Sez.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Giovanni Silvio COCO Presidente
1. Dott. Enzo COSTANZO Consigliere
2. Dott. Salvatore BOGNANNI "
3. Dott. Umberto ATRIPALDI "
4 .Dott. Vincenzo ROMIS Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) A.F. nato il ………….;
avverso SENTENZA del 30/11/2000 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di
TARANTO.
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott.
ROMIS VINCENZO;
udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Generale
dott. Mario IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità
del ricorso;
udito il difensore Avv. Tommaso IMPERIO che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Taranto condannava A.F. alla pena di mesi quattro di
reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche, per aver
colposamente cagionato la morte di Saverio De Michele. All'A. era
stato contestato il reato di omicidio colposo con imputazione così
formulata: perché, nell'esercizio della professione medica,
dopo aver eseguito alcuni esami radiografici sul D.M. il 9 settembre
1987, per colpa - consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia
ed in particolare non individuando, e comunque omettendo di descrivere
nel referto radiologico relativo alla proiezione postero-anteriore
del torace, la presenza di una opacità ovalare di media densità,
in regione apico-sottoclaveare sinistra (del diametro di circa cm.
1-1,5) modicamente ispessita e dai margini irregolari, successivamente
svelatasi quale formazione neoplastica polmonare, e non ritenendo
di suggerire ulteriori e tempestive indagini, anche di tipo stratigrafico
e tomografico - aveva impedito una più precoce diagnosi della
malattia e l'attuazione di interventi terapeutici medici e chirurgici,
cagionando così il decesso del D.M. avvenuto il 16 ottobre
1990. II Pretore condannava altresì l'imputato al risarcimento
dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in
separato giudizio, con una provvisionale di lire venti milioni.
Proponeva rituale impugnazione l'A. duolendosi, in rito, della decisione
del Pretore di acquisire, dopo una precedente contraria statuizione
al riguardo, una relazione del prof. Angelo Fiori sol perché
successivamente sottoscritta dal difensore di parte civile, e, nel
merito, dell'affermazione di colpevolezza sull'asserito rilievo della
mancanza di profili di colpa e, comunque, della insussistenza del
nesso di causalità tra la condotta addebitata e l'evento.
La Corte d'Appello di Taranto dichiarava non doversi procedere nei
confronti dell'imputato perché estinto il reato per intervenuta
prescrizione, e, dopo aver precisato di dover decidere sulla impugnazione
proposta nell'interesse dell'imputato ai soli effetti delle disposizioni
e dei capi della deliberazione pretorile concernenti gli interessi
civili (ciò ai sensi dell'art. 578 c.p.p.), riteneva di dover
confermare le conclusioni cui era giunto il primo giudice, circa la
ritenuta sussistenza della responsabilità professionale dell'imputato,
e motivava il suo convincimento con un percorso argomentativo che
può riassumersi nei termini di seguito precisati.
La Corte distrettuale riteneva opportuno ricordare innanzi tutto i
principali passaggi dell'"iter" motivazionale seguito dal
primo giudice il quale aveva fondato l'affermazione di colpevolezza
su un apparato argomentativo così sintetizzato: A) significativo
rilievo probatorio andava riconosciuto alle conclusioni del collegio
peritale formato dai professori Palmieri e Sasso, secondo cui la presenza
del nodulo (ancorché di modeste dimensioni) e, soprattutto,
di strie fibrotiche risalenti verso la posizione apicale del polmone,
sintomatiche della diagnosi di neoplasia, imponeva - anche alla luce
del dato anamnestico (broncopneumopatia cronica) e del fatto che trattavasi
di un fumatore - l'indicazione e descrizione della opacità
nel referto ed inoltre la prescrizione di approfondite indagini, atteso
che la presenza di un nodulo senza contorni irregolari poteva indurre
ad una diagnosi benigna e, viceversa, l'esistenza di un nodulo con
strie fibrotiche implicava il forte sospetto di una neoplasia con
conseguente necessità di più approfonditi accertamenti;
B) nella mancata indicazione della presenza della opacità,
in quanto conseguita alla mancata constatazione della stessa ovvero
ad una negligente lettura-visione della lastra (attribuibile quindi
a negligenza o imperizia), andava ravvisata la colpa professionale
dell'A.; C) quanto al nesso causale, doveva ritenersi assai probabile
l'incidenza causale immediata sull'evento morte della metastasi epatica
che doveva considerarsi derivata (al pari della metastasi cerebrale)
dalla neoplasia polmonare rivelatasi fortemente invasiva. In risposta
alle censure di merito dedotte dall'appellante, la Corte distrettuale
evidenziava quanto segue: 1) pur in mancanza dell'indagine autoptica
che avrebbe potuto consentire di individuare in termini inequivocabili
