SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione ritualmente notificato in date 23, 29 e 31.12.99,
V. F., R. F. e R. F. convenivano in giudizio l’Azienda Ospedaliera
X, nonché i sanitari dott. C.D., dott. E.F., dott. G.H., dott.
A.B. e dott. I.L. per sentir accolte le conclusioni sopra riportate.
Esponevano
gli attori:
-
che i deducenti erano rispettivamente marito e figli di M. M. nata
a … il …. e deceduta in Mantova in data 24.12.1997;
-
che la congiunta era stata ricoverata in data 21.06.97 presso l’Ospedale
Civile di Y con diagnosi di ingresso “ernia crurale sinistra
strozzata” e quindi era stata sottoposta ad intervento chirurgico
da parte dei dott. G.H. e A.B., previa effettuazione degli esami di
rito, tra cui una radiografia toracica;
-
che il referto dell’esame Rx, stilato dal dott. C.D., non era
stato allegato alla cartella clinica e in esso era scritto “Nei
confronti del precedente esame del 21.12.92, si apprezza attualmente
opacamente disomogeneo in piani anteriori che si proietta contro la
regione ilare superiore di sinistra … Opportuno approfondimento
clinico diagnostico”;
-
che tale segnalazione non era contenuta nella cartella clinica della
paziente, dimessa in data 24.06.97 senza alcuna informativa;
-
che, nel mese di ottobre, la congiunta aveva lamentato dolori alla
zona toracica e, in data 3.10.97, il servizio Radiologia dell’Ospedale
di Y aveva rilevato la presenza di una formazione espansiva e presso
l’Ospedale di Z era definitivamente diagnosticata una “insufficienza
respiratoria in carcinoma polmonare”;
-
che, nel mese di novembre, la paziente era stata trasportata presso
la divisione di Oncologia, per “chemioterapia in neoplasia polmonare
con metastasi ossee” e dimessa in data 1.12.1997;
-
che, infine, M. M. era deceduta in data 24.12.97 presso la Clinica
Alfa di Z.
Fatte
tali premesse in fatto, gli eredi asserivano che vi era stato un comportamento
colposo da parte del personale sanitario in quanto non era stato eseguito
l’approfondimento richiesto nell’esame radiologico; che
la colpa era ascrivibile sia allo specialista radiologo dott. C.D.,
reo di non trasmesso tempestivamente il referto, sia ai medici curanti
dott. G.H. e dott. A.B., i quali non avevano valutato il referto una
volta giunto in reparto; che la responsabilità era da estendere
altresì ai primari dei suddetti reparti dott. E.F. per la divisione
Radiologia e dott. I.L. per il reparto Chirurgia; che pertanto l’omissione
aveva determinato la morte anticipata della congiunta, da cui l’esistenza
di danni iure proprio ed iure herediatario, quantificati nella complessiva
somma di £. 320.000.000 o in quell’importo stimato di
giustizia.
Si costituivano con comparsa l’Azienda Ospedaliera X e il dott.
A.B., i quali contestavano la domanda ed eccepivano:
-
che, per quanto si poteva desumere dalle cartelle cliniche in atti,
al primo ingresso in nosocomio, il tumore si trovava già allo
stadio clinico di malattia estensiva, ragion per cui l’unico
intervento terapeutico praticabile era quello chemioterapico a forti
dosi, la cui probabilità di successo è parziale e limitata
al 20% dei casi;
-
che M. M. era deceduta proprio a causa delle complicanze derivate
dagli effetti della chemioterapia, sicché l’evoluzione
della malattia della defunta non si discostava affatto dalla media
di altri casi analoghi tempestivamente diagnosticati e trattati;
-
che, pertanto, l’eventuale comportamento alternativo conforme
alla norma violata non avrebbe evitato la produzione dell’evento;
-
che, infine, il quantum era eccessivo poiché il danno ipotetico
era da ragguagliare al breve periodo di vita di cui la danneggiata
avrebbe beneficiato nel caso in cui l’intervento terapeutico
fosse stato tempestivamente effettuato.
