| Gli assistenti del primario, se non vogliono condividere con
lui la responsabilità di cure inadeguate ai pazienti, devono manifestare
"dissenso" dalle scelte terapeutiche adottate dal superiore che ritengono
inefficaci. Questo il principio stabilito dalla Quarta Sezione Penale della Corte di
Cassazione, che ha respinto il ricorso di un primario e del suo assistente accusati di
omicidio colposo per non aver curato adeguatamente una giovane nel reparto di
traumatologia ed ortopedia dellospedale di Caltanissetta. La ragazza, reduce da un
incidente automobilistico, morì non per la gravità delle fratture riportate ma perché i
medici non la curarono con antibiotici mirati a sconfiggere linfezione che laveva
colpita ma utilizzarono quelli ad ampio spettro di scarsa efficacia. Laiuto
primario si era difeso sostenendo di non poter disattendere le direttive del proprio
superiore. Ma la Suprema Corte gli ha dato torto, sostenendo che se primario ed assistente
condividono le scelte terapeutiche "entrambi ne assumono la responsabilità", in
quanto il medico, seppure in posizione subordinata, non può mai ridursi "ad un mero
esecutore dordini": infatti, il codice penale prevede che "non impedire un
evento che si ha lobbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo". (1
febbraio 2000) Sentenza della Quarta Sezione Penale
n. 556/2000 depositata il 18 gennaio 2000.
La Corte suprema di cassazione sezione IV penale
(
)
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) Z. G.
2) C. G.
avverso sentenza del 01.06.1999 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, la Sentenza denunziata ed il ricorso
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere B. C. G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 22 febbraio 1992 si verificava un incidente stradale sulla strada
statale n. 640 che collega Agrigento a Caltanissetta. Un'autovettura condotta da M. S.
finiva fuori strada e nell'incidente subiva gravi lesioni la trasportata L. M. A. che
veniva ricoverata presso l'ospedale di Canicattì. In considerazione della gravità delle
sue condizioni la predetta, il giorno successivo, veniva ricoverata presso il reparto di
rianimazione dell'ospedale di Caltanissetta. Migliorate le sue condizioni, ne veniva
successivamente (il 25 febbraio 1992) disposto il trasferimento presso la divisione di
traumatologia e ortopedia del medesimo ospedale.
Le prime diagnosi parlano di trauma cranico, frattura esposta alla gamba
destra, metrorragia, shock. Dopo il ricovero presso la divisione di ortopedia fu
constatata anche la presenza di fratture multiple del bacino con rottura dei vasi
sanguigni. Nei giorni successivi al trasferimento presso il reparto di traumatologia e
ortopedia insorgeva una grave forma di sepsi che interessava la fossa ischio rettale
destra e la regione pelvica con lacerazione della parete laterale vaginale.
Le condizioni generali della L. M. si andavano, sia pure con brevi
periodi di remissione, via via aggravando fino al decesso, avvenuto il 22 maggio 1992, a
seguito dell'instaurarsi di una broncopolmonite e di una patologia cardiocircolatoria.
La Procura della Repubblica presso la pretura circondariale di
Caltanissetta, informata del decesso, disponeva l'autopsia sul cadavere della deceduta e,
a seguito di consulenza tecnica - eseguita dai dott. M., M. e T. (i quali concludevano
ravvisando varie ipotesi di responsabilità professionale da parte dei sanitari che
avevano trattato il caso ritenendo che i trattamenti terapeutici adottati non fossero
adeguati) sottoponeva a indagini il M., conducente del veicolo la cui fuoriuscita di
strada aveva provocato le iniziali lesioni della persona offesa; il dott. Z. G. e il dott.
C. G., rispettivamente primario e assistente del reparto di traumatologia e ortopedia
indicato; il dott. R. V., ginecologo che aveva assistito gli altri medici per gli aspetti
riguardanti la sua specializzazione.
Disposto rinvio a giudizio delle persone indicate nel corso
dell'istruzione dibattimentale davanti al Pretore di Caltanissetta venivano, tra l'altro,
esaminati i consulenti del p.m. e quelli della difesa. Il Pretore, all'esito, disponeva
una perizia incaricando delle operazioni il prof. M. e il perito concludeva le sue
indagini affermando che l'evoluzione della malattia e il decesso erano derivati da una
grave forma di immunodepressione che aveva reso inutili i trattamenti terapeutici
somministrati che riteneva adeguati.
