Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale |
| "Individuazione delle lavorazioni comportanti una sorveglianza medica e di quelle particolarmente pericolose vietate nella fornitura di lavoro temporaneo" |
| VISTO l'art. 1, comma 4, lettera f) della legge 24.6.1997, n.
196, il quale prevede che il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale individui le
lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale e i lavoratori particolarmente
pericolosi da vietare per la fornitura di lavoro temporaneo; CONSIDERATO che le attività possono comportare un rischio di infortunio o di tecnopatia; CONSIDERATA la necessità di individuare le lavorazioni particolarmente pericolose in quanto presentano un rischio di infortunio grave per il lavoratore interessato e per i compagni di lavoro e in quanto, per alcune fattispecie, sono prive di specifica disciplina normativa; CONSIDERATA altresì la necessità di individuare le lavorazioni a rischio di tecnopatia, che richiedono una sorveglianza medica speciale in quanto comportano l'opportunità di accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa; DECRETA Art. 1 (Campo di Applicazione)
Art. 2 (Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio)
Art. 3 (Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave)
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