SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
citazione notificata il 23.3.1993 A. T. e C. B. convenivano davanti
al Tribunale di Milano la (omissis) di Rho, chiedendone la condanna
al risarcimento del danno loro derivante dalla morte di A. B.,
marito della prima e padre del secondo, verificatasi i1 19.9.1992,
all'ospedale di Rho. Assumevano gli attori che il loro congiunto
verso le ore 8 di detto giorno era ricoverato in ospedale in preda
a forti dolori addominali; che i medici del pronto soccorso avevano
diagnosticato un globo vescicolare, inviando il paziente nel reparto
di urologia, che ivi era stato sottoposto a visita, con esito
negativo; che il B. decedeva in detto reparto alle ore 10,30 per
rottura di aneurisma dell'aorta addominale; che la morte dello
stesso era da addebitare ad errata diagnosi dei sanitari.
Si
costituiva la convenuta, che resisteva alla domanda, chiedendone
il rigetto.
Veniva
disposta consulenza medico legale.
Il
Tribunale di Milano, con sentenza del 12.12.1996, fatte proprie
le conclusioni del c.t.u., accertava il colpevole errore diagnostico
dei sanitari,che avevano omesso anche gli accertamenti strumentali
necessari, ma rigettava la domanda per mancanza del nesso causale
tra detto errore ed il decesso del B., in quanto, in caso di corretta
diagnosi e conseguente intervento chirurgico presso altra struttura
dotata di reparto di chirurgia vascolare, la sopravvivenza del
paziente sarebbe stata possibile ma non probabile.
Proponevano
appello gli attori.
Resisteva
la convenuta.
La
corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 19.10.1999,
rigettava l'appello.
Riteneva
la corte territoriale che non vi erano elementi sufficienti per
affermare con certezza la colpa dei sanitari, rilevando che potevano
esservi tre ipotesi, a seconda dei dolori accusati dal B., per
cui solo nella seconda e terza ipotesi, di dolori addominali acuti,
sarebbe stata evidente la colpa dei sanitari nel non diagnosticare
l'aneurisma con invio in altra struttura per l'intervento.
In
ogni caso riteneva la corte di merito che non era provato il nesso
causale tra l'omessa diagnosi corretta dell'aneurisma e l'evento
letale, poiché, sulla base delle risultanze della consulenza
tecnica, tenuto conto del tempo necessario per eseguire gli accertamenti
atti a diagnosticare l'aneurisma aortico addominale e tenuto conto
che l'ospedale di Rho non era dotato di reparto di chirurgia vascolare
e quindi del tempo necessario per il trasferimento in altro ospedale,
l'inizio dell'intervento presso altra struttura si sarebbe potuto
effettuare intorno alle ore lo del giorno del ricovero, orario
in cui il B. perdeva conoscenza e si verificava la rottura dell'aorta,
per cui il prospettato intervento, già di per sé
a rischio di mortalità del 50%, tenuto conto anche dei
gravi disturbi epatici del B., non poteva che avere remote possibilità
di successo, e per ciò non apprezzabili, sotto il profilo
del nesso causale in questione.
Avverso
questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori,
che hanno anche presentato memoria.
Resiste
con controricorso la Gestione liquidatoria della disciolta (omissis)
di Rho.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano l'insufficiente
e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, ai sensi
dell'art. 360 c.p.c..
Assumono
i ricorrenti che erratamente la sentenza impugnata ha escluso
l'errore diagnostico dei medici, "inventando" tre possibili
ipotesi della situazione di salute del B. al momento del ricovero
presso il pronto soccorso ospedaliero, sostenendo che in caso
di dolori lievi all'addome non vi sarebbe stata colpa dei medici,
mentre in caso di dolori medi o alti, sussisterebbe detto colpevole
errore, segnatamente nell'ipotesi di dolori forti (ipotesi ritenuta
più probabile dal giudice di appello), nel qual caso la
diagnosi era possibile sulla base del solo esame clinico; che
invece era indiscusso l'errore diagnostico dei sanitari; che,
in ogni caso, i medici non avevano effettuato alcun esame strumentale;
che la prova dell'assenza di colpa gravava in ogni caso sul debitore
della prestazione, e quindi sulla (omissis).
2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la
violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c.,
oltre che degli artt. 1362 e segg. c.c..
