionale o in qualifiche corrispondenti,
punti 1,20 per anno;
come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale
o qualifiche corrispondenti, punti 1 per anno.
2) Titoli accademici e di studio:
a) libere docenze o specializzazioni di livello universitario, in
materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 3
per ognuna;
b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso
nella posizione funzionale iniziale, purché attinenti al posto
da conferire, punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3.
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri indicati
nell'art. 10 del presente decreto.
100. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
ingegnere, architetto, geologo - Requisiti specifici di ammissione.
- I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma di laurea rispettivamente in ingegneria ad orientamento
specifico da fissarsi nel bando di concorso, in architettura, in geologia;
b) abilitazione all'esercizio professionale;
c) iscrizione ai rispettivi albi professionali, attestata da certificato
in data non anteriore a tre mesi, rispetto a quella di scadenza del
bando.
101. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (21).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità
;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia su
cui verte il concorso;
due coordinatori di ruolo del relativo profilo professionale sorteggiati
dal ruolo nominativo regionale;
un ingegnere, architetto o geologo, con almeno cinque anni di servizio
di ruolo, designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario della regione o delle unità sanitarie locali
del relativo profilo professionale.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (21).
102. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso sono le seguenti:
Prova scritta:
su argomenti scientifici relativi alla materia messa a concorso, considerati
sotto l'aspetto della organizzazione del servizio e del ruolo, rispettivamente:
dell'ingegnere, dell'architetto o del geologo.
Prova pratica:
esame e parere scritto su di un progetto o impianto. Per il concorso
per la posizione funzionale di geologo: esame e parere scritto sui
risultati di dati oro-idrografici e di laboratorio.
103. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 20
2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 15
3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6
4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali
o servizi equipollenti, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:
nella posizione funzionale di ingegnere, architetto o geologo, punti
3,60 per anno;
b) servizio di ruolo quale ingegnere, architetto o geologo presso
istituti universitari di ingegneria, architettura, geologia o presso
pubbliche amministrazioni, come assistente, collaboratore o nella
settima qualifica funzionale o qualifiche corrispondenti, punti 3,60
per anno.
Tali punteggi sono aumentati del 10% per i servizi prestati in posizioni
funzionale o qualifica superiore.
I titoli accademici e di studio, le pubblicazioni, i titoli scientifici
ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con i criteri
e punteggi previsti per il concorso per la posizione funzionale di
ingegnere, architetto o geologo coordinatore.
Fra i titoli accademici e di studio sono valutate le attività
espletate a seguito del conferimento di borse di studio, punti 0,50
per anno.
Tabelle A - B - C
Capo III - Ruolo tecnico - Concorsi, per titoli ed esami per le
posizioni funzionali del ruolo tecnico
Profili professionali:
Analista - Statistico - Sociologo
104. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
dirigente e per responsabile di servizio dei profili professionali
di: analista, statistico, sociologo - Requisiti specifici di ammissione.
- I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) titolo di studio richiesto per l'accesso alla posizione funzionale
iniziale del relativo profilo professionale;
b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione
funzionale di analista, statistico o sociologo coadiutore; ovvero:
di dieci anni di servizio complessivo in qualità di coadiutore
o di collaboratore o in posizione equipollente presso amministrazioni
pubbliche;
c) iscrizione ai rispettivi albi professionali, ove esistenti, attestata
da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
di scadenza del bando.
105. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (22).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità
;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina
su cui verte il concorso;
tre dirigenti di ruolo del relativo profilo professionale di cui due
sorteggiati dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle
organizzazioni sindacali;
un funzionario della regione o delle unità sanitarie locali
del relativo profilo professionale.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (22).
106. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso per il profilo
professionale di analista sono le seguenti:
Prova scritta:
vertente su argomenti di informatica applicata al Servizio sanitario
nazionale, con particolare riguardo per l'impiego di metodiche per
la valutazione della attendibilità dei dati e per la predisposizione
dei programmi degli elaborati.
Prova pratica:
concernente l'applicazione di tests di controllo rispettivamente su
bozze di programmi per elaboratore e su risultati di ricerche.
Prova orale:
vertente sulle materie della prova scritta e sulla organizzazione
dei servizi sanitari, nonché su principi di legislazione sanitaria
e sociale.
Le prove di esame per il concorso per il profilo professionale di
statistico sono le seguenti:
Prova scritta:
vertente su argomenti di metodologia statistica con particolare riferimento
al settore applicativo in campo sanitario.
Prova pratica:
vertente su argomenti attinenti all'analisi epidemiologica e all'impostazione
di indagini statistiche in campo sanitario.
Prova orale:
vertente sulle materie della prova scritta, sull'organizzazione dei
servizi sanitari, sulla legislazione sanitaria.
Le prove di esame per il concorso per il profilo professionale di
sociologo sono le seguenti:
Prova scritta:
su argomenti di sociologia sanitaria e di organizzazione del lavoro.
Prova pratica:
concernente valutazione ed interpretazione di questionari e di risultati
di ricerche socio-sanitarie.