l'elemento che aveva determinato l'arresto cardio-circolatorio - e
pur essendo emerso che il De Michele era affetto da altre patologie
gravi (quali l'aneurisma dell'aorta addominale, la broncopatia ostruttiva,
un diffuso enfisema ed una rilevante epatopatia) - l'accertata evoluzione
della neoplasia polmonare verso la formazione di metastasi a livello
encefalico già nel 1989 ed a livello epatico nel 1990 induceva
a ritenere compatibile, sulla base delle conoscenze cliniche e delle
probabilità scientifiche, l'"exitus" con la malattia
tumorale piuttosto che con le altre, ed a riconoscere ad essa, con
il carattere della certezza, efficacia causale esclusiva; 2) in un
quadro clinico caratterizzato da plurime patologie doveva attribuirsi
rilievo, ai fini della individuazione della causa della morte del
D.M., in termini di elevatissima probabilità - e quindi di
certezza - alla comprovata ingravescenza della patologia neoplastica
verso processi di formazione di metastasi, e quindi verso la caduta
degli equilibri vitali dell'organismo; 3) la presenza della opacità
nella lastra ed il silenzio nel relativo referto rilasciato dal radiologo
A. costituivano dati certi nel processo; 4) la mancata rilevazione
della opacità non poteva che essere conseguita ad imperizia
o a negligenza, vale a dire ad un errore di lettura per omessa visualizzazione
della opacità ovvero ad una errata valutazione della idoneità
nosologico-clinica della opacità stessa, atteso che la sede
di detta opacità in zona apicale (ossia in zona assai sensibile
a complessi primari in un contesto, estremamente ricco di elementi
patologici tra cui predominavano esiti pleuritici, fibrotici polmonari
e bronchitico-enfisematosi in soggetto dichiaratosi fumatore) imponeva
senz'altro la sua visualizzazione, l'adeguato suo apprezzamento e,
comunque, la sua esplicitazione in referto; 5) la diagnosi della neoplasia
polmonare, se ed in quanto effettuata nel settembre 1987, vale a dire
in epoca in cui la lesione era di modeste dimensioni (appena cm. 1,5)
e non era accompagnata da manifestazioni di invasività, avrebbe
implicato, pur in costanza di una prognosi comunque infausta, il ricorso
a tempestivi rimedi chirurgici e terapeutici (come la resezione polmonare),
ed avrebbe comportato, assai probabilmente, una sopravvivenza a cinque
anni, maggiore quindi rispetto a quella di tre anni intervenuta in
concreto, e comunque un iter clinico favorevole: donde la colpa professionale
dell'imputato e la conseguente sua responsabilità sotto il
profilo risarcitorio. La Corte d'Appello non mancava infine di richiamare,
a sostegno del proprio convincimento, l'indirizzo interpretativo della
giurisprudenza secondo cui, in tema di nesso di causalità in
materia di colpa professionale medica per condotta omissiva, deve
escludersi il ricorso alla categoria valutativa della probabilità
ma è necessaria la sussistenza in termini di certezza del collegamento
eziologico tra l'azione richiesta come doverosa, e non commessa, e
l'evento.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'A., tramite il difensore, deducendo
censure che possono così riassumersi: a) omesso esame del motivo
di appello concernente l'acquisizione al processo da parte del Pretore
della relazione del prof. Fiori; b) vizio motivazionale in ordine
alla valutazione delle risultanze probatorie, sia per quanto concerne
l'individuazione di profili di colpa nella condotta dell'A., sia per
quel che riguarda la ritenuta sussistenza del nesso causale tra la
omessa indicazione nel referto della opacità e la morte del
D.M.. Il difensore dell'imputato ha poi prodotto memoria difensiva
con ulteriori argomentazioni a sostegno delle tesi svolte con il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta
prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione
un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della
decisione per vizi attinenti alla sua motivazione. II sindacato di
legittimità circa la mancata applicazione del secondo comma
dell'art. 129 c.p.p. deve essere circoscritto all'accertamento della
ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento
nel merito con una delle formule prescritte; la conclusione può
essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza
del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente
sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti
a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di
nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili
con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva,
determinando il congelamento della situazione processuale esistente
nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata:
qualora, dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetta,
nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza
di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato,
prevale l'esigenza della definizione immediata del processo.
