IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo
I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA
Art.
1
(Esenzioni)
1.
Al comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
le parole "lire 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire
3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni
di più confezioni".
2.
Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
la parola "100.000" è sostituita dalla seguente "70.000".
3.
Il comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
è sostituito dai seguenti:
"16.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione
alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età
inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni,
appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito
all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. Sono altresì
esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi
14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti
in attesa di trapianti di organi e i titolari di pensioni sociali.
Sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di
cui ai commi 14 e 15, purchè appartenenti ad un nucleo familiare,
con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore
a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza
del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio
a carico, i titolari di pensioni al minimo di età superiore
a sessanta anni e i disoccupati. Le esenzioni connesse ai livelli
di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare
da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme
morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità
1° febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del
7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi
14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.
16-bis.
Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche,
comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di cui all'ultimo
periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990,
n. 407, come sostituto dal comma 16-quinquies del presente articolo,
e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro della sanità
1° febbraio 1991.
16-ter.
Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per
i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b). Per
l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15
i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari
di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli
invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro,
sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di
lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per
prescrizioni di più confezioni nonchè per prescrizioni
relative alle prestazioni di cui al comma 15.
16-quater.
I direttori generali e i commissari straordinari delle unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche
sulla regolarità delle prescrizioni, in regime di esenzione,
dei medici convenzionati e dipendenti del Servizio sanitario nazionale,
inoltre attivano attraverso gli organi preposti controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette previste
dal comma 16. In caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente
articolo si applicano le sanzioni previste dal codice penale.
16-quinquies.
Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'ultimo
periodo è sostituito dal seguente: "Sono esenti da ticket
tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e
le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza fruite presso
le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o accreditate dal
Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo diagnostico predisposto
nel decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984"".
4.
E' confermata l'esenzione disposta dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge
25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 gennaio 1990, n. 8, relativamente agli accertamenti del possesso
dei requisiti di idoneità da parte dei giovani che si avviano
all'attività sportiva agonistica nelle società dilettantistiche.
5.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro della sanità provvede con proprio decreto
ad aggiornare il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del
Ministro della sanità 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984.
Art.
2
(Prestazioni
specialistiche)
1.
Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n.
382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n.
8, è sostituito dal seguente:
"3.
Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse
devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta può
contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca.
Per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione ogni ricetta
non può contenere più di sei tipi di prestazioni; per
ciascun tipo di prestazione il numero massimo di sedute, anche in
caso di cicli terapeutici, è fissato in un numero non superiore
a dodici".
Art.
3
(Ospedali)
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, le regioni provvedono, entro il termine perentorio di
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
disattivazione o alla riconversione degli ospedali che non raggiungevano
alla data del 30 giugno 1994 la dotazione minima di 120 posti letto,
esclusi quelli specializzati, e quelli per i quali la regione ha già
programmato la strutturazione con dotazione di posti-letto superiore
a 120, anche operando le eventuali conseguenti trasformazioni di destinazione
in servizi sanitari ambulatoriali e in strutture non ospedaliere.
Le regioni, sulla base di criteri di classificazione degli ospedali
specializzati stabiliti con decreto del Ministro della sanità
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, pubblicano l'elenco regionale degli ospedali specializzati.
Scaduto un ulteriore termine di trenta giorni, il Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della sanità, esercita i poteri sostitutivi.
La presente disposizione si applica alle singole strutture ospedaliere,
ancorchè accorpate ai fini funzionali ai sensi dell'articolo
4, comma 9, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni ed integrazioni. In relazione a condizioni territoriali
particolari, in specie delle aree montane e delle isole minori, ed
alla densità e distribuzione della popolazione, le regioni
possono autorizzare il mantenimento in attività dei suddetti
ospedali (1).
2.