Con sentenza in data 27 ottobre 1995 il Pretore di Caltanissetta
dichiarava responsabili del reato di omicidio colposo, condannandoli alle pene ritenute
eque, M., Z. e C., mentre assolveva il RASO ritenendo che il ginecologo avesse svolto
adeguatamente la sua opera di consulenza segnalando ai medici responsabili del reparto la
gravità della situazione; riteneva inoltre il Pretore che l'unico intervento inadeguato
eseguito dal ginecologo(la suturazione di una fistola vaginale senza che l'infezione fosse
stata eliminata) non avesse avuto alcuna efficacia causale perché la sutura si era subito
lacerata.
Il Pretore affermava di condividere le valutazioni espresse dai
consulenti tecnici del p.m., nel mentre giudicava inattendibili le conclusioni del perito
d'ufficio e, soprattutto, dei consulenti della difesa.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, adita dai soli Z. e C., confermava,
con sentenza in data l giugno 1999, la decisione di primo grado.
Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati.
Il dott. Z. ha prodotto due atti di ricorso: con il primo si deduce
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'omessa motivazione sulla
richiesta di rinnovazione della perizia in una situazione di contrasto di pareri tecnici
che rendevano necessaria la rinnovazione dell'atto e in relazione all'omesso esame della
problematica relativa all'efficacia causale dell'immunodepressione. Nel secondo ricorso si
deduce violazione degli artt. 606 c.p.p. in relazione agli artt. 113 e 589 cod. penale
perché la Corte d'appello avrebbe da una lato riconosciuto l'esistenza
dell'immunodepressione e dall'altro avrebbe ricollegato il decesso all'inadeguato
trattamento sanitario.
Il dott. C. lamenta invece, nel ricorso proposto, mancanza di
motivazione (ritenuta apparente) sotto il profilo che la Corte non avrebbe preso posizione
sulla possibilità che l'immunodepressione potesse aver causato da sola, in un soggetto le
cui condizioni erano gravemente compromesse a seguito dell'incidente il decesso della
persona offesa. Deduce ancora violazione di legge (art. 63 D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761)
e manifesta illogicità della motivazione avendo la Corte ritenuto che, malgrado egli
svolgesse funzioni di assistente ospedaliero, avrebbe potuto contrastare le scelte
terapeutiche del dott. Z. primario ospedaliero al quale soltanto competono le scelte
terapeutiche.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo il
rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e devono conseguentemente essere rigettati.
I giudici di appello e il giudice di primo grado hanno fondato il loro
giudizio sull'esito della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero nel corso
delle indagini preliminari, le cui conclusioni sono state ribadite nel corso
dell'istruzione dibattimentale e poste a confronto con quelle dei consulenti degli
imputati e del perito d'ufficio nominato dal pretore. Trattandosi di prove tutte
legalmente acquisite al processo, rientrava nel potere discrezionale dei giudice di merito
scegliere la soluzione più convincente e aderente ai fatti di causa accertati purché di
questa scelta venisse data congrua motivazione e tale motivazione fosse esente da vizi
logico giuridici idonei a inficiarne la intrinseca coerenza.
La sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta (così come quella di
primo grado pronunziata dal Pretore della medesima Città) ha fatto buon uso di queste
regole e non è incorsa in alcuno dei vizi denunziati.
In punto di fatto i giudici di appello - dopo aver dato atto di
condividere il giudizio dei consulenti in merito alla adeguatezza del trattamento
terapeutico fino alla data del 16 marzo 1992 - hanno fondato il loro giudizio di
colpevolezza degli imputati fondamentalmente sui seguenti comportamenti ritenuti
negligenti. e imperiti:
a) insorto il grave stato di spesi che aveva colpito la L. M. i sanitari
avrebbero continuato a somministrare alla predetta antibiotici ad ampio spettro, malgrado
la loro inefficacia e avrebbero negligentemente omesso di eseguire un antibiobramma che
avrebbe consentito di individuare la natura dell'infezione e di somministrare un
antibiotico specifico;
b) avrebbero inspiegabilmente disposto la sospensione anche di questo
pur scarsamente efficace trattamento per alcuni giorni verso la fine del marzo 1992;
c) avrebbero eseguito in modo inadeguato il drenaggio dell'ascesso che
si era formato nella fossa ischio rettale destra;
d) non avrebbero contrastato adeguatamente, con un idoneo regime
alimentare, il maggior consumo energetico provocato dallo stato di sepsi;
e) non avrebbero preso in considerazione l'esecuzione di una revisione
chirurgica del tratto fistoloso.
