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CONVENZIONE COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE DI PARIGI DEL 29 LUGLIO 1960 SULLA RESPONSABILITA' CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE.

(Bruxelles, 31 gennaio 1963).

Parti contraenti della convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, conclusa nell'ambito dell'Organizzazione europea per la cooperazione economica, ora Organizzazione economica di cooperazione e di sviluppo economico (e qui di seguito denominata "Convenzione di Parigi "), Desiderando adottare misure complementari a quelle previste in detta convenzione, allo scopo di elevare l'ammontare del risarcimento dei danni eventualmente causati dall'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Il regime complementare a quello della convenzione di Parigi, istituito dalla presente convenzione, è soggetto alle disposizioni della convenzione di Parigi, nonché alle norme seguenti.

Articolo 2.

a) Il regime della presente convenzione si applica ai danni cagionati da incidenti nucleari diversi da quelli verificatisi interamente sul territorio di uno Stato che non è Parte della presente convenzione:

i) dei quali è responsabile, in virtù della convenzione di Parigi, l'esercente di un impianto nucleare ad uso pacifico, situato sul territorio di una Parte contraente della presente convenzione (qui di seguito denominata "Parte contraente ") e che figuri nella lista compilata ed aggiornata conformemente all'articolo 13, ii) subiti:

1) sul territorio di una Parte contraente o 2) in alto mare o nello spazio aereo sovrastante, a bordo di una nave o di una aeronave registrata sul territorio di una Parte contraente ovvero 3) in alto mare e nello spazio sovrastante, da cittadini di una Parte contraente, a condizione, nel caso di danni ad una nave o ad una aeronave, che quest'ultima sia registrata sul territorio o di una Parte contraente e sempre che sussista la giurisdizione dei tribunali di una delle Parti contraenti.

b) Qualsiasi Stato che sottoscriva o aderisca alla presente convenzione può all'atto della firma o dell'adesione oppure al momento del deposito dell'atto di ratifica, dichiarare di assimilare ai propri cittadini, ai fini dell'applicazione del precedente paragrafo a) ii), le persone fisiche che ai sensi della sua legislazione hanno la loro residenza abituale sul suo territorio.

c) Ai fini del presente articolo, l'espressione "cittadini di una Parte contraente", si estende, oltre che allo Stato contraente stesso, agli enti politici o amministrativi da esso dipendenti e alle persone giuridiche pubbliche o private, nonché a qualsiasi ente, sprovvisto della personalità giuridica, costituito nel territorio di una Parte contraente.

Articolo 3.

a) Alle condizioni stabilite dalla presente convenzione, le Parti contraenti si impegnano a provvedere in modo che il risarcimento dei danni di cui all'articolo 2 sia effettuato sino a concorrenza di 120 milioni di unità di conto per incidente b) Tale risarcimento viene effettuato:

i) sino ad un importo di almeno 5 milioni di unità di conto, fissato a tal fine dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, mediante fondi provenienti da una assicurazione o da altra garanzia finanziaria;

ii) fra l'importo di cui alla lettera precedente e l'importo di 70 milioni di unità di conto, mediante fondi pubblici da corrispondersi dalla arte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile;

iii) fra i 70 milioni e i 120 milioni di unità di conto, mediante fondi pubblici da corrispondersi dalle Parti contraenti secondo il criterio di ripartizione previsto dall'articolo 12.

c) A tal fine, ciascuna Parte contraente deve:

i) stabilire, conformemente all'articolo 7 della convenzione di Parigi, in 120 milioni di unità di conto l'importo massimo della responsabilità dell'esercente e disporre che questa responsabilità sia coperta dall'insieme dei fondi di cui al precedente paragrafo b); ovvero ii) stabilire l'importo massimo della responsabilità dell'esercente in un ammontare almeno pari a quello stabilito conformemente al precedente paragrafo b) i) e disporre che, oltre tale importo e fino a 120 milioni di unità di conto, i fondi pubblici di cui ai precedenti paragrafi b) ii) e iii) siano corrisposti a titolo diverso dalla responsabilità dell'esercente, ferme restando tuttavia le norme sostanziali e di procedura stabilite dalla presente convenzione.

d) I crediti derivanti dall'obbligo dell'esercente di risarcire il danno o di pagare interessi e spese con i fondi resi disponibili alla stregua del paragrafo b) ii), iii) e f) del presente articolo, divengono esigibili nei confronti dell'esercente medesimo soltanto nella misura e dal momento in cui tali fondi siano effettivamente assegnati.

