RITENUTO IN FATTO
1.- Il Pretore
di Napoli con sentenza del 28.4.1999 dichiarava il dott. S. F. colpevole
del reato di omicidio colposo (per avere, in qualità di responsabile
della XVI divisione di chirurgia dell'ospedale (omissis) - dove era
stato ricoverato dal 9 al 17 aprile 1993 P. C., dopo avere subito
il 5 aprile un intervento chirurgico d'urgenza per perforazione ileale
-, determinato l'insorgere di una sepsi addominale da 'clostridium
septicum' che cagionava il 22 aprile la morte del paziente) e, con
le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione,
oltre il risarcimento del danno a favore della parte civile da liquidarsi
in separato giudizio, alla quale assegnava a titolo di provvisionale
la somma di lire 70.000.000.
Il giudice di
primo grado, all'esito di un'attenta ricostruzione della storia clinica
del C., riteneva fondata l'ipotesi accusatoria, secondo cui l'imputato
non aveva compiuto durante il periodo di ricovero del paziente una
corretta diagnosi né praticato appropriate cure, omettendo
per negligenza e imperizia di valutare i risultati degli esami ematologici,
che avevano evidenziato una marcata neutropenia ed un grave stato
di immunodeficienza, e di curare l'allarmante granulocitopenia con
terapie mirate alla copertura degli anaerobi a livello intestinale,
autorizzando anzi l'ingiustificata dimissione del paziente giudicato
'in via di guarigione chirurgica'. Diagnosi e cura che, se doverosamente
realizzate, sarebbero invece state, secondo i consulenti medico-legali
e gli autorevoli pareri della letteratura scientifica in materia,
idonee ad evitare la progressiva evoluzione della patologia infettiva
letale 'con alto grado di probabilità logica o credibilità
razionale'.
La Corte di appello
di Napoli con sentenza del 14.6.2000 confermava quella di primo grado,
ribadendo che il dott. F., in base ai dati scientifici acquisiti,
si era reso responsabile di omissioni che "... sicuramente contribuirono
a portare a morte il C. ...", sottolineando che "... se
si fosse indagato sulle cause della neutropenia e provveduto a prescrivere
adeguata terapia per far risalire i valori dei neutrofili, le probabilità
di sopravvivenza del C. sarebbero certamente aumentate ..." ed
aggiungendo che era comunque addebitabile allo stesso la decisione
di dimettere un paziente che "... per le sue condizioni versava
invece in quel momento in una situazione di notevole pericolo ...".
2.- Avverso tale
decisione hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato
deducendo:
- violazione di
legge, in relazione agli artt. 135, 137, 138 e 142 c.p.p., per asserita
nullità di alcuni verbali stenotipici di udienza privi di sottoscrizione
del pubblico ufficiale che li aveva redatti;
- violazione di
legge, in relazione agli arti 192, 546, 530 c.p.p. e 40, 41, 589 c.p.,
e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione
di responsabilità, poiché non erano state dimostrate
la direzione del reparto ospedaliero e la posizione di garante in
capo all'imputato, né, in particolare, l'effettiva causalità
delle addebitate omissioni di diagnosi e cura e della disposta dimissione
del paziente rispetto alla morte di quest'ultimo, in difetto di reali
complicanze del decorso post-operatorio e in assenza di dati precisi
sulla patologia di base della perforazione dell'ileo e sull'insorgere
della sindrome infettiva da clostridium septicum , rilevandosi altresì
che, per il mancato esperimento dell'esame autoptico, non era certo
né altamente probabile, alla stregua di criteri scientifici
o statistici, che gli ipotetici interventi medici, asseritamente omessi,
sarebbero stati idonei ad impedire lo sviluppo dell'infezione letale
e ad assicurare la sopravvivenza del C.,
- violazione degli
artt. 546 e 603 c.p.p. e mancanza di motivazione in ordine alla richiesta
difensiva di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante
perizia medico-legale sul nesso di causalità;
- violazione degli
artt. 546 c.p.p. e 133 c.p. per omesso esame del motivo di appello
relativo alla richiesta riduzione della pena.
Con successiva
memoria difensiva il ricorrente ha dedotto altresì la sopravvenuta
estinzione del reato per prescrizione.
3.- La Quarta
Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 7.2.-16.4.2002,
premesso che, nonostante l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione,
permaneva l'attualità della decisione sul ricorso, agli effetti
delle disposizioni e dei capi della sentenza di condanna concernenti
gli interessi civili, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite sul
rilievo dell'esistenza di un ormai radicale contrasto interpretativo,
formatosi all'interno della stessa Sezione, in ordine alla ricostruzione
del nesso causale tra condotta omissiva ed evento, con particolare
riguardo alla materia della responsabilità professionale del
medico-chirurgo. Al più recente orientamento, secondo il quale
é richiesta la prova che un diverso comportamento dell'agente
avrebbe impedito l'evento con un elevato grado di probabilità
'prossimo alla certezza', e cioè in una percentuale di casi
'quasi prossima a cento', si contrappone l'indirizzo maggioritario,
che ritiene sufficienti 'serie ed apprezzabili probabilità
di successo' per l'impedimento dell'evento.
Il Primo Presidente
con decreto del 26.4.2002 ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite
fissando per la trattazione l'odierna udienza pubblica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il problema centrale
del processo, sollevato sia dal ricorrente che dalla Sezione remittente,
ha per oggetto l'esistenza del rapporto causale fra la condotta (prevalentemente
omissiva) addebitata all'imputato e l'evento morte del paziente e,
di conseguenza, la correttezza logico-giuridica della soluzione ad
esso data dai giudici di merito.
E' stata sottoposta all'esame
delle Sezioni Unite la controversa questione se "in tema di reato
colposo omissivo improprio, la sussistenza del nesso di causalità
fra condotta omissiva ed evento, con particolare riguardo alla materia
della responsabilità professionale del medicochirurgo, debba
essere ricondotta all'accertamento che con il comportamento dovuto
ed omesso l'evento sarebbe stato impedito con elevato grado di probabilità
'vicino alla certezza', e cioè in una percentuale di casi 'quasi
prossima a cento', ovvero siano sufficienti, a tal fine, soltanto
'serie ed apprezzabili probabilità di successo' della condotta
che avrebbe potuto impedire l'evento".
