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Decisione 4745 del 12 Marzo 2002 -
Consiglio di Stato |
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| REPUBBLICA
ITALIANA N. 4745/02 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO N. 4859 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO
1996
ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso in appello n.r.g. 4859/1996 proposto dal sig. Ludovico Di Lorenzo, rappresentato e difeso dallavv. Domenico Ducci e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dellavv. Marco Marcotullio, in Roma, via Tuscolana, n. 312, contro lUnità sanitaria locale n. 22 di Napoli, poi Azienda sanitaria locale "Napoli 2", rappresentata e difesa dallavv. Giuseppe Palma, e con lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio legale Motzo, per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. IV, n. 183/95, pubblicata il 19 aprile 1995. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte sopra indicata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore alla pubblica udienza del 12 marzo 2002 il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì, gli avvocati difensori, come da verbale dudienza; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. FATTO Il ricorso n. 4859 del 1996, proposto dal sig. Ludovico Di Lorenzo, è stato notificato il 24 maggio 1996 e depositato il 18 giugno. E chiesta la riforma della sentenza specificata in epigrafe, con la quale è stato respinto il ricorso avverso la nota n. 4144, in data 9 marzo 1989, dellintimata U.S.L., con la quale si comunicava che era in corso di adozione il provvedimento di collocamento a riposo dellappellante, primario di ruolo, a decorrere dal 1° aprile 1989. Sono proposte queste censure: - violazione dellart. 2 della legge 29 dicembre 1987, n. 531, di conversione del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443; - in subordine, illegittimità costituzionale della norma suddetta, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. In data 16 ottobre 1997, la parte si è costituita col ministero del difensore indicato in epigrafe, in sostituzione dellavv. Aldo Gaeta. LA.S.L. intimata si è costituita in giudizio. Con memoria depositata il 27 febbraio 2002, sono state confutate le censure dedotte dallappellante. Alludienza del 12 marzo 2002, il ricorso è passato in decisione. DIRITTO Lappellante era primario di ruolo alle dipendenze della U.S.L. originariamente intimata. Egli riferisce di aver esercitato il suo diritto alla permanenza in servizio oltre il 65° anno detà, riconosciutogli dallart. 8 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443. Con la legge di conversione 29 dicembre 1987, n. 531, lart. 8 è stato soppresso. Il ricorrente sostiene che, essendo ormai sorto il rapporto derivante dal diritto alla permanenza in servizio, doveva essere fatto salvo leffetto così prodottosi, come stabilito dalla legge di conversione. Si deve però osservare che, come già è stato rilevato con la sentenza appellata, il comma 2 dellart. 1 della citata legge di conversione ha stabilito, per quanto concerne il predetto art. 8, la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti unicamente per la permanenza in servizio fino alla data di entrata in vigore della legge stessa, pubblicata il 30 dicembre 1987. Nellambito temporale in questione non è riconducibile la permanenza in servizio dellinteressato, la quale invece si colloca in un periodo successivo, decorrente dal 1° aprile 1989. La pretesa, di conseguenza, non ha fondamento. Manifestamente infondata è, poi, la subordinata questione di legittimità costituzionale della norma limitativa della legge n. 531 del 1987, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sotto il profilo che sarebbe determinativa di disparità di trattamento, rispetto ad analoghe categorie di impiegati pubblici, per i quali tale trattenimento in servizio è consentito. In proposito è sufficiente richiamare recenti pronunzie della Corte costituzionale, con le quali è stato affermato che, relativamente alletà pensionabile, va riconosciuta, salvo il limite della manifesta arbitrarietà, che qui non ricorre, ampia discrezionalità al legislatore, anche allo scopo di ammissione di deroghe al limite massimo dellattività lavorativa, a seconda delle categorie ed anche a fini assicurativi e previdenziali (C. cost. n. 195 del 13 giugno 2000). Il limite della non manifesta arbitrarietà implica lesclusione di un obbligo di estensione generalizzata del titolo al trattenimento in servizio (C. cost. n. 434 del 24 ottobre 2000). Conclusivamente lappello non può avere accoglimento, ma vi sono motivi per disporre la compensazione delle spese del grado. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge lappello. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 12 marzo 2002, con l'intervento dei Signori: Alfonso Quaranta Presidente Giuseppe Farina, est. Consigliere Paolo Buonvino Consigliere Francesco DOttavi Consigliere Filoreto DAgostino Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Giuseppe Farina f.to Alfonso Quaranta IL SEGRETARIO f.to Francesco Cutrupi DEPOSITATA IN SEGRETERIA il......................... 18/09/2002........................ (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE |
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