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Consiglio di Stato - Decisione 4564 del 28
Maggio 2002 |
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| REPUBBLICA
ITALIANA N. 4564/02 REG.DEC.
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO N. 7297 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO
1996
ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello numero di registro generale 7297/96 del 2 settembre 1996 proposto dai Signori Dott. Fausto TALARICO, Gaetano CERAVOLO, Antonietta FUMARULO, Antonino ATTANA, Tommaso BATTAGLIA, Francesco PAPARO, Umberto TALARICO rappresentati e difesi, per delega a margine dellatto di appello, dallAvv. Prof. Attilio Zimatore e dallAvv. Valerio Zimatore ed elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, Viale G. G. Porro, 8, contro la Unità Sanitaria Locale n.7 di Catanzaro in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difeso dallAvv. R. Mirigliani ed elettivamente domiciliata presso questultimo in roma, Via L. Concetti, 1, per lannullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, n.431/96 del 13 dicembre 1995, 27 aprile 1996, 29 maggio 1996, nonché laccertamento dellobbligo dellintimata Amministrazione di corrispondere ai ricorrenti la retribuzione per lattività lavorativa svolta nel regime del cd. plus orario, nonché per la liquidazione dei relativi importi e la conseguente condanna dellintimata Amministrazione ai relativi pagamenti delle somme dovute, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria, Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto latto di costituzione in giudizio della parte appellata. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese. Visti gli atti tutti della causa. Relatore, alla pubblica udienza del 28 maggio 2002, il Consigliere Francesco DOTTAVI Uditi i difensori delle parti come da verbale dudienza,
*** *** *** Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO Gli istanti, Signori Fausto TALARICO, Gaetano CERAVOLO, Antonietta FUMARULO, Antonino ATTANA, Tommaso BATTAGLIA, Francesco PAPARO, Umberto TALARICO, rappresentano di aver proposto dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sette autonomi ricorsi avverso lUnità Sanitaria Locale n.7 di Catanzaro, di cui sono dipendenti nel reparto di cardiologia del presidio ospedaliero A. Pugliese, oggi incorporato nella Azienda Sanitaria Locale Pugliese-Ciaccio. Nei suddetti ricorsi gli attuali appellanti esponevano di aver svolto attività lavorativa in regime di plus orario e di aver ottenuto dallente datore di lavoro solo la liquidazione di acconti, sicchè gli stessi chiedevano laccertamento dellobbligo dellUSL di corrispondere il saldo, indicando le singole ragioni di credito riferite ad ogni annata compresa tra il 1988 ed il 1993. Con sentenza n.431 del 13 dicembre 1995 27 aprile 1996 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, disposta la riunione dei ricorsi, ne dichiarava linammissibilità con compensazione delle spese. Secondo gli appellanti la sentenza del T.A.R. è manifestamente errata, per le seguenti considerazioni. Gli appellanti rappresentano che lesattezza della ricostruzione dei fatti contenuta nei ricorsi introduttivi, non ha formato oggetto di contestazione da parte dellU.S.L. resistente e ha anzi trovato piena conferma nella fase istruttoria, avendo essi prodotto una certificazione rilasciata dalla ragioneria dellAmministrazione, in cui si confermava lesattezza degli importi loro corrisposti a titolo di acconti per lattività svolta in regime di plus orario. Posto quindi, che non è sorta né può più sorgere contestazione in merito ai fatti posti a fondamento della pretesa azionata dai ricorrenti, si tratta semplicemente di stabilire se possa considerarsi esatta la motivazione in virtù della quale il T.A.R. per la Calabria è pervenuto alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, motivazione errata in quanto ricorrevano e ricorrono, i presupposti normativi per il riconoscimento del diritto vantato dagli appellanti. Gli appellanti concludono per laccoglimento dellimpugnazione, il conseguente riconoscimento del loro diritto al pagamento delle somme dovute, con vittoria di spese, competenze ed onorari per ambedue i gradi di giudizio. Si è costituita in giudizio lAmministrazione intimata la cui difesa con articolata memoria deduce linammissibilità e linfondatezza delle prospettate censure, concludendo per la reiezione del gravame con ogni consequenziale statuizione di legge. Alla pubblica udienza del 28 maggio 2002 il ricorso veniva trattenuto in decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti. *** *** *** DIRITTO