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Decisione 4393/02 del 21 Maggio 2002 - Consiglio di Stato
Maggiori garanzie di equo indennizzo per quei dipendenti ospedalieri che a contatto con materiali particolari contraggono contagio

Chiunque volesse mettersi in contatto con la Signora Giovanna Nigris, protagonista di questa vicenda può contattarla al seguente indirizzo: info@mobbing-sisu.it o visitare il sito http://www.mobbing-sisu.com

REPUBBLICA ITALIANA N. 4393/02 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1040 REG.RIC. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2002

ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello n. 1040/2002 proposto dall’Azienda Ospedaliera Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico – Milano, in persona del Direttore Generale in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Avolio, ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato.

CONTRO

Giovanna Nigris, rappresentata e difesa dall’Avv. Marcello Gentili, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Erica Dumontel, in Roma, Via Lucrezio Caro, n. 12.

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, Sezione Seconda, 27 novembre 2001, n. 7630.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 21 maggio 2002, il Consigliere Marco Lipari;

Uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

  1. La sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto dalla Signora Giovanna Nigris, dipendente dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico – Milano, per l’esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, Sezione Seconda 14 ottobre 1999, n. 3418, concernente l’annullamento del provvedimento adottato dall’amministrazione il 27 marzo 1998, di diniego dell’equo indennizzo richiesto dall’interessata.
  2. L’amministrazione deduce l’infondatezza e l’inammissibilità dell’originario ricorso.
  3. L’appellata resiste al gravame.

DIRITTO

  1. Con sentenza 27 novembre 2001, n. 7630, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, Sezione Seconda, in accoglimento del ricorso proposto dalla Signora Giovanna Nigris, attuale appellata, annullava il provvedimento del 27 marzo 1998, con cui l’Azienda Ospedaliera Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico – Milano (conformemente al parere espresso il 27 novembre 1997 dalla commissione medica di seconda istanza del Policlinico Militare di Milano) aveva respinto la richiesta di riconoscimento dell’equo indennizzo per infermità (tubercolosi renale) asseritamente dipendente da causa di servizio, proposta in data 18 aprile 1995 dall’interessata, dipendente con la qualifica di assistente amministrativo, assegnata per il periodo dal 6 maggio 1992 al 30 novembre 1995 alla segreteria del servizio di Anatomia e Istologia.
  2. Secondo la pronuncia, "nella situazione considerata, il giudizio con il quale l’amministrazione ha escluso la sussistenza di elementi di collegamento tra la genesi della malattia e lo svolgimento dell’attività lavorativa non trova conferma negli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, che offrono invece ragioni per ritenere che l’affezione della ricorrente possa considerarsi ascrivibile a causa di servizio.
  3. Dalla relazione predisposta in data 27 giugno 1997 dal direttore amministrativo dell’ente risulta, infatti, che la ricorrente, nel periodo considerato, "saltuariamente riceveva dall’utenza campioni di sostanze organiche da esaminare".

    Il rilievo di detta circostanza e i suoi possibili effetti sull’insorgere della malattia non sono stati valutati nel corso del procedimento; la CMO si è infatti limitata ad osservare che l’interessata non è stata mai adibita alla ricezione dei campioni; il che può anche essere vero, ma non smentisce quanto riconosciuto nella relazione suindicata e cioè che la dipendente, addetta a mansioni amministrative in un ufficio di accettazione e di ricevimento del pubblico, provvedesse direttamente al ritiro dall’utenza di contenitori senza essere dotata di mezzi di protezione

    "Siffatto contesto, come ha giustamente osservato la difesa della ricorrente, avrebbe dovuto invece indurre l’amministrazione ad approfondire l’indagine sulla sussistenza di condizioni idonee a provocare l’affezione che ha colpito la ricorrente, il che rende manifesta la denunciata superficialità dell’istruttoria esperita dall’ente e l’inattendibilità delle conclusioni raggiunte"

    "Da quanto precede emerge, quindi, che la ricorrente ha lavorato in ambiente esposto a rischio di specifica infezione ed ha avuto contatto, per ragioni di servizio, con materiale idoneo a costituire veicolo di contagio: tale situazione, che con apprezzabile grado di probabilità può costituire fonte di insorgenza dell’infermità, non è stata adeguatamente valutata dall’amministrazione. Il che concreta la violazione delle prescrizioni dettate nell’art. 5 del D.P.R. n. 349/1994."