e) Nel dare esecuzione alla presente convenzione le Parti contraenti si impegnano a non valersi della facoltà, prevista dall'articolo 15 b) della convenzione di Parigi, di stabilire condizioni particolari:

i) per il risarcimento dei danni effettuato mediante i fondi di cui al precedente paragrafo b) i);

ii) diverse da quelle previste dalla presente convenzione per il risarcimento dei danni effettuato mediante i fondi pubblici di cui al precedente paragrafo b) ii) e iii).

f) Oltre gli importi di cui al paragrafo b) possono essere corrisposti gli interessi e le spese di cui all'articolo 7 g) della convenzione di Parigi.

Nella misura in cui tali interessi e spese vengano corrisposti a titolo di risarcimento imputabile sui fondi considerati:

i) al paragrafo b) i) del presente articolo, essi sono a carico dell'esercente responsabile;

ii) al paragrafo b) ii) del presente articolo, essi sono a carico della Parte contraente sul territorio della quale è situato l'impianto nucleare di detto esercente;

iii) al paragrafo b) iii) del presente articolo, essi sono a carico delle Parti contraenti nel loro insieme.

g) Per "unità di conto", ai sensi della presente convenzione, si intende l'unità di conto dell'accordo monetario europeo, quale definita alla data della convenzione di Parigi.

Articolo 4.

a) Qualora l'incidente nucleare cagioni un danno coinvolgente la responsabilità di più esercenti, il cumulo di responsabilità previsto all'articolo 5 b) della convenzione di Parigi opera, nella misura in cui entrano in giuoco i fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) e iii), solo a concorrenza della somma di 120 milioni i unità di conto.

b) L'importo complessivo dei fondi pubblici, da corrispondere a norma dell'articolo 3 b) ii) e iii), non può superare nel caso di cui al paragrafo precedente, la differenza tra 120 milioni di unità di conto e la somma degli importi fissati, per gli esercenti interessati, in conformità dell'articolo 3 b) i) oppure, nel caso di un esercente il cui impianto nucleare sia situato sul territorio di uno Stato non contraente della presente convenzione in conformità dell'articolo 7 della convenzione di Parigi. Qualora più Parti contraenti siano tenute a corrispondere fondi pubblici conformemente all'articolo 3 b) ii), l'onere viene ripartito tra di esse proporzionalmente al numero degli impianti nucleari situati sul territorio di ciascuna Parte contraente che risultino coinvolti nell'incidente nucleare ed i cui esercenti siano responsabili.

Articolo 5.

a) Qualora l'esercente responsabile abbia diritto di rivalsa conformemente all'articolo 6 f) della convenzione di Parigi, la Parte contraete sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di tale esercente adotta le disposizioni legislative necessarie per consentire a se medesima ed alle altre Parti contraenti di giovarsi della rivalsa stessa nella misura in cui siano corrisposti fondi pubblici a norma dell'articolo 3 b) ii) iii) e f).

b) Qualora il danno sia imputabile a colpa dell'esercente, dette disposizioni legislative possono prevedere la ripetizione, nei confronti dell'esercente stesso, dei fondi pubblici corrisposti alla stregua dell'articolo 3 b) ii) iii) ed f).

Articolo 6.

Per il calcolo dei fondi da corrispondere in base alla presente convenzione sono presi in considerazione solo i diritti al risarcimento fatti valere entro un termine di 10 anni dall'incidente nucleare. Qualora il danno sia causato da incidente nucleare nel quale entrano in giuoco combustibili nucleari, prodotti o residui radioattivi che al momento dell'incidente erano sottratti, smarriti o abbandonati e non ancora recuperati, tale termine decorre dal momento del furto, della perdita o dell'abbandono.

Il termine è inoltre prorogato nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 8 b) della convenzione di Parigi. Malgrado la scadenza del termine suddetto saranno tuttavia prese in considerazione, secondo le condizioni previste dall'articolo 8 d) della convenzione di Parigi, le domande supplementari di cui a detto articolo.

Articolo 7.

Qualora una Parte contraente faccia uso della facoltà prevista dall'articolo 8 a) della convenzione di Parigi, il termine di prescrizione da essa fissato sarà di 3 anni a decorrere dalla data in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e dell'esercente responsabile, oppure dalla data in cui essa avrebbe dovuto ragionevolmente venirne a conoscenza.

