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Sentenza
Tribunale di Trani n. 312 del 30 Marzo 1999 |
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani - Sezione per le controversie in materia di lavoro e previdenza - composto dai magistrati: Dott. Delcuratolo Pietro Presidente Dott. Zecchillo Francesco Giudice Relatore Dott. Mastrorilli Pietro Giudice ha emesso all'udienza del 25 marzo 1999 la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria in grado di appello iscritta sul ruolo generale al n. 1111 R.G. 1998 TRA ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.), sede di Barletta, rappresentato e difeso dall'avv. Cataldo Malcangi, presso il cui studio in Trani, Corso Umberto n.289, è domiciliato, con la difesa dell'avv. Giovanni Salati. -Appellante- E DALENO RUGGIERO, da Barletta, elettivamente domiciliato in Trani, via De Robertis n. 6 (studio avv. N. Desimola), presso l'avv. Mario Prascina che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo. -Appellato- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 28 febbraio 1996, Daleno Ruggiero, tecnico di radiologia presso il Servizio di Radioterapia dell'ospedale Civile "Umberto I" di Barletta, assumendo di avere contratto, nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa espletata, una malattia professionale (epatopatia da virus B), conveniva in giudizio dinanzi al Pretore Circondariale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, perché fosse condannato a costituire in suo favore la rendita da malattia professionale nella misura del 13% o in quell'altra accertata in corso di causa. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, con sentenza n.276 del 9.2.1998, riconosciuta la natura professionale della malattia dalla quale era affetto il ricorrente, accoglieva la domanda e condannava l'I.N.A.I.L., sulla scorta delle conclusioni dei c.t.u. dott. Domenico Leuzzi, alla costituzione della rendita nella misura del 11%. Avverso la sentenza interponeva appello l'I.N.A.I.L. in data 9 aprile 1998. Censurava la decisione del giudice di prime cure sostenendo che non risultava provato il rapporto di causalità tra lavorazione a rischio e malattia denunciata. Chiedeva, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata la domanda dell'assicurato. Ripristinatosi il contraddittorio, il Daleno contestava i motivi d’appello dell'I.N.A.I.L. sostenendo che la noxa patogena doveva ritenersi, sulla base anche delle circolari emanate dallo stesso Istituto assicuratore, presuntivamente inerente al tipo di lavoro cui era stato addetto. Chiedeva, pertanto, la conferma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di lite. Indi, all’odierna udienza la discussione precedeva la lettura in aula del dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE L’appello ha giuridico fondamento e pertanto deve essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono. La tutela previdenziale delle malattie professionali ha ottenuto un contributo decisivo dalla più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato in più punti non conforme ai precetti costituzionali la disciplina dettata dal T.U. approvato con D.P.R. 30.6.1965 n. 1124, in materia di assicurazione obbligatoria delle malattie professionali. In particolare, con la sentenza del 18.2.1988 n. 179, la Corte, nel dichiarare incostituzionali sia le norme che non prevedevano l'assicurazione obbligatoria "anche per le malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro" (artt. 3 e 211 T.U.), sia le norme che fissavano un termine massimo entro il quale la malattia professionale doveva manifestarsi perché fosse indennizzabile (artt.134 e 254 T.U.), ha determinato la coesistenza, nel vigente ordinamento previdenziale, accanto al sistema tabellare "chiuso" -i cui caratteri consistono a) nella predeterminazione, mediante elenchi tassativi, di malattie "tipiche", b) nell'indicazione, del pari tassativa, delle lavorazioni ritenute morbigene, e, infine, c) nella determinazione del periodo di tempo massimo entro il quale deve manifestarsi la malattia per essere riconosciuta in rapporto causale con l'attività professionale, e, quindi, indennizzabile- un "sistema misto con liste aperte" (già oggetto di una specifica raccomandazione rivolta dalla Commissione della Comunità Europea nel 1962), implicante la tutela di qualsiasi altra forma morbosa, anche se riferibile a lavorazioni non previste dalle tabelle ed insorta al di fuori del periodo massimo di indennizzabilità. Ne