REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
QUARTA PENALE
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
LICARI Carlo - Presidente
Dott.
VISCONTI Sergio - Consigliere
Dott.
BRICCHETTI Renato - Consigliere
Dott.
AMENDOLA Adelaide - Consigliere
Dott.
PICCIALLI Patrizia - Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul
ricorso proposto da:
RU.
Ve. n. a (OMESSO) il (OMESSO) (parte civile) e dell'imputata
MA. Do., n. a (OMESSO) il (OMESSO);
avverso
la sentenza in data 22 febbraio 2007 della Corte di
Appello di Firenze;
udita
la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli Patrizia;
udito
il Procuratore generale nella persona del sostituto
proc. gen. Dott. Bua Francesco, che ha concluso per
l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento;
uditi
i difensori: avv.to Cianferoni Luca del Foro di Firenze
per la parte civile; avv.ti Padovani Tullio del Foro
di Pisa e l'avv.to Casciani Claudio del Foro di Pistoia
per l'imputata, che concludono come in atti.
FATTO
E DIRITTO
Ma.
Do. veniva tratta a giudizio dinanzi al Tribunale di
Pistoia - Sezione distaccata di Monsummano Terme per
rispondere del reato di lesioni dolose aggravate in
danno della minore Ru. Ve. ex articoli 582 e 583 c.p.,
consistite in sonnolenza, incubi, emicrania, depressione,
eccitabilita' ed un episodio di allucinazioni, oltre
che nella insorgenza di calcolosi renale, di disturbi
oculari e di colecistopatia, per una durata superiore
a giorni 40 (fatto avvenuto dal (OMESSO), anche se il
capo di imputazione dava atto che alcune delle patologie
risultavano ancora in corso). Alla stessa veniva contestato
di avere provocato le predette lesioni per avere prescritto,
nella qualita' di medico, alla minore sopra indicata,
per la cura dell'obesita', l'assunzione del farmaco
Topamax, quale terapia sperimentale, in mancanza di
adeguata informazione ed espresso consenso del paziente
o di chi esercitava la patria potesta', in dosaggi superiori
a quelli consenti (200 mg al giorno, dose in seguito
raddoppiata), senza seguire il lento incremento della
dose raccomandata.
Il
Giudice, all'esito del dibattimento e sulla base anche
di perizie tecniche, escludeva la sussistenza del rapporto
causale tra TOPAMAX ed alcune delle patologie elencate
nel capo di imputazione (diplopia oculare, calcolosi
renale e colecistopatia), mentre condivideva l'impostazione
accusatoria secondo la quale la Ma. era responsabile
del reato di lesioni volontarie aggravate.
Tale
convincimento era motivato con argomentazioni che possono
cosi' riassumersi: la prevenuta aveva diagnosticato
una obesita' pediatrica e per la cura aveva prescritto
il farmaco Topamax il cui uso era riconosciuto per la
sola epilessia; si trattava, pertanto, di uso di farmaco
off label, somministrato in via sperimentale, in mancanza
di letteratura medica sull'uso di detto medicinale per
la cura dell'obesita' (la stessa imputata affermava
che la sperimentazione con detto farmaco, fatta dal
suo dipartimento, ancora non era stata pubblicata);
la somministrazione era avvenuta in assenza di una adeguata
informazione alla madre o ai familiari, visto che la
prevenuta aveva genericamente detto che si trattava
di un farmaco per dimagrire, senza spiegare i possibili
effetti collaterali; le modalita' di somministrazione
erano state scorrette, con una dose di esordio pari
a 200 mg al giorno, anziche' di 25 mg, come raccomandato
dal foglietto illustrativo; vi era stata l'inosservanza
della Legge n. 94 del 1998, articolo 3, comma 2, per
non essere state cercate valide alternative terapeutiche
ai fini del trattamento della patologia riscontrata;
la dr.ssa Ma. aveva omesso, nonostante il progressivo
aumento della dose, una parallela attivita' di monitoraggio
degli effetti collaterali sulla salute della bambina,
visto che all'unica visita del (OMESSO) non ne erano
seguite altre; l'imputata, pur portata a conoscenza
telefonicamente dai familiari della bambina delle condizioni
di sofferenza della stessa e dell'assenza di dimagrimento,
imprudentemente aveva prescritto il raddoppio della
dose di medicinale, senza sottoporre la minore a nuova
visita.
Alla
luce di tali elementi, il giudicante riteneva che la
prevenuta aveva agito cercando di sfruttare l'effetto
anoresizzante del medicinale, uno degli effetti collaterali
del predetto medicinale per il dimagrimento della bambina,
cosi' accettando il rischio della insorgenza di quegli
ulteriori effetti collaterali del farmaco, che sono
quelli che comportarono lo stato di malattia della paziente.
La
finalita' terapeutica sopra indicata, ad avviso del
giudicante, non escludeva pertanto il dolo eventuale
dell'imputata, la quale aveva agito accettando il rischio
della insorgenza di questi ulteriori effetti negativi,
come emergeva dalle dichiarazioni rese dalla stessa
prevenuta, senza un correlativo apprezzabile beneficio
in termini di cura della patologia di cui la minore
soffriva. Tale consapevolezza rendeva la condotta dell'imputata
del tutto incompatibile con la ed. colpa cosciente (articolo
61 c.p., n. 3), che presuppone che l'agente abbia respinto
il rischio di verificazione dell'evento non voluto,
confidando nella propria capacita' di controllare l'azione.
