IL
MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 16-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di
formazione continua dei professionisti sanitari;
Considerato che la richiamata disposizione prevede
la definizione da parte della Commissione nazionale
per la formazione continua dei requisiti per l'accreditamento
delle societa' scientifiche che svolgono attivita'
di formazione continua;
Considerato che il Piano sanitario nazionale 2003-2005,
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 maggio 2003 nel testo risultante
dall'atto di intesa Stato e
conferenza unificata del 15 aprile 2003, riconosce
alle Societa' scientifiche il ruolo di «garanti
non solo della solidita' delle basi scientifiche degli
eventi formativi, ma anche della qualita' pedagogica
e della loro efficacia»;
Considerato che l'accordo tra il Ministro della salute
e le regioni e le province di Trento e Bolzano sancito
dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 20
maggio 2004, prevede, al punto 14, che le societa'
scientifiche possono svolgere attivita' di collaborazione,
con la Commissione nazionale per la formazione continua
e con le regioni, per l'attivita' di valutazione degli
eventi formativi nell'ambito del programma ECM;
Considerato, altresi', che il predetto Piano sanitario
nazionale 2003-2005 riconosce agli ordini, collegi
e associazioni professionali il ruolo di «organismi
di garanzia della aderenza della formazione agli standard
europei ed internazionali»;
Considerato che le societa' scientifiche, analogamente
alle societa' scientifiche di altri Paesi, hanno il
prevalente scopo di promuovere il costante aggiornamento
degli associati e devono,
quindi, svolgere attivita' finalizzate ad adeguare
le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze
e le abilita' cliniche, tecniche e manageriali e i
comportamenti degli associati stessi al
progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo
di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza
ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate;
Considerato che le societa' scientifiche, nel nostro
sistema sanitario, sono chiamate a svolgere anche
attivita' di collaborazione con il Ministero della
salute, le regioni e le istituzioni sanitarie
pubbliche per la elaborazione, diffusione e adozione
delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostici-terapeutici
e la promozione dell'innovazione e della qualita'
dell'assistenza;
Considerato che non sono previsti dalle leggi vigenti
specifici requisiti per la costituzione delle societa'
scientifiche dell'area sanitaria, salvo quelli previsti
in via generale dai capi II e III
del titolo II del libro I del codice civile;
Rilevato che sono presenti in Italia numerose societa'
scientifiche, alcune delle quali, per numero di associati,
ambiti specifici di attivita', finalita' istituzionali
e rapporti con il mondo del farmaco e dei dispositivi
medici, non possono svolgere correttamente o compiutamente
le proprie funzioni;
Ritenuta, pertanto, l'esigenza di definire i requisiti
essenziali che le societa' scientifiche devono possedere
per svolgere le richiamate attivita' con particolare
riferimento all'attivita'
formativa nell'ambito del programma l'ECM ed all'attivita'
di collaborazione nei confronti degli organi centrali
e regionali e delle istituzioni e degli organismi
che operano nei vari settori di
attivita' sanitarie;
Ritenuto, in particolare, che le societa' scientifiche
dei medici chirurghi debbano di norma fare riferimento
alle specialita' mediche di cui all'art. 34 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, o alle discipline
stabilite ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 dicembre 1997, n. 484, e successive
modificazioni e che pertanto debba essere disincentivata
la costituzione di societa' non riconducibili alle
predette specialita' e discipline;
Ritenuto che le societa' scientifiche delle professioni
dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti,
nonche' degli psicologi, dei biologi, dei fisici e
dei chimici che svolgono attivita' sanitaria, debbano
di norma fare riferimento alle discipline e alle specializzazioni
di cui al richiamato n. 484 del 1997 e successive
modificazioni o a specifiche aree di esercizio
professionale rilevanti per numero di addetti o per
l'attivita' svolta;
Ritenuto, in ragione del ruolo che le societa' scientifiche
devono svolgere nell'ambito del sistema sanitario
italiano e delle implicazioni che il contributo culturale
e scientifico delle stesse puo' comportare per lo
sviluppo e la qualita' delle attivita' sanitarie e
mediche del Paese, che al riconoscimento delle stesse
si debba provvedere con decreto del Ministro della
salute, previa
verifica del possesso dei requisiti essenziali individuati
dal presente decreto;
Ritenuto di rimettere alla disciplina generale, che
sara' stabilita dall'intesa fra il Ministero della
salute e le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge
5 giugno 2003, n. 131, la definizione dei requisiti
e delle modalita' di accreditamento delle societa'
scientifiche in qualita' di provider di formazione
residenziale e a distanza;
Ritenuto di estendere, per la parte compatibile, la
presente disciplina anche alle associazioni tecnico-scientifiche
dei professionisti sanitari delle professioni infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
Preso atto dei criteri individuati dalla Federazione
degli Ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri
(FNOMC e O) e dalla Federazione Italiana delle Societa'
Medico Scientifiche (FISM);
Vista la proposta della Commissione nazionale per
la formazione scientifica approvata nella seduta del
27 aprile 2004;
Decreta:
Art. 1.
