REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai Signori:
-
Annibale MARINI Presidente
-
Franco BILE Giudice
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
-
Ugo DE SIERVO "
-
Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso Quaranta "
-
Franco GALLO "
-
Luigi MAZZELLA "
-
Gaetano SILVESTRI "
-
Sabino CASSESE "
-
Maria Rita SAULLE "
-
Giuseppe TESAURO "
ha
pronunciato la seguente
S
E N T E N Z A
nel
giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge della Regione
Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle
discipline bionaturali per il benessere), promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato
il 13 gennaio 2005, depositato in cancelleria il successivo
20 gennaio ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi
2005.
Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2005 il Giudice
relatore Franco Bile;
udito l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
1. – Con ricorso notificato il 13 gennaio 2005
e depositato il successivo 20 gennaio, il Presidente
del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale,
la legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18
(Norme regionali sulle discipline bionaturali per il
benessere), con la quale – definite tali discipline
– è stato, tra l'altro, istituito il relativo
Elenco regionale dei singoli operatori e delle organizzazioni
con finalità didattiche, delle associazioni e
delle scuole di formazione; ne sono stati disciplinati
requisiti e modalità d'iscrizione; è stato
istituito un Comitato regionale con funzioni di indirizzo
sulla materia nel territorio regionale e poteri disciplinari.
In particolare le censure del ricorrente si rivolgono:
a) all'art. 1, che attribuisce alla Regione il riconoscimento
della qualifica di operatore in ciascuna delle discipline
bio-naturali per il benessere di cui all'art. 2; b)
all'art. 2, che individua come discipline bio-naturali
lo shiatsu e il massaggio tradizionale e altre sei pratiche
omologhe, demandando alla Giunta regionale l'individuazione
di nuove discipline bio-naturali; c) all'art. 3, che
istituisce presso la Giunta regionale l'elenco delle
discipline bio-naturali; d) all'art. 6, che definisce
il percorso formativo per il riconoscimento della qualifica
di operatore in ciascuna delle singole discipline; d)
agli artt. 7, 9, 10 e 11, che sono “funzionalmente
collegati” ai precedenti e sono volti al raggiungimento
dei fini della legge impugnata.
La difesa erariale deduce che la legge impugnata eccede
le competenze regionali e si pone in contrasto con l'art.
117, terzo comma, della Costituzione, in quanto regolamenta
figure professionali (delle quali alcune, peraltro,
genericamente definite e non identificate) che sono
da ascriversi nell'ambito delle professioni sanitarie,
anche non convenzionali, la cui individuazione, con
i relativi profili e ordinamenti didattici spetta allo
Stato (come affermato da questa Corte con la sentenza
n. 353 del 2003), secondo il principio fondamentale
stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
n. 502 del 1992 (poi confermato dall'art. 124, comma
1, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998
e dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 1999).
Considerato
in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri
impugna la legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004,
n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali
per il benessere).
Secondo il ricorrente, gli artt. 1, 2, 3 e 6 ed i successivi
artt. 7, 9, 10 e 11 (“funzionalmente collegati”
ai precedenti) della predetta legge si pongono in contrasto
con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in
quanto realizzano un intervento normativo regionale
in materia di professioni sanitarie non convenzionali,
la cui individuazione e regolamentazione, con i relativi
profili e ordinamenti didattici, spetta invece allo
Stato (come affermato da questa Corte nella sentenza
n. 353 del 2003), secondo il principio fondamentale
stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
n. 502 del 1992 (poi confermato dall'art. 124, comma
1, lettera b), del d.lgs. n. 112 del 1998 e dall' art.
1, comma 2, della legge n. 42 del 1999).
2. – La questione è fondata.
2.1. – Con la legge n. 18 del 2004 la Regione
Liguria, «allo scopo di migliorare la qualità
della vita e contribuire a realizzare il benessere dei
propri cittadini» (art. 1, comma 1), pone una
regolamentazione complessiva delle discipline bionaturali
per il benessere, con «l'obiettivo di educare
la persona a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente»
e di «prevenire gli stati di disagio fisici e
psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun
individuo senza perseguire finalità terapeutiche
o curative» (art. 1, comma 2).
