LEGGE 4 aprile 2002, n.56 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a
tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici
universitari e organi amministrativi della Croce Rossa.
(GU n. 85 del 11-4-2002)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di
disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione
sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi
della Croce Rossa, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Avvertenza:
Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
35 dell'11 febbraio 2002.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 68.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7
FEBBRAIO 2002, N. 8
L'art. 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. (Modifica all'art. 15-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502) - 1. Al comma 3 dell'art. 15-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 5-bis
dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole:
"1 febbraio 2002 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002 ".
All'art. 3:
al comma 1, le parole "tre vicepresidenti, di cui uno nominato
dal Ministro della salute" sono sostituite dalle seguenti: "quattro
vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca"; le
parole: "16 membri" sono sostituite dalle seguenti: "25 membri" e le
parole: "e uno dalla Federazione nazionale collegi infermieri
professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici d'infanzia" sono
sotituite dalle seguenti: ", uno dalla Federazione nazionale degli
ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini
dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi
infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici
d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle
ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della
riabilitazione di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251,
uno dalle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria
di cui all'art. 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle
associazioni delle professioni dell'area della prevenzione di cui
all'art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione
nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione
nazionale degli ordini dei chimici".
All'art. 4:
al comma 2 la parola: "estesa" e' sostituita dalla seguente:
"esteso";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 107, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio
universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data
10 dicembre 1997, e' prorogato fino al 30 aprile 2003".
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