Articolo 8.

Le persone che beneficiano della presente convenzione hanno diritto all'integrale risarcimento del danno subito secondo le norme del diritto interno applicabile. Ciascuna Parte contraente può tuttavia fissare equi criteri di ripartizione per i casi in cui l'ammontare dei danni superi o si ritiene possa superare:

i) 120 milioni di unità di conto;

ii) la somma più elevata che risulti disponibile per effetto di cumulo di responsabilità alla stregua dell'articolo 5 b) della convenzione di Parigi, purché non ne derivino, quale che sia l'origine dei fondi e fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, discriminazioni fondate sulla nazionalità, sul domicilio o sulla residenza della persona che ha subito il danno.

Articolo 9.

a) L'assegnazione dei fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) iii) e f) è regolata dalle norme in vigore nello Stato i cui tribunali sono competenti.

b) Ciascuna Parte contraente adotta le disposizioni necessarie affinché le persone danneggiate possano far valere i propri diritti al risarcimento senza dover ricorrere a procedure diverse a seconda dell'origine dei fondi destinati al risarcimento.

c) Le Parti contraenti non sono tenute a rendere disponibili i fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) e iii) sino a quando non siano esauriti i fondi di cui all'articolo 3 b) i).

Articolo 10.

a) La Parte contraente i cui tribunali sono competenti ha l'obbligo di informare le altre Parti contraenti di ogni incidente nucleare e delle circostanze in cui esso è avvenuto non appena risulti che i danni causati da tale incidente superano o possano superare l'importo di 70 milioni di unità di conto. Le Parti contraenti adottano al più presto le misure necessarie per regolare le modalità di tali loro rapporti.

b) Solo la Parte contraente i cui tribunali sono competenti può chiedere alle altre Parti contraenti lo stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) iii) e può procedere alla attribuzione di detti fondi.

c) Detta Parte contraente esercita eventualmente per conto delle altre Parti contraenti che abbiano corrisposto fondi pubblici alla stregua dell'articolo 3 b) iii) ed f), i ricorsi previsti dall'articolo 5.

d) Le transazioni concluse in conformità della legislazione nazionale in materia di risarcimento di danni mediante i fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) e iii) sono riconosciute dalle altre Parti contraenti; e le sentenze pronunciate dai tribunali competenti in merito a detto risarcimento saranno rese esecutive nel territorio delle altre Parti contraenti secondo le disposizioni dell'articolo 13 c) della convenzione di Parigi.

Articolo 11.

a) Qualora i tribunali competenti rilevino da una Parte contraente diversa da quella sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, i fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) ed f) sono corrisposti dalla prima di dette Parti contraenti. La Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile rimborsa all'altra le somme versate. Le due Parti contraenti concordano tra loro le modalità del rimborso.

b) Prima di adottare qualsiasi provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo, successivo all'incidente nucleare, concernente la natura, la forma e la misura del risarcimento, le modalità di stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii), nonché, eventualmente, i criteri di ripartizione di detti fondi, la Parte contraente i cui tribunali sono competenti consulta la Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile. La Parte contraente i cui tribunali sono competenti adotta le misure necessarie per consentire l'intervento nel processo di quest'ultima Parte contraente e la sua partecipazione al risarcimento.

Articolo 12.

a) L'onere della copertura mediante i fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) iii) è ripartito secondo i criteri seguenti:

i) per il 50%, in base al rapporto esistente tra il prodotto nazionale lordo, ai prezzi correnti, di ciascuna Parte contraente, ed il totale dei prodotti nazionali lordi ai prezzi correnti di tutte le Parti contraenti, quali risultano dalle statistiche ufficiali pubblicate dall'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico, per l'anno precedente quello durante il quale si è verificato l'incidente;

ii) per l'altro 50%, in base al rapporto esistente tra la potenza termica dei reattori situati sul territorio di ciascuna Parte contraente, e la potenza termica complessiva dei reattori situati sull'insieme dei territori delle Parti contraenti. Tale calcolo sarà effettuato in base alla potenza termica dei reattori compresi, alla data dell'incidente nucleare, nell'elenco previsto dall'articolo 2 a) i).

