Art. 1
Disposizioni di carattere generale.
1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono
specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà,
imparzialità che qualificano il corretto adempimento della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale
militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria,
nonchè i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello
Stato - si impegnano ad osservarlo all'atto dell'assunzione in servizio.
2. Restano ferme le disposizioni riguardanti la responsabilità
penale, civile ed amministrativa dei pubblici dipendenti.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce all'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, direttive
volte ad assicurare il recepimento del presente codice nei contratti
collettivi di lavoro e a coordinare i princìpi con la materia
della responsabilità disciplinare.
4. Gli uffici delle singole amministrazioni, che hanno competenza
in materia di affari generali e personale, vigilano sulla corretta
applicazione del codice e prestano consulenza ai dipendenti sui casi
concreti.
5. Il dirigente dell'ufficio è responsabile dell'osservanza
delle norme del codice.
Art. 2
Princìpi.
1. Il comportamento del dipendente è tale da stabilire un rapporto
di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione.
2. Il pubblico dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale
di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onere e di
rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione.
3. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente antepone il
rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati
propri ed altrui; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti
dalla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta
quantità di tempo e di energie allo svolgimento dei propri
compiti, si impegna a svolgerli nel modo più semplice ed efficiente
nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse
ai propri compiti.
5. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per
ragioni di ufficio. Egli non utilizza a fini privati le informazioni
di cui dispone per ragioni di ufficio.
6. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di
evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti
alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto
di interessi.
7. Nei rapporti con il cittadino, il dipendente dimostra la massima
disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce
l'accesso dei cittadini alle informazioni a cui essi abbiano titolo,
e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le
notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione
e i comportamenti dei dipendenti.
8. Nella vita sociale, il dipendente si impegna a evitare situazioni
e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine
della pubblica amministrazione.
Art. 3
Regali e altre utilità.
1. Il dipendente non chiede, per sè o per altri, nè
accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre
utilità, salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore,
da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da decisioni
o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non offre regali o altre utilità a un sovraordinato
o a suoi parenti o conviventi; non chiede, nè accetta, per
sè o per altri, regali o altre utilità da un subordinato
o da suoi parenti o conviventi, salvo che si tratti di regali d'uso
di modico valore.
Art. 4
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni.
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione,
l'adesione del dipendente ad associazioni e organizzazioni, i cui
interessi siano anche indirettamente coinvolti dallo svolgimento delle
funzioni dell'amministrazione, deve essere comunicata al dirigente
dell'ufficio e all'organo di vertice dell'amministrazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione ancorchè
le associazioni e le organizzazioni non abbiano carattere riservato,
né si propongano l'ottenimento per i propri soci di posizioni
di rilievo nelle pubbliche amministrazioni.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai partiti politici
e ai sindacati.
4. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni
di cui egli faccia parte, nè li induce a farlo promettendo
vantaggi di carriera.
Art. 5
Obblighi di dichiarazione.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio degli
interessi, finanziari o non finanziari, che egli o suoi parenti o
conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni inerenti
all'ufficio.
2. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio degli
interessi finanziari che soggetti, con i quali abbia o abbia avuto
rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita, abbiano in
attività o decisioni inerenti all'ufficio.
3. Il dirigente comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie
e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di
interessi con la funzione pubblica che svolge, nonchè le successive
modifiche. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia
di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni
sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
4. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, dichiara se abbia
parenti o conviventi che esercitano attività politiche, professionali
o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che
egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o
nelle attività inerenti all'ufficio.
Art. 6
Obblighi di astensione.
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni
o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente,
interessi finanziari o non finanziari propri o di parenti o conviventi.
L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo
conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente all'adozione
della decisione o all'attività possa ingenerare sfiducia nell'indipendenza
e imparzialità dell'amministrazione.
2. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni
o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente,
interessi finanziari di soggetti con i quali abbia rapporti di collaborazione
in qualunque modo retribuita. Nei due anni successivi alla cessazione
di un precedente rapporto di lavoro o di collaborazione, il dipendente
si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività
che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi
finanziari dei soggetti sopra indicati. Per il dipendente che abbia
avuto cariche direttive in imprese o enti pubblici o privati, l'obbligo
di astensione ha la durata di cinque anni. L'obbligo vale anche nel
caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi,
la partecipazione del dipendente all'adozione della decisione o all'attività
possa ingenerare sfiducia nella indipendenza e imparzialità
dell'amministrazione.
3. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni
e ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente,
interessi finanziari di individui od organizzazioni che, negli ultimi
cinque anni, abbiano contribuito con denaro o altre utilità
alle sue spese elettorali.
4. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni
e ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente,
interessi finanziari, di individui od organizzazioni presso cui egli
aspira ad ottenere un impiego o con cui egli aspira ad avere incarichi
di collaborazione.
5. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni
o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente,
interessi finanziari o non finanziari:
a) di individui di cui egli sia commensale abituale;
b) di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge
abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
c) di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore,
procuratore o agente;
d) di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società
o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente.
6. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi
ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio;
quando l'astensione riguarda quest'ultimo, decide il dirigente competente
in materia di affari generali e personale.
7. Nel caso in cui, presso l'ufficio in cui presta servizio, siano
avviati procedimenti che coinvolgano gli interessi di individui o
organizzazioni rispetto ai quali sia prevista l'astensione, il dipendente
informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
Attività collaterali.
1. Il dipendente non svolge alcuna attività che contrasti con
il corretto adempimento dei compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento
di incarichi remunerati.