Nella concreta fattispecie, nella sentenza della Corte distrettuale
non sono riscontrabili elementi di giudizio idonei a riconoscere la
prova evidente dell'innocenza del prevenuto ma sono contenute valutazioni
di segno diametralmente opposto logicamente conducenti all'accertamento
della sua responsabilità.
Esclusa l'applicabilità dell'art. 129 del codice di rito -
ed essendo stata confermata nei confronti dell'imputato, con la sentenza
oggetto del ricorso, la condanna al risarcimento dei danni cagionati
dal reato, già pronunciata dal primo giudice - la declaratoria
di estinzione del reato per intervenuta prescrizione comporta la necessità
di esaminare le doglianze del ricorrente ai soli effetti delle disposizioni
e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili (art.
578 c.p.p.).
Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza
delle censure.
Quanto al primo motivo, la omessa valutazione da parte della Corte
d'Appello della doglianza concernente la decisione del Pretore di
acquisire la relazione del prof. Fiori, dopo una precedente diversa
statuizione, appare del tutto irrilevante sotto vari aspetti: a) il
ripensamento del primo giudice al riguardo, appare giustificato dal
fatto che la relazione fu in un secondo momento sottoscritta dal difensore
il quale dunque in tal modo la fece propria attribuendole la valenza
formale di una memoria difensiva: di tal che il detto documento potè
dunque legittimamente trovare ingresso nel processo;
b) in ogni caso, alcun rilievo risulta attribuito, dal punto di vista
probatorio, a tale relazione ne' dal Pretore ne' dalla Corte d'Appello;
c) "ad abundantiam" giova infine sottolineare che, secondo
il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
- ed in sintonia con quanto già si è in precedenza detto
con specifico riferimento ai rapporti tra le cause estintive del reato
e l'art. 129 c.p.p. - qualora già risulti una causa di estinzione
del reato, la sussistenza di una nullità (addirittura pur se
di ordine generale) non è rilevabile nel giudizio di cassazione,
"in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è
incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità
della causa estintiva" (in tal senso, "ex plurimis",
Sez. Un. 28/11/2001, Cremonese).
Parimenti infondata è la seconda doglianza, pur articolata
con diffuse argomentazioni specie per quel che concerne la problematica
relativa al nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento in materia
di colpa professionale medica: tematica, questa, oggetto di vivace
dibattito in dottrina e in giurisprudenza, che ha visto il recente
intervento delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Franzese
(ud. 10/7/2002, dep. 11/9/2002). Deve innanzi tutto sottolinearsi
che, per quel che riguarda l'individuazione dei profili di colpa nella
condotta del dottor A., con il gravame - attraverso la denunzia di
asseriti vizi di violazione di legge e di motivazione - sono state
riproposte, senza spunti di autentica novità, questioni sostanzialmente
di fatto, già ampiamente dibattute in sede di merito. Orbene
i vizi dedotti non sono riscontrabili nella sentenza impugnata con
la quale la Corte territoriale ha dimostrato di aver analizzato tutti
gli aspetti essenziali della vicenda, pervenendo, all'esito di un
approfondito vaglio di tutta la materia del giudizio, a conclusioni
sorrette da argomentazioni adeguate e logicamente concatenate. Certo,
nel caso in esame l'individuazione della "causa mortis"
è stata resa problematica non solo dalla mancanza di un esame
autoptico e dalla presenza nella vittima di altre patologie diverse
da quella neoplastica, ed ugualmente idonee a determinare il decesso,
ma anche dalle divergenti conclusioni di due collegi peritali nominati
dal primo giudice, ed ha rappresentato, per entrambi i giudici di
merito, il principale nodo da sciogliere ai fini della valutazione
della correttezza, sotto il profilo della diligenza e dell'osservanza
delle regole dell'arte medica, dell'operato del prevenuto. Ebbene,
il Pretore prima e la Corte d'Appello poi, nelle loro conformi ed
integrative pronunce, hanno ritenuto di privilegiare, in quanto giudicato
maggiormente attendibile sul piano tecnico-scientifico, il responso
diagnostico dei periti del secondo collegio i quali, concordemente,
hanno ricollegato, con elevato grado di probabilità vicino
alla certezza, l'evento letale ad un processo di metastatizzazione