Ai fini di detto calcolo i reattori sono tuttavia presi in considerazione soltanto a decorrere dalla data in cui hanno raggiunto per la prima volta la criticità.

b) Ai sensi della presente convenzione "potenza termica" significa:

i) prima della concessione dell'autorizzazione all'esercizio definitivo, la potenza termica prevista;

ii) dopo tale concessione, la potenza termica autorizzata dalle autorità nazionali competenti.

Articolo 13.

a) Ciascuna Parte contraente deve far figurare nell'elenco previsto dall'articolo 2 a) i) tutti gli impianti nucleari a scopi pacifici situati sul suo territorio e che rispondono alle definizioni dell'articolo 1 della convenzione di Parigi.

b)A tal fine, ciascuno Stato firmatario o aderente comunica al Governo belga, al momento del deposito dell'atto di ratifica o dell'adesione la distinta completa di tali impianti.

c) Detta distinta contiene:

i) per gli impianti non ancora ultimati, l'indicazione della data in cui si prevede possa sorgere il rischio di un incidente nucleare;

ii) inoltre, per i reattori, l'indicazione della data in cui si prevede che essi raggiungeranno per la prima volta la criticità e l'indicazione della loro potenza termica.

d) Ciascuna Parte contraente comunica altresì al Governo belga la data esatta dell'esistenza del rischio di incidente nucleare e, per i reattori, quella in cui hanno raggiunto per la prima volta la criticità.

e) Ciascuna Parte contraente comunica al Governo belga le modifiche da apportare all'elenco. Qualora la variazione consista nell'aggiunta di un impianto nucleare, la comunicazione deve essere fatta almeno tre mesi prima della data in cui si prevede possa sorgere il rischio di un incidente nucleare.

f) Se una Parte contraente ritiene che la distinta o la variazione da apportare all'elenco, comunicata da un'altra Parte contraente, non è conforme alle disposizioni dell'articolo 2 a) i) e alle disposizioni del presente articolo, essa può sollevare obiezioni soltanto comunicandole al Governo belga entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo h) del presente articolo.

g) Se una Parte contraente ritiene che una delle comunicazioni prescritte dal presente articolo non sia stata fatta entro il termine dovuto essa può sollevare obiezioni soltanto comunicandole al Governo belga entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è venuta a conoscenza dei fatti che, a suo avviso, avrebbero dovuto formare oggetto di comunicazione.

h) Il Governo belga notificherà, non appena possibile, ad ogni Parte contraente le comunicazioni e le obiezioni da esso ricevute in conformità del presente articolo.

i) L'insieme delle distinte e delle integrazioni di cui ai paragrafi b), c), d) ed e) del presente articolo costituisce l'elenco previsto dall'articolo 2 a) i), restando inteso che le obiezioni, avanzate ai sensi dei paragrafi f) e g) hanno effetto, qualora siano accolte, a partire dal giorno in cui sono state comunicate.

j) Il Governo belga trasmette alle Parti contraenti, a loro richiesta, l'elenco aggiornato comprendente gli impianti nucleari soggetti al regime della presente convenzione e i dati ad essi relativi raccolti a norma del presente articolo.

Articolo 14.

a) Nella misura in cui la presente convenzione non disponga altrimenti, ciascuna Parte contraente può esercitare le competenze attribuite dalla convenzione di Parigi, e le disposizioni così adottate sono opponibili alle altre Parti contraenti, per lo stanziamento di fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) e iii).

b) Tuttavia, le disposizioni adottate da una Parte contraente conformemente agli articoli 2. 7 c) e 9 della convenzione di Parigi non sono opponibili ad un'altra Parte contraente, per lo stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) e iii), se questa non vi abbia consentito.

c) La presente convenzione non pregiudica la facoltà di ogni Parte contraente di adottare disposizioni al di fuori dell'ambito della convenzione di Parigi e della presente convenzione, sempreché da tali disposizioni non derivino oneri supplementari per le altre Parti contraenti e nella misura in cui siano in causa fondi pubblici di queste ultime.