I ricorsi degli imputati - che, nella parte che li accomuna, possono
essere esaminati congiuntamente - non esprimono censure particolari sul criteri logico
giuridici utilizzati dai giudici di merito per ritenere fondati gli accertamenti e le
valutazioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero in ordine all'esistenza delle
rilevate negligenze e imperizie e neppure si rifanno alle conclusioni dei consulenti
tecnici della difesa efficacemente criticate dal primo giudice e già ignorate nei motivi
dì appello. Sostengono invece che la Corte d'Appello e il Pretore non avrebbero
adeguatamente motivato sulla circostanza, parimenti emersa nel processo a seguito della
perizia disposta dal primo giudice, secondo cui - indipendentemente dall'adeguatezza dei
trattamenti terapeutici adottati dai sanitari - il decesso della persona offesa era da
ritenersi causalmente ricollegato ad un grave stato di immunodepressione che, da solo, era
stato sufficiente a causare l'esito infausto. Stato immunodepressivo che sarebbe stato fin
dall'inizio dei ricovero ospedaliero adeguatamente contrastato ma senza successo.
Le critiche rivolte alla sentenza impugnata non sono fondate.
Dopo aver adeguatamente motivato sulle negligenze e imperizie in
precedenza riferite ed aver esposto ampiamente le ragioni di critica rivolte nei confronti
della prima sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta affronta, con ricchezza di
argomentazione e completezza di indagine critica, proprio l'aspetto fondamentale del
presente processo: se l'immunodepressione ritenuta dal perito nominato dal Pretore causa
unica della morte esistesse, se fosse stata efficacemente contrastata, se possa essere
considerata causa unica ed esclusiva dei decesso della L. M. successivamente verificatosi.
A ciascuno di questi interrogativi la Corte fornisce una motivata
risposta esente dai vizi di illogicità denunziati.
In particolare la Corte (che non esclude l'esistenza dello stato di
immunodeficienza rileva che il medesimo perito d'ufficio - alle cui conclusioni gli
imputati si richiamano - non afferma in alcuna parte del suo elaborato che
l'immunodeficienza sia stata la causa unica ed esclusiva del decesso tanto che, nelle sue
conclusioni, si esprime affermando che all'impossibilità di dominare l'infezione ha
certamente "contribuito" il suo stato di immunodepressione. E anche nell'esame
dibattimentale il perito non ha reso affermazioni con quel grado di certezza che la difesa
propone. Di più: i giudici di appello hanno posto in luce come in nessuna parte della sua
relazione il perito abbia affermato che lo stato di immunodepressione fosse incurabile o
intrattabile e come non sia evidenziato alcun trattamento terapeutico (se non l'episodica
somministrazione di gammaglobuline) volto a combattere lo stato indicato che, secondo il
giudizio del perito, emergeva dai risultati delle analisi eseguite.
Nel ricorso C. si contesta questa affermazione della Corte e si
riportano alcuni passi della perizia dai quali si evincerebbe, secondo la tesi della
difesa, che il perito ha individuato come causa unica ed esclusiva del decesso
l'immunodepressione. Ma è sufficiente la lettura dei passi riportati nei motivi di
ricorsi per constatare come l'affermazione netta che si vorrebbe far esprimere al perito
non esiste.
Del resto lo stesso perito ha condiviso la valutazione dei consulenti
tecnici dell'accusa sul comportamento negligente dei sanitari in relazione all'omessa
effettuazione dell'antibiogramma al fine di individuare l'antibiotico specifico per quel
tipo di infezione. Anche se poi non ne ha tratto alcuna conclusione precisa in termini di
efficienza causate omissiva al fine di verificare se l'accertamento in questione avrebbe
potuto consentire di individuare la terapia appropriata per contrastare l'infezione;
l'omissione, secondo il perito "non è stata molto rilevante dato che la nuova
terapia antibiotica è stata abbastanza efficace" e la Corte mette in luce la palese
contradditorietà di tale affermazione con quella secondo cui l'immunodepressione rendeva
inutili le cure praticate. Se infatti un antibiotico non specifico aveva avuto una sia pur
limitata efficacia terapeutica se ne trae la conseguenza che l'immunodepressione era
contrastabile con la somministrazione di un medicinale mirato.
Ancora: la Corte si sofferma a lungo sulla "benevolenza e
superficialità del giudizio del perito" laddove pone in evidenza come si siano, da
parte del medesimo, ritenute adeguate terapie delle quali nella cartella clinica non era
neppure indicata la natura (vi si legge infatti più volte la dizione "terapia
medica" senza alcuna specificazione), così come, il medesimo perito, ritiene
adeguata l'alimentazione somministrata senza che sia indicata in cartella clinica se
un'alimentazione particolare sia stata effettivamente somministrata, e di quale natura, e
se le scelte operate fossero compatibili con le condizioni organiche della paziente.