che dalla sede polmonare si era sviluppato dapprima nella regione
encefalica e successivamente diffuso a livello epatico. Decisivo rilievo,
nella produzione delle infauste conseguenze, è stato dunque
attribuito alla evoluzione progressiva della neoplasia polmonare la
quale aveva finito, con il trascorrere del tempo, per interessare
organi di essenziale vitalità provocando infine l'"exitus"
per arresto cardio-circolatorio. Alcuna censura può quindi
essere mossa ai giudici di merito per aver motivatamente condiviso
e recepito (giova ricordare che il giudice resta pur sempre il "peritus
peritorum") le conclusioni dell'ultimo elaborato peritale, traendo
poi da dette conclusioni utili elementi di confutazione delle tesi
difensive e validi argomenti per affermare che il ritardo della diagnosi
della formazione neoplastica polmonare derivò da una superficiale
o errata lettura delle lastre del torace dalle quali risultava distintamente
evidenziata la presenza di una opacità ovalare, con strie fibrotiche,
all'apice polmonare di sinistra ed in sede sottoclaveare delle dimensioni
di circa cm.1-1,5: tale opacità, in particolare per la sede
e per le caratteristiche, avrebbe dovuto essere indicata nella relazione
dal dottor A. in modo da consentire al De Michele di sottoporsi, con
tempestività, ad ulteriori accertamenti clinici sulla natura
del nodulo. A causa della omissione da parte del dottor A. (il quale
o non vide l'opacità, ovvero la interpretò in modo errato
confondendola con una calcificazione, così trascurando la sede
ed i contorni irregolari della opacità), tali accertamenti
furono invece eseguiti a distanza di tempo, e solo in conseguenza
di nuovi esami radiografici effettuati nel febbraio 1989 dai quali
era emersa, pur in assenza di conclamate manifestazioni dell'affezione
tumorale, l'espansione verso più consistenti e sintomatiche
dimensioni (circa 4 cm.) di quella opacità polmonare già
esistente nel settembre 1987. Quanto all'omissione del dottor A.,
i componenti del secondo collegio peritale sono stati concordi nel
sottolineare che la presenza, perfettamente visibile e rilevabile
dalla radiografia, di strie fibrotiche risalenti verso la porzione
apicale del polmone, costituiva valido motivo per sospettare che il
nodulo con contorni irregolari - e benché di dimensioni inferiori
a 2 cm - potesse essere di origine tumorale. Donde l'obbligo da parte
del dottor A. di menzionare quella opacità.
Ciò detto in ordine ai profili di colpa ravvisabili nella condotta
del dottor A., ulteriori approfondimenti merita la questione concernente
il nesso di causalità tra il comportamento del dottor A. e
la morte del D.M..
In tema di colpa professionale medica, specie con riferimento ai comportamenti
omissivi, nella giurisprudenza di legittimità si è registrata
una notevole evoluzione. In epoca meno recente è stato talora
affermato che a far ritenere la sussistenza del rapporto causale,
"quando è in gioco la vita umana anche solo poche probabilità
di successo .... sono sufficienti" (Sez. 4, n. 4320/83); in altra
occasione si è specificato che, pur nel contesto di una "probabilità
anche limitata", deve trattarsi di "serie ed apprezzabili
possibilità di successo" (considerandosi rilevante, alla
stregua di tale parametro, una possibilità di successo del
30%: Sez. 4, n. 371/92); altra volta, ancora, non aveva mancato la
Suprema Corte di affermare che "in tema di responsabilità
per colpa professionale del medico, se può essere consentito
il ricorso ad un giudizio di probabilità in ordine alla prognosi
sugli effetti che avrebbe potuto avere, se tenuta, la condotta dovuta
..., è necessario che l'esistenza del nesso causale venga riscontrata
con sufficiente grado di certezza, se non assoluta ... almeno con
un grado tale da fondare su basi solide un'affermazione di responsabilità,
non essendo sufficiente a tal fine un giudizio di mera verosimiglianza"
(Sez. 4, n. 10437/93). In epoca meno remota la prevalente giurisprudenza
di questa Corte ha costantemente posto l'accento sulle "serie
e rilevanti (o apprezzabili) possibilità di successo",
sull'"alto grado di possibilità", ed espressioni
simili (così, Sez. 4, n. 1126/2000: nella circostanza è
stata apprezzata, a tali fini, una percentuale del 75% di probabilità
di sopravvivenza della vittima, ove fossero intervenute una diagnosi
corretta e cure tempestive).
