Articolo
1.
1.
Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 ,
è sostituito dal seguente:
"1.
E' consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede
intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico,
nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una
formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.".
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla
osservare
come legge dello Stato.
Data
a Roma, addì 15 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto,
il Guardasigilli: Castelli