LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai Signori:
-
Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda
CONTRI Giudice
- Guido
NEPPI MODONA "
- Annibale
MARINI "
- Franco
BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
- Francesco
AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano
VACCARELLA "
- Paolo
MADDALENA "
- Alfio
FINOCCHIARO "
- Alfonso
Quaranta "
- Franco
GALLO "
- Luigi
MAZZELLA "
- Gaetano
SILVESTRI "
ha
pronunciato la seguente
S
E N T E N Z A
nel
giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2 (Istituzione corsi di formazione professionale
per l’esercizio dell’arte ausiliaria della professione
sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici),
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato
il 9 aprile 2004, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto
al n. 47 del registro ricorsi 2004.
Udito
nell’udienza pubblica del 5 luglio 2005 il Giudice relatore
Franco Bile;
udito
l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
Con
ricorso notificato il 9 aprile 2004 e depositato il successivo 19
aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in
via principale, la legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n.
2 (Istituzione corsi di formazione professionale per l’esercizio
dell’arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici), che affida alla Regione
l’istituzione e l’organizzazione di corsi di formazione
professionale per l’abilitazione all’esercizio della professione
sanitaria ausiliaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti
idroterapici (art. 1, comma 1); indica l’obiettivo da perseguire
mediante tali corsi (art. 1, comma 2); demanda alla Giunta regionale
di emanare linee guida per la realizzazione dei corsi e di specificarne
"durata", "programmi di studio" e "modalità
di valutazione finale" (art. 2, comma 1); attribuisce alla stessa
Giunta il compito di stabilire i requisiti delle strutture pubbliche
e private necessari per ottenere dalla Direzione regionale sanità
l’autorizzazione ad effettuare i corsi, nonché di individuarne
i requisiti necessari per l’accesso alla frequenza (art. 2,
comma 2).
Secondo
il ricorrente, questa legge – in quanto attinente alle "professioni"
(sanitarie ausiliarie), ovvero ("ma più latamente")
alla "tutela della salute" – riguarda materia di legislazione
concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione,
con il conseguente assoggettamento della potestà legislativa
regionale al rispetto dei principi fondamentali la cui determinazione,
nelle singole materie, è riservata alla legislazione statale.
Il
ricorrente richiama la sentenza n. 353 del 2003, con la quale questa
Corte ha sottolineato che, dopo l’entrata in vigore del nuovo
Titolo V della Parte II della Costituzione, nella materia concorrente
delle "professioni" tali principi devono essere ricavati
(in difetto di nuove formulazioni) dalla legislazione statale in vigore.
E li rinviene, nella specie, nell’art. 3 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, che – inserendo gli artt. 3-septies
e 3-octies nel d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 – ha, da un
lato, prefigurato le c.d. prestazioni socio-sanitarie, distinguendole
in prestazioni "sanitarie a rilevanza sociale", "sociali
a rilevanza sanitaria" e "sociosanitarie a elevata integrazione
sanitaria", ed ha rimesso ad un apposito atto di indirizzo e
coordinamento (ex art. 2, comma 1, lettera n, della legge 30 novembre
1998, n. 419) l’individuazione delle prestazioni da ricondurre
a ciascuno dei tre tipi; e dall’altro (all’art. 3-octies,
comma 5), ha demandato ad un decreto ministeriale di individuare le
"figure professionali operanti nell’area sociosanitaria
ad elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle
regioni", e di "definire i relativi ordinamenti didattici".
Poiché
in base all’art. 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, "il
profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente
negli stabilimenti termali" è soggetto alla disciplina
del menzionato art. 3-octies, comma 5, del d. lgs. n. 502 del 1992,
che lo ascrive tra le figure professionali di operatori in "area
sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria", la difesa
erariale deduce che gli artt. 1 e 2 della legge regionale impugnata
(in difetto di individuazione da parte dello Stato delle figure professionali
in esame e dei relativi ordinamenti didattici) contrastano con il
principio fondamentale che riserva allo Stato siffatta "individuazione".
Pertanto non spetta alle Regioni (che possono solo svolgerli) disciplinare
tali corsi, in particolare determinandone "durata", "programmi
di studio", "modalità di valutazione finale"
e requisiti di accesso, che rappresentano elementi essenziali degli
"ordinamenti didattici", da determinarsi con atto statuale.
E,
ove anche il citato art. 3-octies, comma 5, non fosse applicabile
alla figura del "massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti
idroterapici", residuerebbe comunque la violazione del precedente
art. 3-septies, comma 3, che riserva alla competenza statuale l’individuazione
dei tre diversi tipi di prestazioni sociosanitarie (e, quindi, dei
relativi operatori).
Considerato
in diritto
1.
– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge
della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2 (Istituzione corsi di
formazione professionale per l’esercizio dell’arte ausiliaria
della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti
idroterapici), che – nei suoi due articoli – prevede e
regolamenta l’istituzione e l’organizzazione di corsi
di formazione professionale per l’abilitazione all’esercizio
della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore-capo bagnino
degli stabilimenti idroterapici.
