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Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 Regolamento recante la determinazione dei requisiti
per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per
l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale |
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Capo I
1. L'incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 previsto per l'area di sanità pubblica. Costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica. 2. Per gli effetti di cui al comma 1, la direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie deve aver comportato la diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali affidate al dirigente. 3. L'attività quinquennale di direzione tecnico-sanitaria per il conferimento dell'incarico di direzione sanitaria aziendale deve essere stata svolta nei sette anni precedenti il conferimento dell'incarico. 4. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato dal direttore generale dell'azienda sanitaria prima del conferimento dell'incarico. 5. I corsi di formazione manageriale si svolgono con le modalità di cui all'articolo 6. I corsi sono riservati ai medici con una anzianità di servizio di almeno tre anni nella direzione tecnico-sanitaria in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione ovvero ai medici con una anzianità di servizio di almeno dieci anni. 7. Con decreto del Ministro della sanità, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono costituiti ed aggiornati gli elenchi dei medici che hanno frequentato, con esito positivo, i corsi di formazione manageriale per la direzione sanitaria aziendale.
1. Ai fini del presente regolamento, per enti o strutture
sanitarie di media o grande dimen-sione, si intendono:
1. Ai fini dell'accesso al secondo livello dirigenziale
delle categorie professionali di medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi,
chimici, fisici e psicologi si intendono per:
1. Gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di perfezionamento dell'accordo
di cui all'articolo 7, comma 6, le discipline sono quelle di seguito indicate: C) Categoria professionale dei veterinari D) Categoria professionale dei farmacisti che comprende
i laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche E) Categoria professionale dei biologi F) Categoria professionale dei chimici G) Categoria professionale dei fisici H) Categoria professionale degli psicologi
1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto
riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici,
fisici e psicologi, è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 2. La specializzazione è comunque richiesta per le seguenti discipline: anestesia e rianima-zione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica. 3. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 4. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
1. L'aspirante all'incarico di secondo livello dirigenziale
in una delle discipline di cui all'articolo 4 deve aver svolto una specifica attività
professionale nella disciplina stessa dimostrando di possedere: 2. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera. 3. I decreti ministeriali di cui al comma 1 sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e possono essere aggiornati periodicamente. 4. Il personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e degli istituti zooprofilattici sperimentali, collocato fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni o per motivi sindacali, può essere ammesso, previa domanda e fatti salvi i diritti e le prerogative del personale in servizio a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, al fine di acquisire o di evitare di perdere la specifica attività professionale indicata al comma 1.
1. L'attestato di formazione manageriale si consegue con la frequenza ed il superamento dei corsi disciplinati dal presente regolamento. L'attestato ha una validità di sette anni dalla data di rilascio. 2. I corsi sono riservati al personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e degli istituti zooprofilattici sperimentali; il personale deve possedere una anzianità di servizio, alla data del bando, di almeno cinque anni. 3. I corsi sono finalizzati alla formazione manageriale, capacità gestionale, organizzativa e di direzione, del personale della dirigenza del ruolo sanitario e sono articolati in attività di-dattiche teoriche e pratiche e nella partecipazione attiva a seminari. 4. I contenuti, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento ed ai bilanci, alla gestione delle risorse umane ed all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, la metodologia delle attività didattiche teoriche, pratiche e seminariali di ogni corso nonché la durata, non inferiore a 100 ore, dei corsi stessi sono fissati con decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore di sanità. Un numero di ore, non inferiore a 10, di attività didattica di ciascun corso è dedicato alla sanità pubblica; la relativa attività didattica è svolta a cura dell'Istituto superiore di sanità. 5. I corsi sono indetti con periodicità almeno biennale, dal Ministero della sanità, previa programmazione nazionale sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previo accordo con il Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano e attivano i corsi. Con lo stesso accordo l'Istituto superiore di sanità organizza ed attiva i corsi dell'area di sanità pubblica. 7. I corsi sono attivati a livello nazionale, interregionale o regionale, in una o più sessioni e sedi, a seconda del numero dei candidati al corso e delle capacità ricettive delle strutture sanitarie ove si svolge l'attività didattica. 8. Il bando indica l'articolazione del corso, la durata, i contenuti, la metodologia delle attività didattiche, le sessioni, nonché le modalità di ammissione e assegnazione, il periodo di svolgimento, i posti e le sedi del corso. Nelle domande i candidati devono specificare, a pena di decadenza, la sessione e la sede preferita. Per motivate esigenze organizzative o in caso di domande superiori alla capacità delle strutture didattiche il candidato può essere assegnato ad una sessione o sede diversa da quella prescelta, o alla sessione successiva. L'assegnazione è disposta in base al criterio della precedenza in relazione all'età. 9. In ogni sessione di corsi si può presentare domanda di ammissione per un solo corso. 10. La mancata frequenza, per qualsiasi motivo, delle attività didattiche teoriche, pratiche o seminariali per un numero di ore superiore ad un quinto di quelle globalmente previste per il corso comporta l'esclusione dalla partecipazione al corso. Il periodo di formazione può essere sospeso per servizio militare, gravidanza e puerperio e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta e che il periodo di assenza deve essere recuperato nell'ambito di altro corso anche di altra sessione. 11. Al termine del periodo di formazione i partecipanti al corso devono sostenere un colloquio davanti ad una commissione composta dai docenti del corso. Ai candidati che sostengono, con esito positivo, il colloquio è rilasciato, in un unico esemplare, un attestato di formazione manageriale. In caso di più sessioni dello stesso corso, l'attestato viene rilasciato contestualmente a tutti i candidati al termine dell'ultima sessione. 12. Per la realizzazione dei corsi il Ministero della sanità, le regioni e l'Istituto superiore di sanità si avvalgono delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali, nonché di altri soggetti pubblici e privati accreditati e di associazioni e società scientifiche accreditate, ai fini della formazione, dal Ministero della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 9, comma 6, in relazione alla documentata rappresentanza e alla diffusione della struttura organizzativa in tutto il territorio nazionale.
