| Art.
1.
Strumenti di semplificazione e qualità, nonche' di monitoraggio
e valutazione della regolazione
1.
L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche
di semplificazione e di qualità della regolazione, anche
ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite
ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato:
«Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato.
I componenti del Comitato sono individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del
Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti
del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e
delle associazioni di categoria.2.
Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano
di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in
tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della
regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio
di Stato, e' approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso
alle Camere.3.
Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione
degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre
il Comitato:a)
svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario,
di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della
semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione;b)
può richiedere un approfondimento dell'esame delle iniziative
normative del Governo in caso di proposte che non appaiano necessarie
o giustificate relativamente al rapporto tra costi e benefici
o alla coerenza con gli obiettivi del piano di azione annuale
di cui al comma 2, anche avvalendosi degli strumenti di cui all'articolo
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;c)
individua, assume e sostiene iniziative non normative di semplificazione,
anche tramite progetti di innovazione tecnologica o amministrativa,
di comunicazione e di formazione;d)
effettua, con le opportune procedure di verifica di impatto, il
monitoraggio successivo dell'efficacia delle misure di semplificazione
introdotte e della loro effettiva applicazione, proponendo, ove
necessario, interventi correttivi;e)
individua forme e modalità stabili di consultazione con
le organizzazioni rappresentative degli interessi della società
civile, anche prevedendo, ove possibile in via elettronica, forme
di pubblicizzazione di tale attività e coordinando la consultazione
in via telematica di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio
2003, n. 229, ed all'articolo 55 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.4.
Ai fini dell'attuazione delle direttive e delle linee strategiche
dettate dal Comitato, ciascun Ministro individua un proprio referente
per le politiche di semplificazione e di qualità della
regolazione, dandone comunicazione al Comitato.5.
Ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 3, della
legge 29 luglio 2003, n. 229, il Comitato acquisisce indirizzi
e proposte nella materia della qualità della regolazione
e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni nell'ambito
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, con particolare riguardo ai processi di
semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica
dell'impatto della regolazione, consultazione, nonche' alla individuazione
di livelli minimi essenziali di semplificazione dell'attività
di impresa che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, corrispondenti a una misura massima di oneri burocratici
che lo Stato e le regioni possono imporre in ciascun settore di
attività.6.
Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione
di cui all'articolo 3, comma 6duodecies, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, denominata: «Commissione per la semplificazione
e la qualità della regolazione». I componenti di
tale Commissione durano in carica tre anni. Nello svolgimento
delle proprie competenze in materia normativa il Comitato e la
Commissione si avvalgono del Dipartimento degli affari giuridici
e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per
l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246, ci si può avvalere anche del
Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e in tale caso non va acquisito
il relativo parere previsto dall'articolo 17, comma 25, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' dall'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59. A tale fine la dotazione organica dei presidenti
di sezione del Consiglio di Stato e' incrementata di una unità
da destinare alla relativa Sezione per gli atti normativi, assicurandosi
l'invarianza della spesa mediante la contestuale riduzione di
una unità nella dotazione organica dei consiglieri di Stato,
ed e' altresì costituita presso la stessa Sezione per gli
atti normativi una segreteria tecnica, composta da un contingente
di quindici unità, individuate nell'ambito delle amministrazioni
pubbliche e obbligatoriamente poste in posizione di distacco,
con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.7.
All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate
le seguenti modifiche:a)
al comma 6-duodecies, dopo le parole «da un numero massimo
di», la parola: «venti» e' sostituita dalla
seguente: «trenta» e dopo le parole: «dirigenti
delle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti:
«, esperti nelle materie economiche e statistiche»;b)
al comma 6-terdecies dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«Le professionalità amministrative della segreteria
tecnica della Commissione sono rinvenute, ove possibile, all'interno
delle amministrazioni pubbliche, nel limite numerico complessivo
di trenta unità. A tale fine si provvede tramite comando,
anche contestualmente alla riorganizzazione di strutture già
operanti per finalità analoghe e utilizzando le corrispondenti
dotazioni finanziarie.».8.
Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' prorogato di sessanta giorni, limitatamente
alla definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio
e valutazione dell'attuazione delle indicazioni programmatiche
e degli obiettivi definiti da ciascun Ministro, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, al fine di consentire
l'adeguamento di questi ultimi al sistema informatico messo a
punto dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo,
sulla base di linee guida emanate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.9.