Prova orale:
sulle materie della prova scritta e sull'organizzazione dei servizi
sanitari nonché su principi di legislazione sanitaria e sociale.
La prova orale prevista per i singoli concorsi deve anche tendere
all'accertamento delle capacità professionali del candidato
in relazione alle funzioni da svolgere e tenuto conto del curriculum
formativo e professionale presentato.
107. Punteggio. - La commissione dispone complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
10 punti per la prova pratica;
10 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 35
2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6
4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali
e servizi equipollenti, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:
nella posizione funzionale di analista o statistico o sociologo dirigente,
punti 1,80 per anno;
nella posizione di analista o statistico o sociologo coadiutore, punti
1,20 per anno;
nella posizione di analista o statistico o sociologo collaboratore,
punti 1 per anno;
b) servizio di ruolo quale analista o statistico o sociologo presso
istituti universitari di scienze dell'informazione, di statistica,
di matematica, di fisica, di economia e commercio, di sociologia o
altri istituti ad indirizzo tecnico scientifico o presso pubbliche
amministrazioni:
come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,80
per anno;
come ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento
dello Stato o nella ottava qualifica funzionale o qualifiche corrispondenti,
punti 1,20 per anno;
come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale
o qualifiche corrispondenti, punti 1 per anno.
2) Titoli accademici di studio e professionali:
a) libere docenze o specializzazioni di livello universitario, in
materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 3
per ognuna;
b) altre lauree oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso
nella posizione funzionale iniziale purché attinenti al posto
da conferire punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3;
c) borse di studio, punti 0,50 per ognuna;
d) pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri di
cui all'art. 10 del presente decreto.
108. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
coadiutore dei profili professionali di: analista, statistico, sociologo
- Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione
al concorso sono i seguenti:
a) titolo di studio richiesto per l'accesso alla posizione funzionale
iniziale del relativo profilo professionale;
b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione
funzionale di analista, statistico, sociologo collaboratore;
c) iscrizione ai rispettivi albi professionali, ove esistenti, attestata
da certificato in data non anteriore a tre mesi, rispetto a quella
di scadenza del bando.
109. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (23).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità
;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina
su cui verte il concorso;
due dirigenti di ruolo del relativo profilo professionale sorteggiati
dal ruolo nominativo regionale;
un coadiutore di ruolo del relativo profilo professionale designato
dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario della regione o delle unità sanitarie del relativo
profilo professionale.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (23).
110. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso per la posizione
di analista coadiutore sono le seguenti:
Prova scritta:
vertente su argomenti attinenti alla applicazione di tecniche rispettivamente
di micro e macro computerizzazione.
Prova pratica:
concernente l'esame di progetti per le applicazioni di sistemi informatici
a livello di unità sanitarie locali.
Le prove di esame per il concorso per la posizione funzionale di statistico
coadiutore sono le seguenti:
Prova scritta:
vertente su argomenti attinenti alla indagine epidemiologica e alla
metodologia statistica nel campo sanitario.
Prova pratica:
vertente su progetti dell'indagine statistica, delle classificazioni
nosologiche e sulle rilevazioni statistiche a livello di unità
sanitaria locale.
Le prove di esame per il concorso per la posizione funzionale di sociologo
coadiutore sono le seguenti:
Prova scritta:
concernente metodologia per la valutazione di un servizio ed i suoi
obiettivi in funzione del suo bacino di utenza.
Prova pratica:
vertente su valutazione ed interpretazione di questionari e di risultati
di ricerche socio-sanitarie.
111. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 35
2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6
4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
Per la valutazione dei titoli si applicano gli stessi criteri e punteggi
previsti per il concorso per la posizione funzionale di analista,
statistico o sociologo dirigente.
112. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
collaboratore dei profili professionali di:
analista, statistico, sociologo - Requisiti specifici di ammissione.
- I requisiti specifici di ammissione al concorso per la posizione
funzionale di analista statistico sociologo collaboratore sono i seguenti:
analista:
a) diploma di laurea in scienze dell'informazione, in statistica,
in matematica, in fisica, in ingegneria, in economia e commercio o
altra laurea con diploma di scuola universitaria di specializzazione
specifica;
statistico:
a) diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche, in scienze
statistiche ed attuariali, in scienze statistiche ed economiche o
altra laurea equipollente;
sociologo:
a) laurea in sociologia o laurea in scienze politiche a indirizzo
politico-sociale (sociologico);
b) abilitazione all'esercizio professionale, ove esistente;
c) iscrizione ai rispettivi albi professionali, ove esistenti, attestata
da certificato in data non anteriore a tre mesi, rispetto a quella
di scadenza del bando.
113. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (24).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità
;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina
su cui verte il concorso;
un dirigente di ruolo del relativo profilo professionale sorteggiato
dal ruolo nominativo regionale;
un coadiutore di ruolo del relativo profilo professionale sorteggiato
dal ruolo nominativo regionale;
un collaboratore del relativo profilo professionale, con almeno cinque
anni di servizio di ruolo, designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario della regione o delle unità sanitarie locali
del relativo profilo professionale.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (24).
114. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso per la posizione
funzionale di analista, statistico, sociologo collaboratore sono le
medesime previste per il concorso per la posizione funzionale di analista,
statistico, sociologo coadiutore.
115. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 20
2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 15
3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6
4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali
o servizi equipollenti, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:
nella posizione funzionale di analista, statistico, sociologo collaboratore,
punti 3,60 per anno;
b) servizio di ruolo quale analista, statistico, sociologo presso
istituti universitari di scienze dell'informazione, di statistica,
di matematica, di fisica, di economia e commercio, di sociologia o
altri istituti ad indirizzo tecnico scientifico o presso pubbliche
amministrazioni come assistente, collaboratore o nella settima qualifica
funzionale o qualifiche corrispondenti, punti 3,60 per anno.
Tali punteggi sono aumentati del 10% per i servizi prestati in posizione
funzionale o qualifica superiore.
I titoli accademici e di studio, le pubblicazioni, i titoli scientifici
ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con i criteri
e punteggi previsti per il concorso per le posizioni funzionali di
analista, statistico, sociologo dirigente.
Tabella D
116. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
assistente sociale coordinatore - Requisiti specifici di ammissione.
- Il requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente:
a) anzianità di servizio di almeno tre anni nella posizione
funzionale di assistente sociale collaboratore.
117. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (25).
Componenti:
un dipendente del Ministero della sanità , di livello non inferiore
al settimo;
tre assistenti sociali coordinatori di ruolo di cui due sorteggiati
dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni
sindacali;
un dirigente di servizio sociale designato dalla regione;
un dipendente della regione o delle unità sanitarie locali
del relativo profilo professionale.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (25).
118. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
vertente su argomenti di tecniche di servizio sociale o di organizzazione
dei servizi sociosanitari nell'ambito dei servizi delle unità
sanitarie locali.
Prova orale:
consistente nella discussione sui provvedimenti da adottare su di
un caso prospettato dalla commissione nonché su principi di
educazione socio-sanitaria.
119. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di
100 punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 30
2) titoli accademici, di studio e pubblicazioni. . . ³ 15
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di assistente sociale
coordinatore, punti 1,80 per anno;
b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di assistente sociale
collaboratore, punti 1,20 per anno.
2) Titoli accademici, di studio e pubblicazioni.
Il punteggio previsto per la categoria è attribuito dalla commissione,
con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti
con la posizione funzionale da conferire e, per le pubblicazioni,
dei criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto.
3) Curriculum formativo e professionale.
E' valutato in base ai criteri indicati nell'art. 10 del presente
decreto.
120. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
assistente sociale collaboratore - Requisiti specifici di ammissione.
- Requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado con diploma conseguito
a seguito di corso di studio triennale specifico.
121. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (26).
Componenti:
un dipendente del Ministero della sanità di livello non inferiore
al sesto;
un dirigente di servizio sociale designato dalla regione;
due assistenti sociali coordinatori di ruolo sorteggiati dal ruolo
nominativo regionale;
un assistente sociale collaboratore, con almeno cinque anni di anzianità
di servizio di ruolo, designato dalle organizzazioni sindacali;
un dipendente della regione o delle unità sanitarie locali
del relativo profilo professionale.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (26).
122. Prove di esame. - Per il concorso per la posizione funzionale
di assistente sociale collaboratore, si applicano le stesse disposizioni
previste per il concorso per la posizione funzionale di assistente
sociale coordinatore, per quanto concerne le prove di esame.
123. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di100
punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 25
2) titoli accademici, di studio e pubblicazioni. . . ³ 15
3) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 10
1) Titoli di carriera.
Servizio di ruolo nella posizione funzionale di assistente sociale
collaboratore, punti 1,80 per anno.
Tale punteggio è maggiorato del 10% per il servizio prestato
nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore.
Per la valutazione dei titoli accademici, di studio, per le pubblicazioni
e per il curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti per il concorso per la posizione funzionale di assistente
sociale coordinatore.
Tabella E
Profilo professionale: Assistenti tecnici
124. Concorso per la posizione funzionale di assistente tecnico. -
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) titolo di istruzione secondaria di 2° grado;
b) iscrizione ai relativi albi professionali per i geometri e per
i periti industriali attestata da certificato in data non anteriore
a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
125. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (26).
Componenti:
un dipendente del ministero della sanità di livello non inferiore
al sesto;
due assistenti tecnici di ruolo del relativo profilo professionale
di cui uno sorteggiato dal ruolo nominativo regionale ed uno designato
dalle organizzazioni sindacali;
un dipendente della regione o delle unità sanitarie locali
del profilo professionale attinente al posto messo a concorso e con
posizione funzionale per l'accesso alla quale sia richiesto il diploma
di laurea.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (27).
126. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
per programmatore di centro elettronico: vertente su tecniche di programmazione
di programmi per elaboratori e sulla organizzazione del servizio di
informatica sanitaria;
per geometri e periti industriali: su argomenti relativi al posto
messo a concorso.
