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LEGGE 26 febbraio 1999, n.42
Disposizioni in materia di professioni sanitarie. (GU n. 50 del 2-3-1999)

La  Camera  dei   deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
      Promulga la seguente legge:
Art. 1.  Definizione delle professioni sanitarie
1. La  denominazione "professione  sanitaria ausiliaria"  nel testo unico delle  leggi sanitarie, approvato  con regio decreto  27 luglio 1934,  n. 1265,  e successive  modificazioni, nonche'  in ogni altra disposizione di legge, e' sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".
2.  Dalla data  di  entrata  in vigore  della  presente legge  sono abrogati il  regolamento approvato  con decreto del   Presidente della Repubblica 14  marzo 1974,  n. 225,  ad eccezione   delle disposizioni previste dal titolo  V, il decreto del Presidente   della Repubblica 7 marzo 1975,  n. 163,  e l'articolo 24  del regolamento  approvato con decreto  del Presidente  della Repubblica   6  marzo 1968,  n. 680,  e successive  modificazioni.  Il   campo   proprio  di  attivita'  e  di responsabilita' delle  professioni sanitarie  di cui  all'articolo 6, comma  3,   del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.   502,  e successive modificazioni e integrazioni, e' determinato dai contenuti dei   decreti   ministeriali   istitutivi   dei    relativi   profili professionali e  degli ordinamenti didattici dei  rispettivi corsi di diploma  universitario   e  di   formazione  postbase   nonche'  degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario     per  l'accesso alle   quali e'  richiesto il  possesso del  diploma di laurea,    nel   rispetto   reciproco  delle    specifiche   competenze professionali.


Art. 2. Attivita' della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie 1. Alla corresponsione delle indennita' di missione e al rimborso delle spese sostenute dai membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, provvedono direttamente le Federazioni predette.

Art. 3. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono aggiunte le seguenti: ", sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie"; b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicita'"; c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221"; d) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono inserite le seguenti: "e sugli elenchi generali di categoria"; e) all'articolo 5, comma 4, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221"; f) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicita' sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicita' sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicita' sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicita' sugli elenchi telefonici. 5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicita'"; g) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: "Art. 9-bis. - 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 nonche' le strutture sanitarie di cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicita' nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente".

Art. 4. Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase. 2. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualita' e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalita' per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalita' definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ne' degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il decreto di cui al comma 2 e' emanato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 febbraio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Diliberto LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2586): Presentato dal Ministro della sanita' (Bindi) il 1 luglio 1997. Assegnato alla 12 commissione (Sanita'), in sede deliberante, il 21 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1 , 2 , 5 , 7 e 11 e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 12 commissione in sede deliberante, il 29 luglio 1997; il 17 e 23 settembre 1997 e approvato il 1 ottobre 1997. Camera dei deputati (atto n. 4216-bis): Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 22 ottobre 1997, con pareri delle commissioni I, II, V e VII. Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 28 gennaio 1998; il 18 e 19 febbraio 1998; il 25 febbraio 1998; il 12 e 20 maggio 1998 ed il 24 giugno 1998. Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 23 settembre 1998, con pareri delle commissioni I, II, V e VII. Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 29 settembre 1998; il 1 ottobre 1998; il 13 gennaio 1999 e approvato, con modificazioni, il 19 gennaio 1999. Deliberato il 19 gennaio 1999, lo stralcio dell'art. 1 che forma l'atto Camera 4216-ter. Senato della Repubblica (atto n. 2586/B): Assegnato alla 12 commissione (Sanita'), in sede deliberante, il 28 gennaio 1999, con pareri delle commissioni 1 , 2 , 5 e 7 e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 12 commissione, in sede deliberante, il 3 e 9 febbraio 1999 ed approvato il 10 febbraio 1999.

