SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
sentenza 6-20 luglio 2000, la Corte d'Appello di Lecce accoglieva
l'appello proposto dall'(omissis) avverso la decisione del locale
Tribunale che aveva ritenuta legittima l'assenza di S. C. dal
proprio domicilio riscontrata in occasione di una visita di controllo,
effettuata in orario ricompreso nelle fasce di reperibilità
durante un periodo di sua malattia (assenza a seguito della quale
l'(omissis) aveva comminato la sanzione della decadenza della
indennità economica di malattia).
Il
C. aveva chiarito di essersi recato nella mattina in questione
a visita medica presso il proprio medico curante, per il prescritto
controllo della pressione.
I
giudici di appello osservavano che la circostanza che il C. si
fosse recato nell'ambulatorio del proprio medico per il controllo
della pressione (necessario essendo egli affetto da epistassi
posteriore da ipertensione arteriosa) non poteva giustificare
la sua assenza al domicilio in orario ricompreso nella fasce orarie
di reperibilità.
Si
trattava, infatti, di una operazione certamente non indifferibile,
la cui necessità non poteva dirsi neppure imprevedibile.
Tra l'altro, osserva la Corte territoriale, l'orario di apertura
dello studio del medico curante non coincideva del tutto con le
fasce orarie di reperibilità.
Si
trattava pertanto di un adempimento che bene avrebbe potuto essere
effettuato in momenti diversi da quelli previsti per le visite
di controllo.
Avverso
tale decisione il C. ha proposto ricorso per cassazione sorretto
da un unico motivo.
L'(omissis)
ha depositato solo procura.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con
l'unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
dell'art. 5 comma 14 della legge 11 novembre 1983 n. 638, nonché
omessa, insufficiente contraddittoria motivazione in relazione
alle medesime norme sopra richiamate (art. 360 nn. 3 e 5 codice
di procedura civile).
I
giudici di appello non avevano tenuto conto del fatto che il C.
si era sottoposto alla misurazione della pressione, a seguito
della diagnosi di "epistassi posteriore in paziente affetto
da ipertensione arteriosa". Si trattava, pertanto, di una
prestazione ambulatoriale, urgente e tale da non consentire differimento
alcuno. Il C. era stato ricoverato per tale malattia ed era stato
costretto nuovamente al ricovero anche dopo la visita di controllo
del 5 settembre 1998, a causa di epistassi da sanguinamento di
varici del setto nasale da crisi ipertensiva.
La
decisione impugnata, osserva il ricorrente, si pone in contrasto
con la disposizione dell'art. 5 della legge n. 638 del 1983, per
la quale il giustificato motivo di assenza dal domicilio non deve
necessariamente correlarsi con uno stato di urgenza e necessità,
ma sussiste anche ove l'assenza sia connessa con la tutela di
un interesse apprezzabile sul piano giuridico sociale. Il ricorso
non è fondato. Con motivazione adeguata e sufficiente,
che sfugge alle censure di violazione di legge denunciate, i giudici
di appello hanno esaminato le giustificazioni fornite dall'assicurato,
concludendo che l'assenza della stesso dal proprio domicilio non
poteva dirsi giustificata. Si tratta di accertamento di merito,
incensurabile in questa sede di legittimità.
Tale
accertamento non si pone in contrasto con i principi consolidati
formulati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali
l'assenza ad una visita di controllo domiciliare può dirsi
giustificata solo dalla sussistenza di un motivo molto serio,
concretantesi nella insuperabile necessità di effettuare
un determinato adempimento in orario ricompreso nella fasce orarie
di reperibilità. L'onere di fornire tale prova, ovviamente,
è a carico del lavoratore il quale ne alleghi, a propria
giustificazione, a ricorrenza (Cass. 23 dicembre 1999 n. 14503).
Ai
fini della sussistenza di un giustificato motivo di assenza all'obbligo
della visita domiciliare a domicilio, è necessario laddove
il lavoratore alleghi di essersi dovuto allontanare dal proprio
domicilio per recarsi dal medico curante per una visita ambulatoriale,
che il lavoratore dimostri sia la necessità di tale visita
medica, sia la assoluta impossibilità di rispettare le
fasce orarie di reperibilità (Cass, 27 settembre 1996 n.
8553,11 marzo 1996 n.1958).
Il
lavoratore assente dal lavoro per malattia ove deduca come giustificato
motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di
controllo di avere nell'occasione, effettuato una visita presso
il medico di fiducia deve provare che la causa del suo allontanamento
dal domicilio durante le fasce orarie, pur senza necessariamente
integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della
tutela della salute, una necessità dell'assenza dal lavoro
quale mezzo per curare la malattia (Cass. 7 ottobre 1997 n. 9731).
E'
necessario in altri termini che il lavoratore provi che la sua
assenza è stata determinata da situazioni tali da comportare
adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità
(Cass. 4 marzo 1996 n.1668).
Si
tratta di onere probatorio certamente gravoso, ma non impossibile,
e quindi esigibile.
Nel
caso in esame, il Tribunale ha spiegato con ampie argomentazioni
che nessuna prova suffragava la dedotta indifferibilità
della visita ambulatoriale prescelta in concreto dal C..
La
prestazione richiesta dal C. al proprio medico curante, hanno
osservato i giudici di appello, non poteva dirsi urgente e comunque
la stessa era sicuramente prevedibile e quindi proprio in quanto
tale avrebbe potuto essere preventivamente comunicata all'Istituto
previdenziale.
Deve
pertanto concludersi che nel caso di specie il ricorrente avrebbe
dovuto dimostrare non solo che la operazione eseguita ("misurazione
della pressione arteriosa") fosse urgente e indifferibile,
ma anche che le modalità da lui prescelte per realizzare
quella indifferibile esigenza fossero in concreto indispensabili
o le sole ragionevolmente praticabili.
Nulla
di tutto ciò è stato non solo dimostrato, ma neppure
dedotto dall'assicurato.
Gli
stessi giudici, pertanto, hanno motivatamente concluso che contrariamente
a quanto sostenuto dal Pretore nel caso di specie l'onere di doverosa
collaborazione del lavoratore, ai fini della realizzazione delle
condizioni richieste dalla legge per l'erogazione del trattamento
di malattia, e in considerazione della oggettiva limitatezza dell'ambito
delle fasce orarie di reperibilità, non era stato osservato.
Il
ricorso deve essere rigettato.
Nulla
deve disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art.152
disp. att. codice di procedura civile nel testo anteriore a quello
di cui all'art. 42 comma 11 del decreto legge n. 269 del 30 settembre
2003, inapplicabile "ratione temporis" al caso di specie.
PER QUESTI
MOTIVI
La Corte rigetta
il ricorso.
Nulla per
le spese del giudizio.