1. Per poter svolgere le attivita' di collaborazione
con le istituzioni sanitarie e le attivita' di aggiornamento
professionale di cui in premessa, le societa' scientifiche
dei medici-chirurghi, dei veterinari, degli odontoiatri,
dei farmacisti e le associazioni tecnico-scientifiche
dei professionisti sanitari delle professioni infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
devono essere riconosciute con decreto del Ministero
della salute.
2. Sono, altresi', riconosciute, ai fini di cui al
com-ma 1, con decreto del Ministro della salute le
societa' scientifiche degli psicologi, dei biologi,
dei fisici e dei chimici, costituite da professionisti
che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita'
sanitaria.
3. Per il riconoscimento ai sensi del presente decreto,
le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche
dei professionisti sanitari di cui ai comma 1 e 2
devono possedere i seguenti requisiti:
a) rilevanza di carattere nazionale, con organizzazione
presente in almeno 12 regioni, anche mediante associazione
con altra societa' o associazione della stessa professione,
specialita' o disciplina;
b) rappresentativita' di almeno il 30% dei professionisti
attivi nella specializzazione o disciplina o specifica
area o settore di esercizio professionale;
c) atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico
contenenti: denominazione dell'ente, indicazioni del
patrimonio e della sede; previsione dell'ammissione,
senza limitazioni, di tutti i
soggetti che operano nelle varie strutture e settori
di attivita' del servizio sanitario nazionale (aziende
ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS,
ospedali classificati, case di cura private accreditate,
ecc.) o in regime libero-professionale (non discriminazione
in relazione al luogo di lavoro); previsione dell'ammissione,
senza limitazioni, di tutti i soggetti, in possesso
dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti
alla categoria professionale o al settore specialistico
o disciplina dei servizi del S.S.N., che la societa'
o l'associazione rappresenta, ovvero con attivita'
lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale
che la societa' o l'associazione rappresenta (non
discriminazione personale); previsione, tra le finalita'
istituzionali, anche di attivita' di aggiornamento
professionale e di formazione permanente nei confronti
degli associati con programmi annuali di attivita'
formativa ECM; previsione, tra le finalita' istituzionali,
anche della collaborazione con il Ministero della
salute, le regioni, le aziende sanitarie e gli altri
organismi e istituzioni sanitarie pubbliche; previsione,
tra le finalita' istituzionali, anche dell'elaborazione
di linee guida in collaborazione con l'Agenzia per
i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.;
promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche
finalizzate e rapporti di collaborazione con altre
societa' e organismi scientifici; previsione di assenza
di finalita' di lucro; previsione di non esercizio
di attivita' imprenditoriali o partecipazione ad esse,
salvo quelle necessarie per le attivita' di formazione
continua; previsione dell'espressa esclusione di finalita'
sindacali; previsione di finanziare le attivita' sociali
solo attraverso i contributi degli associati e/o di
enti pubblici nonche' di soggetti privati, con esclusione
di finanziamenti che configurino conflitto di interesse
con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti
collegati;
previsione di finanziare le attivita' ECM attravers
l'autofinanziamento e i contributi degli associati
e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi
delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici,
nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla
Commissione nazionale per la formazione continua;
previsione di sistemi di verifica del tipo e della
qualita' delle attivita' svolte; indicazione del procedimento
per la elezione democratica degli organi con votazione
a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo;
espressa esclusione di retribuzione delle cariche
sociali;
approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti
o degli organismi statutari democraticamente eletti
dei bilanci preventivi e dei consuntivi; regolamentazione
delle convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi
associativi nonche' delle modalita' con cui l'assemblea
stessa e gli altro organismi deliberano; norme relative
all'estinzione della Societa' ed alla eventuale devoluzione
del patrimonio.
Art. 2.
1. Le societa' scientifiche dei medici chirurghi debbono,
di norma, fare riferimento alle specialita' mediche
di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, o alle discipline
stabilite ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 dicembre 1997, n. 484, e successive
modificazioni, o a specifiche aree di esercizio professionale
rilevanti per numero di addetti o per l'attivita'
svolta.