Sul tema si sono delineati
due indirizzi interpretativi all'interno della Quarta Sezione della
Corte di Cassazione: al primo orientamento, tradizionale e maggioritario
(ex plurimis, Sez. IV, 7.1.1983, Melis, rv. 158947; 2.4.1987, Ziliotto,
rv. 176402; 7.3.1989, Prinzivalli, rv. 181334; 23.1.1990, Pasolini,
rv. 184561; 13.6.1990, D'Erme, rv. 185106; 18.10.1990, Oria, rv. 185858;
12.7.1991, Silvestri, rv. 188921; 23.3.1993, De Donato, rv. 195169;
30.4.1993, De Giovanni, rv. 195482; 11.11.1994, Presta, rv. 201554),
che ritiene sufficienti 'serie ed apprezzabili probabilità
di successo' per l'azione impeditiva dell'evento, anche se limitate
e con ridotti coefficienti di probabilità, talora indicati
in misura addirittura inferiore al 50%, si contrappone l'altro, più
recente, per il quale é richiesta la prova che il comportamento
alternativo dell'agente avrebbe impedito l'evento lesivo con un elevato
grado di probabilità 'prossimo alla certezza', e cioè
in una percentuale di casi 'quasi prossima a cento' (Sez. IV, 28.9.2000,
Baltrocchi, rv. 218777; 29.9.2000, Musto; 25.9.2001, Covili, rv. 220953;
25.9.2001, Sgarbi, rv. 220982; 28.11.2000, Di Cintio, rv. 218727).
Ritiene il Collegio che,
per pervenire ad una soluzione equilibrata del quesito, sia necessario
procedere, in via prioritaria, ad una ricognizione dello statuto della
causalità penalmente rilevante, con particolare riguardo alla
categoria dei reati omissivi impropri ed allo specifico settore dell'attività
medico-chirurgica.
2.- Nell'ambito della scienza
giuridica penalistica può dirsi assolutamente dominante l'interpretazione
che, nella lettura degli artt. 40 e 41 del codice penale sul rapporto
di causalità e sul concorso di cause, fa leva sulla 'teoria
condizionalistica' o della 'equivalenza delle cause' (temperata, ma
in realtà ribadita mediante il riferimento, speculare e in
negativo, alla 'causalità umana' quanto alle serie causali
sopravvenute, autonome e indipendenti, da sole sufficienti a determinare
l'evento: art. 41 comma 2).
E' dunque causa penalmente
rilevante (ma il principio stabilito dal codice penale si applica
anche nel distinto settore della responsabilità civile, a differenza.
di quanto avviene per il diritto anglosassone e nordamericano) la
condotta umana, attiva o omissiva che si pone come condizione 'necessaria'
- conditio sine qua non - nella catena degli antecedenti che hanno
concorso a produrre il risultato, senza la quale l'evento da cui dipende
l'esistenza del reato non si sarebbe verificato. La verifica della
causalità postula il ricorso al 'giudizio controfattuale',
articolato sul condizionale congiuntivo 'se ... allora ...' (nella
forma di un periodo ipotetico dell'irrealtà, in cui il fatto
enunciato nella protasi è contrario ad un fatto conosciuto
come vero) e costruito secondo la tradizionale 'doppia formula', nel
senso che: a) la condotta umana `è' condizione necessaria dell'evento
se, eliminata mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti,
l'evento non si sarebbe verificato; b) la condotta umana 'non è'
condizione necessaria dell'evento se, eliminata mentalmente mediante
il medesimo procedimento, l'evento si sarebbe egualmente verificato.
Ma, ferma restando la struttura
ipotetica della spiegazione causale, secondo il paradigma condizionalistico
e lo strumento logico dell'astrazione contro il fatto, sia in dottrina
che nelle più lucide e argomentate sentenze della giurisprudenza
di legittimità, pronunciate in riferimento a fattispecie di
notevole complessità per la pluralità e l'incertezza
delle ipotesi esplicative dell'evento lesivo (Sez. IV, 24.6.1986,
Ponte, rv. 174511-512; Sez. N, 6.12.1990, Bonetti, rv. 191788; Sez.
IV, 31.10.1991, Rezza, rv. 191810; Sez. IV, 27.5.1993, Rech, rv. 196425;
Sez. IV, 26.1.1998, P.G. in proc. Viviani, rv. 211847), si è
osservato che, in tanto può affermarsi che, operata l'eliminazione
mentale dell'antecedente costituito dalla condotta umana, il risultato
non si sarebbe o si sarebbe comunque prodotto, in quanto si sappia,
'già da prima', che da una determinata condotta scaturisca,
o non, un determinato evento.
E la spiegazione causale
dell'evento verificatosi hic et nunc, nella sua unicità ed
irripetibilità, può essere dettata dall'esperienza tratta
da attendibili risultati di generalizzazione del senso comune, ovvero
facendo ricorso (non alla ricerca caso per caso, alimentata da opinabili
certezze o da arbitrarie intuizioni individuali, bensì) al
modello generalizzante della sussunzione del singolo evento, opportunamente
ri-descritto nelle sue modalità tipiche e ripetibili, sotto
'leggi scientifiche' esplicative dei fenomeni. Di talché, un
antecedente può essere configurato come condizione necessaria
solo se esso rientri nel novero di quelli che, sulla base di una successione
regolare conforme ad una generalizzata regola di esperienza o ad una
legge dotata di validità scientifica - 'legge di copertura'
-, frutto della migliore scienza ed esperienza del momento storico,
conducano ad eventi 'del tipo' di quello verificatosi in concreto.