Ritengono
i ricorrenti che erratamente la sentenza di appello ha escluso
il nesso di causalità materiale tra il comportamento colpevole
dei medici dell'ospedale di Rho e la morte di A. S.. Secondo i
ricorrenti erratamente il giudice di appello ha ritenuto che la
prova del detto nesso dì causalità gravava sugli
appellanti, mentre, trattandosi di responsabilità contrattuale
dell'ente ospedaliero competeva a quest'ultimo fornire la prova
che la prestazione professionale era stata eseguita idoneamente
e che la morte del B. era imputabile ad eventi imprevedibili.
Secondo
i ricorrenti il medico risponde anche per colpa lieve ed, in ogni
caso, la responsabilità è presunta a norma dell'art.
1218 c.c.; che sussiste detto nesso causale tra il comportamento
colpevole del medico che, omette un intervento necessario ed il
decesso del paziente, quando vi è un apprezzabile probabilità
di successo.
1.Ritiene questa Corte che ì due motivi di ricorso, essendo
strettamente connessi, vadano esaminati congiuntamente.
Essi
sono fondati e vanno accolti.
E'
pacifico che la responsabilità dell'Ente ospedaliero (o
delle USSL ed attualmente delle ASL) nei confronti dei pazienti
ricoverati abbia natura contrattuale (cfr. Cass. n. 7336 del 1998
e n. 4152 del 1995), anche per quanto attiene al comportamento
dei propri dipendenti medici.
E'
irrilevante in questa sede stabilire se detta responsabilità
sia conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228 c.c., per cui
il debitore della prestazione , che si sia avvalso dell'opera
di ausiliari, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi
ovvero del principio di immedesimazione organica, per cui l'operato
del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico ed inserito
nell'organizzazione dei servizio determina la responsabilità
diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso
l'attività del suo personale (cfr. Cass. N. 9269/1997 e
Casa. n. 10719/2000).
2.Ciò che rileva, in questa sede, è che l'ente ospedaliero
risponde direttamente della negligenza ed imperizia dei propri
dipendenti nell'ambito delle prestazioni sanitarie effettuate
al paziente.
Ne
consegue che in relazione all'attività sanitaria posta
in essere dal medico, l'ente ospedaliero (o la USSL) è
contrattualmente responsabile se il medico è almeno in
colpa.
Poiché
la prestazione dovuta dall'ente ospedaliero, relativamente all'attività
del personale medico, coincide con questa, anche la natura di
questa prestazione coincide, poiché l'ente ospedaliero
si obbliga tramite i suoi dipendenti medici a fornire un'opera
professionale sanitaria.
Trattasi,
quindi, limitatamente a questo profilo, di una obbligazione di
mezzi e non di risultato (figura pacificamente riconosciuta in
giurisprudenza, ma criticata da parte della dottrina).
3.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, da cui non
vi è motivo di discostarsi, le obbligazioni inerenti all'esercizio
di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni
di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo
l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per
raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento.
Ne
deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione
non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato
raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente,
ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento
dell'attività professionale e, in particolare, del dovere
di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale
criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro
della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2,
c.c. parametro da commisurarsi alla natura dell'attività
esercitata.
Pertanto
non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole
auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni
in tanto ravvisabile, in quanto; sulla base di criteri necessariamente
probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato
sarebbe stato conseguito secondo un'indagine istituzionalmente
riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità
se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici
(Cass. 26/02/2002, n. 2836; Cass. 10/09/1999, n. 9617; Cass. 10/09/1999,
n. 9617).
4.Questi principi vanno applicati anche in tema di responsabilità
dell'ente ospedaliero per comportamento colposo dei propri medici
dipendenti, sia pure con alcune specificazioni.
Infatti,
una volta affermato che anche in questa ipotesi trattasi di prestazione
di mezzi (prestazione di attività professionale dei medici
dipendenti) e non di risultato, è solo in relazione alla
prima che può sussistere l'inadempimento, mentre il mancato
raggiungimento del risultato sperato non costituisce di per sé
inadempimento, ma può costituire solo danno conseguenziale
all'inadempimento della non diligente prestazione a della colpevole
omissione dell'attività sanitaria.
