ha pronunciato la seguente
decisione
Sul ricorso in appello n. 10560/2001 proposto da
Peta Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Gualtieri, elettivamente
domiciliato in Roma, alla via Panama, n. 74, presso l'avv. Ilaria Alibrandi
CONTRO
L'Azienda Ospedaliera "Pugliese - Ciaccio"
di Catanzaro in persona del Direttore Generale rappresentata e difesa dall'avv. Nicola
Serra, ed elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere Flaminio, n. 46, presso lo
studio Grez;
NONCHE' NEI CONFRONTI
Della gestione liquidatoria ex USL N. 7 di
Catanzaro, in persona del commissario liquidatore, non costituitasi,
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 1484/2001 del TAR Calabria sede di
Catanzaro, sez. II, del 1° ottobre 2001.
VISTO il ricorso con i relativi allegati:
VISTO L'atto di costituzione in giudizio
dell'azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.
VISTA la mancata costituzione in giudizio
dell'azienda sanitaria locale n. 7 di Catanzaro.
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno
degli rispettive difese.
VISTI tutti gli atti di causa.
Relatore alla pubblica udienza del 15 gennaio 2002
il Consigliere Paolo De Ioanna
Uditi i difensori delle parti come da verbale
dudienza.
Considerato in fatto e ritenuto in diritto:
F A T T O
- Con ricorso n.201 del 1997, il dott. Antonio Peta ha adito il TAR
della Calabria, sede di Catanzaro, per il riconoscimento del diritto ad ottenere la
maggiorazione stipendiale dal 1° dicembre 1992 fino alla data di effettivo svolgimento
dell'attività vicaria di primario della divisione di ematologia del presidio ospedaliero
di Catanzaro, nell'ambito dell'Ospedale " Pugliese Ciaccio", sempre di
Catanzaro. Nel corso del giudizio di primo grado, il Peta faceva presente di essere stato
dichiarato vincitore del concorso pubblico al posto di primario di ematologia e di avere
assunto tale nuova posizione funzionale con decorrenza dal 1° ottobre 1998. La domanda di
riconoscimento delle maggiorazioni stipendiali veniva così a delimitarsi al periodo 1°
dicembre 1992 - 30 settembre 1998.
- Con sentenza n.1484 del 2001, il TAR adito accoglieva solo in parte
le richieste del Peta, sostenendo che per il periodo successivo all'entrata in vigore del
DPR 28.11.1990,n.384, ai sensi dell'art.121 di detto decreto, la retribuibilità
dell'attività effettivamente svolta va riconosciuta per un periodo massimo di sei mesi,
eccedenti i primi sessanta giorni.
- Contro tale sentenza, il Peta ha proposto appello che è stato
trattenuto per la decisione nella pubblica udienza del 15 gennaio 2002.
DIRITTO
- L'appello deve essere accolto. In considerazione della particolare
responsabilità funzionale che compete a chi esercita compiti e mansioni primariali e
della necessità di garantire comunque lo svolgimento di tali inderogabili funzioni ,
nell'interesse del corretto svolgimento di un servizio pubblico essenziale per la
collettività, già da tempo questo Collegio ha chiarito che lo svolgimento di tali
mansioni apicali, nell'organizzazione del servizio sanitario pubblico, assume un rilievo
autonomo e "meccanico" ai fini della relativa retribuzione, indipendentemente da
ogni atto organizzativo della pubblica amministrazione.
- In altri termini, poiché la funzione di direzione apicale di una
struttura sanitaria non tollera vuoti organizzativi , solo per questa specifica funzione,
e nel solo limitato ambito dell'organizzazione sanitaria, la retribuibilità delle
mansioni apicali effettivamente svolte non è condizionata dalla presenza dei due
concomitanti requisiti della disponibilità del posto e della formale delibera di
conferimento dell'incarico da parte dell'organo tecnicamente competente sul piano
gestionale.
- Il richiamato orientamento della giurisprudenza amministrativa è
venuto stabilizzandosi negli ultimi anni, con un serie di pronunce che si attagliano
perfettamente al caso di specie; in questo senso si vedano: Consiglio di Stato, Sezione V,
4 novembre 1999, n. 1822; Consiglio di Stato, Sez. V, 14 settembre 1999 n. 1056; Consiglio
di Stato Sez. V 8 aprile 1999 n. 390; Consiglio di Stato sez. V 17 gennaio 2000 n. 286, e
27 gennaio 2000 n. 398. Tali pronunce, opportunamente richiamate dall'appellante,
chiariscono che ove si tratti di funzioni apicali non opera il meccanismo che limita il
riconoscimento delle differenze retributive ai soli sei mesi, successivi ai primi 60
giorni, ma invece tali differenze vanno riconosciute e retribuite per tutto il periodo in
cui l'aiuto ha svolto le funzioni di primario
- Con la memoria conclusiva, l'appellante ha definito in modo preciso
lo spazio temporale al cui interno andava riconosciuta la retribuzione corrispondente
all'effettivo svolgimento dalle funzioni apicali di primario, in considerazione del fatto
che lo stesso, a far data dal 1° ottobre 1998, avendo vinto il relativo concorso, assolve
a dette funzioni primariali nella pienezza della titolarità giuridica del posto. In linea
di fatto risulta provata in atti l'attività primariale svolta dal dott. Peta dal 1°
dicembre 1992 al 30 settembre 1998.
- L'appello, per le considerazioni svolte in precedenza, deve essere
accolto. Al dott. Peta vanno quindi riconosciute le differenze retributive per il periodo
prima indicato, aumentate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Per
l'effetto, deve essere riformata la sentenza impugnata, con integrale accoglimento del
ricorso in primo grado proposto dal dott. Peta, nei termini e con i limiti temporali
indicati in motivazione.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di
lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez.
V, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe lo accoglie e, per l'effetto, in
riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado nei termini di cui in
motivazione.
Spese di lite compensate per i due gradi di
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia seguita
dallAutorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del
15 gennaio 2002, con la partecipazione di:
Paolo Buonvino Presidente f.f.
Goffredo Zaccardi Consigliere
Francesco D'Ottavi Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere
Paolo De Ioanna Consigliere relatore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
f.to Paolo De Ioanna f.to Paolo Buonvino
IL SEGRETARIO
f.to Francesco Cutrupi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il......... 16.07.2002...........................
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)