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Consiglio di Stato - Decisione 4564 del 28 Maggio 2002
Non esiste un diritto soggettivo dei Dipendenti Ospedalieri alla corresponsione di un compenso per attività svolte in Plus Orario se non sono state fissate specifiche direttive in riferimento agli aumenti della produttività

REPUBBLICA ITALIANA N. 4564/02 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 7297 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1996

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello numero di registro generale 7297/96 del 2 settembre 1996 proposto dai Signori Dott. Fausto TALARICO, Gaetano CERAVOLO, Antonietta FUMARULO, Antonino ATTANA’, Tommaso BATTAGLIA, Francesco PAPARO, Umberto TALARICO rappresentati e difesi, per delega a margine dell’atto di appello, dall’Avv. Prof. Attilio Zimatore e dall’Avv. Valerio Zimatore ed elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, Viale G. G. Porro, 8,

contro

la Unità Sanitaria Locale n.7 di Catanzaro in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difeso dall’Avv. R. Mirigliani ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in roma, Via L. Concetti, 1,

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, n.431/96 del 13 dicembre 1995, 27 aprile 1996, 29 maggio 1996,

nonché l’accertamento

dell’obbligo dell’intimata Amministrazione di corrispondere ai ricorrenti la retribuzione per l’attività lavorativa svolta nel regime del cd. plus orario, nonché per la liquidazione dei relativi importi e la conseguente condanna dell’intimata Amministrazione ai relativi pagamenti delle somme dovute, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria,

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Relatore, alla pubblica udienza del 28 maggio 2002, il Consigliere Francesco D’OTTAVI

Uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza,

 

*** *** ***

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

Gli istanti, Signori Fausto TALARICO, Gaetano CERAVOLO, Antonietta FUMARULO, Antonino ATTANA’, Tommaso BATTAGLIA, Francesco PAPARO, Umberto TALARICO, rappresentano di aver proposto dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sette autonomi ricorsi avverso l’Unità Sanitaria Locale n.7 di Catanzaro, di cui sono dipendenti nel reparto di cardiologia del presidio ospedaliero A. Pugliese, oggi incorporato nella Azienda Sanitaria Locale Pugliese-Ciaccio.

Nei suddetti ricorsi gli attuali appellanti esponevano di aver svolto attività lavorativa in regime di plus orario e di aver ottenuto dall’ente datore di lavoro solo la liquidazione di acconti, sicchè gli stessi chiedevano l’accertamento dell’obbligo dell’USL di corrispondere il saldo, indicando le singole ragioni di credito riferite ad ogni annata compresa tra il 1988 ed il 1993.

Con sentenza n.431 del 13 dicembre 1995 – 27 aprile 1996 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, disposta la riunione dei ricorsi, ne dichiarava l’inammissibilità con compensazione delle spese.

Secondo gli appellanti la sentenza del T.A.R. è manifestamente errata, per le seguenti considerazioni.

Gli appellanti rappresentano che l’esattezza della ricostruzione dei fatti contenuta nei ricorsi introduttivi, non ha formato oggetto di contestazione da parte dell’U.S.L. resistente e ha anzi trovato piena conferma nella fase istruttoria, avendo essi prodotto una certificazione rilasciata dalla ragioneria dell’Amministrazione, in cui si confermava l’esattezza degli importi loro corrisposti a titolo di acconti per l’attività svolta in regime di plus orario.

Posto quindi, che non è sorta né può più sorgere contestazione in merito ai fatti posti a fondamento della pretesa azionata dai ricorrenti, si tratta semplicemente di stabilire se possa considerarsi esatta la motivazione in virtù della quale il T.A.R. per la Calabria è pervenuto alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, motivazione errata in quanto ricorrevano e ricorrono, i presupposti normativi per il riconoscimento del diritto vantato dagli appellanti.

Gli appellanti concludono per l’accoglimento dell’impugnazione, il conseguente riconoscimento del loro diritto al pagamento delle somme dovute, con vittoria di spese, competenze ed onorari per ambedue i gradi di giudizio.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata la cui difesa con articolata memoria deduce l’inammissibilità e l’infondatezza delle prospettate censure, concludendo per la reiezione del gravame con ogni consequenziale statuizione di legge.