Alla fine dell'anno 2000 la Suprema Corte in due occasioni (Sez. 4,
28 settembre 2000, Musto, e Sez. 4, 29 novembre 2000, Baltrocchi)
ha poi sostanzialmente rivisto "ex novo" la tematica in
questione procedendo ad ulteriori puntualizzazioni. In tali occasioni
è stato invero rilevato che "il problema del significato
da attribuire alla espressione ""con alto grado di probabilità""
... non può essere risolto se non attribuendo all'espressione
il valore, il significato, appunto, che le attribuisce la scienza
e, prima ancora, la logica cui la scienza si ispira, e che non può
non attribuirgli il diritto"; ed è stato quindi affermato
che "per la scienza non v'è alcun dubbio che dire ""alto
grado di probabilità"", ""altissima percentuale"",
""numero sufficientemente alto di casi"", voglia
dire che, in tanto il giudice può affermare che una azione
o omissione sono state causa di un evento, in quanto possa effettuare
il giudizio controfattuale avvalendosi di una legge o proposizione
scientifica che ""enuncia una connessione tra eventi in
una percentuale vicina a cento"" ....", questa in sostanza
realizzando quella "probabilità vicina alla certezza".
Successivamente (Sez. 4, 23/1/2002, dep. 10/6/2002, Orlando) è
stata sottolineata e ribadita la necessaria distinzione tra la probabilità
statistica e la probabilità logica, ed è stato evidenziato
come una percentuale statistica pur alta possa non avere alcun valore
eziologico effettivo quando risulti che, in realtà, un certo
evento è stato cagionato da una diversa condizione; e come,
al contrario, una percentuale statistica medio-bassa potrebbe invece
risultare positivamente suffragata in concreto dalla verifica della
insussistenza di altre possibili cause esclusive dell'evento, di cui
si sia potuto escludere l'interferenza.
È stato dunque richiesto l'intervento delle Sezioni Unite in
presenza del radicale contrasto che nel tempo si era determinato all'interno
della giurisprudenza di legittimità tra due contrapposti indirizzi
interpretativi in ordine alla ricostruzione del nesso causale tra
condotta omissiva ed evento, con particolare riguardo alla materia
della responsabilità professionale del medico-chirurgo: secondo
talune decisioni, che hanno dato vita all'orientamento delineatosi
più recentemente, sarebbe necessaria la prova che un diverso
comportamento dell'agente avrebbe impedito l'evento con un elevato
grado di probabilità "prossimo alla certezza", e
cioè in una percentuale di casi "quasi prossima a cento";
secondo altre decisioni sarebbero invece sufficienti "serie ed
apprezzabili probabilità di successo" per l'impedimento
dell'evento.
Le Sezioni Unite si sono quindi pronunciate con la sentenza Franzese
già sopra citata, con la quale sono stati individuati i criteri
da seguire perché possa dirsi sussistente il nesso causale
tra la condotta omissiva e l'evento, e sono stati enunciati taluni
princì pi che appare opportuno qui sinteticamente ricordare:
1) il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua
del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata
regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica
- si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta
doverosa impeditiva dell'evento "hic et nunc", questo non
si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente
posteriore o con minore intensità lesiva;
2) non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente
di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma,
o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale,
poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso
concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile,
così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì
escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata
e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del
medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con
"alto o elevato grado di credibilità razionale" o
"probabilità logica"; 3) l'insufficienza, la contraddittorietà
e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso
causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile,
sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico
rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento
lesivo, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa
e l'esito assolutorio del giudizio; 4) alla Corte di Cassazione, quale
giudice di legittimità, è assegnato il compito di controllare
retrospettivamente la razionalità delle argomentazioni giustificative
- la cd. giustificazione esterna - della decisione, inerenti ai dati
empirici assunti dal giudice di merito come elementi di prova, alle
inferenze formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono le
conclusioni: non la decisione, dunque, bensì il contesto giustificativo
di essa, come esplicitato dal giudice di merito nel ragionamento probatorio
che fonda il giudizio di conferma dell'ipotesi sullo specifico fatto
da provare. Può dunque affermarsi che le Sezioni Unite hanno
ripudiato qualsiasi interpretazione che faccia leva, ai fini della
individuazione del nesso causale quale elemento costitutivo del reato,
esclusivamente o prevalentemente su dati statistici ovvero su criteri
valutativi a struttura probabilistica, in tal modo mostrando di propendere,
tra i due contrapposti indirizzi interpretativi sopra ricordati, maggiormente
verso quello delineatosi in tempi più recenti. Ma va subito
detto che il percorso motivazionale seguito dalle Sezioni Unite e
le espressioni letterali dalle stesse adoperate nel formulare i principi
enunciati, non possono in alcun modo indurre, ad avviso di questo
Collegio, alla conclusione - che magari potrebbe eventualmente scaturire
da una lettura frettolosa della sentenza Franzese - della necessità
della individuazione del nesso di causalità in termini di certezza
oggettiva (storica e scientifica), risultante da elementi probatori
di per sè altrettanto inconfutabili sul piano della oggettività.
Ed invero se così fosse, dovrebbe giungersi alla conclusione
- volendo limitare l'analisi e le valutazioni alla materia della colpa
per responsabilità omissiva dei medico che in questa sede concretamente
interessa - che non sarebbe mai possibile pervenire all'affermazione
di responsabilità, per condotta omissiva, nel caso di mancanza
di autopsia, atteso che solo l'esame autoptico può consentire
di accertare in termini di oggettiva e scientifica certezza la causa
del decesso di un soggetto: e non v'è chi non veda che una
siffatta conclusione sarebbe evidentemente inaccettabile perché
contraria ai basilari princì pi che regolano la materia della
prova nel processo penale, quali la non legalità della prova,
il libero convincimento del giudice, la possibilità dell'affermazione
di colpevolezza all'esito di un processo indiziario, la necessità
di motivazione logica ed adeguata. Quella certezza che le Sezioni
Unite hanno individuato come indispensabile per poter affermare la
sussistenza del nesso causale, quale "condicio sine qua non"
di cui agli artt. 40 e 41 del codice penale, è dunque una certezza
tra virgolette, vale a dire la "certezza processuale" che,
in quanto tale, non può essere individuata se non con l'utilizzo
degli strumenti di cui il giudice dispone per le sue valutazioni probatorie;
"certezza" che deve essere pertanto desunta dal giudice
valorizzando tutte le circostanze del caso concreto sottoposto al
suo esame, secondo un procedimento logico - analogo a quello seguito
allorquando si tratta di valutare la prova indiziaria, la cui disciplina
è dettata dal secondo comma dell'art. 192 del codice di procedura
penale - che consenta di poter ricollegare un evento ad una condotta
omissiva "al di là di ogni ragionevole dubbio" (vale
a dire, con 'alto o elevato .grado di credibilita' razionalè
o 'probabilita' logicà). Non sembra che possa diversamente
intendersi il pensiero che le Sezioni Unite hanno voluto esprimere
allorquando hanno testualmente affermato che deve risultare "giustificata
e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del
medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con
'alto o elevato grado di credibilita' razionalè, o 'probabilita'
logicà". Ciò detto, non resta ora che verificare
se, nel caso che ne occupa, il percorso motivazionale seguito dai
giudici del merito - posto a fondamento del convincimento della responsabilità
del dottor A. - sia in sintonia con i princì pi di cui sopra
affermati dalle Sezioni Unite.
La risposta è affermativa. Ed invero i giudici del merito hanno
sostenuto che l'omessa indicazione da parte del dottor A. della opacità
evidenziata nella lastra relativa alla radiografia cui si era sottoposto
il De Michele, determinò l'espansione e l'invasività,
e la conseguente metastatizzazione, della neoplasia polmonare ritenuta
quale causa della morte del D.M.; ed hanno espresso tale convincimento
utilizzando le regole processuali stabilite dalla legge per la individuazione
e la valutazione degli elementi probatori. Il Pretore prima e la Corte
d'Appello poi, con le rispettive integrative sentenze, hanno invero
motivatamente precisato (e deve qui intendersi integralmente richiamato
tutto quanto argomentato dai giudici stessi ed in precedenza sinteticamente
ricordato nella parte relativa allo "svolgimento del processo")
di dover condividere le conclusioni dei periti del secondo collegio,
e, in conformità alle indicazioni tecniche e scientifiche fornite
dai periti stessi, hanno affermato che: a) la morte del D.M. era stata
determinata con elevata probabilità dalla formazione di metastasi
epatiche e comunque era da ritenersi sicuramente riconducibile alla
malattia neoplastica (pag. 9 della sentenza di primo grado); b) deponevano,
al di là di ogni ragionevole dubbio, per la natura neoplastica
della opacità presente in zona apico-subclaveare di sinistra
già nel settembre 1987 i seguenti dati: 1) la corrispondenza
topografica tra la opacità non rilevata e non identificata
dall'A. ed il nodulo neoplastico diagnosticato con il carattere della
certezza nel marzo 1989, siccome testimoniata dalla perfetta sovrapposizione
delle loro immagini; 2) l'evoluzione dimensionale dall'iniziale misura
di cm. 1,5 ai quattro centimetri del marzo 1989, per la sua compatibilità
con l'intervallo di diciassette mesi intercorso tra i due esami e,
quindi, con una retrodatazione della neoplasia al settembre 1987;
3) i dati clinici rappresentati dalla rilevazione di metastasi cerebrale
già nel marzo 1989 - ossia nel medesimo contesto in cui fu
diagnosticata la neoplasia polmonare - nonché dall'invasione
neoplastica del fegato solo nel settembre 1990: dati rivelatori di
un'ingravescenza della patologia neoplastica primaria e secondaria
secondo scansioni temporali compatibili con la retrodatazione dell'insorgenza
del nodulo neoplastico in epoca anteriore e prossima al settembre
1987 ossia all'epoca dell'intervento radiografico dell'imputato (pagg.