Il sapere scientifico accessibile
al giudice è costituito, a sua volta, sia da leggi `universali'
(invero assai rare), che asseriscono nella successione di determinati
eventi invariabili regolarità senza eccezioni, sia da leggi
`statistiche' che si limitano ad affermare che il verificarsi di un
evento è accompagnato dal verificarsi di un altro evento in
una certa percentuale di casi e con una frequenza relativa, con la
conseguenza che quest'ultime (ampiamente diffuse nei settori delle
scienze naturali, quali la biologia, la medicina e la chimica) sono
tanto più dotate di 'alto grado di credibilità razionale'
o 'probabilità logica', quanto più trovano applicazione
in un numero sufficientemente elevato di casi e ricevono conferma
mediante il ricorso a metodi di prova razionali ed empiricamente controllabili.
Si avverte infine che,
per accertare l'esistenza della condizione necessaria secondo il modello
della sussunzione sotto leggi scientifiche, il giudice, dopo avere
ri-descritto il singolo evento nelle modalità tipiche e ripetibili
dell'accadimento lesivo, deve necessariamente ricorrere ad una serie
di 'assunzioni tacite' e presupporre come presenti determinate 'condizioni
iniziali', non conosciute o soltanto congetturate, sulla base delle
quali, 'ceteris paribus', mantiene validità l'impiego della
legge stessa.
3.- La definizione di causa
penalmente rilevante ha trovato coerenti conferme anche nelle più
recenti acquisizioni giurisprudenziali (Sez. fer., 1.9.1998, Casaccio,
rv. 211526; Sez. IV, 28.9.2000, Baltrocchi, cit.; 29.9.2000, Musto,
cit.; 25.9.2001, Covili, cit.; 25.9.2001, Sgarbi, cit.; 20.11.2001,
Turco; 28.11.2000, Di Cintio, cit.; 8.1.2002, Trunfio; 23.1.2002,
Orlando), le quali, nel recepire l'enunciata struttura logica della
spiegazione causale, ne hanno efficacemente valorizzato la natura
di elemento costitutivo della fattispecie di reato e la funzione di
criterio di imputazione dell'evento lesivo. Dello schema condizionalistico
integrato dal criterio di sussunzione sotto leggi scientifiche sono
state sottolineate, da un lato, la portata tipizzante, in ossequio
alle garanzie costituzionali di legalità e tassatività
delle fonti di responsabilità penale e di personalità
della stessa (Cost., artt. 25, comma 2 e 27, comma 1), e dall'altro,
nell'ambito delle fattispecie causalmente orientate, la funzione selettiva
delle condotte rilevanti e per ciò delimitativa dell'area dell'illecito
penale.
In questo senso, nonostante
i limiti epistemologici dello statuto della causalità nel rapporto
fra eventi svelati dalla fisica contemporanea e le critiche di avversa
dottrina, la persistente fedeltà della prevalente scienza giuridica
penalistica al classico paradigma condizionalistico (v. lo Schema
Pagliaro del 1992 di delega per un nuovo codice penale, sub art. 10,
ma soprattutto l'articolata elaborazione del Progetto Grosso del 2001
di riforma della parte generale del codice penale, sub artt. 13 e
14) non solo appare coerente con l'assetto normativo dell'ordinamento
positivo, ma rappresenta altresì un momento irrinunciabile
di garanzia per l'individuazione della responsabilità nelle
fattispecie orientate verso la produzione di un evento lesivo.
Il ricorso a generalizzazioni
scientificamente valide consente infatti di ancorare il giudizio controfattuale,
altrimenti insidiato da ampi margini di discrezionalità e di
indeterminatezza, a parametri oggettivi in grado di esprimere effettive
potenzialità esplicative della condizione necessaria, anche
per i più complessi sviluppi causali dei fenomeni naturali,
fisici, chimici o biologici.
E non è privo di
significato che dalla quasi generalità dei sistemi giuridici
penali europei ('conditio sine qua non') e dei paesi anglosassoni
('causa but for') siano condivise le ragioni di determinatezza e legalità
delle fattispecie di reato che il modello condizionalistico della
spiegazione dell'evento garantisce, in considerazione della funzione
ascrittiva dell'imputazione causale.
4.- Nel prendere atto che
nel caso in esame si verte in una fattispecie di causalità
(prevalentemente) omissiva attinente all'attività medico-chirurgica,
è da porre in evidenza innanzi tutto l'essenza normativa del
concetto di `omissione', che postula una relazione con un modello
alternativo di comportamento attivo, specifico e imposto dall'ordinamento.
Il 'reato omissivo improprio'
o 'commissivo mediante omissione', che è realizzato da chi
viola gli speciali doveri collegati alla posizione di garanzia non
impedendo il verificarsi dell'evento, presenta una spiccata autonomia
dogmatica, scaturendo esso dall'innesto della clausola generale di
equivalenza causale stabilita dall'art. 40, comma 2, cod. pen. sulle
disposizioni di parte speciale che prevedono le ipotesi-base di reato
commissivo orientate verso la produzione di un evento lesivo, suscettive
così di essere convertite in corrispondenti ipotesi omissive:
autonomia che, per l'effetto estensivo dell'area della punibilità,
pone indubbi problemi di legalità e determinatezza della fattispecie
criminosa.
Ma la presenza nei reati
omissivi impropri, accanto all'equivalente normativo della causalità,
di un ulteriore, forte, nucleo normativo, relativo sia alla posizione
di garanzia che agli specifici doveri di diligenza, la cui inosservanza
fonda la colpa dell'agente, tende ad agevolare una prevaricazione
di questi elementi rispetto all'ordinaria sequenza che deve muovere
dalla spiegazione del nesso eziologico.
