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Legge 69, 15 marzo 2004
Utilizzo del defibrillatore da parte di personale non Medico
 
Articolo 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 , è sostituito dal seguente:

"1. E' consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli


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Last Update: Giovedì, 01-Apr-2004