Qualora le regioni non provvedano, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della sanità, previo invito alle regioni ad adottare
le misure adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di
commissari "ad acta" per l'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 1, individuati sulla base delle rilevazioni ufficiali
del sistema informativo sanitario; in tale ultima ipotesi si applica
alla regione una riduzione pari al 30 per cento della eventuale quota
spettante del fondo di riequilibrio di cui all'articolo 12, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni (1).
3.
Al personale risultato in esubero a seguito delle disattivazioni o
delle riconversioni di cui al comma 1 si applicano le misure di mobilità
previste dalla normativa vigente, esperite le quali le regioni adottano
misure di mobilità di ufficio da applicare prioritariamente
all'interno dell'unità sanitaria locale e successivamente nell'ambito
del territorio regionale. Il personale che non ottemperi al trasferimento
d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo
34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni. Le procedure sono completate entro sessanta giorni
dalla data delle disattivazioni o delle riconversioni di cui ai commi
1 e 2. Scaduto tale termine il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della sanità, previo invito alle regioni ad adottare
le misure adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di
commissari "ad acta" per l'adozione dei conseguenti provvedimenti
(1).
4.
Le disposizioni di cui all'allegato A del decreto del Presidente del
consiglio dei ministri 22 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1990, sono sospese per cinque anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine,
con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e acquisito il parere degli operatori del settore
e delle associazioni dei gestori, sono definiti, anche in relazione
alla situazione esistente negli altri Paesi dell'Unione europea, i
nuovi requisiti dimensionali per le R.S.A. nonchè i criteri
per il graduale adeguamento agli stessi delle strutture esistenti.
Le regioni possono prevedere che la gestione delle residenze sanitarie
assistenziali sia affidata ad organismi pubblici, privati o misti,
disciplinando le modalità di controllo della qualità
delle prestazioni e del servizio reso. L'organismo affidatario della
gestione della R.S.A. fa fronte in via prioritaria al fabbisogno di
personale mediante l'assunzione di personale di corrispondente qualificazione
professionale, proveniente, su base volontaria, dai servizi dismessi
dell'Unità sanitaria locale, fermo restando il riconoscimento
dell'anzianità di servizio e di qualifica (2).
5.
Nel quadro delle attivazioni delle strutture residenziali previste
dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996",
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994, utilizzando
se necessario anche le strutture ospedaliere disattivate o riconvertite
nell'ambito del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera,
le regioni provvedono alla chiusura dei residui ospedali psichiatrici
entro il 31 dicembre 1996. I beni mobili ed immobili degli ospedali
psichiatrici dismessi, che non possono essere utilizzati per altre
attività di carattere sanitario, sono destinati dall'Unità
sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso
la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione
per gli Enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati
per l'attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela
della salute mentale 1994-1996", approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico,
e dai relativi progetti regionali di attuazione (3).
6.
Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo 4, commi
10 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, le unità sanitarie locali, le
aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico provvedono, oltre alla contabilità prevista dall'articolo
5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di una contabilità
separata che deve tenere conto di tutti i costi diretti e indiretti,
nonchè delle spese alberghiere. Tale contabilità non
può presentare disavanzo. Il cittadino dovrà comunque
pagare solo le spese aggiuntive e non quelle garantite dal Servizio
sanitario nazionale.
7.
Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti
un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere
tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe
o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni
sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio.
8.
Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, le unità sanitarie locali, i presidi ospedalieri e
le aziende ospedaliere devono tenere, sotto la personale responsabilità
del direttore sanitario, il registro delle prestazioni specialistiche
ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri
ospedalieri ordinari. Tale registro sarà soggetto a verifiche
ed ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai sensi delle vigenti
disposizioni. Tutti i cittadini che vi abbiano interesse possono richiedere
alle direzioni sanitarie notizie sulle prenotazioni e sui relativi
tempi di attesa, con la salvaguardia della riservatezza delle persone.
9.
