IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 6 agosto 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro
e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art.1
| 1. |
Sono considerati lavori particolarmente
usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente
intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con
misure idonee. |
| 2. |
Le attività particolarmente usuranti di cui
al comma 1 sono individuate nella tabella A allegata al presente decreto che può essere
modificata, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. |
|
Art. 2 |
| 1. |
Per i lavoratori dipendenti pubblici e
privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, prevalentemente occupati, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nelle
attività particolarmente usuranti di cui all'art. 1, il limite di età pensionabile
previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali è anticipato di due mesi per ogni anno
di occupazione nelle predette attività, fino ad un massimo di sessanta mesi
complessivamente considerati. Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente
usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi presentano,
anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio
professionale di particolare intensità, viene, inoltre ridotto il limite di anzianità
contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un
massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati (Periodo aggiunto dall'art.
1, L. 8 agosto 1995, n. 335.). |
| 2. |
Fermo restando il requisito minimo di un anno
di attività lavorativa continuata di cui al comma 1, il beneficio di cui al medesimo
comma è frazionabile in giornate che sono attribuite sempreché, in ciascun anno
considerato, il periodo di attività lavorativa svolta abbia avuto durata non inferiore a
centoventi giorni. |
| 3. |
Nei casi in cui i singoli ordinamenti
previdenziali prevedano anticipazioni dei limiti di età pensionabile in dipendenza delle
attività particolarmente usuranti si applica il trattamento di maggior favore. |
Art. 3 |
1. |
Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui
all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri: |
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a) per i lavoratori del settore
privato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate
per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le
modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita
secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile; |
|
b) per i lavoratori autonomi
assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute
particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti
oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti
all'anticipo dell'età pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le
modalità per la verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei
lavoratori medesimi, delle attività particolarmente usuranti; |
|
c) per i lavoratori del settore
pubblico, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le mansioni
particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalità di copertura
dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri
attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito delle risorse
finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro. |
| 2. |
Sulle aliquote contributive di cui al comma 1
non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate. |
| 3. |
Ove le organizzazioni sindacali non formulino
le proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione
tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, stabilisce le modalità di copertura degli oneri,
determinandone l'entità ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del
settore, consideratene le caratteristiche. |
| 4. |
Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione
istituita ai sensi del comma 3 sarà riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri
di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di
maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza
della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di
particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività
con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso
non può superare il 20 per cento del corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito
delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250
miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate
in relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto è
emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai
sensi del comma 1. |
| 5. |
La commissione di cui al comma 3 si avvale di
un Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
analisi e indagini sulle attività usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita,
sull'esposizione al rischio professionale. Di tale Osservatorio fanno parte esperti
designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della
sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati
dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari competenti (Così sostituito dall'art. 1,
L. 8 agosto 1995, n. 335.). |
Tabella A
| Lavoro notturno continuativo |
| Lavori alle linee di montaggio con ritmi
vincolati |
| Lavori in galleria, cava o miniera |
| Lavori espletati direttamente dal lavoratore
in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di
fognature, di serbatoi, di caldaie |
| Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a
tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti
mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista,
dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto |
| Lavori in cassoni ad aria compressa |
| Lavori svolti dai palombari |
| Lavori in celle frigorifere o all'interno di
ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi |
| Lavori ad alte temperature: addetti ai forni
e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo |
| Autisti di mezzi rotabili di superficie |
| Marittimi imbarcati a bordo |
| Personale addetto ai reparti di pronto
soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza |
| Trattoristi |
| Addetti alle serre e fungaie |
| Lavori di asportazione dell'amianto da
impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili. |
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