radpro.gif (15338 byte)

Home Page Radiologia 2

Decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475
Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca.

(in Gazz. Uff., 16 settembre, n. 217)

Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per le università e per gli enti di ricerca, nonchè per disciplinare il valore abilitante dei diplomi universitari relativi all'area infermieristica, tecnica e di riabilitazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1. ...omissis…
Art. 2. …omissis…
Art. 3. …omissis…

Art. 4. 1. In attesa che vengano istituiti i corsi di diploma per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione in base alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il diploma conseguito dagli iscritti ai corsi di diploma universitari per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione attivati secondo l'ordinamento didattico, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha, a tutti gli effetti, valore abilitante ai fini dell'esercizio delle attività di cui ai profili professionali disciplinati con decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, numeri 739, 740, 741, 742, 743, 744, e 26 settembre 1994, numeri 745 e 746, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1995.

All'art. 4, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini di cui al presente articolo è riconosciuto il valore abilitante dei titoli rilasciati in esito ai corsi previsti dall'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in via di esaurimento ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo".

Art. 5. …omissis…
Art. 6. …omissis…
Art. 7. …omissis…
Art. 8. …omissis…

for comments or suggestions please contact:
PostaE373.gif (4196 byte)
Last Update: venerdì 28 marzo 2003