Avverso
detta sentenza proponevano appello sia la parte civile
ex articolo 576 c.p.p., che l'imputata.
La
Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, dichiarava Ma. Do. responsabile
del reato di lesioni colpose gravi, cosi' diversamente
qualificata l'originaria imputazione.
La
Corte di merito sostanzialmente condivideva le argomentazioni
del primo giudice con riferimento alla sussistenza della
malattia, alla sua durata ed al nesso di causalita'.
Con riferimento al gravame proposto dalla parte civile,
richiamando le conclusioni dei periti nominati dal Giudice
e della stessa parte civile nonche' le dichiarazioni
rese da un oculista e dal medico di famiglia, sentiti
quali testimoni, nonche' la documentazione sanitaria
in atti, i giudici di appello ritenevano l'insussistenza
di una prova certa circa l'estensione del nesso di causalita'
agli altri disturbi elencati nella seconda parte del
capo di imputazione. Rigettavano, pertanto, la richiesta
di rinnovazione parziale della istruzione "vista
la mole di documentazione e di pareri scientifici gia'
acquisita in merito ed essendo ragionevole prevedere
che nessun diverso apporto deriverebbe da ulteriori
elaborati".
Con
riferimento all'elemento soggettivo del reato, la Corte
di merito sottolineava che: la documentazione acquisita
agli atti, sia pure successiva al 1999, attestava che
i prodotti a base di topiramato erano regolarmente in
commercio per curare l'epilessia con l'indicazione di
un dimagrimento quale uno degli effetti secondari e
che la prescrizione della prevenuta affondava in studi
e pubblicazioni gia' esistenti, che successivamente
sarebbero divenuti un fatto scientifico assodato; il
comportamento del medico, secondo le conclusioni del
CT del P.M. reiterate in sede dibattimentale, era da
qualificarsi imprudente nella scelta del farmaco per
il disturbo del comportamento alimentare della minore
e negligente nella scelta del dosaggio terapeutico da
propinare ad una ragazza di 12 anni; non si trattava
di prescrizioni di farmaco per tentare una sperimentazione
pura, dato che vi era qualche pubblicazione scientifica
proprio sulla utilizzazione di detto effetto collaterale
da un punto di vista terapeutico (si citava, in tal
senso, tra le altre, anche la relazione del CT di parte
civile e le dichiarazioni rese dallo stesso nella qualita'
di teste nonche' la relazione peritale svolta dal primo
Giudice); dagli atti emergeva che, prima della cura
a base di topamax, erano state tentate altre e piu'
ordinarie strade, quali cure dimagranti, anche con un
precedente ricovero nel (OMESSO), con risultati non
apprezzabili; la causa del disturbo alimentare della
minore era di carattere psicologico, come emergeva dalle
dichiarazioni della madre, la quale, per questo motivo,
si era rivolta ad una specialista in psicologia; pur
volendo ammettere che il rapporto costi/benefici nel
caso in esame fosse sbilanciato a favore dei primi,
non risultava provato, alla luce dei dati sopra indicati,
il comportamento doloso del medico, caratterizzato cioe'
dalla deliberata volonta' di cagionare lesioni, anche
se conosciute come possibili effetti collaterali; emergeva,
invece, un comportamento colposo della prevenuta, la
quale non osservava imprudentemente e negligentemente
il protocollo al quale l'uso off label del topiramato
era subordinato (adeguato consenso informato, con esatta
indicazione dei possibili effetti negativi del farmaco
ed attivita' di monitoraggio delle condizioni della
minore, nella specie durante il trattamento).
Ricorrono
per Cassazione la parte civile e l'imputata.
La
parte civile articola due motivi.
Con
il primo, deduce violazione di legge, con riferimento
agli articoli 43 e 582 c.p., nella parte in cui il Giudice
di appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva
riconosciuto quale colposa, anziche' dolosa, la responsabilita'
della Ma. per le lesioni arrecate alla parte offesa.
La
conclusione in esame sarebbe fondata sulla mancata e,
comunque, carente e travisata valutazione da parte dei
Giudici di appello di alcuni dati emergenti dal processo.
Si
sostiene, in particolare, che era stato trascurata la
circostanza significativa che, nonostante i familiari
avessero esposto alla Ma. che la minore presentava chiari
sintomi di insofferenza alla terapia, certamente di
carattere sperimentale per la cura dell'obesita', l'imputata,
per telefono e senza mai visitare la bambina, aveva
prescritto il raddoppio della cura portando la posologia
del Topamax da 200 a 400 mg al giorno ed il Fevarin
da 50 mg a 100 mg al giorno. La condotta di somministrazione
del farmaco, senza il monitoraggio delle condizioni
di salute della bambina, era, pertanto, volontariamente
e consapevolmente diretta a cagionare danni alla salute,
in alcun modo bilanciati da vantaggi, indicati dalla
stessa imputata come meramente ipotetici. Sotto tale
profilo, il difensore sostiene che, mentre fino alla
predetta telefonata poteva argomentarsi per il dolo
eventuale (rischio previsto ed accettato di danni per
la salute della paziente in assenza di cause di giustificazione
scriminanti), dall'aumento della dose si verterebbe
nell'ambito di dolo diretto a cagionare consapevolmente
il danno poi verificatosi.
