IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
VISTI gli articoli 55, comma 1, e 57, lettera
o), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;
ACQUISITO il parere delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
VISTE le deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 e del 22 febbraio 2000
SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della sanità e delle politiche agricole e forestali;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Disposizioni in materia di premi dellIstituto
nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL)
Art. 1
(Ambito di applicazione delle gestioni)
A decorrere dal 1° gennaio 2000, fermo
restando quanto stabilito dallarticolo 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed
integrazioni, di seguito denominato "testo unico", nellambito della
gestione Industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini
tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:
industria, per le attività:
manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dellenergia,
gas ed acqua; delledilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello
spettacolo; per le relative attività ausiliarie;
artigianato, per le attività di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
terziario, per le attività: commerciali,
ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi
anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività
ausiliarie;
altre attività, per le attività non
rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte dagli
enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui allarticolo 49,
comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
A ciascuna delle quattro gestioni di cui al
comma 1 sono riferite le attività protette di cui allarticolo 1 del testo unico.
Art. 2
(Classificazione dei datori di lavoro)
I datori di lavoro indicati allarticolo
9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate allarticolo 1 ai
sensi dellarticolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e
integrazioni.
Per i settori non ricadenti nellambito
dellarticolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e
integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione
è disposta dallINAIL.
Avverso i provvedimenti adottati ai sensi
del comma 2 è dato ricorso al Consiglio di amministrazione dellINAIL, che decide in
via definitiva, con la procedura indicata nellarticolo 45 del testo unico.
I datori di lavoro devono denunciare allINAIL
le modifiche soggettive ed oggettive che comportino la variazione della classificazione
prevista dal presente articolo ai sensi dellarticolo 12 del testo unico.
Art. 3
(Tariffe dei premi)
Fermo restando lequilibrio
finanziario complessivo della gestione Industria, per ciascuna delle gestioni di
cui allarticolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su delibera del Consiglio di amministrazione dellINAIL,
distinte tariffe dei premi per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto dellandamento
infortunistico aziendale e dellattuazione delle norme di cui al decreto legislativo
19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli
oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.
In sede di prima applicazione, le tariffe
di cui al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in
vigore delle stesse.
Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle
lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo
rischio medio nazionale in modo da includere lonere finanziario di cui al secondo
comma dellarticolo 39 del testo unico.
In considerazione della peculiarità dellattività
espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Consiglio di
amministrazione dellINAIL, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un
trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilità nella scelta degli
stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di
sicurezza e salute sul lavoro.
Le tariffe dei premi relative al triennio
2000-2002, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Fino alladozione dei
provvedimenti dellINAIL in applicazione dei decreti ministeriali di approvazione
delle suddette tariffe, il premio anticipato di cui allarticolo 44 del testo unico e
successive modificazioni, è calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31
dicembre 1999, è versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento dellimporto
così determinato. Limitatamente allanno 2000 i termini stabiliti dallarticolo
28, quarto comma, e dallarticolo 44, secondo comma, del Testo unico, e successive
modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione delle
tariffe fisserà, nelle relative modalità di applicazione, i criteri per eventuali
conguagli.
Ferma restando la possibilità di modifica
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del Consiglio di
amministrazione dellINAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali è ridotta al
130 per mille.
Ai fini del finanziamento del disavanzo
della gestione agricoltura è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700
miliardi annui, ai sensi dellarticolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio
1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di
lire 700 miliardi annui, la spesa è autorizzata subordinatamente alladozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui allarticolo 8 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 4
(Assicurazione dei lavoratori dellarea
dirigenziale)
A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del
testo unico, sono soggetti allobbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali i dipendenti dai soggetti di cui allarticolo 9 del testo
unico, appartenenti allarea dirigenziale anche qualora vigano previsioni,
contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. La retribuzione valevole ai
fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di
cui allart.116, comma 3, del testo unico. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, su delibera del Consiglio di amministrazione dellINAIL,
vengono individuati i riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni
svolte dai suddetti dipendenti.
I premi versati anteriormente alla data
dellentrata in vigore del presente decreto legislativo conservano la loro efficacia
anche ai fini delle relative prestazioni. Per lanno 1999 e fino allentrata in
vigore del presente decreto legislativo, la retribuzione valevole ai fini della
determinazione del premio è quella indicata nel comma 1.