Avvertenza:
                    Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
                  delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi, sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
                  Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
                  1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
                  operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e  l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
                    -   Il  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie".
                    - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  14  marzo 1974,  n.   225,  reca: "Modifiche al R.D. 2 maggio 1940, n. 1310,  sulle   mansioni  degli  infermieri  professionali  e infermieri generici".
                    -   Il  titolo  V  del citato decreto del Presidente della Repubblica   14  marzo  1974,  n.   225,   reca:    "Mansioni dell'infermiere generico".
                    -   Il  decreto  del Presidente della   Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, reca: "Aggiornamento del R.D. 26 maggio 1940,  n.  1364,   concernente  il  regolamento   per   l'esercizio professionale delle ostetriche".
                    -   Il  decreto  del Presidente della   Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, reca: "Regolamento  per l'esecuzione    della legge 4 agosto 1965,  n.1103,  concernente regolamentazione   giuridica     dell'esercizio    dell'arte ausiliaria  sanitaria di tecnico di  radiologia medica". Si riporta il testo dell'art. 24:
                    "Art. 24. - 1) Servizio di radiodiagnostica.
                     I tecnici sanitari di radiologia medica:
                    a)   sono autorizzati ad effettuare direttamente,  su   prescrizione   medica    - anche   in   assenza   del medico radiologo  - i  radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome, senza   mezzi di   contrasto, secondo le   indicazioni di  carattere generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia
nel servizio radiologico centralizzato che nelle strutture decentrate;
                    b)   collaborano  con  il  medico radiologo  in  tutte  le restanti indagini diagnostiche di competenza radiologica. La continuita' o  la saltuarieta' della presenza   fisica del medico radiologo durante l'effettuazione delle indagini di cui alla  presente  lettera b) viene stabilita dal medico radiologo stesso in ragione delle esigenze del caso.
                   2) Servizio di radioterapia.
                    I   tecnici   sanitari di   radiologia medica  collaborano direttamente con i medici radioterapisti nell'ambito  delle seguenti attivita':
                    a)     impostazione del   trattamento, ivi  comprese tutte le indagini collaterali ad esso complementari;
                    b)   operazioni  dosimetriche  inerenti  al   trattamento, anche   in  collaborazione  con  il  servizio  di   fisica
                  sanitaria;
                    c)   effettuazione e  controllo della  centratura e  della   eventuale simulazione;
                    d)   preparazione ed  impiego  di mezzi  ausiliari di centratura  e immobilizzazione del paziente o irradiazione;
                    e)   controllo  dell'efficienza  degli impianti  e loro predisposizione all'uso;
                    f) caricamento, scaricamento dei dispositivi per  terapia nella  fase   successiva  al  caricamento  e  recupero delle sorgenti;
                    g)   operazioni  necessarie  all'allestimento  delle  dosi   radioattive da somministrare ai pazienti;
                    h) controllo delle eventuali contaminazioni;
                    i)     decontaminazione    degli   oggetti    ed   ambienti contaminati;
                    l)     effettuazione    del    trattamento    radioterapico predisposto    dal  radioterapista e suo   controllo durante tutta la    durata  della  seduta   secondo  le  indicazioni  ricevute;
                    m)   tenuta    ed  aggiornamento   delle registrazioni dei trattamenti  e  del  registro  di  carico  e  scarico    del
                  materiale radioattivo;
                    n)    carico,     custodia  e    scarico   del    materiale  radioattivo  e della strumentazione tecnica;
                    o) collaborazione  con il medico   radioterapista  ed  il servizio   di  fisica  sanitaria  per    quanto  concerne la
                  dosimetria e  gli altri atti inerenti la radioprotezione;
                    p) preparazione e posizionamento del paziente.

I tecnici   sanitari di    radiologia  medica   espletano, inoltre, ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico   radioterapista.
                   3) Servizio di medicina nucleare.
                    I     tecnici sanitari  di  radiologia medica  addetti   ai servizi  di medicina nucleare:
                    a) prendono    in  consegna  le    sorgenti   radioattive, curando    il  loro  carico  e     scarico  oltre  che    lo
                  smaltimento   dei    rifiuti  radioattivi;  segnalano il preposto   il   movimento   e   la giacenza   del   materiale
                  radioattivo e provvedono alle relative registrazioni;
                    b) effettuano le operazioni  necessarie  all'allestimento delle  dosi   radioattive da somministrare ai pazienti  e da manipolare in vitro ed ogni altra operazione concernente il lavoro di camera calda;
                    c)    se   necessario,  accattano    il     paziente,    ne  accertano      i     dati  anagrafici,     provvedono    alla
                  registrazione    ed   archiviazione    dei  risultati   delle operazioni  tecniche    effettuate  ed  al   trattamento dei fotoscintigrammi;
                    d) controllano l'efficacia    delle  apparecchiature  che predispongono  per   l'uso. Collaborano   con   il    medico nucleare    nell'effettuazione  delle   indagini    e  nella rilevazione  e     registrazione  dei    dati anche mediante
impiego di elaboratori elettronici;
                    e) collaborano  con il medico nucleare  in studi ed esami in vitro mediante    l'uso  di    apparecchiature  atte     a rilevare  la presenza  di radionuclidi nei campioni;
                    f)   provvedono   alla decontaminazione  e controllo della vetreria e degli oggetti o  ambienti contaminati ed attuano tutte le operazioni inerenti alla radioprotezione,  secondo la vigente normativa;
                    g)   effettuano   ogni altra  operazione tecnica richiesta dal medico nucleare.
                   4) Servizio di fisica sanitaria.
                    I tecnici  sanitari di radiologia medica    coadiuvano  i   responsabili  dei  servizi    di  fisica sanitaria    per la
                  risoluzione dei  problemi di fisica nell'impiego di isotopi radioattivi, di sorgenti di radiazione per   la    terapia,
                  la     diagnostica    e  la   ricerca    e,   con   l'esperto qualificato, nella   sorveglianza fisica  per la  protezione
                  contro le radiazioni ionizzanti.