3. Il dirigente non accetta incarichi di collaborazione con individui
od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente,
un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
4. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione
retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è
tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
5. Il dipendente non frequenta abitualmente persone o rappresentanti
di imprese o altre organizzazioni che abbiano in corso, presso l'ufficio
dove egli presta servizio, procedimenti contenziosi o volti ad ottenere
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi o ausili finanziari
o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ovvero
autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri
atti di consenso comunque denominati. La disposizione non vale se
i soggetti in questione siano parenti o conviventi del dipendente.
Art. 8
Imparzialità.
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura
la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto
con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta
nè accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate
o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente respinge le pressioni illegittime, ancorchè
provenienti dai suoi superiori, indicando le corrette modalità
di partecipazione all'attività amministrativa.
3. Il dipendente che possa influire sullo svolgimento di una gara
di appalto o di un procedimento contenzioso o di un esame o concorso
pubblico, non accetta nè tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni,
comunque denominate, in qualunque forma, a favore o a danno di partecipanti
o intressati. Il dipendente che riceva una simile segnalazione per
iscritto consegna il relativo documento al dirigente dell'ufficio
e all'ufficio procedente. Il dipendente che riceva una simile segnalazione
oralmente la respinge, facendo presente all'interlocutore che quanto
richiesto non è conforme al corretto comportamento di un pubblico
dipendente, e ne informa per iscritto l'ufficio procedente.
4. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni
o ad attività relative allo stato giuridico o al trattamento
economico di suoi parenti o conviventi che siano dipendenti della
stessa amministrazione.
5. Il dipendente che aspiri ad una promozione, ad un trasferimento
o ad un altro provvedimento, non si adopera per influenzare coloro
che devono o possono adottare la relativa decisione o influire sulla
sua adozione, nè chiede o accetta che altri lo facciano.
6. Il dipendente che debba o possa adottare o influire sull'adozione
di decisioni in ordine a promozioni, trasferimenti o altri provvedimenti
relativi ad altri dipendenti, non accetta, né tiene conto di
raccomandazioni o segnalazioni comunque denominate, in qualunque forma,
a loro favore o a loro danno. Il dirigente che riceva una simile segnalazione
per iscritto consegna il relativo documento al dirigente dell'ufficio.
Il dipendente che riceva una simile segnalazione oralmente la respinge,
facendo presente all'interlocutore che quanto richiesto non è
conforme al corretto comportamento di un dipendente pubblico, e ne
informa per iscritto l'ufficio procedente.
Art. 9
Comportamento nella vita sociale.
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione
per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati,
in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni,
non menziona nè fa altrimenti intendere, di propria iniziativa,
tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
Comportamento in servizio.
1. Il dirigente, salvo giustificato motivo, non ritarda nè
delega ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione
di decisioni di propria spettanza.
2. Durante l'orario di lavoro, il dipendente non può assentarsi
dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente dell'ufficio.
3. Durante l'orario di lavoro, non sono consentiti rinfreschi o cerimonie
che non siano autorizzate dal dirigente dell'ufficio.
4. Il dipendente non utilizza a fini privati carta intestata o altri
materiale di cancelleria, nè elaboratori, fotocopiatrici o
altre attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Salvo casi eccezionali, dei quali informa il dirigente dell'ufficio,
il dipendente non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per effettuare
telefonate personali. Durante l'orario d'ufficio, il dipendente limita
la ricezione di telefonate personali sulle linee telefoniche dell'ufficio
al minimo indispensabile.
6. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione
se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi
trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
7. Il dipendente non accetta per uso personale, nè detiene
o gode a titolo personale, utilità che siano offerte a causa
dell'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11.
Rapporti con il pubblico.
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata
attenzione alle richieste di ciascuno e fornisce le spiegazioni che
gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri
dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta
l'ordine cronologico delle richieste e non rifiuta prestazioni a cui
sia tenuto, motivando genericamente il rifiuto con la quantità
di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni
a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene
da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione.
Il dipendente tiene sempre informato il dirigente dell'ufficio dei
propri rapporti con gli organi di stampa. Nel caso in cui organi di
stampa riportino notizie inesatte sull'amministrazione o sulla sua
attività, o valutazioni che vadano a detrimento della sua immagine,
la circostanza va fatta presente al dirigente dell'ufficio, che valuterà
l'opportunità di fare precisazioni con un comunicato ufficiale.
3. Il dipendente non prende impegni nè fa promesse in ordine
a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella
sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni
con i cittadini, il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
Art.
12
Contratti.
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione,
il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi,
né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo
di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la
conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti
di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel
biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti
di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con
imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato
nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle
decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
Se il suo ufficio è coinvolto in queste attività, dell'astensione
informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese
con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione,
ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente,
questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di
affari generali e personale.
Art. 13
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati.
1. Il dirigente fornisce all'ufficio interno di controllo tutte le
informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti
dall'ufficio al quale è preposto, in relazione agli standard
di qualità e di quantità dei servizi fissati dall'amministrazione
in apposite carte dei diritti dell'utente.
L'informazione è resa con particolare riguardo alle finalità
di parità di trattamento tra le diverse categorie di utenti,
piena informazione sulle modalità dei servizi e sui livelli
di qualità, agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti
disabili, semplificazione e celerità delle procedure, osservanza
dei termini prescritti per la conclusione delle procedure, sollecita
risposta ai reclami, istanze e segnalazioni.
Art. 14
Aggiornamento del codice.
1. Ogni quattro anni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica provvede, anche sulla scorta dei suggerimenti
che provengano dalle singole amministrazioni, dalle organizzazioni
sindacali nonchè da associazioni di utenti o consumatori, a
modificare e a interpretare le disposizioni contenute nel presente
decreto. Di tali modifiche e integrazioni si tiene conto, ai sensi
degli articoli 50 e 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni, nelle direttive per la stipulazione
dei contratti collettivi di lavoro
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