Si costituiva il dott. C.D., radiologo, il quale invocava l’applicazione
dell’art. 2236 c.c. e, nel merito, contestava qualsiasi responsabilità
in quanto:
-
la paziente era entrata nelle prime ore del 21.06.97 (sabato) al Pronto
Soccorso con diagnosi di ernia inguinale strozzata e, dopo gli accertamenti
preparatori, era stata operata dai dott. A.B. e G.H. per essere poi
dimessa in data 24.06.97;
-
che, il giorno stesso del ricovero, la M. era stata sottoposta a radiografia
e solo in data 23.06.97 (lunedì) il deducente aveva scorto
elementi di sospetto e, scorrendo la cartella radiologica computerizzata
contenente solo i referti, aveva riscontrato la presenza di un precedente
esame Rx eseguito nel 1992, acquisito il giorno successivo, ovvero
martedì 24.06.97;
-
che pertanto solo in data 25.06.97 era emesso il responso, inviato
al reparto di Chirurgia curante, nel quale si segnalava la necessità
di un approfondimento clinico diagnostico;
-
che, pertanto, non erano addebitabili profili di colpa al comparente,
fermo restando l’insussistenza del rapporto causale e l’eccessività
delle pretese attoree.
Si costituiva il dott. E.F., all’epoca dirigente presso il servizio
Radiologia del presidio ospedaliero di Y, il quale, premesso di aver
impartito precise direttive al personale medico in forza delle quali
la refertazione doveva essere effettuata nel più breve periodo
possibile, rilevava che all’epoca dei fatti era assente per
congedo con rientro alla data del 30.06.1997.
Si costituiva con comparsa il dott. G.H., medico di guardia, il quale
resisteva ed affermava che l’esponente aveva eseguito l’intervento
urgente ed indifferibile in data 21.06.1997, ma non aveva preso parte
alla decisione di dimettere la de cuius posto che la lettera di dimissioni
era stata firmata dal primario dott. I.L. e dal dott. M.N..
Si costituiva con comparsa il dott. I.L., il quale resisteva ed esponeva:
-
che il referto era stato pacificamente inoltrato solo dopo la dimissioni
della paziente in data 25.06.97;
-
che l’esponente non aveva partecipato ad alcuna delle prestazioni
dal ricovero alle dimissioni della paziente, né era mai stato
messo a conoscenza del referto radiologico;
-
che, in ogni caso, il carcinoma identificabile nella massa di cui
all’esame radiologico si trovava nello stadio clinico di malattia
estensiva che statisticamente prevede una sopravvivenza media di sei
mesi nel 80% dei casi e nella restante parte incontra parziali e limitati
successi, salvo le complicanze connesse con la chemioterapia a dosi
massicce;
-
che la congiunta degli eredi era deceduta proprio per le complicanze
connesse alla chemioterapia;
-
che, infine, il quantum era eccessivo e il deducente intendeva, per
la denegata ipotesi di condanna, essere manlevato dalle proprie compagnie
assicuratrici SAI s.p.a., SIAT s.p.a. e Toro s.p.a. con le quali aveva
in corso polizze assicurative per la responsabilità civile.
Differita
la prima udienza, si costituivano le tre citate Assicurazioni, le
quali chiedevano il rigetto della domanda non ravvisando alcun profilo
di colpa in capo al proprio assicurato.
Fallito
il tentativo di conciliazione ed assegnati dal precedente istruttore
i termini per la precisazione delle domande e per le integrazioni
istruttorie, la lite era istruita mediante l’escussione dei
testi dott. F. R., P. R., dott. R. C., M. M. D. e dott. A. B. e con
consulenza medico - legale affidata al dott. A. P..
Esaurita
l’istruttoria, i procuratori delle parti precisavano le rispettive
conclusioni e la causa era rimessa in decisione, previa assegnazione
dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali
e lo scambio delle memorie di replica.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
La
domanda di parte attrice non merita accoglimento.
