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Decisione 4393/02 del 21 Maggio 2002
- Consiglio di Stato Chiunque volesse mettersi in contatto con la Signora Giovanna Nigris, protagonista di questa vicenda può contattarla al seguente indirizzo: info@mobbing-sisu.it o visitare il sito http://www.mobbing-sisu.com |
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REPUBBLICA ITALIANA N. 4393/02 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1040 REG.RIC.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2002 ha pronunciato la seguentedecisione sul ricorso in appello n. 1040/2002 proposto dallAzienda Ospedaliera Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico Milano, in persona del Direttore Generale in carica, rappresentato e difeso dallAvv. Vincenzo Avolio, ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato. CONTRO Giovanna Nigris, rappresentata e difesa dallAvv. Marcello Gentili, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dellAvv. Erica Dumontel, in Roma, Via Lucrezio Caro, n. 12. per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, Sezione Seconda, 27 novembre 2001, n. 7630. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata; Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti tutti gli atti di causa; Relatore alla pubblica udienza del 21 maggio 2002, il Consigliere Marco Lipari; Uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO
DIRITTO
Dalla relazione predisposta in data 27 giugno 1997 dal direttore amministrativo dellente risulta, infatti, che la ricorrente, nel periodo considerato, "saltuariamente riceveva dallutenza campioni di sostanze organiche da esaminare". Il rilievo di detta circostanza e i suoi possibili effetti sullinsorgere della malattia non sono stati valutati nel corso del procedimento; la CMO si è infatti limitata ad osservare che linteressata non è stata mai adibita alla ricezione dei campioni; il che può anche essere vero, ma non smentisce quanto riconosciuto nella relazione suindicata e cioè che la dipendente, addetta a mansioni amministrative in un ufficio di accettazione e di ricevimento del pubblico, provvedesse direttamente al ritiro dallutenza di contenitori senza essere dotata di mezzi di protezione "Siffatto contesto, come ha giustamente osservato la difesa della ricorrente, avrebbe dovuto invece indurre lamministrazione ad approfondire lindagine sulla sussistenza di condizioni idonee a provocare laffezione che ha colpito la ricorrente, il che rende manifesta la denunciata superficialità dellistruttoria esperita dallente e linattendibilità delle conclusioni raggiunte" "Da quanto precede emerge, quindi, che la ricorrente ha lavorato in ambiente esposto a rischio di specifica infezione ed ha avuto contatto, per ragioni di servizio, con materiale idoneo a costituire veicolo di contagio: tale situazione, che con apprezzabile grado di probabilità può costituire fonte di insorgenza dellinfermità, non è stata adeguatamente valutata dallamministrazione. Il che concreta la violazione delle prescrizioni dettate nellart. 5 del D.P.R. n. 349/1994."
Anche secondo una parte dei TAR (T.a.r. Puglia, sez. I, 21-11-1997, n. 804), primo ed insuperabile presupposto del giudizio di ottemperanza è una sentenza del giudice amministrativo o del giudice ordinario passata in giudicato, essendo quindi necessario che non siano stati esperiti nei termini i rimedi contro la sentenza di cui si chiede l'esecuzione, ovvero che, essendo stati esperiti tali rimedi, siano stati respinti; conseguentemente, se la decisione del consiglio di stato non è stata notificata alle parti ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione, l'atto di diffida non può essere notificato prima del decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza d'appello, dovendosi nel caso contrario dichiarare l'inammissibilità della domanda di ottemperanza. Tuttavia, il collegio ritiene di aderire al diverso e preferibile indirizzo interpretativo secondo il quale nel caso in cui il ricorso per l'esecuzione di un giudicato sia stato proposto prima del passaggio in giudicato della sentenza, ma tale fatto costitutivo sia sopraggiunto nelle more del giudizio, va applicato il principio di economia processuale, secondo il quale il fatto costitutivo che sopraggiunge in corso di giudizio è rilevante (C. Stato, sez. IV, 02-12-1999, n. 1772). Del resto, uneventuale pronuncia di inammissibilità delloriginario ricorso determinerebbe un vantaggio limitato per lamministrazione, in quanto la parte interessata ben potrebbe riproporre il giudizio esecutivo nellordinario termine di prescrizione. La nuova norma è applicabile, in via diretta, anche ai processi proposti prima del 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 205/2000), in base al generale principio di immediata applicabilità delle nuove norme processuali, quanto meno nelle ipotesi in cui non è ancora conclusa la fase processuale interessata dallinnovazione normativa e lapplicazione della nuova disciplina non determina alcuna lesione dei diritti di difesa delle parti.