Di talché, con particolare
riferimento ai settori delle attività medico-chirurgiche, delle
malattie professionali, delle alterazioni ambientali e del danno da
prodotto, dall'erosione del paradigma causale nell'omissione, asseritamente
motivata con l'incertezza costitutiva e con i profili altamente ipotetici
della condizionalità, a fronte della pluralità e inconoscibilità
dei fattori interagenti, trae alimento la teoria della 'imputazione
oggettiva dell'evento'. Questa é caratterizzata dal riferimento
alla sufficiente efficacia esplicativa del fenomeno offerta dalla
mera 'possibilità' o anche da inadeguati coefficienti di probabilità
salvifica del comportamento doveroso, espressa in termini di 'aumento
- o mancata diminuzione - del rischio' di lesione del bene protetto
o di diminuzione delle chances di salvezza del medesimo bene (vita,
incolumità fisica, salute, ambiente), di cui si esalta lo spessore
primario e rilevante. Pure in assenza, cioè, dell'accertamento
rigoroso che, qualora si fosse tenuta da parte dell'agente la condotta
doverosa e diligente (ad esempio, in materia di responsabilità
medica: diagnosi corretta, terapia adeguata e intervento tempestivo),
il singolo evento di danno non si sarebbe verificato o si sarebbe
comunque verificato, ma in epoca significativamente posteriore o con
minore intensità lesiva.
Orbene, la più recente
e citata giurisprudenza di legittimità ha reagito a questa
riduttiva lettura della causalità omissiva ed ha segnato una
netta evoluzione interpretativa - che le Sezioni Unite condividono
-, soprattutto nel settore dell'attività medico-chirurgica
(Sez. fer., Casaccio; Sez. IV, Baltrocchi, Musto, Di Cintio, Turco,
Trunfio, Orlando), delle malattie professionali (Sez. IV, Covili)
e degli infortuni sul lavoro (Sez. IV, Sgarbi), convenendo che anche
per i reati omissivi impropri resta valido il descritto paradigma
unitario di imputazione dell'evento.
Pur dandosi atto della
peculiarità concettuale dell'omissione (è tuttora controversa
la natura reale o meramente normativa dell'efficienza condizionante
di un fattore statico negli sviluppi della catena causale), si osserva
che lo statuto logico del rapporto di causalità rimane sempre
quello del 'condizionale controfattuale', la cui formula dovrà
rispondere al quesito se, mentalmente eliminato il mancato compimento
dell'azione doverosa e sostituito alla componente statica un ipotetico
processo dinamico corrispondente al comportamento doveroso, supposto
come realizzato, il singolo evento lesivo, hic et nunc verificatosi,
sarebbe, o non, venuto meno, mediante un enunciato esplicativo `coperto'
dal sapere scientifico del tempo.
Considerato che anche la
spiegazione della causalità attiva ricorre a controfattuali
ipotetici, il citato indirizzo interpretativo ha dunque ridimensionato
la tesi per la quale la verifica giudiziale della condizionalità
necessaria dell'omissione pretenderebbe un grado di `certezza' meno
rigoroso rispetto ai comuni canoni richiesti per la condotta propria
dei reati commissivi, osservando anzi che l'affievolimento della nozione
di causa penalmente rilevante finisce per io accentuare nei reati
omissivi impropri, pur positivamente costruiti in riferimento a ipotesi-base
di reati di danno, il disvalore della condotta, rispetto alla quale
l'evento degrada a mera condizione obiettiva di punibilità
e il reato di danno a reato di pericolo. Con grave violazione dei
principi di legalità, tassatività e tipicità
della fattispecie criminosa e della garanzia di responsabilità
personale (Cost., art. 25, comma 2 e 27, comma 1), per essere attribuito
all'agente come fatto proprio un evento `forse', non `certamente',
cagionato dal suo comportamento.
5.- Superato quell'orientamento
che si sostanzia in pratica nella `volatilizzazione' del nesso eziologico,
il contrasto giurisprudenziale segnalato dalla Sezione remittente
verte, a ben vedere, sui criteri di determinazione e di apprezzamento
del valore probabilistico della spiegazione causale, domandandosi,
con particolare riferimento ai delitti omissivi impropri nell'esercizio
dell'attività medico-churgica, quale sia il grado di probabilità
richiesto quanto all'efficacia impeditiva e salvifica del comportamento
alternativo, omesso ma supposto come realizzato, rispetto al singolo
evento lesivo.
Non é messo dunque
in crisi lo statuto condizionalistico e nomologico della causalità,
bensì la sua concreta verificabilità processuale: ciò
in quanto i confini della 'elevata o alta credibilità razionale'
del condizionamento necessario, postulata dal modello di sussunzione
sotto leggi scientifiche, non sono affatto definiti dalla medesima
legge di copertura.
Dalle prassi giurisprudenziali
nel settore indicato emerge che il giudice impiega largamente, spesso
tacitamente, generalizzazioni del senso comune, massime d'esperienza,
enunciati di leggi biologiche, chimiche o neurologiche di natura statistica
ed anche la più accreditata letteratura scientifica del momento
storico.
Di talché, secondo
un primo indirizzo interpretativo, le accentuate difficoltà
probatorie, il valore meramente probabilistico della spiegazione e
il paventato deficit di efficacia esplicativa del classico paradigma,
quando si tratti di verificare profili omissivi e strettamente ipotetici
del decorso causale, legittimerebbero un affievolimento dell'obbligo
del giudice di pervenire ad un accertamento rigoroso della causalità.
In considerazione del valore primario del bene giuridico protetto
in materia di trattamenti terapeutici e chirurgici, dovrebbe pertanto
riconoscersi appagante valenza persuasiva a 'serie ed apprezzabili
probabilità di successo' (anche se `limitate' e con ridotti
coefficienti, talora indicati in misura addirittura inferiore al 50%)
dell'ipotetico comportamento doveroso, omesso ma supposto mentalmente
come realizzato, sull'assunto che 'quando è in gioco la vita
umana anche poche probabilità di sopravvivenza rendono necessario
l'interverto del medico'.