Nel caso di infortuni sul lavoro o malattie
professionali che comportino lobbligo per lINAIL di corrispondere prestazioni
per periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
il relativo rapporto assicurativo decorre dalla data dellevento indennizzato.
- Ferma restando la decorrenza dellobbligo assicurativo e
del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione,
i termini per la presentazione delle denunce di cui allarticolo 12 del Testo unico
sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
Art. 5
(Assicurazione dei lavoratori
parasubordinati)
A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, sono soggetti allobbligo assicurativo i lavoratori
parasubordinati indicati allarticolo 49, comma 2, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e
integrazioni, qualora svolgano le attività previste dallarticolo 1 del testo
unico o, per lesercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via
occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.
Ai fini dellassicurazione INAIL il
committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo
unico.
Il premio assicurativo è ripartito nella
misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.
Ai fini del calcolo del premio la base
imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito
dallarticolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile allattività
svolta dal lavoratore è quello dellazienda qualora lattività stessa sia
inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dellattività
effettivamente svolta.
- Ferma restando la decorrenza dellobbligo assicurativo e
del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione,
i termini per la presentazione delle denunce di cui allarticolo 12 del Testo unico
sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
Art. 6
(Assicurazione degli sportivi
professionisti)
A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi
professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, anche
qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del
consiglio di amministrazione dell'INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi
riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.
1-bis. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, le retribuzioni
stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione
della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66,
numero 1), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (*).
- Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del
diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i
termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono
stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
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(*) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 13 marzo 2002, n. 79.
Art. 7
(Lavoratori italiani operanti nei Paesi
extracomunitari)
Le tariffe di cui allarticolo 3 si
applicano anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi
extracomunitari, di cui al decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
In caso di insussistenza dellultima
condizione indicata nellarticolo 2, comma 6 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, i datori di lavoro
sono tenuti al pagamento, nei confronti dellINAIL, di un premio integrativo, da
applicarsi con decorrenza dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge, a
copertura delle prestazioni dovute dallIstituto stesso ai sensi del testo unico. La
misura del premio integrativo è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, su delibera del Consiglio di amministrazione dellINAIL.
I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore dal presente decreto
legislativo restano acquisiti e conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative
prestazioni.
Art. 8
(Retribuzioni di ragguaglio)
Allarticolo 30 il quarto comma del
testo unico è sostituito dal seguente: "Nei casi in cui i prestatori dopera
non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si
assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la
retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione
delle rendite di cui allarticolo 116, comma 3".
Capo II
Disposizioni in materia di prestazioni
Art. 9
(Rettifica per errore)
Le prestazioni a qualunque titolo erogate
dallIstituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso
di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o
riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dellinteressato
accertati giudizialmente, lIstituto assicuratore può esercitare la facoltà di
rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione delloriginario provvedimento
errato.
In caso di mutamento della diagnosi medica
e della valutazione da parte dellIstituto assicuratore successivamente al
riconoscimento delle prestazioni, lerrore, purché non riconducibile a dolo o colpa
grave dellinteressato accertati giudizialmente, assume rilevanza ai fini della
rettifica solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili allatto
del provvedimento originario.
Lerrore non rettificabile comporta il
mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui lerrore
stesso è stato rilevato.
E abrogato il primo periodo del comma
5 dellarticolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
I soggetti nei cui confronti si è
proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa precedente possono
chiedere allIstituto assicuratore il riesame del provvedimento.
Nei casi prescritti o definiti con sentenza
passata in giudicato, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In
caso di accoglimento la riattribuzione della prestazione decorre dal primo giorno del mese
successivo alla domanda e non dà diritto alla restituzione di somme arretrate.
Nei casi non prescritti o non definiti con
sentenza passata in giudicato, per la presentazione della domanda si applica, se più
favorevole, il termine di cui al comma 6. In caso di accoglimento della domanda, la
riattribuzione della prestazione avverrà con decorrenza dalla data di annullamento o di
riduzione della stessa.
Art. 10
(Malattie professionali)
Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, è costituita una Commissione scientifica per lelaborazione
e la revisione periodica dellelenco delle malattie di cui allarticolo 139 e
delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di
quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dellIstituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), dellIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), dellIstituto Italiano di Medicina Sociale, dellIstituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), dellINAIL, dellIstituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA), nonchè delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norme
di funzionamento della Commissione stessa.
