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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DECRETO 31 MAGGIO 1999
(G.U. n. 161 del 12.07.1999)

"Individuazione delle lavorazioni comportanti una sorveglianza medica e di quelle particolarmente pericolose vietate nella fornitura di lavoro temporaneo"
VISTO  l'art. 1, comma 4, lettera f) della legge 24.6.1997, n. 196, il quale prevede che il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale individui le lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale e i lavoratori particolarmente pericolosi da vietare per la fornitura di lavoro temporaneo;

CONSIDERATO che le attività possono comportare un rischio di infortunio o di tecnopatia;

CONSIDERATA la necessità di individuare le lavorazioni particolarmente pericolose in quanto presentano un rischio di infortunio grave per il lavoratore interessato e per i compagni di lavoro e in quanto, per alcune fattispecie, sono prive di specifica disciplina normativa;

CONSIDERATA altresì la necessità di individuare le lavorazioni a rischio di tecnopatia,  che  richiedono una sorveglianza medica speciale in quanto comportano l'opportunità di accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa;

DECRETA

Art. 1

(Campo di Applicazione)

  1. Le disposizioni del presente decreto  individuano le lavorazioni particolarmente pericolose e quelle richiedenti una  sorveglianza medica speciale, per le quali è vietata la fornitura di  lavoro temporaneo.

 

Art. 2

(Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio)

  1. Sono vietate le seguenti lavorazioni  particolarmente pericolose :
  • Recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati in attività subacquea;
  • Manipolazione di materie esplodenti in attività di produzione, deposito e trasporto.

 

Art. 3

(Lavorazioni che espongono a  rischio di tecnopatia grave)

  1. Sono vietate le lavorazioni che espongono i  lavoratori a :
  • Agenti cancerogeni, di cui al Titolo VII del decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;
  • Amianto;
  • Cloruro di vinile monomero;
  • 2-Naftilamina, 4-Aminodifenile, Benzidina, 4-Nitrodifenile e loro sali;
  • radiazioni ionizzanti di cui al Decreto  Legislativo 17.3.95 n° 230.

IL  SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO

                                                                                                                                                 CLAUDIO CARON

 

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Data ultima modifica: giovedì 08 febbraio 2001