                  5) Apparecchiature nell'ambito del servizio di radiologia.
                    I   tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  assumono la responsabilita' del corretto  uso  delle    apparecchiature loro   affidate, controllano la loro efficienza, individuano gli eventuali inconvenienti tecnici e si adoperano,  quando e'  possibile, ad  eliminarli;   possono  altresi' esprimere il   proprio   parere   tecnico  in  fase   di  collaudo  di installazione  di    nuove  apparecchiature  nonche'    dopo l'esecuzione di eventuali riparazioni.
                    6)Trattamento      del     materiale      radiografico    e  documentazione fotografica.
                    I   tecnici  sanitari  di  radiologia  medica    effettuano tutte le  operazioni  concernenti  il   tattamento  del
                  materiale sensibile; possono altresi'    provvedere    alla riproduzione e  riduzione  del  materiale iconografico.
                   7) Attivita' collaterali.
                    I   tecnici  sanitari    di  radiologia  medica  che    con  provvedimento  del  medico    autorizzato     siano    stati allontanati,       in     via      cautelativa  temporanea  o  permanente, dalle zone controllate,    perche'  affetti  da
patologia    professionale    specifica,  sono  adibiti,    a  richiesta,  prioritariamente  nell'ambito      del   settore
radiologico,  alle  pratiche di       accettazione     del  paziente,    alla   sua     registrazione, all'archiviazionedegli    esami praticati, alla   rilevazione  periodica  dei dati     statistici, nonche'   al   carico   e scarico   del materiale ricevuto in dotazione".
                    - Il decreto legislativo 30  dicembre 1992, n. 502, reca: "Riordino della disciplina in  materia  sanitaria  a  norma dell'art.  1   della  legge  23  ottobre  1992,  n. 421"; si riporta il testo dell'art. 6, comma 3:
"3. A norma  dell'art. 1, lettera o),  della  legge     23 ottobre  1992, n.   421,   la    formazione   del  personale
sanitario infermieristico, tecnico  e della  riabilitazione  avviene   in sede  ospedaliera ovvero presso altre  strutture  del   Servizio   sanitario   nazionale   e istituzioni    private    accreditate.  I requisiti di idoneita' e    l'accreditamento delle      strutture     sono disciplinati      con         decreto     del        Ministro dell'universita'   e       della   ricerca   scientifica    e  tecnologica  d'intesa  con il   Ministro della sanita'.  Il  Ministro della  sanita' individua con  proprio   decreto  le figure  professionali da formare ed i relativi profili.   Il relativo    ordinamento   didattico e'  definito, ai  sensi dell'art. 9  della legge 19  novembre 1990,   n.   341,  con decreto  del  Ministro  dell'universita'     e della ricerca  scientifica   e tecnologica   emanato  di  concerto  con  il  Ministro della sanita'. Per tali finalita' le regioni  e le universita'    attivano appositi protocolli   di intesa per l'espletamento   dei corsi   di    cui   all'art.   2  della legge    19 novembre   1990, n.   341.  La titolarita'  dei    corsi  di     insegnamento   previsti       dall'ordinamento didattico    universitario   e'    affidata    di  norma   a personale    del    ruolo  sanitario      dipendente   dalle strutture  presso     le quali   si svolge   la   formazione stessa,  in possesso  dei requisiti previsti.   I  rapporti in   attuazione  delle    predette intese sono regolati  con appositi    accordi  tra    le  universita',     le  aziende ospedaliere,  le   unita' sanitarie locali, le  istituzioni pubbliche e  private  accreditate     e  gli    istituti  di ricovero     e  cura   a carattere scientifico.   I   diplomi conseguiti  sono  rilasciati  a   firma    del  responsabile del  corso    e del    rettore dell'universita'  competente.
L'esame finale,  che consiste in  una prova  scritta ed  in una   prova pratica,   abilita all'esercizio  professionale.
Nelle  commissioni di esame  e'  assicurata   la    presenza di    rappresentanti    dei     collegi  professionali,  ove
costituiti.  I  corsi  di  studio  relativi   alle    figure professionali  individuate  ai sensi del presente   articolo e previsti dal precedente  ordinamento che non  siano stati riordinati  ai sensi del  citato  art. 9  della  legge    19 novembre    1990, n. 341,  sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1  gennaio  1994,  garantendo,  comunque,   il  completamento  degli  studi  agli studenti che si iscrivono entro il predetto   termine al primo  anno  di  corso.     A decorrere  dalla  data di   entrata in vigore   del presente decreto,  per  l'accesso  alle  scuole    ed   ai   corsi  disciplinati  dal   precedente  ordinamento  e' in ogni casorichiesto   il   possesso   di un   diploma     di    scuola secondaria   superiore    di   secondo  grado  di     durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi   disciplinati    dal precedente    ordinamento    e    per il    predetto periodo temporale  possono  accedere  gli  aspiranti  che    abbiano  superato  il  primo biennio  di scuola secondaria superiore  per i   posti che  non  dovessero     essere  coperti    dai soggetti     in possesso   del diploma  di scuola secondaria superiore di secondo grado".