Con
il secondo motivo, si duole della mancata assunzione
di una prova decisiva, costituita dagli accertamenti
peritali richiesti dalla parte civile diretti all'accertamento
del nesso causale tra l'assunzione del farmaco Topamax
ed i danni alla salute certificati in danno della minore
(diplopia oculare, calcolosi renale, colecistopatia),
esclusi dai giudici di merito.
Si
sostiene in proposito la carenza di motivazione, giacche'
i Giudici di appello, nel rigettare la richiesta facendo
riferimento alla mole di documentazione e di pareri
scientifici gia' acquisiti agli atti, non avrebbero
tenuto conto della continua evoluzione dei risultati
della conoscenza nella scienza medica e farmacologica.
E'
stata ritualmente depositata in cancelleria, nell'interesse
della parte civile, una memoria difensiva con la quale,
richiamando anche la normativa che disciplina la prescrizione
del farmaco off label, si sottolinea ancora una volta
la configurabilita' nella fattispecie dell'elemento
psicologico delle lesioni volontarie, non incompatibile
con la finalita' terapeutica della condotta, ma ravvisabile
nella piena consapevolezza della prevenuta della lesivita'
della eccentrica scelta terapeutica effettuata dalla
stessa, attraverso la produzione di effetti collaterali
del tipo di quelli poi effettivamente verificatisi.
In tale prospettiva non avrebbe rilievo l'intento di
ottenere nel contempo il beneficio del dimagrimento
ricercato. Inoltre, in ordine all'esclusione del nesso
causale tra la somministrazione dei medicinali ed i
disturbi elencati nella seconda parte del capo di imputazione,
si rimarca la mancanza di motivazione sul punto, essendosi
la sentenza esclusivamente fondata sulle valutazioni
del primo Giudice.
L'imputata
propone ricorso tramite i due difensori. Si tratta di
elaborati formalmente differenti, ma di analogo contenuto,
onde vanno trattati congiuntamente.
Le
doglianze si articolano in tre motivi.
Con
i primo, si lamenta la manifesta illogicita' della motivazione
in ordine all'accertamento del nesso causale tra la
somministrazione del farmaco e gli eventi di lesione
ascritti alla condotta dell'imputata. In particolare,
era stato ritenuto in sentenza che la sintomatologia
accertata nella minore poteva costituire effetto collaterale
dell'assunzione del Topamax alle dosi consigliate dalla
casa farmaceutica produttrice del medicinale, come emergeva
dal foglietto illustrativo degli effetti del farmaco.
Contestualmente la Corte di merito dava altresi' atto
che pressoche' tutti gli esperti sentiti ed esaminati
aveva evidenziato che, una volta sospeso il trattamento
del Topamax, gli effetti collaterali erano destinati
a sparire nel gito di qualche giorno o di una settimana
al massimo. Nel verificare in concreto la correlabilita'
in astratto degli eventi ritenuti malattia, la sentenza
di appello (cosi' come quella di primo grado implicitamente
richiamata in punto di causalita' in quanto conforme)
sarebbe cosi' incorsa in una insanabile contraddizione
che inficiava l'intero percorso argomentativo in tema
di accertamento eziologico. I Giudici di merito, infatti,
dopo avere enunciato la legge scientifica di copertura
sopra indicata, non avrebbero tenuto conto che i sintomi
ravvisati nella bambina persistettero per molti mesi
(quantomeno sei) dalla cessazione della terapia, come
emergeva incontrovertibilmente dalle dichiarazioni testimoniali
della madre della bambina, riportate integralmente nella
sentenza di primo grado. Con riferimento a queste ultime
si prospetta, inoltre, un travisamento della prova,
da parte del giudice di appello, laddove, nel respingere
la stessa obiezione difensiva, ne aveva affermata l'irrilevanza
assumendo che in ogni caso la teste aveva riferito di
una attenuazione dei sintomi rispetto a quando la minore
assumeva il medicinale.
Con
il secondo motivo, ci si duole della mancanza di motivazione
in ordine alla ritenuta rilevanza dell'emicrania quale
evento lesivo casualmente riconducibile alla somministrazione
del farmaco. Il Giudice di appello, pur avendo acquisito
a seguito della richiesta del difensore copia del decreto
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, dal quale emergeva
che l'impiego del topiramato era stato autorizzato per
la cura dell'emicrania, aveva omesso ogni motivazione
in proposito, cosi' che la condotta ritenuta casualmente
efficace nella fattispecie nella determinazione dell'emicrania
era costituita dalla somministrazione di un farmaco
ufficialmente riconosciuto come casualmente idoneo ad
eliminarla.
Con
il terzo motivo prospetta l'erronea applicazione dell'articolo
43 c.p., in riferimento alla ritenuta natura colposa
della condotta contestata.
La
mancanza di un consenso non sufficientemente informato
non puo' costituire, invero, secondo il ricorrente,
fondamento di una responsabilita' colposa, poiche' la
disciplina del consenso informato non puo' essere inquadrata
nell'ambito delle regole cautelari. La normativa in
tema di consenso informato non e' rivolta ad assicurare
la corretta esecuzione della terapia, ma a garantire
al paziente la scelta della stessa in ossequio al principio
costituzionale della liberta' di cura. Il ritenuto difetto
di consenso non puo' costituire, pertanto, l'inosservanza
rilevante ai sensi dell'articolo 43 c.p., comma 1, come
del resto, rilevato dal primo Giudice, secondo il quale
il problema del consenso non era decisivo ai fini della
qualificazione giuridica del fatto.