1.Osserva preliminarmente questa Corte che, posto che, in materia
di responsabilità per colpa professionale, al criterio
della certezza degli effetti della condotta si può sostituire,
nella ricerca del nesso di causalità tra la condotta del
professionista e l'evento dannoso, quello della probabilità
di tali effetti e dell'idoneità della condotta a produrli,
il rapporto causale sussiste anche quando l'opera del professionista,
se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto non già
la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità
di successo (Cass. 6 febbraio 1998, n. 1286).
L'evoluzione
giurisprudenziale in tema d'individuazione del nesso di causalità
tra inadempimento della prestazione dedotta in contratto e danno
pur con qualche non condivisibile ritorno alla "certezza
morale" (Cass. 28.4.94 n. 4044), o qualche esitazione tra
"ragionevole certezza" e "ragionevole previsione"
(Cass. 27.1.99 n. 722) evidenzia l'esigenza di superamento della
concezione tradizionale: dal criterio della certezza degli effetti
della condotta omessa a quello della probabilità di essi
e dell'idoneità della stessa a produrli ove posta in essere;
criterio per il quale il rapporto causale può e deve essere
riconosciuto anche quando si possa fondatamente ritenere che l'adempimento
dell'obbligazione, ove correttamente e tempestivamente intervenuto,
avrebbe influito sulla situazione, connessa al rapporto, del creditore
della prestazione in guisa che la realizzazione dell'interesse
perseguito con il contratto si sarebbe presentata in termini non
necessariamente d'assoluta certezza ma anche solo di ragionevole
probabilità, non essendo dato esprimere, in relazione ad
un evento esterno già verificatosi, oppure ormai non più
suscettibile di verificarsi, "certezze" di sorta, nemmeno
di segno "morale", ma solo semplici probabilità
d'un eventuale diversa evoluzione della situazione stessa (criterio
desumibile, con gli adattamenti logici resi necessari dalle diverse
situazioni di fatto considerate, da Cass. 21.1.2000 n. 632, Cass.
6.2.1998 n. 1286, Cass. 18.4.1997 n. 3362, Cass. 5.6.1996 n. 5264,
Cass.11.11.1993 n. 11287).
2. In particolare e con riguardo alla sussistenza del nesso di
causalità fra l'evento dannoso e la condotta colpevole
(omissiva o commissiva) del medico, ove il ricorso alle nozioni
di patologia medica e medicina legale non possa fornire un grado
di certezza assoluta, la ricorrenza del suddetto rapporto di causalità
non può essere esclusa in base al mero rilievo di margini
di relatività, a fronte di un serio e ragionevole criterio
di probabilità scientifica, specie qualora manchi la prova
della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori
determinanti (Cass. 21 gennaio 2000, n. 632).
Il ricorso al giudizio di probabilità si presenta poi,
come una necessità logica, poiché si tratta di accettare
o respingere l'assunto, secondo cui il danno si è verificato,
perché non è stato tenuto il comportamento atteso.
Qui
si tratta di stabilire se il comportamento mancato avrebbe evitato
il danno e giudizi di certezza non possono essere formulati già
in linea di principio.
3.Ciò che va specificato, applicando anche in questa sede
civile risarcitoria, i principi già espressi in sede penale
(Cass. Pen. S.U. 11.9.2002, n. 30328, Franzese), tenuto conto
che il nesso di causalità materiale va determinato a norma
degli artt. 40 e 41 c.p., è che non è consentito
dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità
espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi
dell'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve
verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle
circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così
che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì
escluso l'esistenza di fattori alternativi, risulti giustificata
e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva
o in ogni caso colpevole del medico è stata condizione
necessaria dell'evento lesivo con elevato grado di credibilità
razionale o probabilità logica.
1.Tutto ciò opera nel caso in cui il soggetto creditore
agisca per il risarcimento del danno costituito dal mancato raggiungimento
del risultato sperato, allorchè ciò sia conseguenza,
sia pure in termini di probabilità concrete, dell'inadempimento
della prestazione del medico, perché omessa, errata o ritardata.
Tuttavia
in una situazione in cui è certo che il medico ha dato
alla patologia sottopostagli una risposta errata o in ogni caso
inadeguata, è possibile affermare che, in presenza di fattori
di rischio, detta carenza (che integra l'inadempimento della prestazione
sanitaria) aggrava la possibilità che l'esito negativo
si produca.
Non
è possibile affermare che l'evento si sarebbe o meno verificato,
ma si può dire4l paziente ha perso, per effetto di detto
inadempimento, delle chances, che statisticamente aveva, anche
tenuto conto della particolare situazione concreta (segnatamente
se si era portato in ambiente ospedaliero).
