Suprema
Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza
n.39486/2006 (Presidente: F. Romano; Relatore: G. Conti)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
VI PENALE
SENTENZA
FATTO
Con
la sentenza in epigrafe la corte di appello di Caltanissetta
confermava la sentenza in data 9 mag. 2003 del tribunale
di Gela, appellata da C.M., condannata, con le attenuanti
generiche, alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre
alla interdizione dai pubblici uffici per un anno
e al risarcimento dei danni in favore della parte
civile, in quanto responsabile del reato di cuiall’art.
328 c.p. [1], perché, nella qualità
di infermiera generica di servizio presso l’ospedale
di Mazzarino, indebitamente rifiutava di effettuare
le operazioni di pulizia del degente B.G., sottoposto
a un intervento di resezione colica, il cui letto
e le parti intime erano imbrattate con le feci fuoriuscite
dalla sacca di contenimento delle stesse, atto che
per ragioni di igiene e di sanità doveva essere
compiuto senza ritardo, accampando la scusa di provare
vergogna per la differenza di sesso e allontanandosi
dal reparto per circa mezz’ora (in Mazzarino,
il n2 lug. 1999).
Osservava
la corte di appello che i fatti risultavano provati
attraverso le testimonianze rese dal genero della
persona offesa D.L.C. e di quelle di B.G. e F.L.,
che si trovavano nel giorno del fatto ricoverati nella
stessa stanza del B.
Ricorre
personalmente per cassazione l’imputata, che
deduce con un primo motivo la errata interpretazione
dell’art. 6 d.p.r. n. 225 del 1974 in relazione
all’art. 328 c.p.
La
predetta norma stabilisce che l’infermiere generico
coadiuva l’infermiere professionale in tutte
le sue attività e provvede direttamente a varie
mansioni, tra cui la raccolta degli escreti dei pazienti,
previa prescrizione del medico.
Nella
specie la situazione clinica del B. era piuttosto
delicata, dato che il medesimo aveva subito un intervento
chirurgico di laparotomia esplorativa e resezione
colica, e nella specie si trattava di effettuare il
riposizionamento della sacca di raccolta degli escreti,
proprio a seguito di un errato posizionamento della
stessa ad opera di un infermiere professionale.
Non
rileva che, stando alla sentenza impugnata, in quel
turno non erano presenti infermieri professionali,
perché ciò poteva dipendere da una dimenticanza
di chi aveva predisposto i turni di servizio e in
ogni caso non valeva a sovvertire le regole sulle
mansioni attribuite agli infermieri generici.
Inoltre
in quel momento l’imputata era impegnata nell’attività
i distribuzione del vitto, e il ritardo addebitatole
è consistito in soli 30 minuti.
Nessuna
specifica valutazione sull’urgenza era stata
effettuata dal giudice di appello.
Con
un secondo motivo, si denuncia la violazione dell’art.
328 c.p. in relazione all’art. 47 co. 3 c.p.:
anche ammettendo che l’imputata avesse errato
nel ritenere non urgente l’atto, avrebbe dovuto
essere affermato che, in considerazione del breve
ritardo e della mansione nella quale la C. era in
quel momento impegnata, si era nella specie trattato
di un errore scusabile.
Il
ricorso appare infondato.
Va
osservato in primo luogo che, secondo la ricostruzione
dei giudici di merito, l’intervento richiesto
all’infermiera C.M. era stato sollecitato da
D.L.C., genero del degente B.G., perché la
stessa provvedesse a operazioni di pulizia sul corpo
del congiunto, dato che le parti intime di questo
e lo stesso letto erano imbrattati con feci fuoriuscite
dalla sacca di contenimento posizionata dopo un’operazione
di chirurgia addominale.
La
C. aveva rifiuto di provvedere a quanto richiesto,
affermando che aveva vergogna di pulire le parti intime
di un persona di sesso maschile e si era allontanata
dal reparto per circa mezz’ora.
È
su questa sola condotta che cade l’imputazione
e si fonda l’affermazione di responsabilità
penale.
