| La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
Art.1.
Diritto di obiezione di coscienza
1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza,
nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute
dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti
gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto
connesso con la sperimentazione animale.
Art.2.
Effetti della dichiarazione di obiezione di
coscienza
1. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei
ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti
universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non
sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente
e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.
Art.3.
Modalità per l'esercizio del diritto
1. L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto
della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.
2. Gli studenti universitari dichiarano la propria
obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività
o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso.
3. La dichiarazione di obiezione di coscienza può
essere revocata in qualsiasi momento.
4. In sede di prima applicazione della presente legge,
l'obiezione di coscienza è dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura
presso la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
5. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a
svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e
gli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione
animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la
dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della
presente legge.
Art.4.
Divieto di discriminazione
1. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per
essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione
animale.
2. I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino
la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora
siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle
dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la
sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico.
3. Nelle università gli organi competenti devono
rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la
sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno
accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di
insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il
superamento dell'esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del
diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
(Gazzetta Ufficiale n.244 del 16-10-1993) |