Per l'implementazione del sistema informatico e per la definizione
delle linee guida di cui al comma 8, nonche' per lo svolgimento
delle ulteriori attività di monitoraggio e valutazione
della regolazione e dei suoi effetti con riguardo alla attuazione
del programma di Governo e per i conseguenti aspetti di comunicazione
istituzionale, nell'anno 2006 il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo si avvale di un Comitato tecnico istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per l'attuazione del programma di Governo, presieduta dal Ministro
o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, con funzioni di vicepresidente, e da un numero massimo
di otto componenti scelti tra le categorie di cui all'articolo
3, comma 6-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80. Il Comitato tecnico si avvale di una segreteria tecnica composta
di non più di sei unità di personale, scelte anche
tra estranei alla pubblica amministrazione.10.
La nomina dei componenti del Comitato tecnico e della segreteria
tecnica di cui al comma 9 e' disposta con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per l'attuazione del
programma di Governo da lui delegato, che ne disciplina altresì
l'organizzazione ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione
di spesa di cui al comma 12, con successivo decreto dello stesso
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.11.
Per l'attuazione del comma 7 e' autorizzata la spesa massima di
euro 600.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005,
n. 266; dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.12.
Per l'attuazione dei commi 9 e 10 e' autorizzata la spesa massima
di 650.000 euro per l'anno 2006, a valere sull'autorizzazione
di spesa per l'anno 2006 di cui all'articolo 1, comma 261, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Art.
2.
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 2871.
All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 287, e successive modificazioni, dopo le parole: «in
base ai rispettivi ordinamenti» sono aggiunte le seguenti:
«, nonche' tra persone in possesso delle specifiche qualità
professionali richieste dall'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,».
Art.
3.
Personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando
o fuori ruolo1.
Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse
umane in servizio, il personale non dirigente di ruolo delle amministrazioni
dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo, ad esclusione
degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia,
e' trasferito, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, nei ruoli delle
Amministrazioni dello Stato in cui presta servizio alla data del
30 settembre 2005, nei limiti dei posti disponibili della dotazione
organica complessiva, con inquadramento sulla base dell'anzianità
di servizio nell'area funzionale e posizione economica corrispondente
a quella posseduta, salvo quanto disposto, per il personale non
dirigente di ruolo delle amministrazioni dello Stato in posizione
di comando o di fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri,
dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.2.
A seguito delle procedure di trasferimento di cui al comma 1,
le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono
contestualmente ridotte in misura pari alle unità di personale
trasferito e, conseguentemente, sono trasferite le risorse finanziarie
relative al trattamento economico. Limitatamente alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, le procedure di trasferimento comportano
anche una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva
del personale di prestito, di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative
tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 11 luglio 2003, e successive modificazioni.3.
Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti
disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio,
permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso
dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura
di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto
alle procedure concorsuali.4.
Le disposizioni del presente articolo non comportano oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato. Art.
4.
Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione
a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni1.
All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 4,
e' inserito il seguente:«4-bis.
L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma
4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti
finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36.».2.
All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:«1-bis.
Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma
1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento
di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea,
nonche' previa valutazione circa l'opportunità di attivazione
di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la
somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione
e appalto dei servizi.1-ter.
Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente
utili.». Art.
5.
Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce rossa italiana1.
Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali,
possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti
di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce
rossa italiana. Alla copertura del relativo onere si provvede
con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce rossa italiana,
senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche. Alla compensazione
degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza
pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte
mediante riduzione di 8,5 milioni di euro dell'importo complessivo
fissato dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266. Art.
6.
Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone
con disabilità1.
Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni
dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento
sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n.
295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità,
nonche' quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap
grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite
Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti
nei quali e' previsto un accertamento legale.2.
Al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, dopo le parole: «non si applica al personale
di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»
sono aggiunte le seguenti: «e al personale di cui all'articolo
33, comma 5, della medesima legge.».3.
Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e' sostituito dal seguente:«2.
I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o
ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità
di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita
medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione
civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono
individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie
e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti
di controllo e di revisione ed e' indicata la documentazione sanitaria,
da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle
aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea
a comprovare la minorazione.». Art.
7.
Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 681.
Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della
legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, chiamate
a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento
obbligatorio, sono tenute a comunicare semestralmente e comunque
entro il 31 dicembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco
del personale disabile collocato nel proprio organico e le assunzioni
relative effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione
triennale dei fabbisogni. Art.
8.
Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito1.
Per consentire lo sviluppo dei programmi di microfinanza, in conformità
a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni unite
nelle risoluzioni 53/198 e 58/221, il Comitato nazionale italiano
per il 2005, anno internazionale del Microcredito, e' trasformato
nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito,
senza oneri aggiuntivi per l'erario. Art.