Quanto
all'altro addebito di colpa, identificato dalla Corte
di merito nella mancata attivita' di monitoraggio delle
condizioni della minore, si sostiene che tale pretesa
inosservanza cautelare non avrebbe avuto rilevanza ai
fini della evitabilita' dell'evento, in quanto il sanitario,
pure messo a conoscenza degli effetti collaterali indesiderati
correlagli alla assunzione del farmaco, non aveva ritenuto
di modificare la valutazione espressa in termini di
costi/benefici ed aveva continuato a ritenere necessaria
la terapia.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Va
preliminarmente chiarito quale significato e spazio
operativo abbia, nell'apprezzamento dell'attivita' medico
- chirurgica, il consenso del paziente.
La
questione, che forma oggetto di motivo di ricorso dell'imputata,
riguarda uno degli aspetti della qualificazione giuridica
del fatto, accertato dai Giudici di merito in termini
diversi quanto al profilo dell'elemento soggettivo del
reato.
Secondo
il Giudice di primo grado il problema del consenso non
era rilevante sotto questo profilo, mentre il giudice
di secondo grado ha fondato uno degli addebiti di colpa
proprio sulla mancanza di un consenso non sufficientemente
informato.
In
proposito, non e' discutibile che l'attivita' medico
- chirurgica, per essere legittima, presuppone il "consenso"
del paziente, che non si identifica con quello di cui
all'articolo 50 c.p., ma costituisce un presupposto
di liceita' del trattamento: infatti, il medico, di
regola ed al di fuori di taluni casi eccezionali (allorche'
il paziente non sia in grado per le sue condizioni di
prestare un qualsiasi consenso o dissenso, ovvero, piu'
in generale, ove sussistano le condizioni dello stato
di necessita' di cui all'articolo 54 c.p.), non puo'
intervenire senza il consenso o malgrado il dissenso
del paziente. In questa prospettiva, il "consenso",
per legittimare il trattamento terapeutico, deve essere
"informato", cioe' espresso a seguito di una
informazione completa, da parte del medico, dei possibili
effetti negativi della terapia o dell'intervento chirurgico,
con le possibili controindicazioni e l'indicazione della
gravita' degli effetti del trattamento. Il consenso
informato, infatti, ha come contenuto concreto la facolta'
non solo di scegliere tra le diverse possibilita' di
trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare
la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla,
in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale.
Tale conclusione, fondata sul rispetto del diritto del
singolo alla salute, tutelato dall'articolo 32 Cost.,
(per il quale i trattamenti sanitari sono obbligatori
nei soli casi espressamente previsti dalla legge), sta
a significare che il criterio di disciplina della relazione
medico - malato e' quello della libera disponibilita'
del bene salute da parte del paziente in possesso delle
capacita' intellettive e volitive, secondo una totale
autonomia di scelte che puo' comportare il sacrificio
del bene stesso della vita e che deve essere sempre
rispettata dal sanitario.
Anche
la Legge 8 aprile 1998, n. 94, (c.d. legge Di Bella,
in quanto legge di conversione di un decreto legge approvato
per la necessita' e l'urgenza di assicurare una procedura
di sperimentazione accelerata al noto trattamento Di
Bella per la cura delle malattie oncologiche), all'articolo
3, comma 2, citato dai Giudici di merito e riferibile
a qualunque prescrizione off label - pone la presenza
del consenso informato del paziente tra i presupposti
di liceita' del trattamento (gli altri due sono: l'impossibilita',
in base a dati documentabili, di trattare utilmente
il paziente in label, cioe' con medicinali per i quali
sia stata gia' approvata una certa indicazione terapeutica
o una certa via o modalita' di somministrazione; l'impiego
off label deve essere noto e conforme a lavori apparsi
su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale).
Cio'
detto sul consenso, va precisato quali conseguenze derivino
per la valutazione dell'attivita' medico - chirurgica
all'evidenza in caso di esito infausto quando questa
sia stata prestata in assenza di un consenso informato
nei termini di cui sopra.
Ebbene,
pur se l'attivita' medico - chirurgica, per essere legittima,
presuppone il "consenso informato" del paziente,
e' da escludere che dall'intervento effettuato in assenza
di consenso o con un consenso prestato in modo invalido
possa di norma farsi discendere la responsabilita' del
medico a titolo di lesioni volontarie ovvero, in caso
di esito letale, a titolo di omicidio preterintenzionale.
Cio' in quanto il sanitario il quale, salve situazioni
anomale e distorte (nelle quali potrebbe ammettersi
la configurabilita' di tali reati: per esempio, nei
casi in cui la morte consegua ad una mutilazione procurata
in assenza di qualsiasi necessita' o di menomazione
inferta, con esito mortale, per scopi esclusivamente
scientifici), si trova ad agire, magari erroneamente,
ma pur sempre con una finalita' curativa, che e' concettualmente
incompatibile con il dolo delle lesioni.
In
questa prospettiva, e nei limiti e con le eccezioni
di cui sopra, e' evidente che la valutazione del comportamento
del medico, sotto il profilo penale, quando si sia in
ipotesi sostanziato in una condotta vuoi omissiva, vuoi
commissiva dannosa per il paziente, non ammette un diverso
apprezzamento a seconda che l'attivita' sia stata prestata
con o in assenza di consenso.