  4. In data 4 febbraio 2000 l’interessata notificava la sentenza all’amministrazione (presso la sede dell’Ente e non presso il domicilio del procuratore costituito in giudizio), insieme ad atto di diffida a darvi esecuzione. Successivamente, in data 7 aprile 2000, l’interessata notificava un ulteriore atto di diffida.
  5. Infine, con atto depositato il 13 maggio 2000, la Signora Nigris proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato. In data 23 giugno 2000, perveniva all’azienda la comunicazione del ricorso.
  6. Con relazione datata 11 agosto 2000, il responsabile del servizio di medicina preventiva ed occupazionale escludeva la dipendenza da causa di servizio della malattia sofferta dalla Nigris.
  7. Con nota del 14 settembre 2000, l’Azienda rimetteva la pratica alla Commissione Medica presso l’Ospedale Militare di Milano, affinché rinnovasse il proprio precedente giudizio negativo.
  8. Detta Commissione, con nota del 2 novembre 2000 chiedeva alcuni chiarimenti, forniti dall’Azienda con nota del 17 gennaio 2001.
  9. Con la pronuncia appellata, il tribunale ha accolto il ricorso proposto dall’interessata per l’esecuzione della sentenza n. 3148/1999, condannando l’Ospedale a pagare le somme concernenti:
  • l’ascrivibilità dell’infermità dipendente da causa di servizio;
  • la restituzione delle trattenute del 10% della retribuzione disposte durante le assenze forzate per malattia;
  • il rimborso delle spese sostenute per accertamenti medico clinici.
  1. Con un primo motivo di gravame, l’amministrazione deduce l’inammissibilità del ricorso per l’ottemperanza, in quanto, alla data del 13 maggio 2000 (epoca del deposito dell’atto introduttivo del giudizio esecutivo) la sentenza n. 3148/1999 non era ancora passata in giudicato, poiché:
  1. a quella data non era ancora trascorso il termine annuale di cui all’articolo 327, comma 1, del codice di procedura civile;
  2. la delibera n. 1226 del 26 novembre 2000, di mera presa d’atto della sentenza, non implica affatto acquiescenza alla sentenza;
  3. la notifica della sentenza effettuata presso la sede reale dell’ente e non già presso il domicilio del procuratore costituito non è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello (C. Stato, sez. VI, 29-03-1996, n. 510: Nei riguardi degli enti pubblici non difesi dall'avvocatura dello stato il termine breve per l'appello decorre, a norma dell'art. 285 c.p.c. e dell'art. 28 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, dalla data della notificazione della sentenza di primo grado presso il procuratore costituito).
  4. In ogni caso, le diffide all’amministrazione sono anteriori al passaggio in giudicato della sentenza.
  1. Il motivo è infondato. La Sezione è consapevole che, secondo un certo orientamento (C. Stato, sez. V, 19-09-1991, n. 1179), costituisce presupposto processuale - e non condizione - del giudizio di ottemperanza il passaggio in giudicato della sentenza, che deve pertanto sussistere al momento della proposizione della domanda e non all'atto della decisione. Nello stesso ordine di idee si colloca la tesi in forza della quale (C. Stato, sez. VI, 06-10-1999, n. 1299; C. Stato, sez. IV, 25-03-1996, n. 370; C. Stato, sez. V, 11-01-1991, n. 15; C. Stato, sez. V, 29-04-1985, n. 208) è inammissibile il ricorso proposto per l'esecuzione del giudicato ove la diffida sia stata notificata all'amministrazione prima del passaggio in giudicato della decisione.
  2. Anche secondo una parte dei TAR (T.a.r. Puglia, sez. I, 21-11-1997, n. 804), primo ed insuperabile presupposto del giudizio di ottemperanza è una sentenza del giudice amministrativo o del giudice ordinario passata in giudicato, essendo quindi necessario che non siano stati esperiti nei termini i rimedi contro la sentenza di cui si chiede l'esecuzione, ovvero che, essendo stati esperiti tali rimedi, siano stati respinti; conseguentemente, se la decisione del consiglio di stato non è stata notificata alle parti ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione, l'atto di diffida non può essere notificato prima del decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza d'appello, dovendosi nel caso contrario dichiarare l'inammissibilità della domanda di ottemperanza.