29-30 della sentenza d'appello); c) quale che fosse la natura della
opacità, che poteva o non poteva essere espressione di un nodulo
neoplastico, la sua sede in zona apicale - ossia in zona assai sensibile
a complessi primari in un contesto estremamente ricco di elementi
patologici tra cui predominavano esiti pleuritici, fibrotici polmonari
e bronchitico-enfisematosi in soggetto dichiaratosi forte fumatore
- imponeva senz'altro la sua visualizzazione, l'adeguato suo apprezzamento
e, comunque, la sua esplicitazione in referto (pag. 33 della sentenza
d'appello); d) la diagnosi della patologia polmonare, se ed in quanto
effettuata nel settembre 1987, vale a dire in epoca in cui la lesione
era di ridotte dimensioni (appena cm. 1,5) e non era accompagnata
da manifestazioni di invasività, avrebbe consentito assai probabilmente
(pur in costanza di una prognosi comunque infausta) - con il ricorso
a tempestivi rimedi chirurgici e terapeutici come la resezione polmonare
- una sopravvivenza a cinque anni, maggiore quindi rispetto a quella
di anni tre intervenuta in concreto, comunque un decorso clinico favorevole
(pagg. 33-34 della sentenza d'appello). Ciò posto, va poi sottolineato
che l'espressione "assai probabilmente" usata dai giudici
di secondo grado - concettualmente del tutto simile alle locuzioni
adottate dalle Sezioni Unite ("alto o elevato grado di credibilità
razionale" o "probabilità logica") - soddisfa
pienamente anche l'esigenza dell'esito del giudizio controfattuale:
è infatti regola di esperienza, nonché scientifica,
che l'efficacia di una diagnosi tumorale, ai fini di una più
lunga sopravvivenza, e comunque di un decorso della malattia sicuramente
migliore (cioè con minore intensità lesiva), è
direttamente ricollegabile alla sua tempestività e precocità;
ben diverse sarebbero state le conseguenze di una diagnosi di un tumore
polmonare di dimensioni di cm. 1,5 nel settembre del 1987, in assenza
di sintomi di allarme e di segni clinici rivelatori di metastasi,
rispetto alla diagnosi del tumore polmonare di 4 centimetri, e già
con la presenza di una metastasi cerebrale, effettuata nel marzo 1989.
I giudici di merito hanno dunque posto a fondamento del loro convincimento,
quale supporto scientifico ai fini della individuazione del nesso
causale, più volte anche espressamente evocandola, la relazione
del secondo collegio di periti secondo cui, con una più rapida
diagnosi, si sarebbe avuta una assai probabile più lunga sopravvivenza
del De Michele (sopravvivenza statisticamente indicata nella percentuale
del 48% dei casi, con un riferimento ad un arco temporale addirittura
di cinque anni), e certamente la resezione polmonare, eseguita nel
momento di una diagnosi locale, avrebbe benevolmente potuto influenzare
il decorso clinico (giova ricordare che le Sezioni Unite, con la sentenza
più volte ricordata, nel pronunciare declaratoria di estinzione
del reato per prescrizione, hanno ritenuto configurabile la responsabilità
dell'imputato ricorrente, ai fini delle statuizioni concernenti gli
interessi civili, in relazione all'addebito di non aver compiuto,
nella qualità di medico, una corretta diagnosi e di non aver
praticato adeguate cure al paziente: diagnosi e cure che, se doverosamente
realizzate, sarebbero state idonee ad evitare la progressiva evoluzione
di una patologia infettiva letale).