Prova pratica:
per programmatore di centro elettronico: impiego di linguaggio cibernetico
per la trasformazione di elementi e dati numerici per programmatori;
per geometri e periti industriali: parere scritto su un progetto od
impianto.
127. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 30
2) titoli accademici, di studio e pubblicazioni. . . ³ 15
3) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 5
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di assistente tecnico,
o qualifiche corrispondenti presso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni,
punti 1,80 per anno;
b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore tecnico,
o qualifiche corrispondenti presso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni,
punti 1,20 per anno;
c) servizio di ruolo nella posizione funzionale di agente tecnico,
o qualifiche corrispondenti presso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni,
punti 1 per anno.
2) Titoli accademici di studio e pubblicazioni.
Il punteggio previsto per la categoria è attribuito dalla commissione,
con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti
con la posizione funzionale da conferire e, per le pubblicazioni,
dei criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto.
3) Curriculum formativo e professionale.
E' valutato in base ai criteri indicati nell'art. 10 del presente
decreto.
Tabella A
Capo
IV - Ruolo amministrativo - Concorsi, per titoli ed esami, per la
posizione funzionale del ruolo amministrativo Personale amministrativo
laureato
Quadro I
Profilo professionale: Direttori amministrativi
128. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
direttore amministrativo capo servizio e per responsabile di servizio
- Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione
al concorso sono i seguenti:
a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in
economia e commercio o altra laurea equipollente;
b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione
funzionale di direttore amministrativo ovvero anzianità di
servizio di almeno quindici anni nella carriera direttiva amministrativa
del Ministero della sanità, delle regioni, delle province o
dei comuni e loro consorzi, prestato dal personale che, alla data
di scadenza del bando, rivesta la qualifica di dirigente o altra qualifica
a questa equiparata.
129. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (27).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero
della sanità ;
un professore universitario di una delle discipline su cui vertono
le prove di esame;
tre direttori amministrativi capo servizio di ruolo di cui uno del
servizio cui si riferisce il concorso, designato dalle organizzazioni
sindacali e due sorteggiati dal ruolo nominativo regionale;
un funzionario amministrativo della regione, o delle unità
sanitarie locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (27).
130. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
su argomenti di diritto amministrativo o sulle materie afferenti all'attività
del servizio.
Prova pratica:
predisposizione di atti riguardanti l'attività del servizio.
Prova orale:
vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sui
compiti, ivi compresi quelli organizzativi, inerenti alla funzione
da conferire. La prova deve anche tendere all'accertamento della capacità
professionale del candidato in relazione alla funzione da svolgere
e tenuto conto del curriculum formativo e professionale presentato.
131. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
10 punti per la prova pratica;
10 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 35
2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6
4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di direttore amministrativo
capo servizio, ovvero nella qualifica di almeno dirigente superiore
del Ministero della sanità o qualifiche corrispondenti delle
regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi, punti 1,80 per
anno;
b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di direttore amministrativo,
ovvero nella qualifica di primo dirigente del Ministero della sanità
, o in qualifiche corrispondenti delle regioni, delle province, dei
comuni e loro consorzi, punti 1,20 per anno;
c) servizio di ruolo nella posizione funzionale di vice direttore
amministrativo, ovvero nella qualifica di ispettore generale o di
direttore di divisione o nell'ottava qualifica funzionale del Ministero
della sanità , o qualifiche corrispondenti delle regioni, delle
province, dei comuni e loro consorzi, punti 1 per anno;
d) servizio di ruolo nella posizione funzionale di collaboratore coordinatore,
ovvero nella qualifica di direttore di sezione del Ministero della
sanità o qualifiche corrispondenti delle regioni, delle province,
di comuni e loro consorzi, punti 0,80 per anno;
e) servizio di ruolo nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo,
ovvero nella qualifica di consigliere del ministero della sanità
o qualifiche corrispondenti delle regioni, delle province, dei comuni
e loro consorzi, punti 0,50 per anno.
2) Titoli accademici e di studio:
a) libere docenze o specializzazioni di livello universitario, in
materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 3
per ognuna;
b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso,
purché attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti
1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3;
c) borse di studio, punti 0,50 per ognuna.
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri indicati
nell'art. 10 del presente decreto.
132. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
direttore amministrativo - Requisiti specifici di ammissione. - I
requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in
economia e commercio o altra laurea equipollente;
b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione
funzionale di vice direttore amministrativo.
133. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (28).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero
della sanità ;
un professore universitario di una delle discipline su cui vertono
le prove di esame;
due direttori amministrativi capo servizio di ruolo sorteggiati dal
ruolo nominativo regionale;
un direttore amministrativo di ruolo designato dalle organizzazioni
sindacali;
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (28).
134. Prove di esame e punteggio per la valutazione delle prove di
esame e dei titoli. - Per il concorso per la posizione funzionale
di direttore amministrativo, si applicano le stesse disposizioni previste
per il concorso per la posizione funzionale di direttore amministrativo
capo servizio, per quanto concerne le prove di esame e il punteggio
per la valutazione delle prove di esame e dei titoli.
