| LEGGE 26 febbraio 1999, n.42 |
| Disposizioni in materia di professioni sanitarie. (GU n. 50 del 2-3-1999) |
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Art. 3. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono aggiunte le seguenti: ", sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie"; b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicita'"; c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221"; d) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono inserite le seguenti: "e sugli elenchi generali di categoria"; e) all'articolo 5, comma 4, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221"; f) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicita' sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicita' sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicita' sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicita' sugli elenchi telefonici. 5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicita'"; g) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: "Art. 9-bis. - 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 nonche' le strutture sanitarie di cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicita' nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente". Art. 4. Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase. 2. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualita' e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalita' per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalita' definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ne' degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il decreto di cui al comma 2 e' emanato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 febbraio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Diliberto LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2586): Presentato dal Ministro della sanita' (Bindi) il 1 luglio 1997. Assegnato alla 12 commissione (Sanita'), in sede deliberante, il 21 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1 , 2 , 5 , 7 e 11 e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 12 commissione in sede deliberante, il 29 luglio 1997; il 17 e 23 settembre 1997 e approvato il 1 ottobre 1997. Camera dei deputati (atto n. 4216-bis): Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 22 ottobre 1997, con pareri delle commissioni I, II, V e VII. Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 28 gennaio 1998; il 18 e 19 febbraio 1998; il 25 febbraio 1998; il 12 e 20 maggio 1998 ed il 24 giugno 1998. Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 23 settembre 1998, con pareri delle commissioni I, II, V e VII. Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 29 settembre 1998; il 1 ottobre 1998; il 13 gennaio 1999 e approvato, con modificazioni, il 19 gennaio 1999. Deliberato il 19 gennaio 1999, lo stralcio dell'art. 1 che forma l'atto Camera 4216-ter. Senato della Repubblica (atto n. 2586/B): Assegnato alla 12 commissione (Sanita'), in sede deliberante, il 28 gennaio 1999, con pareri delle commissioni 1 , 2 , 5 e 7 e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 12 commissione, in sede deliberante, il 3 e 9 febbraio 1999 ed approvato il 10 febbraio 1999. Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: Nota all'art. 2: - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, reca: "Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. Si riporta il testo dell'art. 17, terzo comma: "I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali". Note all'art. 3: - La legge 5 febbraio 1992, n. 175, reca: "Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie". Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, come modificato dalla presente legge: "Art. 1. - 1. La pubblicita' concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti e' consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita' professionale, nonche' mediante inserzioni sugli elenchi telefonici sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie". - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 175/1992 come modificato dalla presente legge: "Art. 2. - 1. Per la pubblicita' a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall'art. 1, e' necessaria l'autorizzazione del sindaco che la rilascia previo nulla osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritto il richiedente. Quando l'attivita' a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all'albo professionale, il nulla osta e' rilasciato dall'ordine o collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'ordine o collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. L'ordine o collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione. 3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l'ordine o collegio professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, nonche' la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell'inserzione o delle insegne di cui all'art. 4 a quelle stabilite con apposito regolamento emanato dal Ministro della sanita', sentiti il Consiglio superiore di sanita', nonche', ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta. 3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicita'". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 175/1992 come modificato dalla presente legge: "Art. 3. - 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'art. 1, che effettuino pubblicita' nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'art. 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. Se la pubblicita' non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione e' da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicita' a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge". - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, reca: "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse". Si riporta il testo dell'art. 40: "Art. 40. - Le sanzioni disciplinari sono: 1) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa; 2) la censura, che e' una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa; 3) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto e' stabilito dal successivo art. 43; 4) la radiazione dall'Albo". - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 175/1992 come modificato dalla presente legge: "Art. 4. - 1. La pubblicita' concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge e' consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita' professionale nonche' con inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria, attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, con facolta' di indicare le specifiche attivita' medicochirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purche' accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica. 2. E' in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria. 3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1, nonche' al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1". - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 175 come modificato dalla presente legge: "Art. 5. - 1. La pubblicita' di cui all'art. 4 e' autorizzata dalla regione, sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validita' dei titoli accademici e scientifici, nonche' la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 2. 2. Con decreto del Ministro della sanita' sono stabilite le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione regionale. 3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi dell'autorizzazione regionale. 4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui all'art. 4, che effettuino pubblicita' nelle forme consentite senza l'autorizzazione regionale, sono assoggettati alle mansioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'art. 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. 5. Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attivita' o prestazioni che la struttura e' abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attivita' sanitaria e' sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno. 5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicita' sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicita' sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicita' sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicita' sugli elenchi telefonici. 5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicita'". - Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge n. 175/1992: "Art. 9. - 1. Con decreto del Ministro della sanita', sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, e' fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie. 2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi. 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca piu' grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva". Note all'art. 4: - Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1996, n. 573, reca: "Misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, reca: "Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali". - La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio". Si riporta il testo degli articoli 25 e 27: "Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). - Ai comuni, alle province e relative aziende, nonche' a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, e' fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilita' ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico. La predetta tabella A potra' essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica. Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilita'. Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende. Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica e' fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa". "Art. 27 (Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato). - Le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti di cui al precedente art. 25 devono contenere la previsione dell'onere stesso nonche' l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali". |
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