Le Sezioni Unite non condividono
questa. soluzione, pure rappresentativa del tradizionale, ormai ventennale
e prevalente orientamento della Sezione Quarta (cfr. ex plurimis,
almeno a partire da Sez. IV, 7.1.1983, Melis, le citate sentenze Ziliotto,
Prinzivalli, Pasolini, D'Erme, Oria, Silvestri, De Donato, De Giovanni,
Presta) poiché, com'è stato sottolineato dall'opposto,
più recente e menzionato indirizzo giurisprudenziale (Sez.
fer., Casaccio; Sez. IV, Baltrocchi, Musto, Di Cintio, Covili, Sgarbi,
Turco, Trunfio, Orlando), con la tralaticia formula delle 'serie ed
apprezzabili probabilità di successo' dell'ipotetico intervento
salvifico del medico si finisce per esprimere coefficienti di `probabilità'
indeterminati, mutevoli, manipolabili dall'interprete, talora attestati
su standard davvero esigui: così sovrapponendosi aspetti deontologici
e di colpa professionale per violazione del principio di precauzione
a scelte politico-legislative dettate in funzione degli scopi della
repressione penale ed al problema, strutturalmente distinto, dell'accertamento
degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa tipica.
Né va sottaciuto
che dall'esame della giurisprudenza di settore emerge che in non pochi
casi, sebbene qualificati in termini di causalità omissiva
per mancato impedimento dell'evento, non si è tuttavia in presenza
di effettive, radicali, omissioni da parte del medico. Infatti, talora
si verte in tema di condotte commissive colpose, connotate da gravi
errori di diagnosi e terapia, produttive di per sé dell'evento
lesivo, che è per ciò sicuramente attribuibile al soggetto
come fatto proprio; altre volte trattasi di condotte eterogenee e
interagenti, in parte attive e in parte omissive per la mancata attivazione
di condizioni negative o impeditive. Ipotesi queste per le quali,
nella ricostruzione del fatto lesivo e nell'indagine controfattuale
sull'evitabilità dell'evento, la giurisprudenza spesso confonde
la componente omissiva dell'inosservanza delle regole cautelari, attinente
ai profili di `colpa' del garante, rispetto all'ambito - invero prioritario
della spiegazione e dell'imputazione causale.
6.- E' stato acutamente
osservato in dottrina che il processo tende con le sue regole ad esercitare
un potenziale dominio sulle categorie del diritto sostantivo e che
la laboriosità del procedimento di ricostruzione probatoria
della tipicità dell'elemento oggettivo del reato coinvolge
la tenuta sostanziale dell'istituto, oggetto della prova, scardinandone
le caratteristiche dogmatiche e insidiando la tipicità della
fattispecie criminosa.
Ma pretese difficoltà
di prova, ad avviso delle Sezioni Unite, non possono mai legittimare
un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di condizionamento
necessario e, con essa, una nozione `debole' della causalità
che, collocandosi ancora sul terreno della teoria, ripudiata dal vigente
sistema penale; dell' 'aumento del rischio', finirebbe per comportare
un'abnorme espansione della responsabilità per omesso impedimento
dell'evento, in violazione dei principi di legalità e tassatività
della fattispecie e della garanzia di responsabilità per fatto
proprio.
Deve tuttavia riconoscersi
che la definizione del concetto di causa penalmente rilevante si rivela
significativamente debitrice nei confronti del momento di accertamento
processuale, il quale resta decisivo per la decodificazione, nei termini
effettuali, dei decorsi causali rispetto al singolo evento, soprattutto
in presenza dei complessi fenomeni di 'causazione multipla' legati
al moderno sviluppo delle attività.
Il processo penale, passaggio
cruciale ed obbligato della conoscenza giudiziale del fatto di reato,
appare invero sorretto da ragionamenti probatori di tipo prevalentemente
inferenziale-induttivo che partono dal fatto storico copiosamente
caratterizzato nel suo concreto verificarsi (e dalla formulazione
della più probabile ipotesi ricostruttiva di esso secondo lo
schema argomentativo dell' 'abduzione'), rispetto ai quali i dati
informativi e giustificativi della conclusione non sono contenuti
per intero nelle premesse, dipendendo essi, a differenza dell'argomento
`deduttivo', da ulteriori elementi conoscitivi estranei alle premesse
stesse.
D'altra parte, lo stesso
modello condizionalistico orientato secondo leggi scientifiche sottintende
il distacco da una spiegazione di tipo puramente deduttivo, che implicherebbe
un'impossibile conoscenza di tutti gli antecedenti sinergicamente
inseriti nella catena causale e di tutte le leggi pertinenti da parte
del giudice, il quale ricorre invece, nella premessa minore del ragionamento,
ad una serie di 'assunzioni tacite', presupponendo come presenti determinate
'condizioni iniziali' e 'di contorno', spazialmente contigue e temporalmente
continue, non conosciute o soltanto congetturate, sulla base delle
quali, 'ceteris paribus', mantiene validità l' impiego della
legge stessa. E, poiché il giudice non può conoscere
tutte le fasi intermedie attraverso le quali la causa produce il suo
effetto, né procedere ad una spiegazione fondata su una serie
continua di eventi, l'ipotesi ricostruttiva formulata in partenza
sul nesso di condizionamento tra condotta umana e singolo evento potrà
essere riconosciuta fondata soltanto con una quantità di precisazioni
e purché sia ragionevolmente da escludere l'intervento di un
diverso ed alternativo decorso causale.
Di talché, ove si
ripudiasse la natura preminentemente induttiva dell'accertamento in
giudizio e si pretendesse comunque una spiegazione causale di tipo
deterministico e nomologico-deduttivo, secondo criteri di utopistica
'certezza assoluta', si finirebbe col frustrare gli scopi preventivo-repressivi
del diritto e del processo penale in settori nevralgici per la tutela
di beni primari.
Tutto ciò significa
che il giudice, pur dovendo accertare ex post, inferendo dalle suddette
generalizzazioni causali e sulla base dell'intera evidenza probatoria
disponibile, che la condotta dell'agente 'è' (non 'può
essere') condizione necessaria del singolo evento lesivo, è
impegnato nell'operazione ermeneutica alla stregua dei comuni canoni
di 'certezza processuale', conducenti conclusivamente, all'esito del
ragionamento probatorio di tipo largamente induttivo, ad un giudizio
di responsabilità caratterizzato da 'alto grado di credibilità
razionale' o 'conferma' dell'ipotesi formulata sullo specifico fatto
da provare: giudizio enunciato dalla giurisprudenza anche in termini
di 'elevata probabilità logica' o 'probabilità prossima
alla - confinante con la certezza'.