Del resto la sentenza dà conto di tutta una serie di affermazioni del
perito contraddittorie o contrastanti con obiettivi elementi di valutazione. In
particolare dimostra, richiamando i dati contenuti nella cartella clinica, come contrasti
con il vero l'affermazione del perito (fondamentale ai fini dell'affermazione
dell'iniziale esistenza dell'immunodepressione) che i globuli bianchi si mantenevano
sempre al di sotto della norma e analoghe considerazioni vengono svolte in merito alla
contraddizione tra la tesi della (grave) immunodepressione e la giustificazione del
trattamento terapeutico che solo episodicamente (con la somministrazione di
gammaglobuline) è volto a contrastarla. D'altra parte i consulenti del pubblico ministero
avevano evidenziato una sottovalutazione del quadro disprofidemico che pur emergeva dalle
analisi effettuate e che, se non contenuto, nella migliore delle ipotesi è idoneo ad
allungare i tempi di guarigione in un paziente politraumatizzato.
In conclusione: i giudici di merito, posti di fronte alle diverse
opinioni e valutazioni espresse da perito e consulenti tecnici delle parti, hanno
motivatamente e logicamente optato per le conclusioni dei consulenti del pubblico
ministero, peraltro non accolte acriticamente ma sottoposte a vaglio accurato e
approfondito come è reso manifesto anche dall'assoluzione del ginecologo dr. RASO, pur
ampiamente coinvolto nel trattamento terapeutico, e nei cui confronti i consulenti
dell'accusa avevano ravvisato elementi di responsabilità professionale; hanno posto in
evidenza le lacune e contraddizioni in cui è caduto il perito d'ufficio (le conclusioni
dei consulenti degli imputati non sono state neppure richiamate, come si è già detto,
negli atti di appello) e comunque hanno evidenziato come, al dì là delle conclusioni
ritenute apodittiche e immotivate, nel testo della relazione del perito d'ufficio
potessero agevolmente rinvenirsi elementi sufficienti a pervenire ad un giudizio di
colpevolezza.
In sintesi gli elementi di colpa ravvisati dalla sentenza d'appello sono
costituiti da sottovalutazione del quadro patologico instaurato; trattamenti terapeutici
inadeguati; omissione di accertamenti fondamentali; omissione dell'intervento chirurgico
di revisione stante l'inefficacia dei farmaci somministrati. Tutti elementi di colpa
ampiamente sufficienti a giustificare il giudizio di colpevolezza fondato su motivazione
congrua ed esente da vizi logico giuridici.
Da quanto si è in precedenza esposto discende inevitabilmente
l'infondatezza del motivo di ricorso (peraltro non prospettato sotto il profilo della
violazione dell'art. 606 comma 1 lett. d) del dr. Z. nella parte in cui ritiene immotivata
la valutazione del giudice d'appello di rinnovazione del dibattimento per l'effettuazione
di una nuova perizia. All'esito della completa istruzione dibattimentale non residuava
infatti alcun settore di indagine che non fosse stato ancora esplorato; esisteva un
contrasto di valutazioni che il giudice di merito ha (incensurabilmente in questa sede)
risolto dando motivatamente atto delle ragioni che lo inducevano ad accogliere una delle
tesi in discussione.
I giudici di merito non si sono neppure sottratti ad una valutazione
sull'adeguatezza causale del comportamenti colposi rilevati, motivando adeguatamente,
sulla scorta delle considerazioni svolte dal perito d'ufficio e dai consulenti tecnici
dell'accusa, sull'esistenza di un'elevata probabilità (se non della quasi certezza) di
successo di adeguate terapie nel contrasto del processo morboso che ha condotto a morte la
L. M..
Resta da esaminare il motivo proposto dal ricorrente dr. C. il quale ha
dedotto violazione dell'art. 63 D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761. Secondo il ricorrente la
sua posizione di assistente ospedaliero non gli avrebbe consentito di disattendere le
direttive dei primario dr. Z. al quale soltanto competevano le scelte terapeutiche del
caso.
Anche questo motivo è infondato.
Il dato normativo di partenza è costituito dal citato art. 63 del
D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie
locali).
In base a tale norma (comma 30) il medico appartenente alla posizione
iniziale (l'assistente ospedaliero appunto) "ha la responsabilità per le
attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive
impartite nonché per i risultati conseguiti. La sua attività è soggetta a controllo e
gode di autonomia vincolata alle direttive ricevute. "
Il medico appartenente alla posizione apicale (primario), precisa poi il
medesimo articolo:
- "esercita funzioni di indirizzo e di verifica sulle
prestazioni di diagnosi e cura, nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del
personale dell'unità assegnatagli, impartendo all'uopo istruzioni e direttive ed
esercitando la verifica inerente all'attuazione di esse" (comma 5 );
- "assegna a sé e agli altri medici i pazienti ricoverati e
può avocare casi alla sua diretta responsabilità, fermo restando l'obbligo di
collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
(comma 6).