Le regioni definiscono nel proprio piano sanitario, anche mediante
aggiornamenti, il tasso minimo di occupazione dei posti letto per
singole tipologie di reparto. I direttori generali delle aziende ospedaliere
o delle unità sanitarie locali interessate provvedono alla
riduzione del numero dei posti letto in dotazione ai reparti che si
discostano in misura superiore al 5 per cento dal tasso regionale
di cui al presente comma, provvedendo altresì al ridimensionamento
degli organici e alla conseguente mobilità del personale, fermo
restando il rispetto delle durate medie di degenza definite nel Piano
sanitario nazionale.
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(1)
Comma abrogato dall'art. 1, comma 2-bis, lett. a), D.L. 17 maggio
1996, n. 280.
(2)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lett. b), D.L.
17 maggio 1996, n. 280.
(3)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lett. c), D.L.
17 maggio 1996, n. 280 e successivamente così modificato dall'art.
1, comma 21, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Art.
4
(Dotazioni
organiche)
1.
La revisione delle dotazioni organiche ed i processi di mobilità
del personale sono in particolare finalizzati all'obiettivo del pieno
utilizzo delle strutture pubbliche, secondo le indicazioni del Piano
sanitario nazionale per il triennio 1994- 1996. I direttori generali
ed i commissari straordinari delle unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, avvalendosi anche dei poteri loro attribuiti
in materia di definizione dell'orario di servizio e di articolazione
dell'orario contrattuale di lavoro, di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, assicurano l'apertura al pubblico dei servizi per un
congruo orario settimanale, il potenziamento delle attività
di day hospital e la riduzione dei tempi di attesa per le attività
ambulatoriali.
2.
Per il primo semestre dell'anno 1995 si applica il divieto di assunzione
di cui al comma 6 dell'articolo 22; per il secondo semestre, per la
copertura dei posti che si rendono vacanti per cessazioni dal servizio
comunque verificatesi dal 1° gennaio 1995, le regioni possono
autorizzare nuove assunzioni, entro il limite del 10 per cento delle
cessazioni per il ruolo amministrativo e del 30 per cento delle cessazioni
per gli altri ruoli, previa verifica dei carichi di lavoro ed esclusivamente
dopo aver esperito le procedure di mobilità, da effettuarsi
tra il personale del comparto sanità in ambito locale, regionale,
interregionale, secondo tale ordine di priorità, e d'ufficio,
per motivate esigenze di servizio, e dopo che le unità sanitarie
locali e le aziende ospedaliere abbiano provveduto all'utilizzazione
del personale risultante in esubero a seguito della disattivazione
o della riconversione degli ospedali di cui all'articolo 3 ed a seguito
degli accorpamenti e delle riorganizzazioni delle strutture e dei
servizi del territorio di competenza. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano al personale sanitario delle unità
di terapia intensiva e di rianimazione.
3.
A decorrere dal 1° gennaio 1996 la corresponsione dell'indennità
di tempo pieno di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, è sospesa, limitatamente
al 15 per cento del suo importo per il personale dipendente che esercita
l'attività libero-professionale, ai sensi dell'articolo 4 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'esterno delle strutture sanitarie
pubbliche. Il direttore generale ed il commissario straordinario dell'unità
sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono responsabili dell'applicazione
del presente comma. Al dipendente che illegittimamente percepisce
l'indennità di tempo pieno si applicano le disposizioni dell'articolo
2119 del codice civile in materia di risoluzione del contratto di
lavoro per giusta causa. La mancata attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, comporta
la immediata risoluzione del contratto del direttore generale ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, penultimo periodo, del citato decreto legislativo
n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche agli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico ed agli istituti zooprofilattici sperimentali.
Per gli enti di ricerca e le istituzioni, di cui all'articolo 23 dell'accordo
reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171, il contingente di personale da assumere a contratto,
ai sensi del medesimo articolo, non potrà superare il 10 per
cento della rispettiva dotazione organica complessiva, nell'ambito
delle risorse di bilancio.
4.