Per lespletamento della sua attività
la Commissione si può avvalere della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
Alla modifica e allintegrazione delle
tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su proposta della
Commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali
nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Fermo restando che sono considerate
malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle
quali il lavoratore dimostri lorigine professionale, lelenco delle malattie di
cui allarticolo139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e
di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione
delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico.
Gli aggiornamenti dellelenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della Commissione di cui al
comma 1.La trasmissione della copia della denuncia di cui allarticolo 139, comma 2,
del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla
Azienda Sanitaria Locale, anche alla sede dellistituto assicuratore competente per
territorio.
Ai fini del presente articolo, è
istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal
lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della
specificità di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge
31dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la Commissione
di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le Direzioni provinciali
del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti
compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro.
Art. 11
(Rivalutazione delle rendite)
Con effetto dallanno 2000 e a
decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la
liquidazione delle rendite corrisposte dallINAIL ai mutilati e agli invalidi del
lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata
annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il
Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del
Consiglio di amministrazione dellINAIL, sulla base della variazione effettiva dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto allanno
precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nellanno
in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata
allarticolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n.. 41, rispetto alla
retribuzione presa a base per lultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo
articolo 20.
I principi di cui al comma 1 si applicano
anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori dellassicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico.
Art. 12
(Infortunio in itinere)
- Allarticolo 2 e allarticolo 210 del testo unico è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Salvo il caso di interruzione o
deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, lassicurazione
comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso
che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora
non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. Linterruzione
e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad
esigenze essenziali ed improrogabili o alladempimento di obblighi penalmente
rilevanti. Lassicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto
privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente
cagionati dallabuso di alcolici e di psicofarmaci o dalluso non terapeutico di
stupefacenti ed allucinogeni; lassicurazione, inoltre, non opera nei confronti del
conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida".
Art. 13
(Danno biologico)
In attesa della definizione di carattere
generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento,
il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dellassicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno
biologico come la lesione allintegrità psicofisica, suscettibile di valutazione
medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono
determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del
danneggiato.
In caso di danno biologico, i danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, lINAIL
nellambito del sistema dindennizzo e sostegno sociale, in luogo della
prestazione di cui allarticolo 66, punto 2), del testo unico, eroga lindennizzo
previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
le menomazioni conseguenti alle lesioni
dellintegrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
"tabella delle menomazioni, comprensiva degli aspetti
dinamico-relazionali. Lindennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6
per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato
in rendita, nella misura indicata nellapposita tabella indennizzo danno
biologico. Per lapplicazione di tale tabella si fa riferimento alletà
dellassicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dellarticolo
91 del testo unico;
le menomazioni di grado pari o superiore al
16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla
retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei
coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di
retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali,
in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla
ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di
rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo
unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei
coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione (*) (**).
Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i
relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, su delibera del Consiglio di
Amministrazione dellINAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è
emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Entro dieci anni dalla data
dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le
condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o
con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per lindennizzabilità
in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia
professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita,
l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione del capitale o
della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione
della rendita in caso di aggravamento. Limporto della rendita è decurtato dellimporto
delleventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dellindennizzo
in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra,
può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e lasbestosi
e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della
liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui
sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
Nel caso in cui lassicurato, già
colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti
disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei
postumi ed alla liquidazione di ununica rendita o dellindennizzo in capitale
corrispondente al grado complessivo della menomazione dellintegrità psicofisica. Limporto
della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dellimporto delleventuale
indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
Il grado di menomazione dellintegrità
psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti
aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o
da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di
entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in
rendita, deve essere rapportato non allintegrità psicofisica completa, ma a quella
ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una
frazione in cui il denominatore indica il grado dintegrità psicofisica preesistente
e il numeratore la differenza tra questa ed il grado dintegrità psicofisica
residuato dopo linfortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze
degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data
di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 lassicurato
percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il
grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale
viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, lassicurato
continuerà a percepire leventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o
malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.
La misura della rendita può essere
riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La
rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei
limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione
accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto lindennizzo
in capitale calcolato con riferimento alletà dellassicurato al momento della
soppressione della rendita.
Quando per le condizioni della lesione non
sia ancora accertabile il grado di menomazione dellintegrità psicofisica e sia,
comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dellindennizzo in capitale, lIstituto
assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone
comunicazione allinteressato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del
certificato medico constatante la cessazione dellinabilità temporanea assoluta, con
riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno
dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso lindennizzo
definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.