In
altri termini, il giudizio sulla sussistenza della colpa
e quello sulla causalita' tra la condotta colposa e
l'evento dannoso non presenta differenze di sorta a
seconda che vi sia stato o no il consenso informato
del paziente.
Da
queste premesse occorre partire per giudicare della
vicenda sub iudice.
Orbene,
in primo luogo, non puo' che condividersi il giudizio
effettuato in sede di appello allorquando si e' ricondotto
l'elemento soggettivo a quello della colpa, e non a
quello del dolo originariamente contestato e ritenuto
in sede di sentenza di primo grado.
La
ricostruzione fattuale operata dal Giudice di secondo
grado che qui non puo' sindacarsi, perche' non illogica
consente di escludere le rigorose, eccezionali condizioni
di cui si e' detto, da cui avrebbe potuto farsi discendere
un giudizio di positiva sussistenza del dolo.
Il
Giudice di appello ha, infatti, evidenziato che non
si trattava di prescrizioni di farmaco per tentare una
sperimentazione pura, dato che vi era qualche pubblicazione
scientifica proprio sulla utilizzazione di detto effetto
collaterale da un punto di vista terapeutico, sottolineando
altresi' che la pubblicazione, normalmente, segue di
qualche anno quello che e' oggetto di studi. L'imputata,
in altri termini, lungi dall'avere agito in via spregiudicatamente
sperimentale ha inteso effettivamente ricorrere ad un
farmaco che ragionevolmente in termini compatibili con
la discrezionalita' tecnica attribuita al sanitario
poteva servire per curare la paziente, in ragione dell'effetto
anoressizzante che da tale farmaco poteva discendere
(come del resto indicato nel bugiardino).
Il
problema, quindi, si pone sulla ricostruzione dei termini
della affermata responsabilita' a titolo di colpa.
In
questa prospettiva, le considerazioni del giudicante
non sono condivisibili laddove ritiene che la mancata
acquisizione del consenso informato configuri un elemento
di colpa.
Recependo
sul punto le osservazioni della difesa dell'imputata,
ritiene il Collegio che non e', infatti, possibile ipotizzare
la mancanza di consenso quale elemento della colpa,
perche' l'obbligo di acquisire il consenso informato
non integra una regola cautelare la cui inosservanza
influisce sulla colpevolezza.
Cio'
in quanto l'acquisizione del consenso non e' preordinata
in linea generale ad evitare fatti dannosi prevedibili
(ed evitabili), ma a tutelare il diritto alla salute
e, soprattutto, il diritto alla scelta consapevole in
relazione agli eventuali danni che possano derivare
dalla scelta terapeutica in attuazione di una norma
costituzionale (articolo 32, comma 2).
Si
e' detto in linea generale. Infatti, in un unico caso
la mancata acquisizione del consenso potrebbe avere
rilevanza come elemento della colpa: allorquando, la
mancata sollecitazione di un consenso informato abbia
finito con il determinare, mediatamente, l'impossibilita'
per il medico di conoscere le reali condizioni del paziente
e di acquisire un'anamnesi completa (si pensi, alla
mancata conoscenza di un'allergia ad un determinato
trattamento farmacologico o alla mancata conoscenza
di altre specifiche situazioni del paziente che la sollecitazione
al consenso avrebbe portato alla attenzione del medico).
Ma
si tratta di situazione marginale di cui qui non ricorrono
i presupposti, laddove il consenso rectius, il mancato
consenso rileva non direttamente, ma come riflesso del
superficiale approccio del medico all'acquisizione delle
informazioni necessarie per il corretto approccio terapeutico.
Sotto
il profilo della colpevolezza sono, invece, convincenti
le altre argomentazioni del giudicante.
Sotto
quello eziologico, in quanto viene ricostruito, in termini
convincenti e con l'apporto della scienza specialistica,
il collegamento tra l'assunzione del farmaco e gli effetti
patologici derivati alla ragazza.
In
questa ottica, si pone la considerazione del difensore
dell'imputata che vorrebbe mettere in discussione tale
giudizio sostenendone l'infondatezza sulla base del
rilievo empirico che gli effetti patologici, non essendo
cessati dopo l'assunzione del farmaco come indicato
nel bugiardino, sarebbero stati da ricondurre a cause
diverse.
Ma
e' obiezione di mero fatto, che esprime un dissenso
"di merito" nei confronti della ricostruzione
logica di segno opposto operata dal Giudice di merito,
che propone, alla luce della perizia di ufficio e delle
testimonianze, una diversa e convincente lettura anche
del contenuto del bugiardino. Tale contenuto non puo'
essere necessariamente considerato come ex se dimostrativo
dell'unica lettura possibile delle controindicazioni
e degli effetti collaterali dei farmaci, giacche' tali
controindicazioni e tali effetti collaterali ben possono
essere anche diversi e di diversi effetti e durata.
Diversamente opinando dovrebbe fondarsi in termini chiaramente
inaccettabili sul contenuto del bugiardino quasi una
sorta di "prova legale", tale da comprimere
il principio del libero convincimento del Giudice, il
quale, invece, con adeguato apprezzamento, puo' disattenderne
la portata, totalmente o parzialmente.
Sotto
il profilo della colpa, parimenti la sentenza, con le
precisazioni sopra esposte, non merita censure.