2.Com'é stato ormai da tempo evidenziato, tanto da autorevole
dottrina quanto dalla giurisprudenza di questa Corte, la chance,
o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un
determinato bene o risultato, non é una mera aspettativa
di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante,
giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione,
onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità
consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti
provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale
(ex pluribus Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85
n. 6506).
Siffatto,
danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato
se correlato al raggiungimento del, risultato utile), bensì
concreto ed attuale (perdita di una consistente possibilità
di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita
del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo.
3. Il principio è stato accolto in tema di risarcimento
del danno subito da un lavoratore dipendente non ammesso dal suo
datore di lavoro a partecipare ad una procedura concorsuale( ex
multis Cass.19/11/1997, n.11522; Cass. 10/11/1998, n.11340;Cass.
22.4.1993, n. 4725).
Se
il dipendente reclama come danno d'aver perso i vantaggi inerenti
alla posizione superiore, alla sua domanda si applica il modello
già visto in tema di inadempimento di prestazione professionale
intellettuale, per cui la domanda va rigettata se le probabilità
di vittoria erano scarse, t mentre se erano elevate, gli si liquida
tutto il danno che deriva dal non aver raggiunto la posizione
superiore.
Se
il dipendente reclama che è stato privato della possibilità
di concorrere, si considera che il diritto leso è stato
quello di partecipare e lo si risarcisce di una quota di danno
commisurata alla possibilità di vittoria, che gli è
stata riconosciuta (giurisprudenza costante. Cass. n. 11877 del
1998; Cass. n. 8470 del 1996).
4. Il modello di giudizio basato sul sacrificio delle possibilità
(la perdita di chances) è accolto, negli stessi termini
dalla giurisprudenza di altri ordinamenti, segnatamente quello
francese, in tema di responsabilità dei medici.
Una
volta configurata la chance nei termini suddetti, ragioni di coerenza
del sistema inducono a ritenere condivisibile una tale soluzione
in tema di responsabilità dei medici anche nel nostro ordinamento,
ispirandosi, anzi, essa alla ripartizione del carico del danno
tra creditore e debitore, che si rinviene nel nostro ordinamento
(ad es. art. 1227 c.c.).
5.Sennonché ciò che occorre porre in rilievo è
che la domanda per perdita di chances è ontologicamente
diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento
del risultato sperato.
Infatti,
in questo secondo caso la stessa collocazione logico giuridica
dell'accertamento probabilistico attiene alla fase di individuazione
del nesso causale, mentre nell'altro caso attiene al momento della
determinazione del danno: in buona sostanza nel primo caso le
chances substanziano il nesso causale, nel secondo caso sono l'oggetto
della perdita e quindi del danno.
Né
può ritenersi, come pure sostenuto da parte minoritaria
della dottrina, che con l'espressione "perdita di una probabilità
favorevole" non si fa riferimento ad un danno distinto da
quello finale, ma si descrive solo una sequenza causale , nella
quale la certezza del collegamento fatto-evento si evince dalla
sola probabilità del suo verificarsi, ed il risarcimento
viene adeguato alla portata effettuale della condotta illecita
sul danno finale. La ricostruzione più convincente, sulla
quale si allinea la giurisprudenza dominante in materia di lavoro
(Cass. 09/01/2003, n.123, Cass.n. 23/01/2002, n.734; Cass. n.
11340 del 1998), dissocia invece il danno come perdita della possibilità
dal danno per mancata realizzazione del risultato finale, introducendo
così una distinta ed autonoma ipotesi di danno emergente,
incidente su di un diverso bene giuridico, la possibilità
del risultato appunto.
6.Ne consegue, nell'ambito della responsabilità dei medici,
per prestazione errata o mancante, cui è conseguito il
danno del mancato raggiungimento del risultato sperato, se è
stato richiesto solo questo danno, non può il giudice esaminare
ed eventualmente liquidare il danno da perdita di chances, che
il creditore della prestazione sanitaria aveva, neppure intendendo
questa domanda come un minus rispetto a quella proposta, costituendo,
invece domande diverse, non ricomprese l'una nell'altra.
1. Nella fattispecie gli attori hanno domandato esclusivamente
il risarcimento del danno per la morte del loro congiunto, conseguente
ad assunto errore diagnostico ed omesso intervento chirurgico.
