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LEGGE 4 aprile 2002, n.56
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio
2002,  n.  8,  recante  proroga  di disposizioni relative ai medici a
tempo  definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici
universitari e organi amministrativi della Croce Rossa.
 
(GU n. 85 del 11-4-2002)
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
  1.  Il  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n. 8, recante proroga di
disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione
sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi
della  Croce  Rossa,  e'  convertito  in  legge  con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
  2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 4 aprile 2002
 
                               CIAMPI
 
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
                                ----
 
                                        Avvertenza:
              Il  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  8,  e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          35 dell'11 febbraio 2002.
              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione   e'   pubblicato  in  questa  stessa  Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 68.
 
      
                                                             Allegato
 
MODIFICAZIONI  APPORTATE  IN  SEDE  DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7
                         FEBBRAIO 2002, N. 8
 
  L'art. 1 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1.  (Modifica  all'art.  15-bis  del  decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n. 502) - 1. Al comma 3 dell'art. 15-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 5-bis
dell'art.  2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole:
"1 febbraio 2002 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002 ".
  All'art. 3:
    al  comma  1,  le parole "tre vicepresidenti, di cui uno nominato
dal  Ministro  della salute" sono sostituite dalle seguenti: "quattro
vicepresidenti,  di  cui  uno nominato dal Ministro della salute, uno
dal  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca"; le
parole:  "16 membri" sono sostituite dalle seguenti: "25 membri" e le
parole:   "e  uno  dalla  Federazione  nazionale  collegi  infermieri
professionali,  assistenti  sanitari,  e vigilatrici d'infanzia" sono
sotituite  dalle  seguenti:  ", uno dalla Federazione nazionale degli
ordini  dei  farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini
dei  medici  veterinari,  uno dalla Federazione nazionale dei collegi
infermieri   professionali,   assistenti   sanitari   e   vigilatrici
d'infanzia,   uno  dalla  Federazione  nazionale  dei  collegi  delle
ostetriche,  uno dalle associazioni delle professioni dell'area della
riabilitazione  di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251,
uno  dalle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria
di  cui  all'art.  3  della  citata  legge n. 251 del 2000, uno dalle
associazioni  delle  professioni  dell'area  della prevenzione di cui
all'art.   4  della  medesima  legge  n.  251  del  2000,  uno  dalla
Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione
nazionale  degli  ordini  degli  psicologi  e  uno  dalla Federazione
nazionale degli ordini dei chimici".
  All'art. 4:
    al  comma 2  la  parola:  "estesa"  e' sostituita dalla seguente:
"esteso";
    il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  In  deroga  a  quanto stabilito dall'art. 17, comma 107, della
legge  15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio
universitario   nazionale,   nominati   con   decreto   del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica in data
10 dicembre 1997, e' prorogato fino al 30 aprile 2003".
 
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danilo.lelli@libero.it
Last Update: marted́ 24 dicembre 2002