135. Concorso per la posizione funzionale di vice direttore amministrativo
- Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione
al concorso sono i seguenti:
a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in
economia e commercio o altra laurea equipollente;
b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione
funzionale di collaboratore amministrativo.
136. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (29).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero
della sanità ;
un professore universitario di una delle discipline su cui vertono
le prove di esame;
un direttore amministrativo capo servizio di ruolo sorteggiato dal
ruolo nominativo regionale;
un direttore amministrativo di ruolo sorteggiato dal ruolo nominativo
regionale;
un vice direttore amministrativo di ruolo designato dalle organizzazioni
sindacali;
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (29).
137. Prove di esame e punteggio per la valutazione delle prove i esame
e dei titoli. - Per il concorso per la posizione funzionale di vice
direttore amministrativo, si applicano le tesse disposizioni previste
per il concorso per la posizione
funzionale di direttore amministrativo, per quanto concerne le prove
di esame ed il punteggio per la valutazione delle prove di esame e
di titoli.
Quadro II
Profilo
professionale:
Collaboratori amministrativi
138. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
collaboratore coordinatore - Requisiti specifici di ammissione. -
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in
economia e commercio o altra laurea equipollente;
b) anzianità di servizio di almeno due anni nella posizione
funzionale di collaboratore amministrativo.
139. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (29).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero
della sanità ;
un professore universitario di una delle discipline su cui vertono
le prove di esame; due direttori amministrativi di ruolo sorteggiati
dal ruolo nominativo regionale, di cui uno del settore cui si riferisce
il concorso;
un collaboratore coordinatore di ruolo designato dalle organizzazioni
sindacali;
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (29).
140. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
su argomenti di diritto amministrativo o su materie afferenti all'attività
del servizio.
Prova orale:
vertente sulle materie della prova scritta nonché su principi
di organizzazione del lavoro.
141. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 25
2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 7
4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 8
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di collaboratore coordinatore
ovvero nella qualifica di direttore di sezione del Ministero della
sanità o qualifiche corrispondenti delle regioni, province,
comuni e loro consorzi, punti 1,80 per anno;
b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo
ovvero nella qualifica di consigliere del Ministero della sanità
o qualifiche corrispondenti delle regioni, province, comuni e loro
consorzi,
punti 1,20 per anno;
c) servizio di ruolo nella posizione funzionale di assistente amministrativo
ovvero nella settima qualifica funzionale del Ministero della sanità
o qualifiche corrispondenti delle regioni, province, comuni e loro
consorzi, punti 1 per anno.
Tali punteggi sono aumentati del 10% per i servizi prestati in posizione
funzionale o qualifica superiore.
2) Titoli accademici e di studio.
Il punteggio previsto per la categoria è attribuito dalla commissione,
con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti
con la posizione funzionale da conferire.
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri indicati
nell'art. 10 del presente decreto.
142. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
collaboratore amministrativo - Requisiti specifici di ammissione.
- Requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente:
diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia
e commercio o altra laurea equipollente.
143. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (30).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero
della sanità ;
un professore universitario di una delle discipline su cui vertono
le prove di esame;
un direttore amministrativo capo servizio di ruolo sorteggiato dal
ruolo nominativo regionale;
un direttore amministrativo di ruolo del settore cui si riferisce
il concorso, sorteggiato dal ruolo nominativo regionale;
un collaboratore, con almeno cinque anni di servizio di ruolo nel
settore cui si riferisce il concorso, designato dalle organizzazioni
sindacali;
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (30).
144. Punteggio per la valutazione delle prove di esame e dei titoli.
- Per il concorso per la posizione funzionale di collaboratore amministrativo,
si applicano le disposizioni previste per il concorso per la posizione
funzionale di collaboratore coordinatore, per quanto concerne il punteggio
per la valutazione delle prove di esame e dei titoli.
145. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso sono le seguenti:
Prova scritta:
su argomenti di diritto amministrativo o su argomenti di legislazione
sanitaria.
Prova orale:
vertente sulle materie della prova scritta.
Tabella B
Profilo professionale: Assistenti amministrativi
146. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
assistente amministrativo. - Requisito specifico di ammissione al
concorso è il seguente: titolo di istruzione secondaria di
secondo grado.
147. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (30).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero
della sanità ;
un docente di una delle discipline su cui vertono le prove di esame
designato dalla regione;
un direttore amministrativo di ruolo sorteggiato dal ruolo nominativo
regionale;
un vice direttore amministrativo di ruolo sorteggiato dal ruolo nominativo
regionale;
un assistente amministrativo, con almeno cinque anni di servizio di
ruolo, designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (30/a).
148. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
legislazione statale in materia sanitaria, con riferimenti di carattere
generale alla legislazione regionale in materia.
Prova orale:
vertente sugli argomenti della prova scritta e su elementi di diritto
amministrativo.
149. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 30
2) titoli accademici, di studio e pubblicazioni. . . ³ 15
3) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 5
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di assistente amministrativo,
ovvero nella sesta qualifica funzionale del Ministero della sanità
o qualifiche corrispondenti delle regioni, province, comuni e loro
consorzi, punti 1,80 per anno;
b) servizio nella posizione funzionale di coadiutore amministrativo
ovvero nella quinta qualifica funzionale del Ministero della sanità
o qualifiche corrispondenti delle regioni, province, comuni e loro
consorzi, punti 1,20 per anno;
c) servizio nella posizione funzionale di commesso ovvero nella quarta
qualifica funzionale del Ministero della sanità o qualifiche
corrispondenti delle regioni, province, comuni e loro consorzi, punti
1 per anno. Tali punteggi sono aumentati del 10% per i servizi prestati
in posizione funzionale o qualifica superiore.
2) Titoli accademici, di studio e pubblicazioni.
Il punteggio previsto per la categoria è attribuito dalla commissione,
con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti
con la posizione funzionale da conferire e, per le pubblicazioni,
dei criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto.
3) Curriculum formativo e professionale.
E' valutato in base ai criteri indicati nell'art. 10 del presente
decreto.
TITOLO
IV
Norme finali e transitorie
150. Aree funzionali. - Ai fini della valutazione dei titoli e per
la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il
personale del ruolo sanitario: profili professionali dei medici e
dei veterinari, si applicano le norme di cui al decreto ministeriale
previsto dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, per la individuazione delle discipline ricomprese
nelle aree funzionali di cui all'art. 17 dello stesso decreto presidenziale.
151. Equiparazione dei servizi prestati negli enti di provenienza.
- Ai fini del possesso delle anzianità di servizio richieste
come requisito di ammissione e della attribuzione dei punteggi per
la valutazione dei titoli, ai servizi prestati presso le unità
sanitarie locali sono equiparati i servizi prestati nelle qualifiche
rispettivamente classificate come equivalenti, secondo le tabelle
di equiparazione allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761.
152. Criteri di equiparazione. - Fino all'emanazione del decreto di
cui al precedente art. 150, ai fini della attribuzione dei punteggi
i servizi precedentemente prestati negli enti, servizi e presi di
trasferiti alle unità sanitarie locali, ed i servizi prestati
presso pubbliche amministrazioni vanno ricondotti alle discipline
che richiedevano idoneità o tirocinii di fianco a ciascuno
indicati:
consorzi provinciali antitubercolari: pneumologia;
ospedali psichiatrici e centri di igiene mentale: psichiatria;
laboratori di igiene e profilassi: laboratorio di analisi chimico-cliniche
e microbiologia;
istituzioni provinciali di assistenza all'infanzia: pediatria;
ufficiale sanitario in posto specifico o medico igienista: direzione
sanitaria;
medico condotto: direzione sanitaria;
medico scolastico: pediatria;
ispettore medico del lavoro: medicina del lavoro;
medico del lavoro: medicina del lavoro;
funzionario medico regionale: direzione sanitaria;
funzionario medico del Ministero della sanità: direzione sanitaria;
funzionario medico degli enti mutualistici: direzione sanitaria e
medicina legale e delle assicurazioni sociali;
funzionario medico di ente previdenziale: medicina legale e delle
assicurazioni sociali;
sovraintendente, direttore, vice direttore, ispettore sanitario: direzione
sanitaria;
funzionari veterinari presso pubbliche amministrazioni: aree veterinarie.
Eventuali servizi prestati in branche diverse da quelle sopra indicate
vanno ricondotti alla disciplina alla quale appartengono le funzioni
proprie delle stesse.
153. Concorso riservato, per titoli ed esami, per l'accesso alla posizione
funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario.
- La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 40
2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 12
3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6
4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 2
Per la valutazione dei titoli di carriera, ivi compreso il periodo
di servizio richiesto per l'ammissione al concorso, si applicano gli
stessi punteggi e criteri previsti dall'art. 28 del presente decreto
per la valutazione dei titoli di carriera per il concorso per la posizione
funzionale apicale medica.
Per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni
e dei titoli scientifici, si applicano gli stessi criteri e punteggi
previsti dall'art. 32 del presente decreto per il concorso per la
posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero o di vice
direttore sanitario.
L'idoneità relativa alla qualifica ed alla disciplina messa
a concorso è valutata fino a punti 7,50 in proporzione al punteggio,
eccedente quello minimo, conseguito nel relativo esame.
Tale punteggio è attribuito anche se il titolo è fatto
valere come requisito per l'ammissione al concorso.
154. Accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di
assistenza sanitaria di base. - I posti di posizione apicale previsti
per la direzione dei servizi di assistenza sanitaria di base dalle
leggi regionali emanate ex art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, sono conferiti dalla regione, in ciascuna unità sanitaria
locale, previo concorso per soli titoli, da valutarsi in base ai criteri
di cui all'art. 28 del presente decreto, ai dieci titolari di condotta
medica che abbiano un'anzianità complessiva di servizio, nella
qualifica di medico condotto, di almeno dieci anni, alla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761.