    Tuttavia, il collegio ritiene di aderire al diverso e preferibile indirizzo interpretativo secondo il quale nel caso in cui il ricorso per l'esecuzione di un giudicato sia stato proposto prima del passaggio in giudicato della sentenza, ma tale fatto costitutivo sia sopraggiunto nelle more del giudizio, va applicato il principio di economia processuale, secondo il quale il fatto costitutivo che sopraggiunge in corso di giudizio è rilevante (C. Stato, sez. IV, 02-12-1999, n. 1772).

    Del resto, un’eventuale pronuncia di inammissibilità dell’originario ricorso determinerebbe un vantaggio limitato per l’amministrazione, in quanto la parte interessata ben potrebbe riproporre il giudizio esecutivo nell’ordinario termine di prescrizione.

  3. Questa conclusione è rafforzata dalla nuova previsione dell’articolo 33, comma quinto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (introdotto dall’articolo 10, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205), che disciplina l’esecuzione delle sentenze del tribunale non sospese dal Consiglio di Stato, attribuendo al giudice "i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all’articolo 27, primo comma, numero 4) del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato".
  4. La nuova norma è applicabile, in via diretta, anche ai processi proposti prima del 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 205/2000), in base al generale principio di immediata applicabilità delle nuove norme processuali, quanto meno nelle ipotesi in cui non è ancora conclusa la fase processuale interessata dall’innovazione normativa e l’applicazione della nuova disciplina non determina alcuna lesione dei diritti di difesa delle parti.

  5. Nel merito, l’amministrazione contesta la pronuncia appellata, affermando che la decisione n. 3148/1999 non riconosce affatto la fondatezza della pretesa ai benefici economici derivanti dal riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, ma si limita ad annullare il provvedimento di diniego per difetto di istruttoria e di motivazione, statuendo l’obbligo di riesame della vicenda.
  6. L’amministrazione appellante indica tre concorrenti ragioni a supporto del proprio assunto:
  1. il ricorso originario proposto dall’interessata era caratterizzato dalla puntuale definizione dell’oggetto della domanda, espressamente circoscritta all’annullamento del provvedimento di diniego dell’equo indennizzo, senza alcun riferimento all’ulteriore accertamento della fondatezza della pretesa;
  2. il dispositivo della sentenza passata in giudicato concerne solo "l’accoglimento del ricorso in epigrafe", "con il conseguente annullamento dell’atto impugnato", senza alcuna indicazione relativa alla definizione dei contenuti del rapporto controverso;
  3. la pronuncia non contiene alcun compiuto accertamento giudiziale della dipendenza della infermità da causa di servizio, limitandosi ad affermare la probabilità della sussistenza di un nesso causale tra la patologia e le condizioni di lavoro, e ad evidenziare l’inattendibilità del giudizio espresso dall’amministrazione.
  1. Il motivo è fondato.
  2. In linea generale, si può convenire con la sentenza di primo grado, secondo cui l’originario ricorso aveva un petitum complesso, comprensivo tanto di domande di annullamento del provvedimento negativo concernete il richiesto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, quanto domande di carattere risarcitorio, riguardanti la restituzione delle trattenute sulle retribuzioni durante le "forzate assenze per malattia" ed il rimborso delle spese mediche sostenute dall’interessata.

