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Legge 27 Dicembre 1997 n° 449
"MISURE PER LA STABILIZZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA"

Articolo 59.
Disposizioni in materia di previdenza,assistenza, solidarietà sociale e sanità

 Comma 11. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 34 a 38, della citata legge n. 335 del 1995, in materia di lavoro usurante, i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere di una commissione tecnico-scientifica, composta da non più di venti componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

 
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Last Update: lunedì 17 febbraio 2003