In caso di morte dellassicurato,
avvenuta prima che lIstituto assicuratore abbia corrisposto lindennizzo in
capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della
guarigione clinica e la morte.
Per lapplicazione dellarticolo
77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma
2, lett. b).
Per quanto non previsto dalle presenti
disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile.
Allonere derivante dalla prima
applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con
unaddizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalità
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma
3.
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(*) Comma così modificato prima dall'art. 73, comma 3, L. 388/2000 (Finanziaria
2001) e poi dall'art. 1, D.Lgs. 19 aprile 2001, n. 202 (vedi al sommario della presente
banca dati). L'art. 1 si applica ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie
professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, ai sensi del comma 2 dello stesso
articolo 1.
(**) Con il D.M. 12 luglio 2000 (vedi al sommario
della presente banca dati), sono state approvate la "tabella delle menomazioni",
la "tabella indennizzo danno biologico" e la "tabella dei
coefficenti", relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
CAPO III
Disposizioni in materia di semplificazione
e snellimento delle procedure
Art. 14
(Norme in materia di procedure e speditezza
dellazione amministrativa)
Al fine di garantire maggiore speditezza
allazione amministrativa, il Consiglio di amministrazione dellINAIL può
adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina
dellassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali
delibere sono soggette allapprovazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. La presente disposizione non si applica ai procedimenti aventi ad oggetto
diritti soggettivi.
A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo
unico debbono comunicare allINAIL, ferme restando le disposizioni di cui allarticolo
12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal
servizio contestualmente allinstaurazione del rapporto di lavoro o alla sua
cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione
amministrativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione
di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui allarticolo 197 del testo
unico e successive modificazioni e integrazioni.
CAPO IV
Disposizioni in materia di riordinamento
dei compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni
Art. 15
(Natura e funzione del Casellario centrale
infortuni)
Il Casellario centrale infortuni, di
seguito denominato Casellario, svolge con autonomia gestionale una funzione pubblica,
sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi della
struttura e delle risorse organizzative poste a disposizione dallINAIL, il quale
provvede alle relative necessità, determinate secondo le indicazioni dellorgano di
governo del Casellario, di cui allarticolo 19, comma 2, mediante previsione di spesa
su separato capitolo nellambito del bilancio dellIstituto.
Il Casellario è titolare della banca dati,
relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali,
la quale viene alimentata dai soggetti indicati nellarticolo 17, in seguito
denominati utenti.
Art. 16
(Compiti del Casellario)
Il Casellario svolge i seguenti compiti:
archiviare, conservare, comunicare agli
utenti dati, relativi a casi dinfortunio professionale e non professionale e di
malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, anche a
prescindere da uno specifico evento lesivo;
elaborare i dati, mediante procedure
informatiche, che consentano lottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma
aggregata da parte dei soggetti autorizzati;
favorire lintegrazione ed il raccordo
della propria banca dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonché
con quelle a carattere previdenziale.
Può, altresì, fornire dati in forma
aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni pubbliche e private di studi e
ricerche.
Art. 17
(Utenti del Casellario)
- Sono autorizzati allaccesso alle informazioni contenute
nella banca dati:
gli istituti che esercitano lassicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
gli enti che esercitano, congiuntamente o
disgiuntamente, lassicurazione contro i rischi di infortunio e lassicurazione
contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi, soggetti al controllo
dellIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP).
Art. 18
(Obblighi e diritti degli utenti)
Gli utenti sono tenuti a comunicare al
Casellario i casi dinvalidità derivanti da infortunio professionale e non o da
malattia professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o altri casi dinvalidità
o di morte, comunque accertati nellesercizio delle loro funzioni istituzionali.
I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto
ad acquisire i dati relativi a casi dinfortunio professionale e non professionale e
di malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, nonché dati
in forma aggregata per indagini conoscitive sullesistenza di precedenti, anche
indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo.
Le comunicazioni relative agli eventi di
cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate nei termini e con le modalità indicati nel
Regolamento di esecuzione, di cui allarticolo 22.
Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi
della legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive modifiche e integrazioni, della
utilizzazione dei dati acquisiti dal Casellario.
