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REPUBBLICA ITALIANA N. 5472/03 REG.DEC.


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 10553 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2002
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello nr. 10553/02, proposto dalle Gestione Stralcio e Liquidatoria della Unità Sanitaria Locale Taranto 5, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Giuseppe Panza ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. Alessandro Coluzzi alla Via di Villa Pepoli n. 4,
CONTRO
la sig.ra Salinas Addolorata, non costituita in giudizio
E NEI CONFRONTI
- della Azienda Sanitaria Locale Taranto 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi;
- Regione Puglia, in persona del presidente pro tempore, non costituitasi;
per l’annullamento e la riforma
della sentenza del T.A.R. della Puglia – Lecce, sez. II, n. 3710/2002
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 1° aprile 2003, relatore il consigliere Michele Corradino;
Udito l’avv.to Bernetti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza impugnata il T.A.R. della Puglia, sede di Lecce, Sezione II, ha accolto il ricorso con il quale l'odierno appellante impugnava il silenzio rifiuto serbato dalle Amministrazioni intimate sulla sua istanza volta ad ottenere la corresponsione degli emolumenti per lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione monetaria e chiedeva la condanna al pagamento delle relative somme.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Gestione Stralcio e Liquidatoria dell'U.S.L. n. 5, Taranto, per ottenere la riforma e/o l’annullamento della stessa e il rigetto della domanda del ricorrente; con vittoria, altresì, di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Alla pubblica udienza del 1° aprile 2003, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato, e conseguentemente va confermata la pronuncia resa dal T.A.R. Puglia.
Sostiene l’amministrazione appellante l’infondatezza della pretesa ricorrente alla retribuzione per l’espletamento del lavoro straordinario, in quanto le ore nelle quali tale attività è stata svolta non sarebbero mai state autorizzate da parte della stessa e, comunque, non sarebbero retribuibili, stante il divieto posto dall’art. 10 del D.P.R. n. 384/1990. Con l’atto di appello l’amministrazione assume, altresì, che non vi sarebbe prova in atti che i turni lavorativi della dipendente presuppongano necessariamente la prestazione dello straordinario.
Correttamente invece ha statuito il Giudice di prime cure con la sentenza impugnata: detta autorizzazione deve ritenersi implicitamente data ogni qual volta si versi in ipotesi di lavori organizzati sulla base di turnazioni tra il personale disponibile nell'ambito di attività cui il dipendente deve obbligatoriamente partecipare o nell'ambito di un servizio che la pubblica amministrazione è tenuta a garantire (Consiglio di Stato, IV Sez., dec. 17 dicembre 1998, n. 1813; V Sez. dec. 28 febbraio 1995, n. 287) La predisposizione dei turni, infatti, presuppone già l’espletamento del lavoro straordinario. In questo senso il servizio di infermeria, in quanto tale volto ad assicurare il rispetto del diritto alla salute tutelato dall’art. 32 della Costituzione, necessita inderogabilmente di un espletamento continuo ed efficiente; al servizio svolto in quest'ambito non può disconoscersi dunque la dovuta retribuzione.
Per quanto riguarda la presunta carenza di prova relativa al lavoro effettivamente prestato durante le ore di straordinario, essa in realtà si desume dalla certificazione di servizio. Questa, infatti, si rivela sufficiente a provare il fatto che l’organizzazione del lavoro sia articolata “in tre turni di otto ore ciascuno di mattina, pomeriggio e notte” a partire dal 1990; quanto basta a dimostrare l’effettuazione di lavoro straordinario.
Per le ragioni esposte l’appello va rigettato
Si ravvisano tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza appellata.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 1° aprile 2003, con la partecipazione dei sigg.ri
Agostino Elefante presidente,
Raffele Carboni, consigliere
Paolo Buonvino consigliere,
Goffredo Zaccardi consigliere.
Michele Corradino consigliere estensore,

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Michele Corradino f.to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO
f.to Luciana Franchini


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24 settembre 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale

 

 

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Last Update: 18-feb-04