La prima considerazione da fare, nella ricostruzione di questo complesso
sistema, è che la normativa in esame non configura affatto la posizione dell'assistente
come quella di un mero esecutore di ordini. Questa conclusione la si trae chiaramente
dalla prima norma richiamata - nella parte in cui fa riferimento alla responsabilità per
le attività professionali a lui direttamente affidate - e, in negativo, dalla seconda e
terza laddove per un verso prevede che il primario debba rispettare l'autonomia
professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli; per altro verso consente
al primario di avocare il caso alla sua diretta responsabilità (evidentemente
sottraendolo alla responsabilità del medico appartenente ad una posizione inferiore).
Quando la norma in esame parla di "autonomia vincolata alle
direttive ricevute" non intende quindi riferirsi ad una subordinazione gerarchica che
non consente scelte diverse (questa semmai è la posizione del personale paramedico che è
obbligato a somministrare i trattamenti terapeutici disposti dal personale medico) ma ad
una autonomia limitata dalla possibilità, prevista per il medico in posizione superiore,
di imporre le proprie scelte terapeutiche quando esse contrastino con quelle del medico
cui è assegnato il caso.
Se dunque primario e assistente condividono le scelte terapeutiche
entrambi ne assumono la responsabilità. Del resto questa ricostruzione è connaturata
alle caratteristiche della scienza medica (come a quelle di qualsiasi altra scienza che
comporti la soluzione di complessi problemi spesso con elevati livelli di discrezionalità
tecnica) non essendo accettabile che la tutela della salute umana possa essere ricollegata
a scelte discrezionali (o ad omissioni) incensurabili. Ed è connaturata anche alla
dignità professionale del medico che, sia pure inserito nella posizione iniziale,
vedrebbe svilita la sua posizione nell'ambito ospedaliero da un'interpretazione che lo
riducesse ad un mero esecutore di ordini.
Il problema si presenta di meno agevole soluzione nel caso in cui
l'assistente (o l'aiuto) non condivida le scelte terapeutiche del primario che non
eserciti il suo potere di avocazione. In questo caso il medico in posizione inferiore che
ritenga che il trattamento terapeutico disposto dal superiore comporti un rischio per il
paziente è tenuto a segnalare quanto rientra nelle sue conoscenze, esprimendo il proprio
dissenso con le scelte dei medici in posizione superiore (Cass., sez. IV, 28 giugno 1996,
Cortellaro); diversamente egli potrà essere ritenuto responsabile dell'esito negativo del
trattamento terapeutico non avendo compiuto quanto in suo potere per impedire l'evento (art. 40 comma 2 cod. pen.).
Ma nel caso in esame la problematica cui si è fatto cenno non viene in
considerazione. I giudici di merito hanno infatti accertato in modo definitivo - e questo
accertamento non è censurabile in questa sede ma neppure è stato contestato dal
ricorrente - che il caso era stato affidato dal primario al dott. C.; che il dott. Z. e il
dott. C. hanno sempre condiviso le scelte terapeutiche; che il primario mai ha avocato il
caso alla sua diretta responsabilità; che mai il dott. C. ha espresso (al primario o ad
altri) critiche o perplessità sui trattamenti sanitari praticati (e neppure ne ha
suggeriti, come era ben possibile, di diversi).
Del resto la più parte dei comportamenti colposi contestati agli
imputati riguardano fatti omissivi e, almeno per quanto riguarda gli interventi di minor
rilievo (per es. l'esecuzione dell'antibiogramma e la prescrizione di un regime dietetico
particolare; se non l'intervento chirurgico di revisione), non si vede quale ostacolo vi
fosse ad una autonoma determinazione da parte dell'assistente anche se nessuna direttiva
in proposito era stata impartita dal primario trattandosi di mere integrazioni del
trattamento sanitario concordato con il primario.
Per le ragioni in precedenza esposte i ricorsi devono essere rigettati.
Consegue la condanna degli imputati al pagamento delle spese del presente grado di
giudizio e alla rifusione delle spese e competenze della parte civile che si liquidano
come in dispositivo.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione Sezione IV penale, rigetta i ricorsi e
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché alla
rifusione delle spese e competenze in favore delle parti civili liquidate in complessive
lire 3.000.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 novembre
1999.
Depositato in cancelleria il 18 gennaio 2000. |