REPUBBLICA ITALIANA N. 5472/03
REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO N. 10553 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO
2002
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello nr. 10553/02, proposto dalle Gestione Stralcio
e Liquidatoria della Unità Sanitaria Locale Taranto 5, in
persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Giuseppe Panza
ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv.
Alessandro Coluzzi alla Via di Villa Pepoli n. 4,
CONTRO
la sig.ra Salinas Addolorata, non costituita in giudizio
E NEI CONFRONTI
- della Azienda Sanitaria Locale Taranto 1, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituitasi;
- Regione Puglia, in persona del presidente pro tempore, non costituitasi;
per l’annullamento e la riforma
della sentenza del T.A.R. della Puglia – Lecce, sez. II, n.
3710/2002
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 1° aprile 2003, relatore il consigliere
Michele Corradino;
Udito l’avv.to Bernetti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza impugnata il T.A.R. della Puglia, sede di Lecce,
Sezione II, ha accolto il ricorso con il quale l'odierno appellante
impugnava il silenzio rifiuto serbato dalle Amministrazioni intimate
sulla sua istanza volta ad ottenere la corresponsione degli emolumenti
per lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione monetaria
e chiedeva la condanna al pagamento delle relative somme.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Gestione Stralcio e Liquidatoria
dell'U.S.L. n. 5, Taranto, per ottenere la riforma e/o l’annullamento
della stessa e il rigetto della domanda del ricorrente; con vittoria,
altresì, di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Alla pubblica udienza del 1° aprile 2003, il ricorso veniva
trattenuto per la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato, e conseguentemente va confermata
la pronuncia resa dal T.A.R. Puglia.
Sostiene l’amministrazione appellante l’infondatezza
della pretesa ricorrente alla retribuzione per l’espletamento
del lavoro straordinario, in quanto le ore nelle quali tale attività
è stata svolta non sarebbero mai state autorizzate da parte
della stessa e, comunque, non sarebbero retribuibili, stante il
divieto posto dall’art. 10 del D.P.R. n. 384/1990. Con l’atto
di appello l’amministrazione assume, altresì, che non
vi sarebbe prova in atti che i turni lavorativi della dipendente
presuppongano necessariamente la prestazione dello straordinario.
Correttamente invece ha statuito il Giudice di prime cure con la
sentenza impugnata: detta autorizzazione deve ritenersi implicitamente
data ogni qual volta si versi in ipotesi di lavori organizzati sulla
base di turnazioni tra il personale disponibile nell'ambito di attività
cui il dipendente deve obbligatoriamente partecipare o nell'ambito
di un servizio che la pubblica amministrazione è tenuta a
garantire (Consiglio di Stato, IV Sez., dec. 17 dicembre 1998, n.
1813; V Sez. dec. 28 febbraio 1995, n. 287) La predisposizione dei
turni, infatti, presuppone già l’espletamento del lavoro
straordinario. In questo senso il servizio di infermeria, in quanto
tale volto ad assicurare il rispetto del diritto alla salute tutelato
dall’art. 32 della Costituzione, necessita inderogabilmente
di un espletamento continuo ed efficiente; al servizio svolto in
quest'ambito non può disconoscersi dunque la dovuta retribuzione.
Per quanto riguarda la presunta carenza di prova relativa al lavoro
effettivamente prestato durante le ore di straordinario, essa in
realtà si desume dalla certificazione di servizio. Questa,
infatti, si rivela sufficiente a provare il fatto che l’organizzazione
del lavoro sia articolata “in tre turni di otto ore ciascuno
di mattina, pomeriggio e notte” a partire dal 1990; quanto
basta a dimostrare l’effettuazione di lavoro straordinario.
Per le ragioni esposte l’appello va rigettato
Si ravvisano tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese
tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta
l’appello e per l’effetto conferma la sentenza appellata.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di
Stato, nella camera di consiglio del 1° aprile 2003, con la
partecipazione dei sigg.ri
Agostino Elefante presidente,
Raffele Carboni, consigliere
Paolo Buonvino consigliere,
Goffredo Zaccardi consigliere.
Michele Corradino consigliere estensore,
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to Michele Corradino f.to Agostino Elefante
IL SEGRETARIO
f.to Luciana Franchini
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24 settembre 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale