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Decisione 3962 del 15 Gennaio 2002 - Consiglio di Stato
Riconoscimento mansioni superiori (Medici)

REPUBBLICA ITALIANA N.396202 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 10560 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001

ha pronunciato la seguente

decisione

Sul ricorso in appello n. 10560/2001 proposto da Peta Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Gualtieri, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Panama, n. 74, presso l'avv. Ilaria Alibrandi

CONTRO

L'Azienda Ospedaliera "Pugliese - Ciaccio" di Catanzaro in persona del Direttore Generale rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Serra, ed elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere Flaminio, n. 46, presso lo studio Grez;

NONCHE' NEI CONFRONTI

Della gestione liquidatoria ex USL N. 7 di Catanzaro, in persona del commissario liquidatore, non costituitasi,

PER LA RIFORMA

Della sentenza n. 1484/2001 del TAR Calabria sede di Catanzaro, sez. II, del 1° ottobre 2001.

VISTO il ricorso con i relativi allegati:

VISTO L'atto di costituzione in giudizio dell'azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

VISTA la mancata costituzione in giudizio dell'azienda sanitaria locale n. 7 di Catanzaro.

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno degli rispettive difese.

VISTI tutti gli atti di causa.

Relatore alla pubblica udienza del 15 gennaio 2002 il Consigliere Paolo De Ioanna

Uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza.

Considerato in fatto e ritenuto in diritto:

F A T T O

  1. Con ricorso n.201 del 1997, il dott. Antonio Peta ha adito il TAR della Calabria, sede di Catanzaro, per il riconoscimento del diritto ad ottenere la maggiorazione stipendiale dal 1° dicembre 1992 fino alla data di effettivo svolgimento dell'attività vicaria di primario della divisione di ematologia del presidio ospedaliero di Catanzaro, nell'ambito dell'Ospedale " Pugliese Ciaccio", sempre di Catanzaro. Nel corso del giudizio di primo grado, il Peta faceva presente di essere stato dichiarato vincitore del concorso pubblico al posto di primario di ematologia e di avere assunto tale nuova posizione funzionale con decorrenza dal 1° ottobre 1998. La domanda di riconoscimento delle maggiorazioni stipendiali veniva così a delimitarsi al periodo 1° dicembre 1992 - 30 settembre 1998.
  2. Con sentenza n.1484 del 2001, il TAR adito accoglieva solo in parte le richieste del Peta, sostenendo che per il periodo successivo all'entrata in vigore del DPR 28.11.1990,n.384, ai sensi dell'art.121 di detto decreto, la retribuibilità dell'attività effettivamente svolta va riconosciuta per un periodo massimo di sei mesi, eccedenti i primi sessanta giorni.
  3. Contro tale sentenza, il Peta ha proposto appello che è stato trattenuto per la decisione nella pubblica udienza del 15 gennaio 2002.

DIRITTO

  1. L'appello deve essere accolto. In considerazione della particolare responsabilità funzionale che compete a chi esercita compiti e mansioni primariali e della necessità di garantire comunque lo svolgimento di tali inderogabili funzioni , nell'interesse del corretto svolgimento di un servizio pubblico essenziale per la collettività, già da tempo questo Collegio ha chiarito che lo svolgimento di tali mansioni apicali, nell'organizzazione del servizio sanitario pubblico, assume un rilievo autonomo e "meccanico" ai fini della relativa retribuzione, indipendentemente da ogni atto organizzativo della pubblica amministrazione.
  2. In altri termini, poiché la funzione di direzione apicale di una struttura sanitaria non tollera vuoti organizzativi , solo per questa specifica funzione, e nel solo limitato ambito dell'organizzazione sanitaria, la retribuibilità delle mansioni apicali effettivamente svolte non è condizionata dalla presenza dei due concomitanti requisiti della disponibilità del posto e della formale delibera di conferimento dell'incarico da parte dell'organo tecnicamente competente sul piano gestionale.
  3. Il richiamato orientamento della giurisprudenza amministrativa è venuto stabilizzandosi negli ultimi anni, con un serie di pronunce che si attagliano perfettamente al caso di specie; in questo senso si vedano: Consiglio di Stato, Sezione V, 4 novembre 1999, n. 1822; Consiglio di Stato, Sez. V, 14 settembre 1999 n. 1056; Consiglio di Stato Sez. V 8 aprile 1999 n. 390; Consiglio di Stato sez. V 17 gennaio 2000 n. 286, e 27 gennaio 2000 n. 398. Tali pronunce, opportunamente richiamate dall'appellante, chiariscono che ove si tratti di funzioni apicali non opera il meccanismo che limita il riconoscimento delle differenze retributive ai soli sei mesi, successivi ai primi 60 giorni, ma invece tali differenze vanno riconosciute e retribuite per tutto il periodo in cui l'aiuto ha svolto le funzioni di primario
  4. Con la memoria conclusiva, l'appellante ha definito in modo preciso lo spazio temporale al cui interno andava riconosciuta la retribuzione corrispondente all'effettivo svolgimento dalle funzioni apicali di primario, in considerazione del fatto che lo stesso, a far data dal 1° ottobre 1998, avendo vinto il relativo concorso, assolve a dette funzioni primariali nella pienezza della titolarità giuridica del posto. In linea di fatto risulta provata in atti l'attività primariale svolta dal dott. Peta dal 1° dicembre 1992 al 30 settembre 1998.
  5. L'appello, per le considerazioni svolte in precedenza, deve essere accolto. Al dott. Peta vanno quindi riconosciute le differenze retributive per il periodo prima indicato, aumentate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Per l'effetto, deve essere riformata la sentenza impugnata, con integrale accoglimento del ricorso in primo grado proposto dal dott. Peta, nei termini e con i limiti temporali indicati in motivazione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. V, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado nei termini di cui in motivazione.

Spese di lite compensate per i due gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia seguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2002, con la partecipazione di:

Paolo Buonvino Presidente f.f.

Goffredo Zaccardi Consigliere

Francesco D'Ottavi Consigliere

Claudio Marchitiello Consigliere

Paolo De Ioanna Consigliere relatore

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.

f.to Paolo De Ioanna f.to Paolo Buonvino

 

IL SEGRETARIO

f.to Francesco Cutrupi

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il......... 16.07.2002...........................

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

IL DIRIGENTE

f.to Pier Maria Costarelli

 
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Last Update: sabato 14 dicembre 2002