1. La commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, accerta l'idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale. 2. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere. 3. I contenuti del curriculum professionale, valutati ai
fini del comma 1, concernono le attività professionali, di studio,
direzionali-organizzative, con riferimento: 4. Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. 5. I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3, lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. 6. Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneità del candidato all'incarico.
1. Ai fini dell'articolo 8, la partecipazione ai corsi di aggiornamento tecnico-professionale, anche effettuati all'estero, è valutata in base ai criteri stabiliti dal presente articolo. 2. Ai fini del presente regolamento si considerano corsi di aggiornamento tecnico-professionale i corsi, i seminari, i convegni ed i congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. 3. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dall'Istituto superiore di sanità, anche unitamente ai corsi di formazione manageriale. 4. I corsi possono essere, inoltre, organizzati ed attivati, nell'ambito delle iniziative di formazione e aggiornamento di propria competenza, dalle unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dai policlinici universitari, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dagli istituti ed enti di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dagli istituti zooprofilattici sperimentali. 5. I corsi possono essere, altresì, organizzati ed attivati dagli ordini professionali e dalle associazioni e società scientifiche accreditate. 6. I corsi di cui al presente articolo sono classificati e valutati, in base a criteri oggettivi, da una apposita commissione scientifica costituita presso il dipartimento del Ministero della sanità nella cui competenza rientra la materia, presieduta dal Ministro della sanità o da un suo delegato e composta dal presidente del Consiglio superiore di sanità, dal direttore del predetto dipartimento e da tre esperti nominati dal Ministro della sanità e da tre esperti designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per ogni titolare è nominato un supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 7. La commissione può consultare, di volta in volta, esperti della materia oggetto del corso, scelti nell'ambito di appositi elenchi predisposti dal Ministero della sanità, sentite le associazioni e le società scientifiche accreditate. 8. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui al comma 6, sono definiti, entro novanta giorni dalla data di costituzione della commissione stessa, i criteri e le modalità per la classificazione e valutazione dei corsi con riferimento al contenuto, agli obiettivi, alla qualità, al tipo di partecipazione richiesto, alla durata degli stessi, nonché le modalità di certificazione dei periodi di aggiornamento ossia dei crediti espressi in ore e minuti, riconosciuti a ciascun corso. Specifici criteri e modalità sono stabiliti per la valutazione e la certificazione dei corsi tenuti all'estero. 9. Il Ministero della sanità, conformemente alla proposta della commissione, accredita, in via preventiva, ogni corso, attribuendo allo stesso un credito di aggiornamento, espresso in ore e minuti, da indicare negli attestati rilasciati a coloro che frequentano i corsi. L'accreditamento ed il relativo riconoscimento del credito di aggiornamento può essere revocato o rideterminato qualora si accerti la mancanza in tutto o in parte dei presupposti che hanno determinato l'accreditamento stesso.
1. L'anzianità di servizio utile per l'accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dai successivi articoli. È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54. Il triennio di formazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina. 2. Per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale l'anzianità di servizio utile può essere maturata anche in altri enti e strutture sanitarie pubbliche e private di media e grande dimensione. 3. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanità. 4. Ai fini del presente regolamento le specializzazioni in medicina e chirurgia, non ricom-prese negli elenchi formati ed aggiornati ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 8, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono prese in considerazione solo se il relativo corso di formazione è iniziato prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno accademico. A partire dall'anno accademico 1991/1992 la tipologia delle specializzazioni è quella indicata nei predetti elenchi. Fermo restando la rilevanza degli indirizzi ed orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso è iniziato prima dell'anno accademico 1991/1992, gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui diplomi relativi a corsi di specializzazione iniziati dopo l'anno accademico 1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento. 5. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività.
1. I servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche,
negli enti, settori e presìdi di seguito indicati sono equiparati alle discipline e ai
servizi come segue:
1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 2. I servizi prestati presso gli enti di cui al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con i criteri ivi previsti.
1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato come il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, e successive modificazioni. 2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735 in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
1. Le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso
ordinamento in discipline non più ricomprese fra quelle di cui all'articolo 4 sono
equipollenti come di seguito indicato:
1. Il personale che risulti incaricato ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 1-septies, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, ed il personale confermato nell'incarico quinquennale a seguito di verifica ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è tenuto alla partecipazione al primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 al fine del conseguimento dell'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d). Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali, che non ha optato per l'incarico quinquennale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è esonerato dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), al fine della conservazione del posto occupato. 2. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7, l'incarico di direzione sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. L'incarico di direzione sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti, fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7, con il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, ad esclusione di quello della lettera d) del comma 1. 3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 1, per l'incarico di secondo livello dirigenziale si prescinde dal requisito della specifica attività professionale. 4. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, coloro che sono in possesso dell'idoneità conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo livello dirigenziale nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile. 5. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline. |
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