Articolo 15.

a) Ogni Parte contraente può concludere con uno Stato non contraente della presente convenzione un accordo relativo al risarcimento mediante fondi pubblici di danni causati da un incidente nucleare.

b) Nella misura in cui le condizioni di risarcimento risultanti da tali accordi non fossero più favorevoli di quelle risultanti dalle disposizioni adottate per l'applicazione, dalla Parte contraente considerata, della convenzione di Parigi e della presente convenzione, l'ammontare dei danni risarcibili in base a tali accordi e causati da un incidente nucleare coperto dalla presente convenzione può essere preso in considerazione, ai fini dell'applicazione della seconda parte dell'articolo 8, per il calcolo dell'ammontare complessivo dei danni causati da tale incidente.

c) In nessun caso le disposizioni dei precedenti paragrafi a) e b) modificano gli obblighi che in virtù dell'articolo 3 b) ii) e iii) gravano sulle Parti contraenti che non abbiano consentito all'accordo.

d) Ogni Parte contraente che si proponga di concludere l'accordo di cui al presente articolo deve comunicare tale sua intenzione alle altre Parti contraenti. Gli accordi conclusi devono essere notificati al Governo belga.

Articolo 16.

a) Le Parti contraenti si consulteranno su tutti i problemi di comune interesse sollevati dall'applicazione della presente convenzione, della convenzione di Parigi e, in particolare, degli articoli 2 e 22 c) di quest'ultima.

b) Esse si consulteranno sull'opportunità di procedere alla revisione della presente convenzione al termine di un periodo di cinque anni dopo la data della sua entrata in vigore e, a richiesta di una Parte contraente, in qualsiasi altro momento.

Articolo 17.

Le controversie tra due o più Parti contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione saranno sottoposte, su richiesta della Parte contraente interessata, al tribunale istituito dalla convenzione del 20 dicembre 1957 relativa all'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare.

Articolo 18.

a) Le disposizioni della presente convenzione possono formare oggetto di riserve in qualsiasi momento anteriore alla ratifica, se le riserve siano state espressamente accettate da tutti gli Stati firmatari, oppure al momento dell'adesione o a quello dell'utilizzazione degli articoli 21 e 24, se le riserve stesse siano state espressamente accettate da tutti gli Stati firmatari o aderenti alla presente convenzione.

b) L'accettazione da parte di uno Stato firmatario non è richiesta se questi non ha ratificato la presente convenzione nel termine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la notifica della riserva gli è stata comunicata dal Governo belga conformemente all'articolo 25.

c) Qualsiasi riserva fatta conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo può essere ritirata in ogni momento mediante notifica al Governo belga.

Articolo 19.

Uno Stato può divenire o rimanere Parte contraente della presente convenzione soltanto se sia Parte contraente della convenzione di Parigi.

Articolo 20.

a) L'allegato alla presente convenzione ne forma parte integrante.

b) La presente convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo belga.

c) La presente convenzione entrerà in vigore al termine di tre mesi dopo il deposito del sesto strumento di ratifica.

d) Per ogni Stato firmatario che ratifichi la presente convenzione dopo il sesto deposito, questa entrerà in vigore al termine di tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica.

Articolo 21.

Le modifiche alla presente convenzione sono adottate dalle Parti contraenti di comune accordo. Esse andranno in vigore alla data in cui tutte le Parti contraenti le abbiano ratificate o confermate.

Articolo 22.

a) Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione ogni Parte contraente della convenzione di Parigi che non abbia firmato la presente convenzione può chiedere di aderirvi, mediante notifica indirizzata al Governo belga.

b)L'adesione è subordinata all'assenso unanime delle Parti contraenti.

c) In seguito a tale assenso, la Parte contraente della convenzione di Parigi che intende aderire deposita il suo strumento di adesione presso il Governo belga.

d) L'adesione avrà effetto al termine di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione.

Articolo 23.

a)La presente convenzione rimane in vigore fino alla scadenza della convenzione di Parigi.

b) Ogni Parte contraente potrà porre fine, per quanto la riguarda, all'applicazione della presente convenzione al termine del periodo di dieci anni stabilito dall'articolo 22 a) della convenzione di Parigi, dando a tal fine un preavviso di un anno mediante notifica al Governo belga. Entro sei mesi successivi alla notifica di tale preavviso, ciascuna Parte contraente potrà porre termine, per quanto la riguarda, alla presente convenzione, alla data in cui questa cesserà di avere effetto per la Parte contraente che abbia effettuato la prima notifica.

c) La scadenza della presente convenzione o il recesso di una delle Parti contraenti non pone termine agli obblighi assunti in virtù della presente convenzione per il risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare avvenuto prima della data di detta scadenza o recesso.

d) Le Parti contraenti si consulteranno al momento opportuno sui provvedimenti da adottare, dopo la scadenza della presente convenzione o dopo il recesso di una o più Parti contraenti, affinché siano risarciti in misura analoga a quella stabilita dalla presente convenzione i danni causati da incidenti avvenuti dopo detta scadenza o recesso e la responsabilità dei quali gravi sull'esercente di un impianto nucleare entrato in funzione prima di tale data sui territori delle Parti contraenti.