Per consentire ladeguamento delle
strutture organizzative ed informative, lobbligo di cui al comma 1 relativo agli
enti che esercitano lassicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di
automezzi decorre a partire dallanno successivo alla data di entrata in vigore del
regolamento di esecuzione di cui allarticolo 22.
Art. 19
(Organi del Casellario)
Gli organi del Casellario sono:
Comitato di gestione
Presidente
Il dirigente responsabile del Casellario
Il Comitato di gestione, di seguito
denominato Comitato, è composto da:
un rappresentante del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente;
un rappresentante dellINAIL;
un rappresentante dellIstituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
un rappresentante dellutenza
pubblica diverso dallINAIL ;
un rappresentante dellEnte nazionale
di previdenza e assistenza per gli impiegati dellagricoltura (ENPAIA);
un rappresentante delle imprese di
assicurazione designato dallAssociazione nazionale tra le imprese assicuratrici
(A.N.I.A.).
il dirigente responsabile del Casellario,
designato dallINAIL ;
due esperti, uno in materia di
assicurazione e uno in materia di discipline statistiche, designati dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale;
Su delibera del Comitato di gestione
approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere
variata la composizione del Comitato medesimo in funzione delle esigenze emergenti.
I membri, nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e
possono essere confermati per una sola volta. Il Comitato è validamente costituito con la
presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza
assoluta. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
stabilisce le modalità per lacquisizione
e la gestione dei dati;
determina le linee generali e i criteri di
massima per la gestione del servizio;
delibera il Regolamento di esecuzione di
cui allarticolo 22;
determina i contributi dovuti dagli
utenti , in base alla spesa effettivamente sostenuta;
sovrintende in genere al funzionamento ed
alla gestione del Casellario, adottando i necessari provvedimenti;
delibera, annualmente, il bilancio di
previsione e il conto consuntivo della gestione e lo sottopone al Consiglio di
amministrazione dellINAIL.
Il Presidente:
ha la rappresentanza legale del
Casellario;
assume i provvedimenti di carattere
indilazionabile, sottoponendoli a ratifica del Comitato nella prima riunione utile.
Il dirigente responsabile del Casellario:
cura lesecuzione delle deliberazioni
del Comitato;
dirige i servizi e, sulla base delle
deliberazioni del Comitato, organizza il funzionamento di essi;
segnala al Comitato i casi di inadempienza
da parte degli utenti;
firma gli atti di gestione in conformità
alla disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché gli altri la cui firma sia a lui delegata dal
Presidente;
esercita in genere tutte le attribuzioni a
lui demandate dal Comitato;
svolge una funzione di collegamento con le
strutture competenti dellINAIL in ordine allacquisizione e gestione delle
risorse ed alla regolazione dei flussi finanziari nellambito del bilancio dellINAIL.
Art. 20
(Sanzioni)
Linosservanza degli obblighi di cui
allarticolo 18, comma 1, comporta lapplicazione di una sanzione amministrativa
di lire 50.000, maggiorata del 10 per cento in ogni caso di reiterazione. Ai proventi
derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui allarticolo
197 del testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 21
(Contributi)
Le spese per le modifiche strutturali,
laggiornamento delle tecnologie, il funzionamento in genere del Casellario
sono anticipate dallINAIL e, successivamente, ripartite tra gli utenti di cui allarticolo
17.
Il contributo viene determinato,
annualmente, dal Comitato, in base alla spesa effettivamente sostenuta per il
servizio e commisurato ad una percentuale dei premi e contributi di assicurazione, ivi
compresi, nel limite del 10 per cento i premi di assicurazione relativi alla
responsabilità civile auto, incassati nellanno di riferimento.
Art. 22
(Regolamento di esecuzione)
Le norme di esecuzione del presente capo,
nonché le modalità di individuazione dei responsabili del trattamento dei dati ed il
sistema di sicurezza degli accessi nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono
disciplinati con regolamento, adottato dal Comitato entro novanta giorni dal suo
insediamento ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili
con le norme di cui al presente capo.
Capo V
Interventi per il miglioramento delle
misure di prevenzione
Art. 23
(Programmi e progetti in materia di
sicurezza e igiene del lavoro)
E istituito, in via sperimentale, per
il triennio 1999-2001, in seno alla contabilità generale dellINAIL, apposita
evidenza finalizzata, nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di
sostegno di:
programmi di adeguamento delle strutture e
dellorganizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e
medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
progetti per favorire lapplicazione
degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici,
multimediali, grafico visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma
gratuita o a costo di produzione.