In particolare, con le norme impugnate, la Regione:
a) riconosce la qualifica di operatore (art. 1, comma
1) nelle seguenti discipline bio-naturali per il benessere:
lo shiatsu, la riflessologia, lo watsu, la pranoterapia,
la naturopatia, lo yoga, la kinesiologia ed il massaggio
tradizionale (art. 2, comma 1); b) demanda alla Giunta
regionale, sentito il competente Comitato regionale,
la possibilità di iscrivere nuove discipline
nell'istituito Elenco regionale per le discipline bio-naturali
per il benessere (art. 2, comma 2, e art. 3, comma 1);
c) prevede la suddivisione di tale Elenco in due sezioni:
l'una riguardante le Organizzazioni con finalità
didattiche, Associazioni e Scuole di formazione, come
individuate nei successivi artt. 4 e 5 (art. 3, comma
2, lettera a); l'altra relativa ai singoli operatori
delle discipline bio-naturali per benessere (art. 3,
comma 2, lettera b); d) riconosce la qualifica di operatore
in ciascuna delle singole discipline bio-naturali per
il benessere a coloro che abbiano superato la prova
di esami di specifici corsi teorico-pratici organizzati
da associazioni o da imprese scritte nella prima sezione
dell'Elenco regionale (art. 6, commi 1 e 2); e) attribuisce
alla Giunta regionale di definire, per ogni singola
disciplina, le materie oggetto del corso, la durata
e le modalità del suo svolgimento e del relativo
esame finale (art. 6, comma 3); f) prevede che l'esercizio
nel territorio della Regione delle attività di
operatore in ciascuna delle discipline bio-naturali
per il benessere è subordinato alla preventiva
iscrizione nella sezione seconda dell'Elenco regionale,
disciplinata dal successivo art. 8 (art. 7); g) istituisce
presso la Regione il Comitato regionale delle discipline
bio-naturali per il benessere, stabilendone composizione
e compiti (art. 9 e art. 10); h) commina sanzioni amministrative
per coloro che esercitano l'attività di operatore
in una delle discipline bio-naturali per il benessere
senza essere iscritti nell'Elenco regionale (art. 11,
comma 1), ovvero che esercitano una disciplina bio-naturale
diversa da quella per la quale risultano iscritti nell'Elenco
medesimo (art. 11, comma 2).
2.2. – Come già rilevato nella sentenza
n. 424 del 2005 – a sostegno della dichiarata
illegittimità costituzionale della analoga legge
della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13, anch'essa
emanata per la regolamentazione delle discipline bio-naturali
– l'impianto complessivo, lo scopo ed il contenuto
precipuo della legge oggi impugnata rendono palese che
l'oggetto della normativa in esame (e conseguentemente
della proposta questione di legittimità costituzionale)
debba essere ricondotto propriamente alla materia concorrente
delle «professioni». Rispetto ad essa, peraltro,
non assume rilievo la circostanza che il ricorrente
ne riconduca il contenuto precettivo all'ambito delle
professioni sanitarie (anche non convenzionali), giacché
l'individuazione di una specifica area caratterizzante
la «professione» è ininfluente ai
fini della regolamentazione delle competenze derivante
dall'applicazione nella materia in esame del terzo comma
dell'art. 117 Cost. (sentenze n. 424 e n. 355 del 2005).
2.3. – Pertanto anche la presente questione deve
essere risolta alla stregua dei principi affermati in
materia da questa Corte (sentenze n. 424, n. 355 e n.
319 del 2005 e n. 353 del 2003). In termini generali,
è sufficiente ribadire che – spettando
allo Stato la determinazione dei principi fondamentali
nelle materie di competenza concorrente previste dall'art.
117, terzo comma, Cost. – qualora non ne siano
stati formulati di nuovi, la legislazione regionale
deve svolgersi (ai sensi dell'art. 1, comma 3, della
legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quelli
comunque risultanti anche dalla normativa statale già
in vigore. E da essa non si trae alcuno spunto che possa
consentire iniziative legislative regionali nell'ambito
cui si riferisce la legge impugnata (sentenza n. 424
del 2005).
Parimenti, va riaffermato che la potestà legislativa
regionale nella materia concorrente delle «professioni»
deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione
delle figure professionali, con i relativi profili ed
ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi
(sentenza n. 355 del 2005) è riservata allo Stato.
Tale principio, al di là della particolare attuazione
ad opera di singoli precetti normativi, si configura
infatti quale limite di ordine generale, invalicabile
dalla legge regionale (sentenze n. 424 e n. 319 del
2005).
Le norme impugnate devono quindi essere dichiarate incostituzionali,
per violazione del parametro evocato.
2.4. – L'intera legge regionale in esame è
inscindibilmente connessa con le disposizioni specificamente
censurate dal ricorrente, in quanto gli artt. 4, 5,
8, 12 e 13, non impugnati, sono palesemente funzionali
al raggiungimento dello scopo della legge stessa. Pertanto,
ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, la declaratoria di illegittimità costituzionale
deve essere estesa, in via consequenziale, anche a tali
disposizioni.
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli
artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge della Regione
Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle
discipline bionaturali per il benessere);
dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in
via consequenziale degli artt. 4, 5, 8, 12 e 13 della
medesima legge regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006.
F.to:
Annibale
MARINI, Presidente
Franco
BILE, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria l'8 febbraio 2006.
Il
Direttore della Cancelleria
F.to:
DI PAOLA