consegue che è di natura professionale qualsiasi malattia che trova il suo nesso eziologico nell'attività lavorativa. Mentre le malattie diverse da quelle specificamente elencate nelle apposite tabelle -ovvero ricollegabili all'esercizio di lavorazioni diverse da quelle specificamente elencate nelle tabelle stesse- sono indennizzabili solo dietro prova della causa di lavoro da parte dell'interessato, per le malattie e lavorazioni, entrambe tabellari, opera invece a favore dell'assicurato una presunzione di eziologia professionale (cfr., Cass. 7.12.1991 n. 13176), superabile solo quando venga fornita la prova -della quale è onerato l'Istituto assicuratore- che la contrazione dell'infermità sia stata cagionata da fattori del tutto estranei e diversi dalle lavorazioni morbigene (cfr., Cass. 20.3.1990 n.2303). La malattia professionale, infine, presuppone l'azione di fattori che ineriscono al lavoro come tale e che si evolvono dannosamente sulla persona del lavoratore in continuo o reiterato contatto con essi (c.d. causa lenta, in contrapposizione alla causa violenta che caratterizza l'infortunio). Deve trattarsi, insomma, di una lavorazione con caratteristiche morbigene. Nel caso di specie, il lavoro di "tecnico di radiologia medica presso il servizio di Radiologia e di Medicina Nucleare", non presenta, in quanto tale, fattori morbigeni causativi della denunciata tecnopatia, né rientra tra quelli (v. protocollo per le presunzioni semplici in caso di epatite virale e AIDS) assistiti dal beneficio della presunzione semplice di eziopatogenesi, come da circolari dell'I.N.A.IL prodotte dall'appellato. Le conclusioni cui perviene il ctu dott. Domenico Leuzzi –"Si tiene a ribadire che, a nostro avviso, vi era e vi è un nesso di causalità tra la forma morbosa contratta dal periziando e l’attività lavorativa dal medesimo ancora svolta. Infatti, la qualifica di tecnico di radiologia non è immune da rischio di contagio data la necessità di dover usare siringhe ed aghi per le prove diagnostiche- si fondano, quanto al rapporto eziologico tra la lavorazione svolta e la tecnopatia, non già su oggettive valutazioni dotate (quanto meno) di un rilevante grado di probabilità, ma su una generica attestazione rilasciata in data 25.2.1987 dal Primario del Servizio di Radiologia e Medicina Nucleare -"Certifico che il Sig. DALENO RUGGIERO, tecnico di radiologia medica assegnato al servizio di Radiologia e di Medicina Nucleare, da me diretti, in occasione dell'esecuzione di esami diagnostici endovena da me eseguiti nel corso degli anni 1984,1985 e 1986, in diverse occasioni ha riportato delle piccole ferite accidentali alle mani, pungendosi con gli aghi che erano stati adoperati per la effettuazione delle iniezioni endovenose per la esecuzione degli esami diagnostici"- che, lungi dal dimostrare l'esistenza di caratteristiche patologiche dell'attività svolta dal Daleno, presuppone, in vero, nel determinismo infortunistico eventualmente configurabile, non già l'azione di fattori di natura morbigena c.d. a causa lenta propri del lavoro svolto da questi, al cui rischio sia rimasto esposto per la sua attività, ma quella di fattori episodici ed accidentali, a causa violenta, in rapporto di mera occasionalità con detta attività lavorativa. Da quanto precede discende che la sentenza impugnata non può che essere integralmente riformata, con la conseguenza che la domanda del Daleno va rigettata. Sussistono i presupposti per dichiarare non dovuto all'Inail il rimborso di spese, diritti ed onorari di avvocato del doppio grado del giudizio per non essere la domanda manifestamente infondata e temeraria. P. Q. M. Il Tribunale, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 9.4.1998 dall'I.N.A.I.L., in persona dei legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 276 resa inter partes dal Pretore di Trani in data 9.2.1998, l'accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da Daleno Ruggiero con ricorso del 28.2.1996. Dichiara non dovuto all'Inail il rimborso di spese, diritti ed onorari di avvocato del doppio grado del giudizio per non essere la domanda manifestamente infondata e temeraria. Così deciso in Trani il 25.3.1999 nella Camera di Consiglio della sezione Lavoro del Tribunale. Il Presidente (F.to: dott. Pietro Delcuratolo)
(F.to: dott. Zecchillo Francesco)
Trani, 30 marzo 1999 |
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Giovedì, 31-Mar-2005
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