7.- Orbene, il modello
nomologico può assolvere nel processo penale allo scopo esplicativo
della causalità omissiva tanto meglio quanto più è
alto il grado di probabilità di cui l'explanans è portatore,
ma non è sostenibile che si elevino a schemi di spiegazione
del condizionamento necessario solo le leggi scientifiche universali
e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico
'prossimo ad 1', cioè alla 'certezza', quanto all'efficacia
impeditiva della prestazione doverosa e omessa. rispetto al singolo
evento.
Soprattutto in contesti,
come quello della medicina biologica e clinica, cui non appartengono
per definizione parametri di correlazione dotati di tale valore per
la complessa rete degli antecedenti già in fieri, sui quali
s'innesta la condotta omissiva del medico, per la dubbia decifrabilità
di tutti gli anelli della catena ezio-patogenetica dei fenomeni morbosi
e, di conseguenza, per le obiettive difficoltà della diagnosi
differenziale, che costruisce il nodo nevralgico della criteriologia
medico-legale in tema di rapporto di causalità.
E' indubbio che coefficienti
medio-bassi di probabilità cal. frequentista per tipi di evento,
rivelati dalla legge statistica (e ancor più da generalizzazioni
empiriche del senso comune o da rilevazioni epidemiologiche), impongano
verifiche attente e puntuali sia della fondatezza scientifica che
della specifica applicabilità nella fattispecie concreta. Ma
nulla esclude che anch'essi, se corroborati dal positivo riscontro
probatorio, condotto secondo le cadenze tipiche della più aggiornata
criteriologia medico-legale, circa la sicura non incidenza nel caso
di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano
essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario
nesso di condizionamento.
Viceversa, livelli elevati
di probabilità statistica o schemi interpretativi dedotti da
leggi di carattere universale (invero assai rare nel settore in esame),
pur configurando un rapporto di successione tra eventi rilevato con
regolarità o in numero percentualmente alto di casi, pretendono
sempre che il giudice ne accerti il valore eziologico effettivo, insieme
con l' irrilevanza nel caso concreto di spiegazioni diverse, controllandone
quindi 1' `attendibilità' in riferimento al singolo evento
e all'evidenza disponibile.
8.- In definitiva, con
il termine 'alta o elevata credibilità razionale' dell'accertamento
giudiziale, non s'intende fare riferimento al parametro nomologico
utilizzato per la copertura della spiegazione, indicante una mera
relazione quantitativa entro generi di eventi ripetibili e inerente
come tale alla struttura interna del rapporto di causalità,
bensì ai profili inferenziali della verifica probatoria di
quel nesso rispetto all'evidenza disponibile e alle circostanze del
caso concreto: non essendo consentito dedurre automaticamente - e
proporzionalmente - dal coefficiente di probabilità statistica
espresso dalla legge la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto
di causalità.
La moderna dottrina che
ha approfondito la teoria della prova dei fatti giuridici ha infatti
precisato che; mentre la 'probabilità statistica' attiene alla
verifica empirica circa la misura della frequenza relativa nella successione
degli eventi (strumento utile e talora decisivo ai fini dell'indagine
causale), la 'probabilità logica', seguendo l'incedere induttivo
del ragionamento probatorio per stabilire il grado di conferma dell'ipotesi
formulata in ordine allo specifico fatto da provare, contiene la verifica
aggiuntiva, sulla base dell'intera evidenza disponibile, dell'attendibilità
dell'impiego della legge statistica per il singolo evento e della
persuasiva e razionale credibilità dell'accertamento giudiziale
(in tal senso, cfr. anche Cass., Sez. IV, 5.10.1999, Hariolf, rv.
216219; 30.3.2000, Camposano, rv. 219426; 15.11.2001, Puddu; 23.1.2002,
Orlando, cit.). Si osserva in proposito che, se nelle scienze naturali
la spiegazione statistica presenta spesso un carattere quantitativo,
per le scienze sociali come il diritto - ove il relatum è costituito
da un comportamento umano - appare, per contro, inadeguato esprimere
il grado di corroborazione dell'explanandum e il risultato della stima
probabilistica mediante cristallizzati coefficienti numerici, piuttosto
che enunciare gli stessi in termini qualitativi.
Partendo dunque dallo specifico
punto di vista che interessa il giurista, le Sezioni Unite, nel condividere
le argomentate riflessioni del P.G. requirente, ritengono, con particolare
riguardo ai decorsi causali ipotetici, complessi o alternativi, che
rimane compito ineludibile del diritto e della conoscenza giudiziale
stabilire se la postulata connessione nomologica, che forma la base
per il libero convincimento del giudice, ma non esaurisce di per se
stessa la verifica esplicativa del fenomeno, sia effettivamente pertinente
e debba considerarsi razionalmente credibile, sì da attingere
quel risultato di 'certezza processuale' che, all'esito del ragionamento
probatorio, sia in grado di giustificare la logica conclusione che,
tenendosi l'azione doverosa omessa, il singolo evento lesivo non si
sarebbe verificato, ovvero si sarebbe inevitabilmente verificato,
ma (nel quando) in epoca significativamente posteriore o (per come)
con minore intensità lesiva.
D'altra parte, poiché
la condizione 'necessaria' si configura come requisito oggettivo della
fattispecie criminosa, non possono non valere per essa gli identici
criteri di accertamento e di rigore dimostrativo che il giudizio penale
riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato.
