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Legge 28 marzo 1968, n. 416 |
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| La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente
legge: Art. 1. A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per
conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è
istituita una indennità di <<rischio da radiazione>> nella misura unica
mensile di lire 30.000. Art. 2. All'onere di lire 119.160.000 a carico del bilancio dello Stato per
l'anno finanziario 1968 e per gli anni successivi verrà fatto fronte con riduzione di
lire 82.080.000 del capitolo n. 2360 dello stato di previsione della spesa del Ministero
della pubblica istruzione; di lire 34.920.000 del capitolo n. 1606 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della difesa; di lire 2.160.000 del capitolo n. 1309
dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario
1968 e capitoli corrispondenti per gli anni successivi. Art. 3. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1968. |
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