E'
quasi di scuola apprezzare un profilo di negligenza
professionale a carico del sanitario che, pur avvertito
degli effetti indesiderati del farmaco somministrato
e cio' a maggior ragione allorquando si tratti di farmaco
che tali effetti rappresenti come possibili controindicazioni,
lungi dal sottoporre ad una attenta verifica la originaria
prescrizione, si limiti - senza neppure visitare il
paziente - a confermarla o addirittura ad accentuare
(qui, a raddoppiare) la dose del farmaco di interesse,
senza neppure sottoporre a nuova visita la paziente.
Cio'
e' quanto risulta avere effettuato la imputata, la quale
ha palesato, nei termini ricostruiti in sede di merito,
quell'atteggiamento psicologico (quantomeno in termini
di superficialita' e disattenzione) che e' idoneo ad
integrare la colpa. Atteggiamento qui rilevante giacche',
per quanto detto, e' stato eziologicamente produttivo
dell'effetto dannoso sub iudice.
Non
e' controversa (o discutibile) la possibile rilevanza
colposa del mancato monitoraggio che il giudicante ha
apprezzato nello specifico, evidenziandone la valenza
anche sotto il profilo della evitabilita' degli effetti
dannosi, che un diverso comportamento del sanitario
avrebbe potuto evitare.
La
censura espressa dalla difesa sul punto, in questa ottica,
esprime solo un dissenso generico rispetto ad una ricostruzione
del fatto (condotta omissiva, colpa, effetti) che regge
al sindacato di legittimita', non apprezzandosi nelle
argomentazioni proposte quei profili di macroscopica
illogicita', che soli, potrebbero qui avere rilievo.
La
sentenza, sia pure solo incidentalmente, afferma che,
pur volendo ammettere che il rapporto costi/benefici
nel caso in esame fosse sbilanciato a favore dei primi,
non risultava provato, alla luce dei dati sopra indicati,
il comportamento doloso del medico.
L'inosservanza
del rapporto rischio/beneficio e', pertanto, individuato
dal Giudice di appello, quale limite al quale il medico
deve attenersi nella prescrizione off label, il cui
superamento costituisce fondamento per la responsabilita'
a titolo di colpa.
L'affermazione
va condivisa, essendo in linea con i principi affermati
da questa Corte in tema di colpa nell'ambito di scelte
terapeutiche adottate.
Vale
la pena di ribadire le considerazioni gia' sviluppate
da questa Corte (Sezione 4, 2 marzo 2007, PG Cagliari
in proc. Duce ed altri) a proposito della responsabilita'
professionale del medico, laddove si deve giudicare
della correttezza delle scelte terapeutiche "intrinsecamente
rischiose" adottate dal sanitario sub iudice.
Orbene,
in tale occasione, questo giudice di legittimita' ha
avuto l'occasione di precisare che la colpa professionale
e' quella che riguarda le attivita' giuridicamente autorizzate
perche' socialmente utili, anche se per loro natura
rischiose, ed e' caratterizzata sia dalla inosservanza
di regole di condotte - leges artis - scritte o non
scritte, aventi per finalita' la prevenzione non del
rischio dall'ordinamento consentito, ma di un ulteriore
rischio non consentito - dell'aumento del rischio -
e per conseguente contenuto il dovere non di astenersi
dalla attivita', ma di adottare misure cautelari idonee
ad evitare il superamento del rischio non consentito
nell'esercizio dell'attivita', sia dalla prevedibilita'
ed evitabilita' dell'evento scaturente dal superamento
del rischio consentito.
L'agente
- in questo caso, il medico - risponde, pertanto, per
colpa, secondo la citata decisione, solo dei danni prevedibili,
ma prevenibili mediante l'osservanza delle leges artis,
e non di quelli prevedibili verificatisi, pero' nonostante
la fedele osservanza delle regole tecniche, trattandosi,
in questo caso, di rischio consentito che l'ordinamento
si e' accollato nello stesso momento in cui autorizza
l'attivita' rischiosa.
Per
quanto riguarda, poi, la "misura" del rischio
consentito, in mancanza di predeterminazione legislativa
delle regole cautelari o di autorizzazioni amministrative
subordinate al rispetto di precise norme precauzionali,
ha precisato ancora la citata decisione che la valutazione
del limite di tale rischio resta affidata al potere
discrezionale del Giudice il quale dovra' tenere conto
che la prevedibilita' e la prevenibilita' vanno determinate
in concreto, avendo presente tutte le circostanze in
cui il soggetto si trova ad operare ed in base al parametro
relativistico dell'agente dell'homo ejusdem condicionis
et professionis, parametro che, specialmente nella professione
medica, e' variegato, dovendo tenersi conto delle specializzazioni
e del livello di conoscenze raggiunto nelle varie specializzazioni,
sicche' se l'agente - l'imputato - e' un medico che
ha una specializzazione e la condotta - azione od omissione
- contestatagli ha a che fare con quella specializzazione,
la responsabilita' da rischio non consentito dovra'
essere valutata avuto riguardo ai rischi che le conoscenze
certe, raggiunte in quel determinato settore, consentono
e, pertanto, impongono di evitare. Applicando questi
principi al caso di specie, in cui la determinazione
di adottare una prescrizione off label per la cura dell'obesita'
era stata correttamente assunta sulla base di circostanze
non controverse (il disturbo alimentare aveva origini
nervose e psichiche; precedenti diete alimentari non
avevano ottenuto alcun risultato), la violazione della
norma cautelare imputabile all'imputata (tale cioe'
da determinare quell'aumento del rischio non consentito
di cui si e' detto) e' stata correttamente individuata
dai Giudici di appello nella inosservanza della regola
di condotta che impone in ogni caso al medico di sottoporre
ad attenta verifica la originaria prescrizione proprio
per evitare quel superamento del rischio non consentito
dall'ordinamento. E' evidente che l'obbligo di monitoraggio
assume delle connotazioni ancora piu' pregnanti qualora
si tratti, come nel caso, di farmaci prescritti per
un'indicazione terapeutica diversa da quella contenuta
nell'autorizzazione ministeriale d'immissione in commercio,
in quanto la scelta terapeutica off label adottata dal
medico, non puo' prescindere dal perseguire il beneficio
del paziente, anche attraverso l'osservanza del rapporto
rischio - beneficio, che passa ineludibilmente attraverso
un'attenta valutazione dei dati clinici. Per quanto
sopra esposto sono destituiti di fondamento i motivi
di ricorso proposti da entrambe le parti con riferimento
alla qualificazione giuridica del fatto, sia pure con
le precisazioni relative alla rilevanza del consenso,
adesive alla tesi sostenuta dalla difesa dell'imputato.