Il procedimento logico,
invero non dissimile dalla sequenza del ragionamento inferenziale
dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192 comma 2 c.p.p. (il
cui nucleo essenziale è già racchiuso, peraltro, nella
regola stabilita per la valutazione della prova in generale dal primo
comma della medesima disposizione, nonché in quella della doverosa
ponderazione delle ipotesi antagoniste prescritta dall'art. 546, comma
1 lett. e c.p.p.), deve condurre, perché sia valorizzata la
funzione ascrittiva dell'imputazione causale, alla conclusione caratterizzata
da un 'alto grado di credibilità razionale', quindi alla 'certezza
processuale', che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi,
la condotta omissiva dell'imputato, alla luce della cornice nomologica
e dei dati ontologici, è stata condizione 'necessaria' dell'evento,
attribuibile per ciò all'agente come fatto proprio.
Ex adverso, l'insufficienza,
la contraddittorietà e l'incertezza probatoria, quindi il plausibile
e ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che in base all'evidenza
disponibile lo avvalorino nel caso concreto, in ordine ai meccanismi
sinergici dei plurimi antecedenti, per ciò sulla reale efficacia
condizionante della singola condotta omissiva all'interno della rete
di causazione, non può non comportare la neutralizzazione dell'ipotesi
prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio stabilito dall'art.
530 comma 2 c.p.p., secondo il canone di garanzia 'in dubio pro reo'.
E non, viceversa, la disarticolazione del concetto di causa penalmente
rilevante che, per tale via, finirebbe per regredire ad una contraddittoria
nozione di `necessità' graduabile in coefficienti numerici.
9.- In ordine al problema
dell'accertamento del rapporto di causalità, con particolare
riguardo alla categoria dei reati omissivi impropri ed allo specifico
settore dell'attività medico-chirurgica, devono essere pertanto
enunciati, ai sensi dell'art. 173.3 n. att. c.p.p., i seguenti principi
di diritto.
a) Il nesso causale può
essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale
condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di
una legge scientifica - universale o statistica -, si accerti che,
ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta a doverosa impeditiva
dell'evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero
si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o
con minore intensità lesiva.
b) Non é consentito
dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso
dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria
sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne
la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze
del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito
del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza
di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa
la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata
condizione necessaria dell'evento lesivo con 'alto o elevato grado
di credibilità razionale' o 'probabilità logica'.
c) L'insufficienza, la
contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla
ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in
base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante
della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti
nella produzione dell'evento lesivo, comportano la neutralizzazione
dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio.
Va infine ribadito che
alla Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, è
assegnato il compito di controllare retrospettivamente la razionalità
delle argomentazioni giustificative - la cal. giustificazione esterna
- della decisione, inerenti ai dati empirici assunti dal giudice di
merito come elementi di prova, alle inferenze formulate in base ad
essi ed ai criteri che sostengono le conclusioni: non la decisione,
dunque, bensì il contesto giustificativo di essa, come esplicitato
dal giudice di merito nel ragionamento probatorio che fonda il giudizio
di conferma dell'ipotesi sullo specifico fatto da provare.
10.- Alla luce dei principi
di diritto sopra affermati, occorre ora passare all'esame della fattispecie
concreta sottoposta all'attenzione di questa Corte e valutare la correttezza
logico-giuridica dell'apparato argomentativo dei giudici di merito
a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Premesso che la motivazione
della sentenza impugnata s'integra con quella di condanna di - primo
grado, siccome espressamente richiamata, rileva il Collegio che questa
ha adeguatamente affrontato, sia in fatto che in diritto, il problema
dell'esistenza del nesso di condizionamento risolvendolo in senso
affermativo.
Il dott. S. F. era stato
chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo, in qualità
di responsabile della XVI divisione di chirurgia dell'ospedale (omissis)
- dove era stato ricoverato dal 9 al 17 aprile 1993 P. C., dopo avere
subito il 5 aprile un intervento chirurgico d'urgenza per perforazione
ileale -, per avere determinato l'insorgere di una sepsi addominale
da 'clostridium septicum' che aveva cagionato il 22 aprile la morte
del paziente. Si addebitava all'imputato di non avere compiuto durante
il periodo di ricovero una corretta diagnosi e quindi consentito un'appropriata
terapia, omettendo per negligenza e imperizia di valutare i risultati
degli esami ematologici che evidenziavano una persistente neutropenia
e di sollecitare la consulenza internistica prescritta dopo l'intervento
chirurgico per accertare l'eziologia della perforazione dell'ileo,
anzi autorizzando, senza alcuna prescrizione, la dimissione del paziente,
giudicato in via di guarigione chirurgica.
La storia clinica del C.
risulta esaurientemente e analiticamente ricostruita nei seguenti
termini.
Il C., ricoverato il 4
aprile 1993 presso il reparto di chirurgia d'urgenza dell'ospedale
(omissis) per forti dolori addominali, venne operato il giorno successivo
e l'intervento indicò un'infezione in atto da 'perforazione
dell'ileo lenticolare', suturata mediante corretta enterrorafia. Restando
incerta la causa della non comune patologia e preoccupanti i risultati
degli esami emocromocitometrici effettuati il 4 e il 6 aprile (i quali
evidenziavano nella formula leucocitaria una marcata neutropenia e
con essa una condizione di immunodepressione del paziente) furono
disposti esame di Widal Wright (eseguito con esito negativo per l'indicazione
tifoidea), consulenza internistica (mai eseguita) e terapia antibiotica
a largo spettro. Trasferito il 9 aprile nella XVI divisione chirurgica
diretta dal dott. F., il C. continuò la terapia antibiotica
e iniziò a sfebbrare il 12 aprile, senza esser sottoposto ad
ulteriori esami di alcun tipo. Il dott. F., rilevato che il paziente
era apirettico, il 14 aprile sospese la terapia antibiotica e dispose
un nuovo emocromo, che evidenziò il giorno successivo il persistere
di una gravissima neutropenia, ma, ciò nonostante, il 17 aprile
dimise il C. giudicandolo 'in via di guarigione chirurgica' senza
alcuna prescrizione. Il 19 aprile il C. accusò forti dolori
addominali e, ricoverato il 20 aprile, venne nuovamente operato il
giorno successivo mediante laparatomia e drenaggio di microascessi
multipli; il referto microbiologico indicò esito positivo per
'anaerobi e sviluppo di clostridium septicum'. All'esito di un terzo
intervento chirurgico eseguito il 22 aprile il C. morì a causa
di 'sepsi addominale da clostridium septicum', un batterio anaerobico
non particolarmente aggressivo, che si sviluppa e si propaga però,
determinando anemia acuta ed emolisi, allorché l'organismo
dell'uomo è debilitato e immunodepresso per gravi forme di
granulocitopenia.