In
fatto, non è contestato:
-
che M. M. era ricoverata d’urgenza, nelle prime ore del mattino
del 21.06.97, presso l’Ospedale Civile di Y con diagnosi di
“ernia crurale sinistra strozzata” e quindi, previa esecuzione
di esami preparatori, tra cui quelli ematologici, l’elettrocardiogramma,
la radiografia toracica et similia, la stessa era operata con successo
dal dott. G.H. e dal dott. A.B.;
-
che in data 24.06.97 la paziente veniva dimessa (doc. 2 di parte attrice);
-
che l’esame radiologico, eseguito prima dell’intervento,
era refertato in data 25.06.97 e in esso si evidenziava, rispetto
al precedente esame del 21.12.92, “un opacamento disomogeneo
nelle parti anteriori che si proietta contro la regione ilare superiore
sn …Opportuno approfondimento clinico diagnostico”;
-
che nessun altro intervento era eseguito sino al momento in cui M.
M., in preda a dolori alla zona toracica, si sottoponeva a nuovo esame
in data 3.10.97 presso il servizio radiologia dell’Ospedale
di Y in cui era rilevata una formazione espansiva necessitante di
approfondimenti diagnostici (doc. 4);
-
che la paziente era in seguito ricoverata presso l’Azienda Ospedaliera
di Z ove le era diagnosticata la “Neoplasia Polmonare - Sindrome
Mediastinica” (doc. 5, 6 e 7);
-
che, in data 30.10.97, dopo l’ingresso in vari reparti, la degente
era ricoverata nella divisione di Oncologia e trattata con la chemioterapia
(doc. 7, 8, 9 e 10);
-
che, infine, una volta dimessa in data 1.12.97, M. M. decedeva in
data 24.12.97 presso la Clinica Alfa di Z.
Così ricostruita la dinamica, gli eredi della de cuius, ossia
il marito e i due figli, convenivano in giudizio l’Azienda Sanitaria,
nonché il personale medico che aveva preso in cura la congiunta
a vario titolo in occasione del ricovero del 21.06.97, lamentando
che l’omissione, consistita nella mancata tempestiva refertazione
o nel suo tardivo inoltro presso il reparto in cui la ricoverata era
degente, non aveva consentito di diagnosticare sollecitamente l’esistenza
del tumore ai polmoni e conseguentemente erano state compromesse le
possibilità di curare la congiunta con un idoneo intervento
terapico al fine di garantirle una maggiore sopravvivenza. Erano quindi
convenuti in giudizio i medici che avevano operato la M. a seguito
del ricovero d’urgenza, ossia i dott. G.H. e A.B., lo specialista
radiologo estensore del referto 25.06.97 dott. C.D., nonché
i responsabili dei due reparti, ossia il dott. I.L., primario della
Chirurgia e il dott. E.F., primario del reparto Radiologia.
Nell’atto
introduttivo, gli attori non qualificano la loro azione - ed è
indicativo che non sia menzionato un articolo del codice civile -
ma dalla successione dei paragrafi pare che l’azione di riferimento
invocata sia quella aquiliana: infatti, il procuratore, dopo aver
dedicato il primo paragrafo allo svolgimento dei fatti, dedica il
capitolo sub B) alla descrizione del comportamento colposo del personale
sanitario e della p.a. convenuta, il capitolo C) al nesso di causalità
tra condotta colposa e il decesso della congiunta e il capitolo E)
all’ammontare del danno. Siffatta enunciazione ricalca perfettamente
la struttura dell’illecito extracontrattuale: comportamento
contra ius dell’agente, nesso di causalità, danno ingiusto.
Così qualificata l’azione, invero, il decidente osserva
che parte attrice non si è premurata di specificare esattamente
i profili di responsabilità per ciascuno dei sanitari convenuti
in giudizio limitandosi a formulare dei capitoli di prova sulla successione
degli eventi, di cui sopra si è dato conto, del tutto pacifici
e non contestati.
Così
ad es. per quanto concerne la posizione del dott. G.H., esecutore
dell’operazione di ernia crurale, non è assolutamente
emerso che lo stesso medico abbia poi seguito l’iter della paziente
o abbia autorizzato le sue dimissioni, tanto che la cartella reca
il timbro del dott. M.N., soggetto non evocato in giudizio. Analogamente,
quanto al dott. E.F., primario della Divisione della Radiologia, va
detto che lo stesso - a prescindere dal dato prettamente formale del
suo ruolo apicale - non era in servizio durante l’epoca dei
fatti.
