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DECRETO-LEGGE
24 dicembre 2003, n. 355 (in G.U. n. 300 del 29-12-2003)
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione; E m a n a il seguente decreto-legge: .................... omissis Art. 16. Prestazioni
aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei
1. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza
infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi
1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 12 novembre
2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004,
in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni
dai provvedimenti di finanza pubblica. .................... omissis Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Dato a Roma, addi' 24 dicembre 2003 CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto,
il Guardasigilli Castelli
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