Secondo
il ricorrente, la legge impugnata si pone in contrasto con l’art.
117, terzo comma, della Costituzione, perché regola materie
di legislazione concorrente, quali le "professioni" sanitarie
ausiliarie e ("ma più latamente") la "tutela
della salute", pur in difetto di una specifica disciplina statale
della figura professionale in questione; e in particolare viola la
riserva allo Stato, posta dagli artt. 3-septies e 3-octies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, del potere di "individuare"
le figure professionali degli operatori sociosanitari ad elevata integrazione
sanitaria e di determinarne gli ordinamenti didattici.
In
linea subordinata, ove pure il citato art. 3-octies, comma 5, fosse
inapplicabile alla figura del massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti
idroterapici, la normativa impugnata violerebbe comunque la riserva
alla legge statale dell’individuazione dei diversi tipi di prestazioni
sociosanitarie, e quindi dei relativi operatori, di cui all’art.
3-septies, comma 3.
2.
– Il ricorso è fondato.
2.1.
– La legge impugnata disciplina l’istituzione e l’organizzazione
da parte della Regione Abruzzo di corsi di formazione professionale
per l’abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria
della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti
idroterapici (art. 1, comma 1); individua la finalità di tali
corsi, "rivolti, in particolare, alla formazione di operatori
tecnico sanitari in grado di prestare assistenza fisico manuale su
prescrizione medica e di garantire, nel limite delle proprie competenze,
attività di prevenzione, cura, riabilitazione e recupero funzionale
idroterapico, balneotermale e massoterapico" (art. 1, comma 2);
demanda alla Giunta regionale di emanare linee guida per la realizzazione
dei corsi, specificandone "la durata, i programmi di studio e
le modalità di valutazione finale" (art. 2, comma 1),
ed anche di stabilire i requisiti delle strutture pubbliche e private
necessari per ottenere dalla Direzione regionale sanità l’autorizzazione
ad effettuare i corsi, nonché di individuare i requisiti necessari
per l’accesso alla frequenza degli stessi (art. 2, comma 2).
Al
di là della denominazione data ai corsi, la specifica finalità
di abilitazione all’esercizio della professione di massaggiatore-capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici e l’attribuzione alla
Regione dell’individuazione dei requisiti necessari per la relativa
frequenza, dei programmi di studio e delle modalità di valutazione
finale escludono che la normativa sia riconducibile alla materia residuale
della "formazione professionale" (come definita dalla sentenza
n. 50 del 2005; v. anche le sentenze n. 51 e n. 175 del 2005). E dimostrano
che essa si propone invece la finalità – diversa ed ulteriore
rispetto a quella propriamente formativa – di disciplinare una
specifica figura professionale sociosanitaria, regolandone le modalità
di accesso e così incidendo sul relativo ordinamento didattico
(cfr. sentenza n. 82 del 1997).
L’impianto
generale, il contenuto e lo scopo della legge inducono pertanto a
ritenere che il suo oggetto debba essere ricondotto alla materia concorrente
delle "professioni" di cui all’art. 117, terzo comma,
della Costituzione, ed in particolare delle professioni sanitarie.
2.2.
– Ricondotta la normativa in esame alla materia concorrente
delle "professioni", di cui all’art. 117, terzo comma,
Cost., sono determinanti ai fini della decisione le argomentazioni
svolte dalla citata sentenza n. 353 del 2003.
Occorre
quindi ribadire, in termini generali, che – nel sistema derivante
dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione –
nelle materie di competenza concorrente la legislazione regionale
deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali determinati
dalla legge dello Stato e che tali principi, ove non ne siano stati
formulati di nuovi, sono quelli desumibili dalla normativa statale
previgente (sentenze n. 201 del 2003 e n. 282 del 2002; art. 1, comma
3, della legge 5 giugno 2003, n. 131).
E
va parimenti riaffermato che, in materia di professioni sanitarie,
dal complesso dell’ampia legislazione statale già in
vigore, analiticamente richiamata dalla ricordata sentenza n. 353
del 2003, si ricava, al di là dei particolari contenuti di
singole disposizioni, il principio fondamentale per cui l’individuazione
delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici,
è riservata alla legislazione statale. Questo principio si
pone quindi come un limite invalicabile dalla potestà legislativa
regionale.
La
legge impugnata – che tale limite non ha rispettato –
deve perciò essere dichiarata costituzionalmente illegittima,
restando assorbito ogni altro profilo di censura.
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l’illegittimità costituzionale della legge della Regione
Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2 (Istituzione corsi di formazione professionale
per l’esercizio dell’arte ausiliaria della professione
sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici).
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 13 luglio 2005.
F.to:
Piero
Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco BILE,
Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 26 luglio 2005.
Il
Direttore della Cancelleria
F.to:
DI PAOLA
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