155. Esonero dal limite di età nei concorsi di assunzione per
il personale in servizio presso strutture private convenzionate che
cessino il rapporto convenzionale e valutazione del relativo servizio.
- Il personale già in servizio, con rapporto di impiego continuativo
presso le strutture private convenzionate che cessino il rapporto
convenzionale, è esonerato dal requisito del limite di età
nei pubblici concorsi per l'assunzione nei ruoli regionali banditi
entro due anni dalla data di cessazione del rapporto convenzionale.
Il servizio prestato da detto personale è equiparato, ai fini
della valutazione come titolo, nei concorsi banditi nello stesso periodo,
per il 50% della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali
pubblici nella posizione funzionale iniziale del profilo di appartenenza.
Tali norme si applicano anche al personale destinato ai presidi per
la tutela della salute mentale, ai sensi dell'art. 64, quinto comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
156. Esonero dal limite di età per il personale operante in
servizi sanitari in base a rapporti convenzionali. - Il personale
che esplica attività in servizi sanitari, in base a rapporti
convenzionali, ivi compresi quelli con i veterinari coadiutori, già
instaurati con comuni, province e loro consorzi ed enti ospedalieri
e confermati dai comitati di gestione delle unità sanitarie
locali, è esonerato dal requisito del limite di età
nei concorsi pubblici, per l'assunzione nei ruoli regionali, banditi
entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
157. Requisiti specifici di ammissione al concorso per le posizioni
funzionali di operatore professionale dirigente. - Ai concorsi banditi
entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
ammessi anche i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria
di 20 grado e di anzianità di servizio di almeno tre anni nella
posizione funzionale di coordinatore delle categorie di personale
indicate dall'art. 73 del presente decreto. Per lo stesso periodo
il titolo di cui all'art. 73, lettera c), del presente decreto è
valutato, punti 4.
158. Requisiti specifici di ammissione al concorso per le posizioni
funzionali del profilo professionale degli psicologi. - Il possesso
del diploma di laurea in disciplina diversa dalla psicologia, corredato
da documentazione che attesti che gli interessati hanno esercitato
presso enti o istituzioni pubbliche attività di psicologo almeno
per un anno, prima della entrata in vigore del presente decreto, è
utile come requisito specifico di ammissione nei concorsi pubblici
per l'assunzione nei ruoli regionali, banditi entro tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Nei concorsi banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente
decreto, è utile come requisito di ammissione il diploma di
laurea in altra disciplina con diploma universitario di specializzazione
o perfezionamento in psicologia.
159. Assunzione per chiamata diretta. - Fino all'entrata in vigore
dell'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, le assunzioni per i profili professionali
sotto indicati sono disciplinate dalle norme di cui ai successivi
articoli 160, 161 e 162:
Ruolo sanitario:
tabella N - quadro 2 - profilo professionale: operatori professionali
di 2 categoria.
Ruolo tecnico:
tabella F - profilo professionale: operatori tecnici;
tabella G - profilo professionale: agenti tecnici.
Ruolo amministrativo:
tabella C - profilo professionale: coadiutori amministrativi;
tabella D - profilo professionale: commessi.
I requisiti per l'assunzione sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
b) titolo di istruzione secondaria di primo grado, più titolo
specifico di massaggiatore non vedente e massiofisioterapista rilasciato
da scuola autorizzata, per il concorso per il profilo professionale
di cui alla tabella N, quadro 2°, del ruolo sanitario.
160. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è
nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo
delegato o un componente del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali della regione suo delegato (31).
Componenti:
un impiegato o un rappresentante del Ministero della sanità;
due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce
il concorso di cui uno sorteggiato dal ruolo nominativo regionale
ed uno designato dalle organizzazioni sindacali;
un impiegato della regione o delle unità sanitarie locali del
relativo profilo professionale.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie
della regione (31).
161. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova pratica o d'arte su materie attinenti al posto a concorso;
b) colloquio sulle materie della prova pratica o d'arte.
162. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova pratica;
25 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1)
titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 25
2) titoli accademici, di studio e pubblicazioni. . . ³ 15
3) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 10
1) Titoli di carriera:
a) servizio prestato presso le unità sanitarie locali o presso
enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni:
nel profilo professionale e nella materia cui si riferisce il concorso,
punti 1,80 per anno;
nel profilo professionale inferiore e nella materia cui si riferisce
il concorso, punti 1,20 per anno.
I servizi nella materia cui si riferisce il concorso prestati nel
profilo professionale superiore sono valutati con i punteggi di cui
sopra maggiorati del 10%.
I servizi prestati in materia diversa da quella cui si riferisce il
concorso sono valutati con i punteggi di cui ai precedenti comma ridotti
del 20%.
2) Titoli di studio, pubblicazioni e curriculum formativo e professionale.
Il punteggio previsto per la categoria è attribuito dalla commissione,
con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la
posizione funzionale da conferire e dei criteri previsti all'art.
10 del presente decreto.
