IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, ed in particolare
gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Visto l'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come
modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 2 agosto 1999, n. 263, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 novembre 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanita', degli affari esteri, della giustizia,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per
gli affari regionali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutti i datori di lavoro
pubblici e privati che utilizzino lavoratori e lavoratrici con prestazioni di lavoro
notturno, ad eccezione di quelli operanti nei settori del trasporto aereo, ferroviario,
stradario, marittimo, della navigazione interna, della pesca in mare, delle altre
attivita' in mare, nonche' delle attivita' dei medici in formazione.
Nei confronti del personale dirigente e direttivo, del personale addetto ai servizi di
collaborazione familiare e dei lavoratori addetti al culto dipendenti da enti
ecclesiastici o da confessioni religiose, non trova applicazione la disposizione di cui
all'articolo 4.
2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di
protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'
nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato e per la specifica disciplina del rapporto di
impiego, con le modalita' individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanarsi entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intende per:
a) lavoro notturno: l'attivita' svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore
consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino;
b) lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non
eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il
periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme
definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva
e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un
minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e' riproporzionato
in caso di lavoro a tempo parziale.
2. I contratti collettivi individuano le condizioni e i casi di
eccezionalita' nell'adibizione al lavoro notturno di cui al comma 1, lettere a) e b).
Art. 3.
Limitazioni al lavoro notturno
1. Sono adibiti al lavoro notturno con priorita' assoluta i
lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze
organizzative aziendali.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge
9 dicembre 1977, n. 903, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio
1999, n. 25, e dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, la
contrattazione collettiva puo' determinare ulteriori limitazioni all'effettuazione del
lavoro notturno, ovvero ulteriori priorita' rispetto a quelle di cui al comma 1.
Art. 4.
Durata della prestazione
1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non puo' superare le
otto ore nelle ventiquattro ore, salvo l'individuazione da parte dei contratti collettivi,
anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di
riferimento piu' ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente piu'
rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un
elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o
mentali, il cui limite e' di otto ore nel caso di ogni periodo di ventiquattro ore.
3. Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e
3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il computo
della media se cade nel periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui
al comma 1.
Art. 5.
Tutela della salute
1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese
del datore di lavoro, per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19
marzo 1996, n. 242:
a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro
notturno a cui sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute;
c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro
notturno.
Art. 6.
Trasferimento al lavoro diurno
1. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che
comportano l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno, accertata tramite il medico
competente, e' garantita al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli
diurni.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalita' di
applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e individua le soluzioni nel caso in cui
l'assegnazione prevista dal citato comma non risulti applicabile.
Art. 7.
Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva
1. La contrattazione collettiva stabilisce la riduzione dell'orario
di lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori notturni e la
relativa maggiorazione retributiva.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede a verificare periodicamente,
e almeno annualmente, le disposizioni introdotte dai contratti collettivi nazionali ai
sensi del comma 1.
Art. 8.
Rapporti sindacali
1. L'introduzione del lavoro notturno e' preceduta dalla
consultazione delle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero delle rappresentanze
sindacali aziendali e, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria aderenti
alle confederazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale; la consultazione e' effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere dalla
comunicazione del datore di lavoro.
Art. 9.
Doveri di informazione 1. Il datore di lavoro, prima dell'adibizione al lavoro, informa i
lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti
dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.
2. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la
prevenzione e la sicurezza, nonche' la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza, ovvero delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8, per le
lavorazioni che comportano i rischi particolari di cui all'articolo 4, comma 2.
Art. 10.
Comunicazione del lavoro notturno
1. Il datore di lavoro informa per iscritto la direzione provinciale
del lavoro - settore ispezione del lavoro, competente per territorio, con periodicita'
annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in
regolari turni periodici, quando esso non sia previsto dal contratto collettivo; tale
informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 12 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.
Art. 11.
Misure di protezione personale e collettiva
1. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa
informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 8, un livello di servizi e
di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno
e assicura un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno.
2. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze
sindacali di cui all'articolo 8, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le
lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 4,
comma 2, appropriate misure di protezione personale e collettiva.
3. I contratti collettivi possono prevedere modalita' e specifiche
misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari
categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno
1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Art. 12.
S a n z i o n i
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 5;
b) con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni giorno e per ogni
lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti temporali di cui all'articolo 4.