Si
aggiunga che dall’istruttoria è emerso che l’intervento
di ernia era assolutamente urgente e che lo stesso doveva essere eseguito
tempestivamente ed era prassi procedere all’intervento urgente
ed indifferibile senza neppure acquisire il referto radiologico (cfr.
deposizione teste B.). Sull’argomento, il teste dott. R. dichiarava
che: “So che per prassi le radiografie seguono il paziente nei
suoi spostamenti. …Nei casi di estrema urgenza, il paziente
poteva essere sottoposto ad intervento chirurgico senza refertazione
del radiologo .. E’ vero che il dott. P. aveva dato disposizione
affinché i referti venissero compilati nel più breve
tempo possibile e venissero portati in armadio, ciò allo scopo
di abbreviare i tempi di degenza. L’urgenza veniva annotata
sulla richiesta di esame radiologico e poteva avvenire che il medico
di reparto chiedesse al radiologo la comunicazione di un parare orale”.
Quindi,
a ben vedere, anche al dott. C.D. non sono stati attribuiti profili
specifici di colpa: non è contestato che l’esame radiologico
sia stato eseguito sabato mattina in data 21.06.1997, che il dott.
C.D. il giorno seguente, di domenica, fosse reperibile solo per le
urgenze in un arco limitato di tempo, che il giorno seguente, lunedì
23, lo stesso abbia scoperto l’esistenza di un precedente esame
Rx del 1992 da acquisire, materialmente prelevato dall’archivio
il giorno seguente, da cui poi il referto “incriminato”
del 25 giugno.
Sul
punto, tuttavia, si osserva che non vi era più una specifica
urgenza di provvedere immediatamente alla stesura del referto poiché
l’intervento di ernia si era risolto positivamente ed infatti
la doglianza di parte attrice risiede solo nella circostanza oggettiva
che la struttura non abbia dato corso agli approfondimenti richiesti,
la cui necessità si era occasionalmente manifestata dalla radiografa
eseguita per altro scopo. Sfortunatamente il referto è successivo
di un giorno alla data di dimissione - e per tale ragione la cartella
non ne dà contezza - e quindi può essere addebitabile
alla struttura sanitaria nel suo complesso la circostanza di non aver
informato la paziente o il suo medico curante di quanto emerso nella
radiografia e dell’opportunità di altri esami.
Questo
dato oggettivo non è stato adeguatamente valorizzato ed approfondito
mediante un’istruttoria che avrebbe dovuto evidenziare se il
convenuto C.D. avesse inoltrato il referto, a quali persone era stato
indirizzato e chi aveva istituzionalmente il compito di informare
la M. del potenziale pericolo connesso con la presenza dell’”opacamento
disomogeneo”.
Vi
è dunque l’impossibilità di enucleare precise
condotte omissive di natura colposa causatici del danno lamentato
e soprattutto non vi sono dati certi per attribuire singolarmente
ai soggetti convenuti in giudizio comportamenti negligenti, imperiti
o imprudenti.
A parte le considerazioni che precedono e pur ammettendo l’esistenza
della condotta omissiva consistita genericamente nell’omessa
informazione (cfr. Cass. 24.09.1997 n. 9374), a parere del decidente,
manca la prova rigorosa del nesso di causalità tra l’evento
morte e il mancato tempestivo accertamento diagnostico lamentato.
Sull’argomento,
il nominato consulente dott. A. P. riferiva che M. M. era stata colpita
da un tumore maligno, nella fattispecie da un microcitoma, caratterizzato
per la sua estrema aggressività, con frequente presenza di
metastasi loco - regionali e la sua naturale chemiosensibilità.
Descriveva poi il consulente i vari stadi della patologia de qua e
precisava che nei primi due stadi era possibile un trattamento chirurgico
con una prospettiva di sopravvivenza di almeno 5 anni nel 35/40% dei
casi; al terzo stadio era possibile solo il trattamento chemioterapico
con prognosi di vita di quindici mesi e al quarto, oltre al menzionato
trattamento, la possibilità di sopravvivenza era di otto -
dodici mesi.
Aggiungeva
l’ausiliario che gli esami svolti per l’altro intervento
non erano stati significativi e che, pertanto, con tutta probabilità
l’opacità rilevata altro non era che una localizzazione
secondaria del tumore ai polmoni, fermo restando che era impossibile
fissare una precisa stadiazione del tumore alla data del 21.06.97
e conseguentemente dare una risposta al quesito posto.
