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Decisione 4745 del 12 Marzo 2002 - Consiglio di Stato
Illegittima la norma che prevede la cessazione dal servizio dei Primari Ospedalieri a 65 anni di età

REPUBBLICA ITALIANA N. 4745/02 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4859 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1996

ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello n.r.g. 4859/1996 proposto dal sig. Ludovico Di Lorenzo, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Ducci e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Marco Marcotullio, in Roma, via Tuscolana, n. 312,

contro

l’Unità sanitaria locale n. 22 di Napoli, poi Azienda sanitaria locale "Napoli 2", rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Palma, e con lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio legale Motzo,

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. IV, n. 183/95, pubblicata il 19 aprile 1995.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte sopra indicata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla pubblica udienza del 12 marzo 2002 il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì, gli avvocati difensori, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorso n. 4859 del 1996, proposto dal sig. Ludovico Di Lorenzo, è stato notificato il 24 maggio 1996 e depositato il 18 giugno.

E’ chiesta la riforma della sentenza specificata in epigrafe, con la quale è stato respinto il ricorso avverso la nota n. 4144, in data 9 marzo 1989, dell’intimata U.S.L., con la quale si comunicava che era in corso di adozione il provvedimento di collocamento a riposo dell’appellante, primario di ruolo, a decorrere dal 1° aprile 1989.

Sono proposte queste censure:

- violazione dell’art. 2 della legge 29 dicembre 1987, n. 531, di conversione del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443;

- in subordine, illegittimità costituzionale della norma suddetta, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

In data 16 ottobre 1997, la parte si è costituita col ministero del difensore indicato in epigrafe, in sostituzione dell’avv. Aldo Gaeta.

L’A.S.L. intimata si è costituita in giudizio. Con memoria depositata il 27 febbraio 2002, sono state confutate le censure dedotte dall’appellante.

All’udienza del 12 marzo 2002, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

L’appellante era primario di ruolo alle dipendenze della U.S.L. originariamente intimata. Egli riferisce di aver esercitato il suo diritto alla permanenza in servizio oltre il 65° anno d’età, riconosciutogli dall’art. 8 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443.

Con la legge di conversione 29 dicembre 1987, n. 531, l’art. 8 è stato soppresso.

Il ricorrente sostiene che, essendo ormai sorto il rapporto derivante dal diritto alla permanenza in servizio, doveva essere fatto salvo l’effetto così prodottosi, come stabilito dalla legge di conversione.

Si deve però osservare che, come già è stato rilevato con la sentenza appellata, il comma 2 dell’art. 1 della citata legge di conversione ha stabilito, per quanto concerne il predetto art. 8, la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti unicamente per la permanenza in servizio fino alla data di entrata in vigore della legge stessa, pubblicata il 30 dicembre 1987.

Nell’ambito temporale in questione non è riconducibile la permanenza in servizio dell’interessato, la quale invece si colloca in un periodo successivo, decorrente dal 1° aprile 1989.

La pretesa, di conseguenza, non ha fondamento.

Manifestamente infondata è, poi, la subordinata questione di legittimità costituzionale della norma limitativa della legge n. 531 del 1987, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sotto il profilo che sarebbe determinativa di disparità di trattamento, rispetto ad analoghe categorie di impiegati pubblici, per i quali tale trattenimento in servizio è consentito.

In proposito è sufficiente richiamare recenti pronunzie della Corte costituzionale, con le quali è stato affermato che, relativamente all’età pensionabile, va riconosciuta, salvo il limite della manifesta arbitrarietà, che qui non ricorre, ampia discrezionalità al legislatore, anche allo scopo di ammissione di deroghe al limite massimo dell’attività lavorativa, a seconda delle categorie ed anche a fini assicurativi e previdenziali (C. cost. n. 195 del 13 giugno 2000). Il limite della non manifesta arbitrarietà implica l’esclusione di un obbligo di estensione generalizzata del titolo al trattenimento in servizio (C. cost. n. 434 del 24 ottobre 2000).

Conclusivamente l’appello non può avere accoglimento, ma vi sono motivi per disporre la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 12 marzo 2002, con l'intervento dei Signori:

Alfonso Quaranta Presidente

Giuseppe Farina, est. Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

Francesco D’Ottavi Consigliere

Filoreto D’Agostino Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Giuseppe Farina f.to Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO

f.to Francesco Cutrupi

 DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il......................... 18/09/2002........................

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

IL DIRIGENTE

 
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Last Update: sabato 14 dicembre 2002