Il
secondo motivo proposto dalla parte civile e' incentrato
sull'asserita mancata assunzione di una prova decisiva,
individuata nell'espletamento di una nuova perizia volta
ad accertare la sussistenza del nesso causale tra l'assunzione
del farmaco ed i danni alla salute asseritamene subiti
della minore, ma esclusi dai giudici di merito. Anche
tale censura e' infondata, risolvendosi in una censura
di merito afferente la valutazione operata dal giudice
di merito delle risultanze della perizia tecnica di
ufficio, che sfugge al sindacato di legittimita', in
quanto la motivazione in proposito fornita dalla Corte
di appello, anche con riferimento al rigetto della richiesta
di rinnovazione della perizia, appare logica e congruamente
articolata.
Va
in proposito ricordato, innanzitutto, che per assunto
pacifico, la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio
di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto
all'abbandono del principio di oralita' nel secondo
grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria
abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento
gia' svoltosi in primo grado, onde la rinnovazione ex
articolo 603 c.p.p., comma 1, e' subordinata alla condizione
che il Giudice ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale,
di non essere in grado di decidere allo stato degli
atti. Tale condizione, legittimante (rectius, imponente)
la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si
verifica quando i dati probatori gia' acquisiti siano
incerti nonche' quando l'incombente richiesto rivesta
carattere di decisivita' ovvero sia di per se' oggettivamente
idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sezione 4,
22 novembre 2007, Proc. gen. App. Genova ed altri in
proc. Orlando ed altri).
Anzi,
in questa prospettiva, derivandone la coerente conseguenza
che, se e' vero che il diniego dell'eventualmente invocata
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere
spiegato nella sentenza di secondo grado, la relativa
motivazione (sulla quale nei limiti della illogicita'
e della non congruita' e' esercitabile il controllo
di legittimita') puo' anche ricavarsi per implicito
dal complessivo tessuto argomentativo, qualora il giudice
abbia dato comunque conto delle ragioni in forza delle
quali abbia ritenuto di potere decidere allo stato degli
atti (tra le altre, Sezione 4; 5 dicembre 2007, San
Martino).
Qui,
il giudicante ha fornito adeguata giustificazione del
mancato esercizio del potere di rinnovazione, non apprezzandosi
quella situazione di incertezza ai fini del decidere
che, sola, lo avrebbe consentito (anzi, addirittura
imposto).
Non
e', pertanto, configurabile nella fattispecie il vizio
denunciato dal ricorrente sotto il profilo della mancata
assunzione di una prova decisiva ex articolo 606 c.p.p.,
comma 1, lettera d.
Anche
perche', va soggiunto, per prova decisiva, la cui mancata
assunzione puo' costituire motivo di ricorso per cassazione,
deve intendersi solo quella che, confrontata con le
argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della
decisione, risulti "determinante" per un esito
diverso del processo, e non anche quella che possa incidere
solamente su aspetti secondari della motivazione ovvero
sulla valutazione di affermazioni testimoniali da sole
non considerate fondanti della decisione prescelta.
Per l'effetto, tale vizio e' ravvisabile solamente quando
la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le
argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed
illustrazione della decisione, risulti tale che, se
esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa
pronuncia (cfr. Sezione 6, 2 aprile 2008, Nigro).
Il
vizio prospettato, va ancora soggiunto, e' da escludere
anche per un'altra considerazione.
La
perizia, infatti, per il suo carattere "neutro"
sottratto alla disponibilita' delle parti e rimesso
alla discrezionalita' del Giudice, non puo' farsi rientrare
nel concetto di "prova decisiva": con la conseguenza
che il relativo provvedimento di diniego non e' sanzionabile
ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera
d), e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da
adeguata motivazione, e' insindacabile in sede di legittimita',
anche ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera
e), (cfr, ex pluribus, Sezione 4, 4 ottobre 2007, Romele).
Orbene,
venendo a concretizzare i suddetti principi al caso
di specie, la lettura della motivazione della sentenza
impugnata sfugge alle censure di illogicita' articolate
dal ricorrente, giacche' i giudici di appello hanno
ritenuto che le risultanze processuali in atti (una
gran mole di produzione scientifica sull'argomento)
non consentivano di argomentare la sussistenza di una
prova certa circa l'estensione del nesso di causalita'
tra l'assunzione del farmaco ed i disturbi elencati
nella seconda parte del capo di imputazione (diplopia
oculare, calcolosi renale e colecistopatia), ritenendo
cosi' ragionevole prevedere che ulteriori elaborati
non avrebbero portato a diverse conclusioni.