I giudizi di idoneità di cui agli articoli 8, commi 1-bis e
8, e 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelli
di cui all'articolo 26, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si svolgono
a partire dal 1° settembre 1995.
Art.
5
(Congedo
ordinario aggiuntivo per categoria di
lavoratori
esposti a rischio radiologico)
1.
A partire dal 1° gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo
di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica
e ai medici specialisti in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina
nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività
professionale, in zona controllata.
2.
Al personale di cui al comma 1 durante il periodo di congedo per recupero
biologico è vietato, a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio
professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata.
3.
Il predetto congedo ordinario aggiuntivo dovrà essere effettuato
con il sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente
svolto.
4.
Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale
di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennità
mensile lorda prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre
1988, n. 460.
Art.
6
(Pagamento
a tariffa e acquisto di beni e servizi)
1.
La spesa per l'acquisto di beni e servizi non può superare,
a livello regionale, l'importo registrato nell'esercizio 1993 ridotto
del 18 per cento per l'anno 1995, del 16 per cento per l'anno 1996
e del 14 per cento per l'anno 1997. Per l'anno 1995 viene individuato
l'ammontare per cassa delle somme destinate all'acquisto di beni e
servizi. Le regioni tramite i direttori generali e i commissari straordinari
provvedono ad individuare i funzionari responsabili delle somme destinate
ai fornitori e ai prestatori di servizi entro il termine di novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri
relativi agli interessi passivi richiesti dai fornitori o dai prestatori
di servizi in caso di ritardato pagamento rientrano nella responsabilità
contabile del funzionario delegato e del direttore generale o del
commissario straordinario in caso di mancato controllo. In nessun
caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende
di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, nè direttamente nè indirettamente,
i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità
sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni
a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime.
2.
Le regioni attivano osservatori di controllo dei prezzi di beni e
servizi, con particolare attenzione alle attrezzature tecnico-medicali,
ai farmaci e al materiale diagnostico. Le regioni, ogni sei mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano
una relazione al Ministro della sanità e ai Presidenti delle
Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti.
3.
Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, le regioni
possono individuare forme di centralizzazione degli acquisti da parte
del Servizio sanitario nazionale, fissare prezzi di riferimento per
categorie di beni e servizi e promuovere il pagamento dei fornitori
entro il termine massimo di novanta giorni.
4.
L'affidamento e il rinnovo a terzi di servizi di pertinenza dell'unità
sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono subordinati alla
contestuale disattivazione dei corrispondenti servizi direttamente
gestiti ed il relativo personale è posto in mobilità
d'ufficio. Il personale che non ottempera al trasferimento d'ufficio
è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo
34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni.
5.
All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
"7.
Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le modalità
di finanziamento delle aziende ospedaliere sulla base dei seguenti
principi:
a)
prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per l'anno 1995 di
una quota del fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle
spese necessarie per la gestione determinata nella misura dell'80
per cento dei costi complessivi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale
disavanzo di gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo
sostenuti;
b)
le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da rendere a fronte
del finanziamento erogato secondo le modalità di cui alla lettera
a) devono formare oggetto di apposito piano annuale preventivo che,
tenuto conto della tariffazione, ne stabilisca quantità presunte
e tipologia in relazione alle necessità che più convenientemente
possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Tale preventivo forma
oggetto di contrattazione fra regione e unità sanitarie locali,
da una parte, e azienda ospedaliera e presidi ospedalieri con autonomia
economico- finanziaria, dall'altra. La verifica a consuntivo, da parte,
rispettivamente, delle regioni e delle unità sanitarie locali
dell'osservanza dello stesso preventivo, tenuto conto di eventuali
motivati scostamenti, forma criterio di valutazione per la misura
del finanziamento delle singole aziende ospedaliere o dei presidi
stessi da erogare nell'anno successivo;
c)
prevedere le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute
da parte dei cittadini, gli introiti connessi all'esercizio dell'attività
libero-professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi
a servizi integrativi a pagamento;
d)
prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti dall'utilizzo
del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse acquisite
per contratti e convenzioni.