    Non vi è dubbio, poi, che la pronuncia di accoglimento non ha un effetto meramente caducatorio (l’annullamento dell’atto impugnato), ma determina anche un effetto conformativo sui successivi comportamenti dell’amministrazione.

    Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione non contiene affatto un puntuale accertamento della effettiva dipendenza da causa di servizio della patologia dell’interessata.

    Al contrario, la sentenza individua una precisa carenza istruttoria, che si riflette direttamente sul parere medico legale e sulla determinzione conclusiva negativa, riguardante l’inadeguata valutazione delle particolari condizioni di lavoro della ricorrente.

    Il riferimento alla probabilità di un nesso causale tra le specifiche circostanze di lavoro svolte dalla Signora Nigris ed il tipo di affezione riscontrata, grava l’amministrazione di un obbligo particolarmente intenso nella verifica accurata di tutti gli aspetti fattuali della vicenda e della valutazione del rischio di contrazione della malattia o di aggravamento della patologia già sussistente.

    In sede medico legale, poi, si tratta di chiarire se i caratteri dell’infermità, rapportati all’attività della dipendente rendono certa, o, quanto meno, sufficientemente probabile, la sussistenza del nesso eziologico tra la malattia e le condizioni del servizio.

    Si intende, poi, che nell’ambito del rinnovo del procedimento, l’amministrazione dovrà tenere conto di tutte le osservazioni e degli apporti partecipativi dell’interessata, purché pertinenti all’oggetto della richiesta.

    Del resto, anche gli atti di diffida notificati dall’interessata indicano, quale contenuto della pretesa fatta valere sulla base del giudicato, l’assunzione delle iniziative e degli atti "necessari ad individuare le circostanze che hanno dato luogo all’insorgere della patologia, la connessione della patologia con il servizio effettivamente svolto dalla sottoscritta e la trasmissione degli atti dell’ufficio competente ad emettere il provvedimento finale".

  3. In definitiva, quindi, l'appello deve essere parzialmente accolto.

Pertanto, l’amministrazione procederà, nel termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione, ad assumere una nuova determinazione conclusiva sulla richiesta formulata dall’interessata, attenendosi ai seguenti criteri:

  • dovranno essere accuratamente valutate le effettive condizioni lavorative dell’interessata, in relazione al rischio di contagio;
  • dovrà essere specificata l’eventuale sussistenza della patologia al momento dell’assunzione e l’attitudine del servizio prestato ad incidere sulla patologia accertata;
  • dovranno essere puntualmente enunciati tutti i profili medico-legali della vicenda;

In caso di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l’amministrazione provvederà a pagare all’interessata le spettanze economiche, comprensive del rimborso delle spese sostenute e delle trattenute sulle retribuzioni, entro l’ulteriore termine di trenta giorni.

In caso di persistente inerzia, le determinazioni esecutive saranno attuate dal commissario ad acta, nominato nella persona dell’assessore alla sanità della Regione Lombardia, il quale procederà, con facoltà di subdelega, su richiesta della ricorrente.

Le spese dei due gradi di giudizio possono essere compensate.

Per Questi Motivi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie parzialmente l'appello, nei sensi indicati in motivazione, compensando le spese;

per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, ordina all’amministrazione di rinnovare il procedimento concernente la richiesta di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 maggio 2002, con l'intervento dei signori:

Claudio Varrone - Presidente

Corrado Allegretta - Consigliere

Aldo Fera - Consigliere

Marco Lipari - Consigliere Estensore

Marzio Branca - Consigliere

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Marco Lipari f.to Claudio Varrone

 

IL SEGRETARIO

f.to Luciana Franchini

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il........................ 02/09/2002.........................

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Pier Maria Costarelli

 
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Last Update: Sabato, 28-mag-05