E’
quindi evidente che difetta la prova in merito al nesso causale, il
quale, dopo il noto ripensamento avvenuto nell’anno 2002 da
parte della Corte di legittimità, può essere ravvisato
solo quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla
base di una regola generalizzata di esperienza o di una legge scientifica,
universale o statistica, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata
dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’evento hic et
nunc questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato
ma in epoca significativamente posteriore o con una minor intensità
lesiva (cfr. Cass. pen. sezioni unite 11.07.2002 n. 30328, Cass. pen.
sezioni unite 11.09.2002).
Superati
quindi i precedenti contrasti in seno alla quarta sezione penale,
orientata talvolta a ritenere sufficiente una bassa probabilità
(cfr. la nota Cass. 12.07.91 secondo cui era sufficiente la probabilità
apprezzabile nella misura del 30%), altre volte propensa a richiedere
un’elevata probabilità, con le predette pronunce la Suprema
Corte richiede, per aver prova del nesso causale, che si accerti che
l’evento dannoso, ipotizzandosi come realizzata la condotta
dovuta, non si sarebbe realizzato ovvero questo si sarebbe verificato
in epoca apprezzabilmente posteriore o con minor intensività
sulla scorta della copertura di una legge scientifica o sulla base
di una generalizzata regola di esperienza.
Orbene,
nel caso concreto, non vi è affatto prova che un immediato
accertamento dell’esistenza del tumore, con la conseguente informativa
alla paziente e le cure del caso, avrebbe determinato un prolungamento
della vita di M. M. All’uopo, basta rammentare che la consulenza
non ha offerto risposte al riguardo e che non è stato possibile
conoscere il preciso momento di insorgenza della malattia tumorale,
di talché manca la dimostrazione che un positivo e diligente
comportamento del personale sanitario avrebbe consentito di estirpare
il tumore e permettere a M. M. di vivere più a lungo.
Anche
qualora si volesse ritenere, nella più ottimistica delle ipotesi,
che il tumore fosse al primo o al secondo stadio, il consulente ha
precisato che in letteratura l’estirpazione dà una possibilità
di vita fino a cinque anni solo nel 35 - 40% dei casi e quindi non
sussiste neppure quella regola generalizzata che consente di applicare
il principio sopra enunciato.
Escluso il nesso eziologico, la domanda attorea va disattesa e il
giudicante ritiene di non vagliare quegli aspetti nuovi introdotti
in conclusionale circa il consenso informato o la natura contrattuale
dell’azione proposta.
Peraltro,
anche a voler ipotizzare la proposizione di un’azione contrattuale,
ove effettivamente il nesso di casualità si atteggia in modo
diverso, osserva il giudicante che, in difetto di una precisa individuazione
delle condotte colpose da ascrivere ai medici convenuti, l’unico
soggetto legittimato passivamente e qualificabile quale debitore è
potenzialmente l’Azienda Ospedaliera di Z. Incombeva tuttavia
al creditore, e segnatamente agli eredi, dare la prova che dall’inadempimento,
id est l’omessa comunicazione, è scaturito il danno morale
e materiale consistito della prematura scomparsa della congiunta,
prova che non è in atti per gli stessi motivi sopra enucleati.
Le
spese per la consulenza vengono definitivamente addossate agli attori
in solido, mentre per quelle di lite ricorrono giusti motivi per una
integrale compensazione in ragione della qualità soggettiva
delle parti e della particolare difficoltà in punto prova del
nesso eziologico atteso che neppure il consulente ha potuto fornire
una adeguata risposta sul punto.
P.
Q. M.
Il Tribunale di Mantova, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente decidendo nel contraddittorio fra le parti sulla domanda
proposta da V. F., da R. F. e da R. F., con atto di citazione ritualmente
notificato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
-
rigetta le domande risarcitorie avanzate da parte attrice;
-
pone le spese di consulenza liquidate al dott. P. con decreto del
24.04.2003 definitivamente a carico degli attori in solido;
-
compensa in toto le spese di lite.
Così
deciso in Mantova, lì 6.10.2004
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