7-bis.
La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta
la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo
dell'acconto nella misura dell'80 per cento di cui al comma 7. Sulla
base delle suddette tariffe sono altresì effettuate le compensazioni
della mobilità sanitaria interregionale.
7-ter.
Il sistema di finanziamento di cui al comma 7, valido per l'anno 1995,
dovrà essere progressivamente superato nell'arco di un triennio,
al termine del quale si dovrà accedere esclusivamente al sistema
della remunerazione a prestazione degli erogatori pubblici e privati".
6.
A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento
delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione
cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi
rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni
e sull'adozione del sistema di verifica della qualità previsti
all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. La facoltà
di libera scelta da parte dell'assistito si esercita nei confronti
di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal Servizio
sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso
dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino il sistema
della remunerazione a prestazione. Fermo restando il diritto all'accreditamento
delle strutture in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma
4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque
nei confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni
di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata
da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato decreto
legislativo n. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione
a prestazione sulla base delle citate tariffe.
7.
All'articolo 8, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono soppresse
le parole "sulla base di criteri di integrazione con il servizio
pubblico".
Art.
7
(Spesa
farmaceutica)
1.
Fino al 31 dicembre 1995, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere
alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo
di sconto, una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei
ticket, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennità
di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1,5
per cento.
2.
Per l'anno 1995 il prezzo dei farmaci con onere a carico del Servizio
sanitario nazionale è ridotto del 2,5 per cento rispetto al
prezzo medio europeo vigente al 15 ottobre 1994. Tale riduzione è
del 5 per cento per le aziende, i cui ricavi relativi ai prodotti
collocati nelle classi a), b) e c) di cui all'articolo 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, siano aumentati nel primo semestre
dell'anno 1994 in misura pari o superiore al 10 per cento rispetto
allo stesso periodo dell'anno 1993. Alla determinazione delle modalità
applicative provvede il CIPE entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Qualora l'effetto della riduzione
dei prezzi risulti al 30 giugno 1995 inferiore a 450 miliardi annui
sulla base delle proiezioni effettuate sui consumi del primo semestre
1995, il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, determina
le ulteriori riduzioni sui prezzi necessarie al conseguimento del
predetto risparmio.
3.
A decorrere dal 1° giugno 1995 ai farmaci viene applicata l'aliquota
IVA del 4 per cento, secondo le indicazioni della Comunità
europea. Tale abbattimento dovrà applicarsi direttamente sul
prezzo di vendita, riducendolo. A decorrere dalla stessa data l'imposta
di fabbricazione dei superalcolici e dei tabacchi è aumentata
in misura tale da compensare il minor gettito IVA.
4.
L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica per l'anno 1995 è determinato in lire 9.000 miliardi.
Qualora la spesa per l'assistenza farmaceutica risulti, sulla base
delle proiezioni effettuate al termine del primo semestre del 1995,
superiore al predetto limite, la Commissione unica del farmaco di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
procederà alla riclassificazione di cui al comma 10 dell'articolo
8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sulla base dei consumi farmaceutici
nell'anno 1994.
5.
L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica è determinato in lire 9.000 miliardi per ciascuno
degli anni 1996 e 1997, salvo diversa determinazione adottata con
apposita norma della legge finanziaria per gli anni medesimi. Entro
il 15 settembre 1995 il Governo trasmette ai Presidenti delle Camere
per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti una relazione
tecnica sull'andamento, nel primo semestre del 1995, della spesa per
l'assistenza farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale,
nonchè sull'andamento previsto per l'intero 1995 e per il 1996.
6.
Il settimo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, è abrogato.
Art.
8
(Norme
in materia di classificazione delle specialità medicinali)
1.