Ritiene
il Collegio che la motivazione, conforme, del resto,
all'impostazione dei periti di ufficio, e non contraddetta
neppure dagli esiti delle consulenze di parte, non sia
ne' contraddittoria ne' illogica e, pertanto, non e'
censurabile in questa sede.
In
proposito, giova ricordare quanto alla valenza probatoria
riconosciuta alla perizia d'ufficio, che, per assunto
pacifico, il Giudice che ritenga di aderire alle conclusioni
del perito d'ufficio, qualora siano in difformita' da
quelle del consulente di parte, non puo' essere gravato
dall'obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione
dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneita',
per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare
sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato
le conclusioni del perito d'ufficio senza ignorare le
argomentazioni del consulente, e potendosi quindi ravvisare
vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali
da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile
la fallacia delle conclusioni peritali. Piu' in generale,
dovendosi anzi affermare che il Giudice di merito, in
sede di valutazione delle risultanze offertegli da elaborati
tecnici, puo' fare propria Cuna piuttosto che l'altra
delle tesi propostegli, purche' dia congrua ragione
della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla
tesi che ha creduto di non dover seguire (v. la gia'
citata sentenza Romele).
Cio'
vale tanto piu' nel caso di specie, ove non si e' neanche
verificata una difformita' di conclusioni tra i periti
ed il Giudice di merito ha dimostrato di aver preso
in considerazione tutte le risultanze processuali.
Il
ricorso della parte civile va, pertanto, rigettato.
Passando
all'esame dell'altro motivo di censura proposto dall'imputata
si osserva quanto segue.
La
censura della ricorrente - contenuta nel secondo motivo
- afferente la mancanza di motivazione in merito all'asserita
dimostrazione dell'impiego del topiramato quale cura
dell'emicrania - individuata, invece, dai Giudici di
merito tra i disturbi collegati all'utilizzo del farmaco
- dimentica di considerare che il Giudice di appello
deve certamente valutare tutti i motivi di gravame e
tenere conto di tutti gli argomenti proposti dall'appellante
a sostegno degli stessi, ma in sede di redazione della
motivazione deve limitarsi ad illustrare le ragioni
che legittimano la decisione assunta: cio' significa
che, se e' necessario che detto Giudice debba discutere
di tutti i motivi di gravame, non e' affatto necessario
che egli "risponda" a tutti gli argomenti
posti a sostegno dei motivi di impugnazione, dal momento
che molti di essi vengono implicitamente superati dalle
ragioni di segno contrario che legittimano la decisione
(v. Sezione 4, 24 giugno 2008, Prearo).
Anche
in questo caso, deve ritenersi che il Giudice di appello
abbia implicitamente disatteso il motivo, fondato su
di una obiezione di mero fatto, inidonea a contraddire
nello specifico il proprium dell'evento dannoso contestato,
a fronte di una ricostruzione logica operata dal Giudice
di merito alla luce delle risultanze processuali di
segno contrario, che legittimano la decisione e la rendono
incensurabile in questa sede.
Alla
luce di tali considerazioni anche il ricorso proposto
dall'imputata va rigettato sotto tutti i profili.
Cio'
premesso, va rilevato che nelle more del giudizio di
legittimita', il reato di lesioni colpose si e' prescritto.
Trattasi
di questione anche rilevabile d'ufficio, ne' alla rilevabilita'
della stessa osta l'impossibilita' di procedere, in
questa sede, ad indagini di fatto, giacche' la data
di consumazione del reato e' processualmente certa (cfr.
Sezione 4, 30 settembre 1997, Montecuollo).
Nella
tipologia del reato del reato in esame, vale il principio
che ai fini della prescrizione, rileva la data in cui
e' diagnosticata l'insorgenza della malattia e non quella,
successiva, in cui ne e' accertata la causa (v., tra
le altre, Sezione 4, 22 gennaio 1999, Torda).
Poiche'
nel caso in esame i sintomi della sonnolenza e della
emicrania sono insorti entro la data sospensione della
terapia, avvenuta in base ad accertamenti incontestati
contenuti nelle sentenze di merito in data 10.11.1999
ed il reato si prescrive esattamente in sette anni e
mezzo (5 anni + 2 e mezzo per interruzione), l'estinzione
per intervenuta prescrizione si e' verificata in data
antecedente al 10 maggio 2007, non essendo state riscontrate
cause di sospensione.
Non
e' dubitabile, in proposito, che al giudizio sopra espresso
circa il positivo accertamento tra la condotta colposa
del medico e la malattia della paziente, consegua la
conferma delle statuizioni civili della sentenza impugnata.
Al
rigetto del ricorso della parte civile consegue la condanna
della stessa al pagamento delle spese del procedimento.
Sussistono giusti motivi, in considerazione delle questioni
trattate, per la compensazione tra le parti delle spese
di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla
senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato
e' estinto per intervenuta prescrizione. Conferma le
statuizioni civili adottate nella medesima sentenza.
Rigetta il ricorso della parte civile e la condanna
al pagamento delle spese processuali. Dichiara compensate
per intero tra le parti le spese civili relative a questo
grado di giudizio.