Articolo 1
(Principi generali; sistema di calcolo dei
trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)
omissis .........
Comma 34. L'articolo
3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1.Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 e alla
copertura dei relativi oneri:
a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni
particolarmente usuranti e sono determinate le modalita' di copertura dei conseguenti
oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti
all'anticipo dell'eta' pensionabile;
b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono
definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono determinate le modalita' di
copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo
criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile.Con il medesimo decreto
sono stabiliti i termini e le modalita' per la verifica e di controllo in ordine
all'espletamento, da parte dei lavora tori medesimi, delle attivita' particolarmente
usuranti;
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale,
su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono
individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le
modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita
secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, nell'ambito
delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.
2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di fiscalizzazione e
di agevolazione comunque denominate.3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le
proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico -scientifica
istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanita', stabilisce le modalita' di copertura degli oneri, determinandone l'entita'
ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le
caratteristiche.4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3
sara' riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a
determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che
esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di
vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', delle peculiari
caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento particolare alle
componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non puo' superare il 20 per
cento del corrispondente onere ed e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a
tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a
decorrere dal 1996.Le predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati
biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto e' emanato entro sei mesi
dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.5. La
commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini sulle attivita' usuranti, su
quelle nocive, sulle aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale.Di
tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, dal Ministero della sanita', dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per gli impiegati del l'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP),
dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari
competenti".
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