9.
Agevolazione della mobilità volontaria1.
Per agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure
di mobilità e la razionale distribuzione dei dipendenti
tra le pubbliche amministrazioni, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può
istituire, senza oneri aggiuntivi a carico dell'erario, una banca
dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro
tra la domanda e l'offerta di mobilità. Art.
10.
Segretari comunali e provinciali1.
All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 3-ter del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già in posizione di
disponibilità ai sensi dell'articolo 101 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»
sono sostitute dalle seguenti: «in disponibilità
ai sensi dell'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267,».2.
All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:«2-bis.
Per i segretari comunali e provinciali e' stabilita una disciplina
distinta nell'ambito del contratto collettivo di comparto. L'ARAN
ammette alle trattative le organizzazioni rappresentative del
comparto ai sensi dell'articolo 43 e le organizzazioni sindacali
rappresentative dei segretari comunali e provinciali.».
Art.
11.
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 1651.
Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente:«Nell'individuazione
delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare,
in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà
di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi
alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello
dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni
effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale
su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo
professionale.». Art.
12.
Proroga delle assunzioni autorizzate1.
Le assunzioni autorizzate per l'anno 2005 con decreto del Presidente
della Repubblica in data 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, possono essere effettuate
entro il 30 aprile 2006. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato
di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, relative all'anno 2005, possono essere effettuate secondo
le modalità ed i criteri individuati nei decreti ivi previsti.
Art.
13.
Contratti di collaborazione1.
Al fine di ridurre il numero delle collaborazioni coordinate continuative
nelle pubbliche amministrazioni, all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
il comma 6 e' sostituito dai seguenti:«6.
Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio,
le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata
e continuativa, ad esperti di provata competenza in presenza dei
presupposti di seguito specificati:a)
l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e,
altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici
e determinati;b)
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;c)
l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni
altamente qualificate;d)
devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto
e compenso della collaborazione.6-bis.
Con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni
definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi
di collaborazione.6-ter.
Le disposizioni di cui al comma 6 costituiscono norme di principio
per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 110, comma
6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.». Art.
14.
Priorità nelle assunzioni per l'anno 20061.
All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente:«h-bis)
la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro già
prorogati presso l'Inpdap, l'Inps e l'Inail in contratti a tempo
indeterminato, da destinare agli uffici con maggiori carenze di
organico.». Art.
15.
Modifica al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 1651.
All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «La durata di tali incarichi,
comunque, non può essere inferiore a tre anni ne' eccedere
il termine di cinque anni.». Art.
16.
Reggenza di uffici dirigenziali non generali1.
Allo scopo di consentire la continuità dell'azione amministrativa,
il Ministero per i beni e le attività culturali, nel caso
di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre
agli uffici dirigenziali non generali di cui all'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2004, n. 173,
può conferire, nei limiti di cui all'articolo 1, comma
187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la reggenza di tali
uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all'Area
funzionale C3, come individuata nel contratto collettivo nazionale
di lavoro - Comparto Ministeri. L'incarico di reggenza non può
superare la durata di dodici mesi ed e' rinnovabile una sola volta.
All'incarico così attribuito non si applica l'articolo
2103 del codice civile; pertanto non si dà luogo all'attribuzione
di alcun trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello in
godimento. omissis..........Art.
25.
Modifiche all'articolo 28, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 1651.
All'articolo 28, comma 2, quarto periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
dopo le parole: «purche' muniti di diploma di laurea»
sono inserite le seguenti: «ovvero, se in possesso di diploma
di laurea e dottorato triennale di ricerca, coloro che hanno ricoperto
incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche
per un periodo non inferiore a due anni». Art.
26.
Disposizioni in materia di pari opportunità1.
Tutti gli oneri derivanti dall'istituzione dell'ufficio di cui
all'articolo 29, comma 1, lettere i) ed l), della legge 1°
marzo 2002, n. 39, ivi compresi i compensi per gli esperti e consulenti
esterni previsti dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo
9 luglio 2003, n. 215, nonche' gli emolumenti accessori, determinati
con decreto del Ministro competente, per il personale di altre
amministrazioni pubbliche collocato presso l'ufficio in posizione
di comando, aspettativa o fuori ruolo in applicazione del medesimo
articolo 7, comma 5, trovano esclusiva ed integrale copertura
nello stanziamento di cui al comma 2 dell'articolo 29 della citata
legge n. 39 del 2002. omissis...........Art.
35.
Entrata in vigore 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge. |