163. Criteri per il conferimento di incarico di responsabile di servizio.
- I criteri generali di valutazione dei titoli contenuti nel presente
decreto trovano applicazione anche quando le leggi regionali provvedono,
per il conferimento di incarichi di responsabilità di servizio,
una procedura per soli titoli.
164. Modalità per la nomina delle commissioni. - Fino alla
pubblicazione dei ruoli nominativi regionali, i sorteggi di cui agli
articoli 6 e 7 del presente decreto vengono effettuati, con le modalità
ed i criteri previsti da dette norme, tra i nominativi risultanti
dall'elenco di cui al decreto del Ministro della sanità 14
maggio 1981 e successive modificazioni e integrazioni. Per le discipline
e per i profili professionali non riferibili a detti elenchi, per
la nomina delle commissioni si applicano le disposizioni di cui al
terzo comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761.
165. Disciplina transitoria delle aree funzionali. - Fino all'emanazione
del decreto ministeriale di cui all'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ai fini della valutazione
dei titoli e della composizione delle commissioni esaminatrici, per
i concorsi del personale del ruolo sanitario: profilo professionale
medici, le discipline comprese nelle aree funzionali di cui all'art.
17 del citato decreto presidenziale sono le seguenti:
a)
Area funzionale di medicina:
1) anatomia ed istologia patologica
2) angiologia
3) cardiologia
4) dermosifilopatia
5) dietetica
6) ematologia
7) emodialisi
8) endocrinologia
9) gastroenterologia
10) geriatria
11) immunoematologia e servizio trasfusionale
12) laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia
13) malattie infettive
14) medicina generale
15) medicina legale e delle assicurazioni sociali
16) medicina nucleare
17) nefrologia
18) neurologia
19) neuropsichiatria infantile
20) neuroradiologia
21) oncologia
22) pediatria
23) pneumologia
24) psichiatria
25) radiologia
26) recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi
27) reumatologia
28) virologia
b)
Area funzionale di chirurgia:
1) anestesia e rianimazione
2) cardiochirurgia (32)
3) chirurgia generale
4) chirurgia maxillo-facciale
5) chirurgia pediatrica
6) chirurgia plastica
7) chirurgia toracica
8) chirurgia vascolare
9) neuro-chirurgia
10) oculistica
11) odontoiatria e stomatologia
12) ortopedia e traumatologia
13) ostetricia e ginecologia
14) otorinolaringoiatria
15) urologia
16) urologia pediatrica
c)
Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:
1) direzione sanitaria
2) medicina del lavoro
Limitatamente a tale periodo, per le valutazioni dei titoli accademici
e di studio e dei servizi vige il decreto del Ministro della sanità
di concerto con il Ministro della pubblica istruzione del 3 ottobre
1978 concernente l'elenco delle discipline universitarie ed ospedaliere
equivalenti, affini e generali nei confronti delle materie oggetto
di esame ospedaliero.
Per il profilo professionale veterinari le aree funzionali sono le
seguenti:
a) Area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento
e delle produzioni animali;
b) Area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione
degli alimenti d'origine animale (32).
166. Modalità di espletamento dei concorsi in atto. - I concorsi
per i quali, alla data di emanazione del presente decreto, siano state
attivate le procedure ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono portati a termine
con le procedure previste da detta norma.
Fino all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art.
6 del presente decreto, per la corresponsione dei compensi ai componenti
delle commissioni esaminatrici, vigono le disposizioni regionali in
materia.
Salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo, fino
alla definizione delle piante organiche di cui all'art. 6 D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761, i posti delle piante organiche provvisorie
devono essere ricondotti, ai fini della copertura, alle qualifiche
di cui al presente decreto, fatto salvo quanto disposto dal decreto
presidenziale in materia di ascrizione dei profili professionali alle
qualifiche funzionali.
167. Province autonome di Trento e Bolzano e regione Valle d'Aosta.
- Nella materia disciplinata dal presente decreto, le attribuzioni
demandate alle regioni sono esercitate, nei rispettivi territori e
nei limiti delle relative competenze statutarie, dalle province autonome
di Trento e Bolzano e dalla regione Valle d'Aosta.
168. Regione Valle d'Aosta. - L'ammissione ai concorsi di cui al presente
decreto da espletarsi nella regione Valle d'Aosta è subordinata
al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese.
A tal fine, le commissioni esaminatrici sono integrate da un esperto
di lingua francese nominato dalla regione.
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1982, n. 51, S.O.
(2)
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
Vedi, anche, il D.M. 30 gennaio 1992, n. 283, riportato al n. R/CLIX.
(3)
Riportato al n. R/VI.
(4)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(5)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(6)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(7)
Tabella aggiunta dal D.M. 19 marzo 1992, n. 312 (Gazz. Uff. 13 giugno
1992, n. 138).
(8)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(9)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(10)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(11)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(12)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(13)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(14)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(15)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(16)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(17)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(18)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(19)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(20)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(20/a)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(21)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(22)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(23)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(24)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(25)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz.Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(26)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(27)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(28)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(29)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(30)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(30/a)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(31)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
(32)
Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1983, n. 36).
|