Come riportato nella narrativa che precede con lappello in esame viene impugnata la sentenza n.431/96 del 29 maggio 1996 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria dichiarava inammissibili i ricorsi proposti dagli attuali appellanti per laccertamento dellobbligo dellintimata Amministrazione di corrispondere la retribuzione per lattività lavorativa svolta nel regime di plus orario. Come pure rappresentato in precedenza gli appellanti reiterano in questa sede, sia pur rimodulandole avverso il contenuto dellimpugnata decisione, le doglianze già svolte in primo grado ritenute inammissibili dal Tribunale. Si può prescindere dallesame dei vari profili di inammissibilità sollevati preliminarmente dalla resistente Amministrazione, attinenti al difetto di legittimazione passiva dellindividuata Amministrazione e allavvenuto decorso prescrizionale dei crediti vantati dagli appellanti, per la palese inammissibilità nel merito del ricorso in appello. Osserva la Sezione che deve confermarsi largomentazione di fondo sostenuta nellimpugnata sentenza secondo cui la richiesta di corresponsione del saldo per il c.d. plus orario prestato dagli appellanti si riferisce inequivocabilmente ad una posizione giuridica avente la consistenza di mero interesse legittimo e non già di diritto soggettivo, con la conseguente condivisa inammissibilità della proposta azione di accertamento reiterata anche in questa sede. In altri termini il riconoscimento delle prestazioni svolte in regime di plus orario è conseguente a una valutazione che fa capo direttamente allAmministrazione la cui mancanza, nella fattispecie dedotta dinanzi al primo giudice, comportava e comporta linammissibilità di una pretesa alla declaratoria dellaccertamento di un diritto alla corresponsione, proprio perché nella fattispecie mancava la necessaria valutazione dellAmministrazione idonea a trasformare una mera posizione di interesse legittima in vero e proprio diritto soggettivo. Tali conclusioni non sono superate dalla documentazione riproposta dai singoli appellanti relativa allindicazione delle prestazioni svolte in regime di plus orario in quanto, come pur affermato nellimpugnata sentenza si deve rilevare che nella specie lAmministrazione non ha svolto quella necessaria preventiva generale attività di ricognizione dellesattezza del fatturato dei singoli reparti (attraverso il controllo delle impegnative) e che non sono intervenute le pur necessarie verifiche in ordine agli aumenti di produttività, ne è stata compiutamente definita lelaborazione della contabilità generale da parte dei competenti uffici della stessa ripartizione del fondo incentivazione per il periodo 1988/1993 e non è quindi possibile affermare con certezza lesatta definitiva spettanza dellimporto richiesto dai singoli appellanti. Va pure ribadito che lammontare complessivo dovuto per lattività prestata in regime di plus orario non è il risultato aritmetico del solo rapporto prestato in tale regime, e con modalità di valore orario, bensì risulta condizionato dalla produttività complessiva e dalla ripartizione tra tutti gli aventi diritto, con la conseguenza che il saldo finale spettante a ciascun interessato può essere determinato esclusivamente al momento in cui è definito listituto dellincentivazione della produttività anno per anno. Inoltre, avendo nella fattispecie lAmministrazione proceduto a corrispondere acconti, tale saldo dovrà necessariamente tener conto anche di eventuali assenze per le quali non spetta, evidentemente, il compenso del plus orario. Va pertanto confermato come in tale situazione non sussistevano, e non sussistono i presupposti per un accertamento giudiziale dichiarativo. Conclusivamente lappello deve essere respinto. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio. *** *** *** P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, respinge lappello. Compensa tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità amministrativa. *** *** *** Così deciso in Roma, il 28 maggio 2002, dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in Camera di consiglio con lintervento dei Signori Magistrati: Alfoso Quaranta Presidente Corrado Allegretta Consigliere Goffredo Zaccardi Consigliere Francesco DOttavi Consigliere rel. Filoreto DAgostino Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Francesco DOttavi f.to Alfonso Quaranta
IL SEGRETARIO f.to Francesco Cutrupi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il....................... 06/09/2002.......................... (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE |
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