Al fine di mantenere la spesa farmaceutica nei limiti indicati dall'articolo
7, comma 4, a partire dal 1° gennaio 1995 il Ministro della sanità
dispone idonei controlli circa l'applicazione delle norme di cui al
comma 10 dell'articolo 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, da
parte delle unità sanitarie locali e dei medici, curando nel
contempo l'applicazione delle norme relative ad un confezionamento
ottimale, per ciclo di terapia, dei prodotti farmaceutici. Allo stesso
fine il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), avvalendosi della Commissione unica del farmaco e di esperti
in economia farmaceutica, fornisce al Governo elementi conoscitivi
e criteri classificativi in ordine alla possibile introduzione di
un sistema basato sui prezzi di riferimento dei farmaci proponendo,
inoltre, al Governo un progetto di sperimentazione nella applicabilità
di tale sistema. Eventuali variazioni al sistema vigente potranno
intervenire dal 1° gennaio 1996 con specifico provvedimento legislativo.
2.
Lo sconto praticato alle aziende ospedaliere e ai presidi ospedalieri
nonchè agli istituti di ricovero e cura sulle specialità
medicinali e sui prodotti galenici, il cui prezzo al pubblico è
inclusivo dell'aliquota IVA sul prezzo base, è stabilito mediante
contrattazione tra le parti interessate, e non può essere inferiore
a quanto previsto dall'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge
8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 agosto 1974, n. 386.
Art.
9
(Assistenza
farmaceutica)
1.
La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti generici
con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale è limitata
al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per i
prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i medicinali
somministrati esclusivamente per fleboclisi, per i quali si applica
la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge
30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 1987, n. 531. Fino al 31 marzo 1995 per i farmaci indicati
dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della sanità
1° febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del
7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore
dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui agli stessi articoli
e per i farmaci a base di interferone a favore dei soggetti affetti
da epatite cronica, la prescrizione è limitata ad un numero
massimo di sei pezzi per ricetta.
2.
Entro il 31 marzo 1995 il Ministro della sanità, sentito il
parere della Commissione unica del farmaco, provvede, con proprio
decreto, a definire per ciascuna categoria di farmaci destinati alla
cura delle patologie di cui al citato decreto del Ministro della sanità
1° febbraio 1991 il confezionamento ottimale per ciclo di terapie,
prevedendo fra l'altro standard di confezionamento a posologia limitata
destinati ad evidenziare possibili fenomeni di intolleranza nonchè
l'efficacia del farmaco; conseguentemente, la prescrizione per tali
farmaci è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta.
Art.
10
(Norme
finali)
1.
Alle Unità sanitarie locali si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli eventuali
disavanzi di gestione, ferma restando la responsabilità diretta
delle predette Unità sanitarie locali, provvedono le regioni
con risorse proprie, con conseguente esonero di interventi finanziari
da parte dello Stato (1).
2.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capo, in
quanto costituente fonte di responsabilità patrimoniale, deve
essere tempestivamente e circostanziatamente denunciata alla competente
procura regionale della Corte dei conti, ai fini di cui all'articolo
1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
3.
Il direttore generale o il commissario straordinario della unità
sanitaria locale è direttamente responsabile per le somme indebitamente
corrisposte ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera
scelta convenzionati in caso di omissione o inesatta esecuzione degli
obblighi posti a carico degli stessi. E' altresì direttamente
responsabile del rispetto dei termini e della regolarità di
tutte le spettanze ai medici di medicina generale e ai pediatri di
libera scelta come previsto dai rispettivi contratti di lavoro.
----------
(1)
La Corte costituzionale con sentenza 28 luglio 1995, n. 416, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte
in cui impone alle regioni di provvedere con risorse proprie al ripiano
degli eventuali disavanzi di gestione anche in relazione a scelte
esclusive o determinanti dello Stato.
omissis..........................
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Martedì, 06-Apr-2004
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