In linea generale, si può convenire con la sentenza di primo grado, secondo cui loriginario ricorso aveva un petitum complesso, comprensivo tanto di domande di annullamento del provvedimento negativo concernete il richiesto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, quanto domande di carattere risarcitorio, riguardanti la restituzione delle trattenute sulle retribuzioni durante le "forzate assenze per malattia" ed il rimborso delle spese mediche sostenute dallinteressata. Non vi è dubbio, poi, che la pronuncia di accoglimento non ha un effetto meramente caducatorio (lannullamento dellatto impugnato), ma determina anche un effetto conformativo sui successivi comportamenti dellamministrazione. Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la sentenza di cui si chiede lesecuzione non contiene affatto un puntuale accertamento della effettiva dipendenza da causa di servizio della patologia dellinteressata. Al contrario, la sentenza individua una precisa carenza istruttoria, che si riflette direttamente sul parere medico legale e sulla determinzione conclusiva negativa, riguardante linadeguata valutazione delle particolari condizioni di lavoro della ricorrente. Il riferimento alla probabilità di un nesso causale tra le specifiche circostanze di lavoro svolte dalla Signora Nigris ed il tipo di affezione riscontrata, grava lamministrazione di un obbligo particolarmente intenso nella verifica accurata di tutti gli aspetti fattuali della vicenda e della valutazione del rischio di contrazione della malattia o di aggravamento della patologia già sussistente. In sede medico legale, poi, si tratta di chiarire se i caratteri dellinfermità, rapportati allattività della dipendente rendono certa, o, quanto meno, sufficientemente probabile, la sussistenza del nesso eziologico tra la malattia e le condizioni del servizio. Si intende, poi, che nellambito del rinnovo del procedimento, lamministrazione dovrà tenere conto di tutte le osservazioni e degli apporti partecipativi dellinteressata, purché pertinenti alloggetto della richiesta. Del resto, anche gli atti di diffida notificati dallinteressata indicano, quale contenuto della pretesa fatta valere sulla base del giudicato, lassunzione delle iniziative e degli atti "necessari ad individuare le circostanze che hanno dato luogo allinsorgere della patologia, la connessione della patologia con il servizio effettivamente svolto dalla sottoscritta e la trasmissione degli atti dellufficio competente ad emettere il provvedimento finale". Pertanto, lamministrazione procederà, nel termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione, ad assumere una nuova determinazione conclusiva sulla richiesta formulata dallinteressata, attenendosi ai seguenti criteri:
In caso di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, lamministrazione provvederà a pagare allinteressata le spettanze economiche, comprensive del rimborso delle spese sostenute e delle trattenute sulle retribuzioni, entro lulteriore termine di trenta giorni. In caso di persistente inerzia, le determinazioni esecutive saranno attuate dal commissario ad acta, nominato nella persona dellassessore alla sanità della Regione Lombardia, il quale procederà, con facoltà di subdelega, su richiesta della ricorrente. Le spese dei due gradi di giudizio possono essere compensate. Per Questi Motivi Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie parzialmente l'appello, nei sensi indicati in motivazione, compensando le spese; per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, ordina allamministrazione di rinnovare il procedimento concernente la richiesta di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio; Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 maggio 2002, con l'intervento dei signori: Claudio Varrone - Presidente Corrado Allegretta - Consigliere Aldo Fera - Consigliere Marco Lipari - Consigliere Estensore Marzio Branca - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Marco Lipari f.to Claudio Varrone
IL SEGRETARIO f.to Luciana Franchini
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