2. Le societa' scientifiche dei veterinari, degli
odontoiatri, dei farmacisti, nonche' degli psicologi,
dei biologi, dei fisici e dei chimici che svolgono
attivita' sanitaria, debbono, di norma, fare
riferimento, alle discipline e alle specializzazioni
di cui al richiamato decreto del Presidente della
Repubblica n. 484 del 1997 e successive modificazioni
o a specifiche aree di esercizio
professionale rilevanti per numero di addetti o per
l'attivita' svolta.
3. Le associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti
sanitari delle professioni infermieristiche, tecniche
della riabilitazione e della prevenzione debbono,
di norma, fare riferimento, a specifiche
aree di esercizio professionale rilevanti per numero
di addetti o per l'attivita' svolta.
4. Salvo che per le societa' scientifiche e le associazioni
tecnico-scientifiche intercategoriali e/o interdisciplinari,
a ciascuna societa' o associazione possono essere
ammessi esclusivamente gli appartenenti alla specifica
categoria professionale ovvero i professionisti che
esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica
attivita' che la societa' o l'associazione rappresenta.
5. La denominazione della societa' scientifica e dell'Associazione
tecnico-scientifica deve riportare la specializzazione
o la disciplina o il settore di attivita' specifico.
In caso di associazione con altra societa' scientifica
o associazione tecnico-scientifica la denominazione
deve riportare anche la societa' o l'associazione
associata.
Art. 3.
1. Le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche
non possono avere come fine istituzionale la tutela
sindacale degli associati o, comunque, svolgere, ne'
direttamente ne' indirettamente, attivita' sindacale.
Art. 4.
1. Limitatamente al primo anno di applicazione della
presente disciplina possono essere riconosciute societa'
scientifiche ed associazioni tecnico-scientifiche
carenti di alcuni dei requisiti di cui al comma 3
dell'art. 1. Il decreto di riconoscimento stabilisce
il periodo di tempo entro il quale la societa' scientifica
o l'associazione tecnico-scientifica si deve adeguare
ai requisiti
prescritti.
Art. 5.
1. Le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche
per poter essere accreditate come provider ai fini
del programma ECM devono essere preventivamente riconosciute
ai sensi del presente decreto e devono essere in possesso
dei requisiti per l'accreditamento che saranno stabiliti
dall'intesa fra il Ministero della salute e le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi
dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.
131.
2. Le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche
per poter svolgere attivita' di collaborazione con
il Ministero della salute e gli organismi e istituzioni
sanitarie devono essere
preventivamente riconosciute ai sensi del presente
decreto.
Art. 6.
1. Per essere riconosciute ai sensi del presente decreto,
le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche
devono produrre istanza al Ministero della salute
- Dipartimento della
qualita' - Direzione generale delle risorse umane
e delle professioni sanitarie, con allegata idonea
documentazione sul possesso dei requisiti di cui all'art.
1. Le domande delle societa' medico-scientifiche sono
trasmesse tramite la FISM, che provvede all'istruttoria
preventiva.
2. All'accertamento della rappresentativita' dei professionisti
attivi nella specializzazione o disciplina o specifica
area di esercizio professionale provvede l'ordine
o collegio professionale,
d'intesa con il Ministero della salute, e, per le
categorie prive di ordine o collegio, il Ministero
della salute.
3. Il Ministero provvede sulla domanda, previa acquisizione
del parere di una commissione costituita con decreto
del Ministro della salute con la partecipazione di
rappresentanti delle regioni, degli ordini e collegi
professionali e delle associazioni professionali delle
professioni tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione, nonche' della FISM.
4. Il riconoscimento viene annotato in un apposito
registro tenuto presso la Direzione generale delle
risorse umane e delle professioni sanitarie, che esercita
la vigilanza e la periodica verifica dei requisiti.
5. Le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche
gia' esistenti devono chiedere il riconoscimento entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. La presentazione della domanda di riconoscimento
entro il termine predetto consente la
prosecuzione delle attivita' di cui all'art. 5 fino
alla definizione della domanda.
Art. 7.
1. Il venir meno di uno o piu' requisiti di cui all'art.
1 o il mancato adeguamento alle prescrizioni di cui
all'art. 3 entro i termini stabiliti determina la
revoca del riconoscimento.
2. La revoca e' disposta con decreto del Ministro
della salute, sentita Commissione di cui all'art.
6 del provvedimento viene presa nota nel registro
di cui al comma 4 dell'art. 6, trascorsi trenta
giorni dalla sua comunicazione alla societa' o associazione
interessata.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2004
Il Ministro: Sirchia