Articolo
1.
(Definizione).
1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione,
quelle previste ai sensi della
legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto
del Ministro della sanità 29 marzo 2001 ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio
2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo
abilitante rilasciato dallo Stato, attività di
prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.
2.
Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione
e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario
non riconducibili alle professioni sanitarie come definite
dal comma 1.
3.
Le norme della presente legge si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi
statuti speciali e le relative norme di attuazione.
Articolo
2.
(Requisiti).
1.
L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo
1, comma 1, è subordinato al conseguimento del
titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale
con valore abilitante all'esercizio della professione.
Tale titolo universitario è definito ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera c), è valido
sull'intero territorio nazionale nel rispetto della
normativa europea in materia di libera circolazione
delle professioni ed è rilasciato a seguito di
un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte
presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario
nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni,
sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le stesse
e le università, stipulati ai sensi dell'articolo
6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni.
Fermo restando il titolo universitario abilitante, il
personale del servizio sanitario militare, nonchè
quello addetto al comparto sanitario del Corpo della
guardia di finanza, può svolgere il percorso
formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate
con decreto del Ministro della salute, che garantisce
la completezza del percorso formativo. Per il personale
addetto al settore sanitario della Polizia di Stato,
alle medesime condizioni, il percorso formativo può
essere svolto presso le stesse strutture della Polizia
di Stato, individuate con decreto del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro della salute, che garantisce
la completezza del percorso formativo.
2.
Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui
al comma 1 sono definiti con uno o più decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute,
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n.127,
e successive modificazioni. L'esame di laurea ha valore
di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione.
Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblicarticolo Le università possono
procedere alle eventuali modificazioni dell'organizzazione
didattica dei corsi di laurea già esistenti,
ovvero all'istituzione di nuovi corsi di laurea, nei
limiti delle risorse a tal fine disponibili nei rispettivi
bilanci.
3.
L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria
anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata
al conseguimento del titolo universitario abilitante
di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore
abilitante dei titoli già riconosciuti come tali
alla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
L'aggiornamento professionale è effettuato secondo
modalità identiche a quelle previste per la professione
medicarticolo
5.
All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", ovvero espletamento
del mandato parlamentare di senatore o deputato della
Repubblica nonchè di consigliere regionale".
6.
All'articolo 16-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,dopo il comma
2 è aggiunto il seguente: "2-bis. I laureati
in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle
professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione
continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale
attività formativa limitatamente al periodo di
espletamento del mandato parlamentare di senatore o
deputato della Repubblica nonchè di consigliere
regionale".
Articolo
3.
(Istituzione
degli ordini delle professioni sanitarie).
1.
In ossequio all'articolo 32 della Costituzione e in
conseguenza del riordino normativo delle professioni
sanitarie avviato, in attuazione dell'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421,
dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517,e dal decreto
legislativo 19 giugno 1999,n. 229 , nonchè
delle riforme degli ordinamenti didattici adottate dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, al fine di adeguare il livello culturale,
deontologico e professionale degli esercenti le professioni
in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri
dell'Unione europea, la presente legge regolamenta le
professioni sanitarie di cui all'articolo 1, nel rispetto
dei diversi iter formativi, anche mediante l'istituzione
dei rispettivi ordini ed albi, ai quali devono accedere
gli operatori delle professioni sanitarie esistenti,
nonchè di quelle di nuova configurazione.
Articolo
4.
(Delega
al Governo per l'istituzione degli ordini ed albi professionali).
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi al fine
di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo
1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel
rispetto delle competenze delle regioni e sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
trasformare i collegi professionali esistenti in ordini
professionali, salvo quanto previsto alla lettera b)
e ferma restando, ai sensi della legge
10 agosto 2000, n. 251, e del citato decreto
del Ministro della sanità 29 marzo 2001,
l'assegnazione della professione dell'assistente sanitario
all'ordine della prevenzione, prevedendo l'istituzione
di un ordine specifico, con albi separati per ognuna
delle professioni previste dalla legge
n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree
di professioni sanitarie: area delle professioni infermieristiche;
area della professione ostetrica; area delle professioni
della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie;
area delle professioni tecniche della prevenzione;
b)
aggiornare la definizione delle figure professionali
da includere nelle fattispecie di cui agli articoli
1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto
2000, n.251, come attualmente disciplinata dal decreto
ministeriale 29 marzo 2001;
c)
individuare, in base alla normativa vigente, i titoli
che consentano l'iscrizione agli albi di cui al presente
comma;
d)
definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente
comma, le attività il cui esercizio sia riservato
agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio
sia riservato agli iscritti ai singoli albi;
e)
definire le condizioni e le modalità in base
alle quali si possa costituire un unico ordine per due
o più delle aree di professioni sanitarie individuate
ai sensi della lettera a);
f)
definire le condizioni e le modalità in base
alle quali si possa costituire un ordine specifico per
una delle professioni sanitarie di cui al presente comma,
nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo
albo superi le ventimila unità, facendo salvo,
ai fini dell'esercizio delle attività professionali,
il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli
altri albi dell'ordine originario e prevedendo che gli
oneri della costituzione siano a totale carico degli
iscritti al nuovo ordine;
g)
prevedere, in relazione al numero degli operatori, l'articolazione
degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;
h)
disciplinare i principi cui si devono attenere gli statuti
e i regolamenti degli ordini neocostituiti;
i)
prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento
degli ordini ed albi professionali di cui al presente
articolo siano poste a totale carico degli iscritti,
mediante la fissazione di adeguate tariffe;
l)
prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle
nuove categorie professionali, restino confermati gli
obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti
dalle disposizioni vigenti.