Alla pubblica udienza del 28 maggio 2002 il ricorso veniva trattenuto in decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti.

*** *** ***

DIRITTO

Come riportato nella narrativa che precede con l’appello in esame viene impugnata la sentenza n.431/96 del 29 maggio 1996 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria dichiarava inammissibili i ricorsi proposti dagli attuali appellanti per l’accertamento dell’obbligo dell’intimata Amministrazione di corrispondere la retribuzione per l’attività lavorativa svolta nel regime di plus orario.

Come pure rappresentato in precedenza gli appellanti reiterano in questa sede, sia pur rimodulandole avverso il contenuto dell’impugnata decisione, le doglianze già svolte in primo grado ritenute inammissibili dal Tribunale.

Si può prescindere dall’esame dei vari profili di inammissibilità sollevati preliminarmente dalla resistente Amministrazione, attinenti al difetto di legittimazione passiva dell’individuata Amministrazione e all’avvenuto decorso prescrizionale dei crediti vantati dagli appellanti, per la palese inammissibilità nel merito del ricorso in appello.

Osserva la Sezione che deve confermarsi l’argomentazione di fondo sostenuta nell’impugnata sentenza secondo cui la richiesta di corresponsione del saldo per il c.d. plus orario prestato dagli appellanti si riferisce inequivocabilmente ad una posizione giuridica avente la consistenza di mero interesse legittimo e non già di diritto soggettivo, con la conseguente condivisa inammissibilità della proposta azione di accertamento reiterata anche in questa sede.

In altri termini il riconoscimento delle prestazioni svolte in regime di plus orario è conseguente a una valutazione che fa capo direttamente all’Amministrazione la cui mancanza, nella fattispecie dedotta dinanzi al primo giudice, comportava e comporta l’inammissibilità di una pretesa alla declaratoria dell’accertamento di un diritto alla corresponsione, proprio perché nella fattispecie mancava la necessaria valutazione dell’Amministrazione idonea a trasformare una mera posizione di interesse legittima in vero e proprio diritto soggettivo.

Tali conclusioni non sono superate dalla documentazione riproposta dai singoli appellanti relativa all’indicazione delle prestazioni svolte in regime di plus orario in quanto, come pur affermato nell’impugnata sentenza si deve rilevare che nella specie l’Amministrazione non ha svolto quella necessaria preventiva generale attività di ricognizione dell’esattezza del fatturato dei singoli reparti (attraverso il controllo delle impegnative) e che non sono intervenute le pur necessarie verifiche in ordine agli aumenti di produttività, ne è stata compiutamente definita l’elaborazione della contabilità generale da parte dei competenti uffici della stessa ripartizione del fondo incentivazione per il periodo 1988/1993 e non è quindi possibile affermare con certezza l’esatta definitiva spettanza dell’importo richiesto dai singoli appellanti.

Va pure ribadito che l’ammontare complessivo dovuto per l’attività prestata in regime di plus orario non è il risultato aritmetico del solo rapporto prestato in tale regime, e con modalità di valore orario, bensì risulta condizionato dalla produttività complessiva e dalla ripartizione tra tutti gli aventi diritto, con la conseguenza che il saldo finale spettante a ciascun interessato può essere determinato esclusivamente al momento in cui è definito l’istituto dell’incentivazione della produttività anno per anno.

Inoltre, avendo nella fattispecie l’Amministrazione proceduto a corrispondere acconti, tale saldo dovrà necessariamente tener conto anche di eventuali assenze per le quali non spetta, evidentemente, il compenso del plus orario.

Va pertanto confermato come in tale situazione non sussistevano, e non sussistono i presupposti per un accertamento giudiziale dichiarativo.

Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

*** *** ***

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, respinge l’appello.

Compensa tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

*** *** ***

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2002, dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in Camera di consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:

Alfoso Quaranta Presidente

Corrado Allegretta Consigliere

Goffredo Zaccardi Consigliere

Francesco D’Ottavi Consigliere rel.

Filoreto D’Agostino Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Francesco D’Ottavi f.to Alfonso Quaranta

 

IL SEGRETARIO

f.to Francesco Cutrupi

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il....................... 06/09/2002..........................

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

IL DIRIGENTE

 
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Last Update: sabato 14 dicembre 2002