I giudici del merito non hanno mancato poi di considerare, sempre
con riferimento alla problematica relativa alla individuazione del
nesso causale, che il De Michele era affetto da altre patologie di
indiscussa gravità: ma, in risposta alle deduzioni difensive
svolte dalla difesa dell'A. al riguardo, hanno escluso, basandosi
anche in proposito sulle conclusioni dei periti del secondo collegio,
che il decesso del D.M. potesse essere stato causato da taluna delle
patologie diverse dalla neoplasia. Nella sentenza di primo grado (pag.
9) il Pretore ha sottolineato quanto segue: "... ritengono i
predetti periti che qualunque sia stato il succedersi degli eventi
nella fase terminale, la loro dinamica va collegata alla patologia
neoplastica, conclusione che questo giudice ritiene di condividere
perché tale patologia, in quella fase, era quella assolutamente
preponderante e l'unica risultante dalla documentazione clinica che
potesse produrre un simile grave evento. Certo non si vuole in questo
modo escludere ogni altra causa del decesso, ma va dato atto che in
quel momento la patologia che più di tutte affliggeva il D.M.,
e che con elevata probabilità poteva causarne il decesso, era
quella sopra descritta. Del resto mancano riscontri alla tesi secondo
cui la morte del predetto può attribuirsi ad altre patologie".
Non meno esplicite e significative risultano, al riguardo, le affermazioni
contenute nella sentenza di secondo grado laddove i giudici dell'appello
si sono così espressi: "... è da ritenersi, con
l'ausilio degli autori dell'ultima indagine tecnica e ad onta della
contraria tesi dell'imputato, convergere tutti gli elementi (radiografico,
istologico e clinico) sull'incidenza causale primaria del carcinoma
polmonare e dell'imponente processo di metastasi a carico di organi
di essenziale vitalità e, quindi, sulla certezza della risalenza
della morte di S.D.M. agli squilibri metabolico, immunitario, ventilatorio,
emorragico indotti dalla malattia tumorale e ad essa soltanto connessi
..."(pag. 22); "... l'accertata evoluzione della neoplasia
polmonare verso la metastatizzazione a livello encefalico già
nel 1989 e a livello epatico nel 1990 rende, sulla base delle conoscenze
cliniche e delle probabilità scientifiche, compatibile l'"exitus"
con la suddetta patologia piuttosto che con le altre e riconosce ad
essa, con il carattere della certezza, efficacia causale esclusiva"
(pag. 23);
"... in un quadro clinico caratterizzato da plurime patologie
... rileva in termini di elevatissima probabilità e, quindi,
di certezza la comprovata ingravescenza della patologia neoplastica
verso processi di graduale metastatizzazione e, quindi, verso la caduta
degli equilibri vitali dell'organismo quale causa della morte di S.D.M."
(pag. 24).
Anche sul punto il convincimento dei giudici trova, pertanto, adeguato
conforto scientifico nell'elaborato dei periti del secondo collegio.
Voler dunque accennare, secondo la prospettazione difensiva del ricorrente,
alle altre patologie, diverse dalla neoplasia, quali possibili cause
del decesso del D.M., altro non può significare che formulare
mere congetture ed ipotesi, pur teoricamente possibili ma in concreto
del tutto improbabili. La mancanza, puntualmente sottolineata dai
giudici del merito, del benché minimo dato a conforto di siffatte
congetture, non rende possibile - dovendo rimanere ancorati alle regole
che disciplinano la valutazione delle prove - neutralizzare dati certi
ed oggettivi quali la neoplasia e le metastasi, l'invasività
della patologia stessa, il suo effetto devastante sugli equilibri
delle funzioni vitali del D.M..
Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni, deve affermarsi
che le argomentazioni giustificative addotte dai giudici della Corte
d'Appello di Taranto a sostegno del convincimento espresso circa la
responsabilità del dottor A., appaiono, all'esito del vaglio
di legittimità, del tutto razionali, rigorosamente ancorate
alle acquisizioni processuali, logicamente concatenate, e, dunque,
immuni dai vizi denunciati con il gravame.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 NOVEMBRE 2002
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