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D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761

Stato  giuridico  del  personale  delle  unità sanitarie locali

                 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  47  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
concernente delega al Governo  per  la  disciplina  dello  stato
giuridico del personale delle unità sanitarie locali;
  Visto l'art. 1 della legge 22 ottobre 1979, n. 510;
  Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate;
  Viste le osservazioni delle regioni;
  Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art.
79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
  Visto il  parere  emesso  in  via  definitiva  dalla  suddetta
commissione parlamentare;
  Vista la deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  del  20
dicembre 1979;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
concerto con  i  Ministri  della  sanità,  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione  economica,   dell'interno   e   della   pubblica
istruzione;
                             Emana
                      il seguente decreto:


    1. Articolazione  dei  ruoli.  -  Il  personale  addetto  ai
presidi, servizi  ed  uffici  delle  unità  sanitarie  locali  è
inquadrato in ruoli nominativi regionali,  istituiti  e  gestiti
dalla  regione  e  così   distinti:   ruolo   sanitario,   ruolo
professionale, ruolo tecnico, ruolo amministrativo.
  Appartengono al  ruolo  sanitario  i  dipendenti  iscritti  ai
rispettivi ordini professionali, ove esistano, che esplicano  in
modo  diretto  attività  inerenti  alla  tutela  della   salute;
appartengono al ruolo professionale i  dipendenti  non  compresi
nel ruolo sanitario i quali, nell'esercizio della loro attività,
assumono a norma di legge responsabilità di natura professionale
e che per svolgere l'attività stessa devono essere  iscritti  in
albi professionali; appartengono al ruolo tecnico  i  dipendenti
che esplicano funzioni inerenti ai servizi tecnici di  vigilanza
e di controllo, generali o di assistenza  sociale;  appartengono
al ruolo amministrativo  i  dipendenti  che  esplicano  funzioni
inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili.
  Il personale è iscritto nei  suddetti  ruoli  sulla  base  dei
profili professionali, di cui  all'allegato  1,  determinati  in
relazione  ai  requisiti  culturali  e  professionali   e   alla
tipologia del lavoro.
  La  identificazione  dei  profili  professionali  attinenti  a
figure nuove, atipiche o di  dubbia  ascrizione  e  la  relativa
collocazione nei ruoli è effettuata  con  decreto  del  Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.


    2. Ruolo sanitario. - Nel ruolo sanitario sono  iscritti  in
distinte  tabelle,  per  i  rispettivi  profili,  i  medici,   i
farmacisti, i veterinari, i biologi, i chimici,  i  fisici,  gli
psicologi, nonché gli  operatori  in  possesso  dello  specifico
titolo di abilitazione professionale per l'esercizio di funzioni
didattico-organizzative, infermieristiche, tecnico-sanitarie, di
vigilanza ed ispezione e di riabilitazione.
  Le tabelle del personale laureato sono  articolate  in  quadri
corrispondenti agli specifici settori di attività.
  Le tabelle del personale  infermieristico,  tecnico-sanitario,
di vigilanza e ispezione e di riabilitazione sono articolate  in
quadri corrispondenti al livello di qualificazione professionale
degli iscritti. Il personale iscritto nei quadri  relativi  alla
qualificazione più  elevata  è  classificato  in  due  posizioni
funzionali.
  Il personale laureato del ruolo sanitario  è  classificato  in
tre posizioni funzionali.



  3.  Ruolo  professionale.  -  Nel  ruolo  professionale   sono
iscritti in distinte tabelle,  per  i  rispettivi  profili,  gli
avvocati e procuratori legali, gli ingegneri, gli architetti e i
geologi.
  Il personale del ruolo professionale  è  classificato  in  due
posizioni funzionali ad eccezione  di  quello  della  tabella  A
dello  stesso  ruolo  che  è  classificato  in   tre   posizioni
funzionali.
  In separata tabella del  ruolo  professionale  è  iscritto  il
personale di assistenza religiosa.



  4. Ruolo tecnico. - Il ruolo è tecnico e ripartito in distinte
tabelle  a  seconda  che  sia   richiesto,   per   il   relativo
inquadramento, rispettivamente il  possesso  di  un  diploma  di
laurea, oppure di una specializzazione professionale  e  tecnica
di grado superiore, oppure di una specializzazione professionale
e  tecnica  di  grado  medio,  oppure  di   una   qualificazione
professionale e tecnica di grado inferiore.
  Il personale laureato del ruolo tecnico è classificato in  tre
posizioni funzionali.
  Gli assistenti sociali  sono  classificati  in  due  posizioni
funzionali.