Articolo 24.

a) La presente convenzione si applica ai territori metropolitani delle Parti contraenti.

b) Qualsiasi Parte contraente che desideri estendere l'applicazione della presente convenzione ad uno o più dei territori ai quali, conformemente all'articolo 23 della convenzione di Parigi, essa abbia dichiarato di voler estendere quest'ultima, ne trasmette domanda al Governo belga.

c) L'estensione della presente convenzione a tali territori è subordinata all'accordo unanime delle Parti contraenti.

d) In seguito a tale accordo, la Parte contraente interessata trasmette al Governo belga una dichiarazione che avrà effetto dal giorno dell'avvenuta ricezione.

e) Tale dichiarazione può, per quanto riguarda i territori in essa designati, essere revocata dalla Parte contraente interessata mediante preavviso di un anno da notificarsi al Governo belga.

f) Qualora la convenzione di Parigi cessi di essere applicabile ad uno dei territori di cui al precedente paragrafo, cesserà per esso anche l'applicazione della presente convenzione.

Articolo 25.

Il Governo belga dà comunicazione a tutti gli Stati firmatari e aderenti della ricezione degli strumenti di ratifica, di adesione e di recesso e di ogni altra notifica ad esso pervenuta. Lo stesso Governo notificherà, inoltre, la data di entrata in vigore della presente convenzione, il testo delle modifiche adottate e la data dell'entrata in vigore delle modifiche stesso nonché le riserve fatte conformemente all'articolo 18.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 196, in italiano, francese, inglese, olandese, spagnolo e tedesco, i sei testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso il Governo belga che ne comunicherà copia certificata conforme a tutti gli altri Stati firmatari ed aderente alla presente convenzione.

Per il Governo della Repubblica di Germania.:

Staatsangehörige sind in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland alle Deutschen im Sinne des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland.

Gunter Harkort

Per il Governo della Repubblica d'Austria:

Ernst Lemberger

Per il Governo del Regno del Belgio:

Y. Errera

Per il Governo del Regno di Danimarca:

Poul A. Spleth

Per il Governo di Spagna:

De Casa Miranda

Per il Governo della Repubblica francese:

J. M. Boegner

Per il Governo della Repubblica italiana.:

Antonio Venturini

Per il Governo del Granducato del Lussemburgo:

A. Borschette

Per il Governo del Regno di Norvegia:

For the purposes of the application of article 2 paragraph (a) (ii) of the convention individuals having their habitual residence in Norway are assimilated to Norwegian nationals.

Stein Rognlien

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi:

Gezien de gelijkheid die staatsrechtelijk bestaat tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen verliest de term "grondgebied van het moederland" gebezigd in artikel 24, lid a, van het onderhavige Verdrag zijn oorspronkelijke betekenis en zal mitsdien, wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, worden geacht te betekenen "in Europa gelogen grondgebied".

D. P. Spierenburg

Per il Governo del Regno di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:

R. A. Thompson

Per il Governo del Regno di Svezia:

Gunnar Ljungdahl

Per il Governo della Confederazione svizzera:

J. L. Pahud

ALLEGATO alla convenione complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare.

I Governi delle Parti contraenti dichiarano che il risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare non coperto dalla convenzione complementare per il solo fatto che l'impianto nucleare considerato, a motivo della sua utilizzazione, non è incluso nell'elenco di cui all'articolo 2 della convenzione complementare (ivi compreso il caso in cui detto impianto, non incluso nell'elenco, è considerato da uno o piú ma non da tutti i Governi come non coperto dalla convenzione di Parigi):

- è effettuato senza alcuna discriminazione tra i cittadini delle Parti contraenti della presente convenzione;

- non è limitato ad un ammontare che sia inferiore a 120 milioni di unità di conto.

Inoltre, questi Governi cercheranno di adeguare il più possibile, nel caso in cui già non lo siano, le norme sul risarcimento delle vittime di tali incidenti nucleari a quelle previste per gli incidenti reativi a impianti nucleari coperti dalla presente convenzione.

 
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Last Update: lunedì 03 marzo 2003