IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per una piu'
incisiva
repressione degli illeciti nel settore sanitario, la cui recente recrudescenza ha causato
grave
turbamento e giustificate preoccupazioni nei cittadini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio
2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di
concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
Inosservanza di doveri in materia sanitaria
1. L'Autorità amministrativa competente, salvo che il fatto costituisca reato, commina,
sulla base
anche della sola colpa grave, una sanzione amministrativa pecuniaria, non inferiore nel
minimo a
50.000 euro e non superiore nel massimo ad un ammontare pari a venti volte il prodotto, il
profitto o il prezzo della violazione commessa, ai professionisti sanitari dipendenti dal
Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionati, ovvero ai responsabili di strutture
sanitarie
accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche i quali, nello
svolgimento delle
funzioni o del servizio, effettuano prescrizioni, farmaceutiche o diagno-stiche, non
pertinenti per
tipologia o quantità con la patologia di riferimento ovvero in violazione di norme di
legge o di
regolamento richiedono rimborsi inappropriati, determinano ingiustificati ricoveri
ospedalieri o
assumono impegni contrattuali e obbligazioni, cagionando danno alle aziende unità
sanitarie locali e
ospedaliere.
Nei casi previsti dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta. E'
inoltre
disposta la confisca amministrativa dei beni e delle cose che servirono o furono destinate
a
commettere la violazione e di quelli che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il
prezzo, salvo
che appartengano a persona estranea alla violazione.
2. Con regolamento del Ministro della salute, da adottare entro 120 giorni dalla data di
entrata in
vigore del presente decreto-legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.
400, sono individuati gli uffici gestionali competenti alla irrogazione delle sanzioni,
nonché le
concrete modalità di accertamento delle violazioni, ivi compreso l'eventuale ricorso ad
accertamenti
tecnici.
Le somme incassate a titolo di sanzione affluiscono in apposito capitolo di entrata del
bilancio
dello Stato per essere riassegnate, nei limiti dell'ottanta per cento, alle regioni nel
cui territorio e'
stato commesso l'illecito, con obbligo di destinare dette somme alla riduzione delle liste
d'attesa.
3. Il provvedimento che conclude il procedimento deve essere comunicato al competente
ordine o
collegio professionale di appartenenza, che, valutati gli atti, puo' disporre la
sospensione
dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo.
Articolo 2.
Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.
541
1. Il quinto comma dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente: "Il contravventore alle
disposizioni
contenute nel primo e terzo comma e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro
5.000 ad euro 30.000.".
2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30
dicembre
1992, n. 541, (nota: Il decreto legislativo 541/92 è il testo normativo
che recepisce la normativa europea in materia di pubblicità dei medicinali per uso umano.
Larticolo 15 dispone lapplicabilità delle sanzioni previste dal Testo unico,
in caso di mancata ottemperanza alla disciplina fissata dal decreto legislativo.)
sulla pubblicità presso gli operatori sanitari, comporta la irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dal comma
1.
Articolo 3.
Modifiche all'articolo 640 del codice penale
1. All'articolo 640 del codice penale dopo il secondo comma e', inserito il seguente:
"Se il fatto e' commesso a danno del Servizio sanitario nazionale da professionisti
sanitari
dipendenti dal medesimo Servizio o con esso convenzionati, ovvero responsabili di
strutture
sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, la pena
pecuniaria di cui al
secondo comma e' decuplicata. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o
furono
destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Il
provvedimento
che definisce il giudizio deve essere comunicato al competente ordine o collegio
professionale di
appartenenza che, valutati gli atti, dispone la radiazione dalla professione del
responsabile.".
Articolo 4.
Attivita' ispettive
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266,
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' individuato presso il Ministero della salute,
senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un corpo di specialisti appartenenti ai
ruoli del medesimo Ministero che, anche su segnalazione delle regioni, possono coadiuvare
i carabinieri del Comando carabinieri per la sanità nello svolgimento dell'attività di
controllo finalizzata al rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza ed il Corpo della
guardia di finanza nella prevenzione e nell'accertamento delle violazioni economiche e
finanziarie a danno del Servizio sanitario nazionale, nonché nella verifica della
corretta rappresentazione dei DRG (Diagnosis Related Groups) alle regioni da parte degli
ospedali pubblici, accreditati o comunque finanziati dal Servizio sanitario nazionale.
Articolo 5.
Norme procedimentali in materia disciplinare
1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
gli ordini e i
collegi professionali sanitari provvedono alla modifica dei rispettivi regolamenti
stabilendo che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 [6] , la durata
del procedimento disciplinare non può superare i giorni 60.
Articolo 6.
Sanzioni per la violazione del divieto di fumo
1. All'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dal comma 20
dell'articolo
52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "da euro 25 a euro 250" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro 50 a euro
500";
b) al comma 2, le parole: "da euro 200 a euro 2000" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro 300 a
euro 3000".
Articolo 7.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
|