Per il finanziamento degli interventi di
cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, sono
determinate, in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse
economiche da conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire.
Nellambito dei poteri programmatori,
lINAIL determina:
i criteri di priorità per lammissione
dei progetti, avendo particolare riguardo allambito lavorativo in cui risulta più
accentuato il fenomeno infortunistico;
le modalità per la formulazione dei
progetti;
i termini di presentazione dei progetti;
lentità delle risorse da destinare
annualmente alle finalità di cui al comma 1 con particolare riguardo ai programmi di
adeguamento delle strutture e dellorganizzazione alla normativa in materia di
sicurezza e di igiene sul lavoro.
La determinazione di cui al comma 3 è
sottoposta allapprovazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Il Consiglio di amministrazione dellINAIL,
sulla base dei principi e dei criteri definiti dalle norme regolamentari di cui al comma
3, provvede allapprovazione dei singoli progetti.
Art. 24
(Progetti formativi e per labbattimento
delle barriere architettoniche)
Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dellINAIL
definisce, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, dintesa con le regioni,
in raccordo con quanto stabilito in materia dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, indirizzi
programmatici finalizzati alla promozione e al finanziamento dei progetti formativi di
riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché, in tutto o in parte,
dei progetti per labbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie
imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in sevizio o che
assumono invalidi del lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione ai maggiori
flussi finanziari derivanti dai piani di lotta allevasione contributiva nel limite
di 150 miliardi complessivi.
Sulla base degli indirizzi programmatici di
cui al comma 1 il Consiglio di amministrazione dellINAIL definisce i criteri e le
modalità per lapprovazione dei singoli progetti in analogia a quanto previsto dallarticolo
23, comma 3.
CAPO VI
Primi interventi di riordino dellassicurazione
infortuni in agricoltura.
Art. 25
(Denuncia degli infortuni sul lavoro)
A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, lobbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di
cui allarticolo 238 e 239 del testo unico è posto a carico del datore di lavoro,
per gli operai agricoli a tempo determinato, e carico del titolare del nucleo di
appartenenza dellinfortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.
Le modalità operative per la denuncia di
cui al comma 1 sono stabilite con delibera del Consiglio di amministrazione dellINAIL
da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 26
(Verifiche ispettive per levasione e
lelusione assicurativa)
Sulla base delle risultanze dellistruttoria
per la liquidazione delle prestazioni per infortuni o malattia professionale, lINAIL
provvede ad effettuare adeguati controlli ispettivi circa la regolarità assicurativa
delle aziende di riferimento, nellambito di piani di attività concordati con lINPS.
Art. 27
(Banca dati)
LINAIL provvede a realizzare, in
raccordo con lINPS e con lAnagrafe delle aziende agricole di cui allarticolo
14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda le
informazioni sulle aziende assicurate, una banca dati per i rischi professionali in
agricoltura in modo da rilevare informazioni su specifici andamenti infortunistici,
distintamente per diverse realtà produttive e per diverse zone territoriali, nonché
informazioni sulle cause e circostanze dellevento lesivo, al fine di valutarne lincidenza
economica per settore, e in modo da formulare ipotesi di condizioni di equilibrio
finanziario che tengano conto del rapporto di equilibrio fra solidarietà di categoria e
solidarietà generale.
Alla banca dati di cui al comma 1 possono
accedere le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative del
settore.
Art. 28
(Rideterminazione dei contributi)
Ai fini del riequilibrio e del risanamento
della gestione agricoltura, compatibilmente con la specificità del settore, fermo
restando quanto disposto dagli articoli 257 e 262 del testo unico, è previsto, per gli
anni 2001-2005, un incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori
autonomi agricoli nella misura massima complessiva del 50 per cento.
Per gli anni 2001 e 2002, lincremento
dei contributi di cui al comma 1 è fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun
anno; per gli anni successivi, la misura dellincremento è stabilita con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di
amministrazione dellINAIL.
Con effetto dallanno 2001 le aliquote
contributive per i lavoratori agricoli dipendenti sono incrementate del 12,5 per cento.
A decorrere dallanno 2001, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere determinata la
quota parte dei proventi derivanti dalla dismissione dei beni e dei diritti immobiliari
dellINAIL destinata a riduzione dellincremento dei contributi del settore
agricolo previsto dal presente articolo.
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