Nota all'art. 2: - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, reca: "Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. Si riporta il testo dell'art. 17, terzo comma: "I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali".

Note all'art. 3: - La legge 5 febbraio 1992, n. 175, reca: "Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie". Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, come modificato dalla presente legge: "Art. 1. - 1. La pubblicita' concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti e' consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita' professionale, nonche' mediante inserzioni sugli elenchi telefonici sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie". - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 175/1992 come modificato dalla presente legge: "Art. 2. - 1. Per la pubblicita' a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall'art. 1, e' necessaria l'autorizzazione del sindaco che la rilascia previo nulla osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritto il richiedente. Quando l'attivita' a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all'albo professionale, il nulla osta e' rilasciato dall'ordine o collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'ordine o collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. L'ordine o collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione. 3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l'ordine o collegio professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, nonche' la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell'inserzione o delle insegne di cui all'art. 4 a quelle stabilite con apposito regolamento emanato dal Ministro della sanita', sentiti il Consiglio superiore di sanita', nonche', ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta. 3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicita'". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 175/1992 come modificato dalla presente legge: "Art. 3. - 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'art. 1, che effettuino pubblicita' nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'art. 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. Se la pubblicita' non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione e' da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicita' a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge". - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, reca: "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse". Si riporta il testo dell'art. 40: "Art. 40. - Le sanzioni disciplinari sono: 1) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa; 2) la censura, che e' una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa; 3) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto e' stabilito dal successivo art. 43; 4) la radiazione dall'Albo". - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 175/1992 come modificato dalla presente legge: "Art. 4. - 1. La pubblicita' concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge e' consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita' professionale nonche' con inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria, attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, con facolta' di indicare le specifiche attivita' medicochirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purche' accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica. 2. E' in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria. 3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1, nonche' al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1". - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 175 come modificato dalla presente legge: "Art. 5. - 1. La pubblicita' di cui all'art. 4 e' autorizzata dalla regione, sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validita' dei titoli accademici e scientifici, nonche' la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 2. 2. Con decreto del Ministro della sanita' sono stabilite le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione regionale. 3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi dell'autorizzazione regionale. 4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui all'art. 4, che effettuino pubblicita' nelle forme consentite senza l'autorizzazione regionale, sono assoggettati alle mansioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'art. 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. 5. Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attivita' o prestazioni che la struttura e' abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attivita' sanitaria e' sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno. 5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicita' sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicita' sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicita' sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicita' sugli elenchi telefonici. 5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicita'". - Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge n. 175/1992: "Art. 9. - 1. Con decreto del Ministro della sanita', sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, e' fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie. 2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi. 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca piu' grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva".

Note all'art. 4: - Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1996, n. 573, reca: "Misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, reca: "Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali". - La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio". Si riporta il testo degli articoli 25 e 27: "Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). - Ai comuni, alle province e relative aziende, nonche' a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, e' fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilita' ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico. La predetta tabella A potra' essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica. Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilita'. Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende. Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica e' fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa". "Art. 27 (Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato). - Le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti di cui al precedente art. 25 devono contenere la previsione dell'onere stesso nonche' l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali".

 

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Data ultima modifica: marted́ 14 dicembre 1999