SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 giugno 1996 la signora AA
conveniva in giudizio lINPS innanzi al Pretore di Arezzo, per ottenere il
riconoscimento del diritto allindennità di malattia per il periodo 15-23 novembre
1995.
Deduceva infatti che lIstituto si era rifiutato di corrisponderle la prestazione
assicurativa, ritenendo applicabile la sanzione prevista dallart. 5 L. 638/83, sul
presupposto che essa AA. si fosse resa irreperibile alla visita di controllo effettuata il
17 novembre 1995 alle ore 17,30, quando invece il mancato controllo era dipeso proprio
dalle sue precarie condizioni di salute, che non le avevano consentito di rispondere
tempestivamente al medico e di aprirgli la porta di casa, ove si trovava sola.
Si costituiva lINPS ed eccepiva che la AA. non aveva soddisfatto allonere di
reperibilità impostole dalla legge e pertanto concludeva per il rigetto della domanda.
Con sentenza emessa in data 11 marzo 1997 il Pretore riteneva attendibili le
giustificazioni addotte dalla ricorrente e pertanto accoglieva la carico del lavoratore
lonere di fornire la prova di aver adottato la sufficiente diligenza per essere
comunque di fatto reperibile; che il dovere di cooperazione del lavoratore deve
consistere, proprio a ragione dello stato di malattia, anche nella diligente
predisposizione di una situazione tale da rendere possibile il controllo domiciliare, il
che non è affatto avvenuto nella specie.
Avverso tale decisione proponeva appello lINPS, che censurava la decisione del
Pretore, al quale addebitava un macroscopico errore di interpretazione dellart. 5
co. 14 della legge 11 novembre 1983 n. 638.
Questa disposizione sosteneva lappellante pone a carico del lavoratore
ammalato un vero e proprio "onere di reperibilità" e questo implica non solo la
presenza fisica, ma "la effettiva ed attuale disponibilità alla visita di
controllo"; e, nel caso di specie, il mancato controllo era dipeso dal fatto che la
E. non si era posta concretamente a disposizione del medico, recatosi al domicilio della
stessa per la visita fiscale.
Resisteva allaccoglimento dellappello la AA.
Con sentenza in data 6 febbraio - 14 novembre 1998 il Tribunale di Arezzo rigettava
lappello.
Osservava il Tribunale che non poteva parlarsi di assenza ingiustificata alla visita di
controllo; che la relazione medica del dr. B., che aveva eseguito laccesso, anziché
smentire le giustificazioni rese dalla E., dava ragione dello svolgimento dei fatti così
come riferiti dallassicurata; che in sostanza risultava che il medico, non avendo
trovato il nominativo della E. sul citofono, aveva chiesto sommarie informazioni ad una
vicina e dopo aver "bussato a tutti i citofoni" si era allontanato; che tutto
era frutto di un disguido.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 15 settembre 1999, lINPS ha proposto
ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La E. non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con lunico motivo, denunziando violazione ed errata
applicazione dellart. 5 D.L. li settembre 1983 n. 463, convertito con L. 11 novembre
1983 n. 638; degli artt. 115 c.p.c. e 2967 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria
motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia in relazione
allart. 360, commi 3, 4 e 5, c.p.c., lIstituto ricorrente deduce che è
richiesto che il lavoratore, pur quando sia presente nel proprio domicilio, mantenga un
comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica sia limmediato
accesso nellabitazione, sia la possibilità della visita di controllo; che non ha
rilievo che la mancata visita avvenga senza dolo da parte dellinteressato; che resta
a carico del lavoratore lonere di fornire la prova di aver adottato la sufficiente
diligenza per essere comunque di fatto reperibile; che il dovere di cooperazione del
lavoratore deve consistere, proprio a ragione dello stato di malattia, anche nella
diligente predisposizione di una situazione tale da rendere possibile il controllo
domiciliare, il che non è affatto avvenuto nella specie.
Aggiunge il ricorrente che la verbalizzazione del medico fiscale mette in luce un
comportamento assolutamente ineccepibile dello stesso; che vi sono difetto di motivazione
e comunque travisamento dei fatti come evidenziati dai medico fiscale, perché non si
comprende quale avrebbe dovuto essere il comportamento di questultimo; che la
lavoratrice si è limitata soltanto ad esporre una sua versione allo scopo di giustificare
il proprio comportamento, che però non è risultata affatto provata.
Il ricorso è fondato.
Invero, lingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo per
la quale lart. 5, comma quattordicesimo, del DL. 12 settembre 1983 n. 463
(convertito nella legge n. 638 del 1983) prevede la decadenza (in varia misura) del
lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia non coincide
necessariamente con la materiale assenza di questultimo dal domicilio nelle fasce
orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso
lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire lesecuzione del
controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano
giuridico e sociale. La prova dellosservanza di tale dovere di diligenza incombe sul
lavoratore (v., ex plurimis, Cass. 22 maggio 1999 n. 5000).
Né ha rilievo che la mancata visita avvenga senza dolo da parte dellinteressato,
perché ciò che è sanzionato è il fatto obiettivo in sé, indipendente
dallintenzione in concreto del lavoratore (Cass. 30 luglio 1993 n. 8484).
Ciò detto, si osserva che è irrilevante la considerazione del Tribunale secondo la quale
deve escludersi che la E. si sia volontariamente sottratta alla visita di controllo.
Non risulta poi dalla sentenza impugnata adeguatamente motivato in ordine alla prova
dellosservanza del dovere di diligenza da parte della lavoratrice per essere di
fatto reperibile alla visita di controllo.
Il Tribunale ha ritenuto che vi fu indugio della lavoratrice nellaprire il portone
per obiettive difficoltà, consistenti nella precarietà delle condizioni di salute della
stessa. Ma lo stato di malattia non vale di per sé ad escludere la negligenza della E.,
che doveva provare invece la diligente predisposizione di una situazione tale da rendere
possibile il controllo domiciliare, tenuto anche conto del fatto che, come accertato dal
Tribunale, sul campanello non era indicato il nome della donna, bensì quello del marito.
Né può ritenersi accertato dai giudici di merito un comportamento negligente del medico
che doveva effettuare la visita di controllo, che ebbe a suonare a tutti i campanelli.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio
alla Corte di appello di Firenze, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio
di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, per il nuovo esame, alla Corte di appello di Firenze, che provvederà anche in
ordine alle spese del giudizio di cassazione. |