Ne
consegue che il giudice di merito avrebbe dovuta valutare se esisteva
un errore diagnostico dei medici ovvero un'omissione di comportamento
dovuto sulla base dei normali protocolli di cura ed, in caso positivo,
se , in assenza di questo errore o di questa omissione secondo
una valutazione di probabilità, il B. aveva ragionevoli
probabilità di salvezza, in relazione alla fattispecie
concreta.
Ritiene
questa Corte che la sentenza impugnata viola il principio in tema
di riparto dell'onere della prova ed è contraddittoria
nella motivazione.
2.Infatti il giudice di appello assume che l'invio del paziente
immediatamente in altra struttura sanitaria, dotato di reparto
cardiochirurgico,per l'esecuzione di intervento chirurgico, costituiva
l'unico rimedio possibile per prevenire la rottura dell'aorta;
che il ricovero avvenne alle ore 8 e che il decesso avvenne alle
ore 10,30, senza che fosse stata diagnosticata la patologia di
cui era affetto il B. e senza che lo stesso fosse sottoposto ad
accertamenti strumentali nel predetto periodo.
L'errore
diagnostico e la mancanza di accertamenti già di per sé
integra inadempimento della prestazione sanitaria.
L'unico
problema che residua è se tale inadempimento sia colpevole
o meno.
Il
giudice di appello formula tre ipotesi, a seconda dell'intensità
dei dolori addominali del B. ( bassa, media o alta) e ritiene
che solo nella prima ipotesi non sussisterebbe colpa, mentre essa
sussisterebbe nelle altre due ipotesi, specificando peraltro che,
in caso di dolori addominali acuti di forte intensità,
non erano necessari neppure gli esami strumentali per ipotizzare
un aneurisma addominale.
Il
giudice di appello, pur ritenendo che l'ipotesi più probabile
fosse quest'ultima e che lo stesso c.t.u. avete, optato per essa,
ha poi assunto che non vi erano elementi di certezza in merito,
stante la mancanza di precisi elementi di fatto.
Sennonchè,
vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, essendo
pacifico l'errore diagnostico e quindi l'inadempimento, la prova
della mancanza di colpa doveva essere fornita dal debitore della
prestazione, con la conseguenza che dell'incertezza sulla stessa
se ne doveva giovare il creditore e non il debitore (la USL),
tanto più che lo stesso giudice di appello riteneva che
l'ipotesi più probabile era quella per cui il B. presentava
forti dolori addominali acuti, che avrebbero dovuto sulla base
del solo esame clinico far diagnosticare un aneurisma addominale,
con l'immediato inoltro del paziente presso un centro clinico
specializzato.
3. Questo vizio motivazionale dell'impugnata sentenza in merito
al comportamento colpevole dei sanitari del pronto soccorso nella
diagnosi esatta e tempestiva si riflette sul successivo iter argomentativo
di esclusione del nesso di causalità tra il comportamento
dei sanitari ed il decesso.
Infatti
il giudice di appello ha ritenuto che le possibilità di
salvezza del B. erano ridotte, poiché, essendo necessaria
circa un'ora per effettuare tutti gli accertamenti strumentali
di varia natura, il B. non poteva giungere in un centro specializzato
se non dopo 30 minuti ed entrare in sala operatoria alle ore 1o,
cioè circa mezzora prima del momento in cui morì.
Sennonchè
una volta osservato che gravava sulla convenuta provare che l'inadempimento
(costituto dall'inesattezza e dall'intempestività della
diagnosi) era incolpevole, ed avendo lo stesso giudice di merito
ritenuto che l'ipotesi più probabile era quella di una
sintomatologia che deponeva già all'esame clinico per l'aneurisma
e rendeva necessario il ricovero presso centro specializzato,
l'esistenza o meno del nesso di causalità tra detta inadempimento,
e l'evento mortale, nei termini di probabilità secondo
i principi sopra esposti, andava valutato in relazione a questo
ben maggiore arco di tempo, nonché in relazione alle circostanze
del caso concreto, tenuto conto che il B. si era pur sempre affidato
ad un reparto di pronto soccorso ospedaliero.
Il ricorso va, pertanto. accolto e va cassata l'impugnata sentenza,
con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad
altra sezione della corte di appello di Milano.
PER QUESTI MOTIVI
Accoglie
il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le
spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte
di appello di Milano.