Il Pretore, con l'ausilio
della prova testimoniale e medico-legale (richiamando altresì
autorevoli e concordi pareri della letteratura scientifica internazionale
nel campo della medicina interna), identificava nella 'neutropenia'
l'immediato antecedente causale dell'aggressione del 'clostridium'
e del processo settico letale; escludeva, indipendentemente dall'origine
della perforazione ileale, ogni correlazione fra l'intervento chirurgico
e i fattori patogenetici dell'evento infausto; sottolineava come il
paziente, dopo la chiusura dell'ulcera ileale, fosse stato sottoposto
solo a terapia antibiotica a largo spettro, senza essere indagato
sul piano internistico ed ematologico, benché la consulenza
internistica fosse stata sollecitata e gli accertamenti ematologici
avessero evidenziato l'insorgenza di una marcata neutropenia, con
conseguente minorata difesa immunitaria. Rilevava pertanto che, se
le cause della neutropenia e del conseguente, grave, stato anergico
da immunodepressione fossero stati correttamente diagnosticati (unitamente
alle indagini necessarie a chiarire l'eziologia della non comune perforazione
ileale) e se l'allarmante granulocitopenia fosse stata curata con
terapie mirate alla copertura degli anaerobi a livello intestinale,
fino a far risalire i valori dei neutrofili al di sopra della soglia
minima delle difese immunitarie, si sarebbe evitata la progressiva
evoluzione della patologia infettiva letale da 'clostridium septicum'
e si sarebbe pervenuti ad un esito favorevole 'con alto grado di probabilità
logica o credibilità razionale'.
Così ricostruito
il nesso causale secondo il modello condizionalistico integrato dalla
sussunzione sotto leggi scientifiche, il Pretore, definita altresì
puntualmente la posizione apicale del dott. F. nell'ambito della divisione
chirurgica ove il paziente era stato ricoverato nella fase post-operatoria
e individuate precise note di negligenza e di imperizia nei menzionati
comportamenti omissivi e nell'improvvida dimissione dello stesso,
concludeva affermando la responsabilità dell'imputato per la
morte del C..
La Corte di appello di
Napoli, pur argomentando impropriamente e contraddittoriamente in
termini che sembrano più coerenti con il lessico della disattesa
teoria dell'aumento del rischio ("... se si fosse indagato sulle
cause della neutropenia e provveduto a prescrivere adeguata terapia
per far risalire i valori dei neutrofili, le probabilità di
sopravvivenza del C. sarebbero certamente aumentate ..."), confermava
la prima decisione, richiamandone i contenuti motivazionali e ribadendo
che, in base ai dati scientifici acquisiti, all'imputato erano addebitabili,
oltre l'ingiustificata dimissione del paziente, gravi omissioni sia
di tipo diagnostico che terapeutico, le quali "... sicuramente
contribuirono a portare a morte il C. ...".
Pertanto, poiché
le statuizioni dei giudici di merito risultano sostanzialmente rispondenti
alle linee interpretative sopra enunciate in tema di rapporto di causalità
e trovano adeguata base giustificativa in una motivazione, in fatto,
immune da vizi logici, il giudizio critico e valutativo circa il positivo
accertamento, 'con alto grado di probabilità logica o credibilità
razionale', dell'esistenza del nesso di condizionamento necessario
fra la condotta (prevalentemente omissiva) del medico e la morte del
paziente resta incensurabile nel giudizio di legittimità e
i A rilievi del ricorrente si palesano privi di fondamento.
11.- L'ordinanza della
Sezione remittente dà atto che il delitto di omicidio colposo
per il quale si procede è estinto per prescrizione, in quanto
il decesso del C. risale al 22 aprile " 1993 ed è quindi
ampiamente trascorso il termine di sette anni e sei mesi.
Da un lato, l'accertamento
della causa estintiva del reato si palesa prioritario e immediatamente
operativo rispetto alla questione in rito della nullità 'relativa'
dei verbali stenotipici di udienza (Sez. Un., 28.11.2001, Cremonese,
rv 22051 l; Sez. Un., 27.2.2002, Conti, rv. 221403), nonché
rispetto alle invero generiche e subvalenti censure del ricorrente
circa pretesi vizi motivazionali dell'impugnata sentenza, in punto
di direzione della divisione ospedaliera e titolarità della
posizione di garanzia, di colpa professionale e di dosimetria della
pena.
D'altra parte, la compiuta
valutazione critica, con esito negativo, del più serio e argomentato
motivo di gravame, riguardante l'affermazione di responsabilità
dell'imputato quanto alla prova dell'effettivo nesso di causalità
fra le condotte - prevalentemente omissive - addebitategli e l'evento
morte del paziente, consente a questa Corte, nell'annullare senza
rinvio la sentenza impugnata in conseguenza dell'avvenuta estinzione
del reato per prescrizione, di confermarne (ai sensi dell'art. 578
c.p.p. e secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità)
le statuizioni relative ai capi concernenti gli interessi civili:
e cioè, la condanna generica dell'imputato al risarcimento
del danno, nonché al pagamento di una somma liquidata a titolo
di provvisionale e delle spese di costituzione e difesa a favore della
parte civile.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte Suprema di Cassazione,
a Sezioni Unite,
annulla senza rinvio la
sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; conferma
le statuizioni concernenti gli interessi civili.
Depositata in Cancelleria
l'11 settembre 2002.
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Update:
Martedì, 27-Lug-2004
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