2.
Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi
del comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi
alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per
i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del
termine di cui al comma 1, quest'ultimo s'intende automaticamente
prorogato di novanta giorni.
Articolo
5.
(Individuazione
di nuove professioni in ambito sanitario).
1.
L'individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere
in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della
legge 10 agosto 2000, n. 251,
il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il
territorio nazionale, avviene in sede di recepimento
di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello
Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni
connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano
sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali,
che non trovano rispondenza in professioni già
riconosciute.
2.
L'individuazione è effettuata, nel rispetto dei
principi fondamentali stabiliti dalla presente legge,
mediante uno o più accordi, sanciti in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
3.
L'individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico,
espresso da apposite commissioni, operanti nell'ambito
del Consiglio superiore di sanità, di volta in
volta nominate dal Ministero della salute, alle quali
partecipano esperti designati dal Ministero della salute
e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e i rappresentanti degli ordini delle professioni
di cui all'articolo 1, comma 1, senza oneri a carico
della finanza pubblicarticolo A tal fine, la partecipazione
alle suddette commissioni non comporta la corresponsione
di alcuna indennità o compenso nè rimborso
spese.
4.
Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo
professionale e l'ambito di attività di ciascuna
professione.
5.
La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove
professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni
con le professioni già riconosciute o con le
specializzazioni delle stesse.
Articolo
6.
(Istituzione
della funzione di coordinamento).
1.
In conformità all'ordinamento degli studi dei
corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale
laureato appartenente alle professioni sanitarie di
cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è
articolato come segue:
a)
professionisti in possesso del diploma di laurea o del
titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione
dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente
ai sensi dell'articolo 4 della legge
26 febbraio1999, n. 42;
b)
professionisti coordinatori in possesso del master di
primo livello in management o per le funzioni di coordinamento
rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo
3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n.509
, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
c)
professionisti specialisti in possesso del master di
primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato
dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma
8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma
9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004,
n. 270;
d)
professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica
di cui al decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e
che abbiano esercitato l'attività professionale
con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque
anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi
dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge
10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.
2.
Per i profili delle professioni sanitarie di cui al
comma 1 può essere istituita la funzione di coordinamento,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblicarticolo A tal fine, l'eventuale conferimento
di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi
comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 10 agosto 2000, n. 251,
l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche
di riferimento un numero di posizioni effettivamente
occupate ed equivalenti sul piano finanziario.
3.
I criteri e le modalità per l'attivazione della
funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono
definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con apposito accordo,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4.
L'esercizio della funzione di coordinamento è
espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti
requisiti: a) master di primo livello in management
o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza,
rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma
9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004,
n. 270; b) esperienza almeno triennale nel profilo di
appartenenza.
5.
Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive
nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato
in base alla pregressa normativa, è valido per
l'esercizio della funzione di coordinatore.
6.
Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili
professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche
aree assistenziali, dipartimentali e territoriali.
7.
Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche
e private, nelle aree caratterizzate da una determinata
specificità assistenziale, ove istituiscano funzioni
di coordinamento ai sensi del comma 2, affidano il coordinamento
allo specifico profilo professionale.
Articolo
7.
(Disposizioni
finali).
1.
Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione
già riconosciute alla data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni
contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento,
salvo quanto previsto dalla presente legge.
2.
Con il medesimo procedimento di cui all'articolo 6,
comma 3, della presente legge, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, previa
acquisizione del parere degli ordini professionali delle
professioni interessate, si può procedere ad
integrazioni delle professioni riconosciute ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
3.
La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.