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Legge 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1991, n. 10)

Art. 8. Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/48/CEE deve avvenire in modo da assicurare: a) l'indicazione dei parametri di riferimento per la determinazione, in misura possibilmente completa e comunque successivamente integrabile, delle attività professionali contemplate dalla direttiva nonchè dei requisiti e delle condizioni richiesti dall'ordinamento giuridico nazionale per il loro esercizio; b) il rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva per il riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'esercizio delle corrispondenti attività professionali da parte dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee, dei titoli di formazione che risultino conformi al sistema delineato dalla direttiva stessa; c) la possibilità, per i cittadini degli Stati membri la cui formazione professionale -- attestata dal titolo addotto -- risulti di durata inferiore di almeno un anno a quella prescritta dal vigente ordinamento italiano, di completare la formazione stessa comprovando un periodo di esperienza professionale determinato nella misura strettamente necessaria a garantire un livello corrispondente alla formazione richiesta dalle norme interne; d) la facoltà, per i cittadini degli altri Stati membri la cui formazione professionale -- attestata dal titolo addotto -- risulti sostanzialmente diversa quanto al suo contenuto ovvero quanto alle concrete attività o prestazioni cui dà accesso rispetto alla disciplina vigente in Italia, di scegliere -- ai fini dell'adeguamento alla disciplina stessa -- tra un tirocinio di adattamento, per una durata determinata, ed una prova attitudinale, ambedue da valutare dalle autorità competenti; e) l'esatta indicazione delle attività professionali il cui accesso, da parte dei cittadini degli Stati membri, sia condizionato al superamento di una prova attitudinale, allorchè l'esercizio di dette attività richieda una precisa conoscenza del diritto italiano e la consulenza, e/o l'assistenza, per quanto riguarda il diritto italiano costituisca elemento essenziale e costante delle attività stesse; f) le forme ed i termini per l'esame dei titoli addotti dagli interessati per l'iscrizione -- ove prescritta -- agli albi, ruoli od elenchi delle persone abilitate all'esercizio delle attività considerate, per la designazione ai competenti organi comunitari delle autorità italiane all'uopo delegate, nonchè per le prescritte comunicazioni agli organi stessi.

 
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Last Update: giovedì 27 marzo 2003