I
giudici di merito hanno infatti osservato che il rifiuto
dell’imputata di provvedere prontamente alle
operazioni di pulizia delle parti intime del paziente
in ragione della differenza di sesso era palesemente
ingiustificato, e che tale incombenza rivestiva carattere
di urgenza per evidenti ragioni di igiene e sanità
È
vero che nella sentenza impugnata si mette in rilievo
che, successivamente a tale rifiuto, dopo che il D.L.O.:
aveva deciso di provvedere lui stesso alla pulizia
del suocero e, riscontrando che la fuoriuscita degli
escreti dalla sacca derivava da un non corretto posizionamento
della stessa, aveva inutilmente suonato il campanello
per circa venti minuti, per sollecitare nuovamente
l’intervento del personale infermieristico,
senza ottenere alcun risultato; ma la ritenuta colpevolezza
dell’imputata non attiene a questo ulteriore
sviluppo dei fatti.
Risulta
dunque incongrua, rispetto al decisum, l’osservazione
della ricorrente secondo cui l’operazione di
riposizionamento della sacca rientrava nelle sue mansioni
essendo di esclusiva pertinenza di un medico o di
un infermiere professionale; e ciò a prescindere
dalla considerazione che anche quest’ultima
era un’operazione di normale routine e di facilissima
esecuzione, come dichiarato dal teste dott. G.C.,
direttore medico del predetto ospedale.
Non
è dubbio, poi, che le operazioni di pulizia
del paziente rientrano nelle tipiche mansioni degli
infermieri generici.
Infatti,
a norma dell’art. 6 d.p.d. 14 mar. 1974, n.
225 l’infermiere generico, su prescrizione del
medico, provvede direttamente, tra l’altro,
alle operazioni di pulizia del paziente (n. 1) e alla
raccolta degli escreti (n. 2).
La
ricorrente obietta che nella specie non vie era stata
alcuna prescrizione specifica del medico circa la
pulizia del paziente.
Ma
la disposizione ora citata non implica, ne letteralmente
ne logicamente, che la prescrizione del medico avvenga
necessariamente di volta in volta per ogni intervento
da effettuarsi sui pazienti, ben potendo essa essere
impartita in via generale e sulla base di turni di
servizio, come nella specie verificatosi.
Infatti,
come messo in risalto dai giudici di merito, il dott.
C. ha dichiarato che le operazioni di pulizia dei
pazienti, di norma svolte in collaborazione tra l’infermiere
professionale e l’assistenza dell’infermiere
generico, dovevano in quella circostanza, essere svolte
dal solo infermiere generico addetto al reparto, sulla
base di quanto previsto dai turni di servizio; e che
solo con riferimento a interventi di tipo terapeutico
occorreva una specifica prescrizione del medico.
Come
già osservato dalla corte di appello, la circostanza
addotta dall’imputata, l’essere in quel
momento essa impegnata nell’attività
di distribuzione del vitto, non era affatto ostativa
all’immediata effettuazione dell’operazione
di pulizia del paziente, che rivestiva una carattere
di urgenza per evidenti ragioni igienico- sanitarie,
trattandosi di un paziente da poco operato all’addome,
imbrattato di escreti fecali.
Vale
del resto la considerazione espressa al riguardo dal
dott. C., secondo cui la predetta incombenza aveva
priorità rispetto alla distribuzione del vitto,
che ben poteva essere sospesa per pochi minuti necessari
per la pulizia del paziente, ed essere subito dopo
ripresa con ogni garanzia igienica.
Quanto
alla doglianza circa la mancata considerazione dell’errore
scusabile in punto di urgenza dell’patto, essa
appare, oltre che generica, manifestamente infondata,
sia perché il rifiuto espresso dall’imputata
non atteneva a quest’aspetto, ma all’inammissibile
pretesa inconciliabilità tra la prestazione
richiesta e la differenza di sesso, sia perché
il riconoscimento del carattere di urgenza dell’atto
implicava una valutazione strettamente collegata alle
ordinarie competenze professionali della C., che aveva
quindi tutti i necessari elementi di cognizione per
non cadere in un simile errore.
Al
rigetto del ricorso consegue a norma dell’art.
616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta
il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
27
sett. 2006.
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2006.