  5. Ruolo  amministrativo.  -  Nel  ruolo  amministrativo  sono
iscritti, per i rispettivi profili, gli operatori  che  svolgono
funzioni amministrative.
  Il ruolo è ripartito in distinte tabelle  a  seconda  che  sia
richiesto, per il relativo  inquadramento,  il  possesso  di  un
diploma di laurea oppure di un titolo di istruzione  di  secondo
grado, oppure di un titolo di  istruzione  secondaria  di  primo
grado, oppure di un titolo di istruzione almeno elementare.
  La tabella del personale amministrativo laureato  è  ripartita
in  due  quadri   comprendenti   rispettivamente   i   direttori
amministrativi ed i collaboratori amministrativi.
  I direttori amministrativi sono classificati in tre  posizioni
funzionali.



  6. Dotazioni organiche. - Le  piante  organiche  dei  presidi,
servizi e uffici delle unità  sanitarie  locali  sono  approvate
dalle competenti assemblee a norma dell'art. 15, ottavo  e  nono
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (3),  in  conformità
ai piani sanitari nazionale e regionale.
  La consistenza numerica di ogni ruolo regionale è  data  dalla
somma dei posti previsti  nelle  piante  organiche  delle  unità
sanitarie locali di ciascuna regione.


    7. Formazione dei ruoli nominativi. - La regione  predispone
e pubblica,  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  nel  proprio
Bollettino ufficiale, i ruoli nominativi del  personale  addetto
alle unità sanitarie locali, secondo la situazione al 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione.
  Per ciascun dipendente sono indicati, il cognome e il nome, la
data di nascita, la data di decorrenza del  rapporto  d'impiego,
la data di decorrenza della nomina nel ruolo di appartenenza, la
data del conseguimento della posizione funzionale rivestita e la
sede di servizio.
  Nel  termine  di   quarantacinque   giorni   dalla   data   di
pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la  rettifica
di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della
giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta
giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.


    8. Ufficio  di  direzione  dell'unità  sanitaria  locale.  -
L'ufficio di  direzione  di  cui  all'art.  15  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833 (3), è composto da  tutti  i  responsabili
dei servizi dell'unità sanitaria locale,  previsti  dalla  legge
regionale, sempre che  i  responsabili  ricoprano  la  posizione
funzionale apicale nei ruoli di appartenenza.
  Il personale appartenente alle posizioni,  funzionali  apicali
che non sia membro dell'ufficio  di  direzione,  è  chiamato  ad
intervenire ai lavori dello stesso per le questioni  concernenti
il presidio o l'ufficio cui è preposto.
  Il coordinamento dell'ufficio di direzione è assicurato da  un
coordinatore  sanitario,  laureato  in   medicina,   e   da   un
coordinatore    amministrativo,    laureato    in     discipline
economico-giuridiche, scelti tra i componenti  l'ufficio  stesso
che appartengano rispettivamente al ruolo sanitario ed al  ruolo
amministrativo  e  posseggano   un'anzianità   nella   posizione
funzionale apicale di almeno tre anni.
  Il coordinatore sanitario deve possedere specifici  titoli  ed
esperienza di servizio in materia di tutela della  salute  e  di
organizzazione sanitaria  nelle  sue  varie  articolazioni;  nel
periodo di espletamento dell'incarico deve  osservare  il  tempo
pieno.
  Il  coordinatore  amministrativo  deve  possedere   specifiche
esperienze    in    servizi     tecnico-amministrativi     della
organizzazione sanitaria.
  I coordinatori assicurano  il  conseguimento  degli  obiettivi
stabiliti dagli organi dell'unità sanitaria locale e i  relativi
adempimenti da parte dei servizi, nel rispetto  della  autonomia
degli stessi e, in particolare, di quelli  di  cui  all'art.  16
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (3).
  Gli incarichi  di  cui  al  terzo  comma  sono  conferiti  dal
comitato di gestione per periodi di tempo stabiliti dalle  leggi
regionali, non inferiori a tre  anni,  e  sono  rinnovabili.  Il
provvedimento di conferimento dell'incarico deve essere motivato
con specifico riferimento alla professionalità e  all'esperienza
dei candidati, valutate  in  base  ad  un  giudizio  complessivo
sull'attività svolta e sui titoli posseduti.
  A parità di  requisiti  costituisce  titolo  preferenziale  il
superamento di appositi  corsi  di  formazione  e  aggiornamento
promossi dal Ministero della sanità, sentite le regioni o  dalle
regioni d'intesa con il Ministero stesso.
  Ai coordinatori  è  corrisposta  una  indennità  nella  misura
stabilita dall'accordo nazionale unico.

    9. Modalità di assunzione in  servizio.  -  L'assunzione  in
servizio è disposta dall'unità sanitaria locale, nei limiti  dei
posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi  ed  espletati
dalla regione.
  L'assunzione per  chiamata  diretta  è  ammessa  soltanto  per
speciali categorie di personale addetto a  mansioni  elementari,
sulla base di adeguati criteri  selettivi  fissati  nell'accordo
nazionale unico; le relative  selezioni  sono  effettuate  dalla
regione anche a livello  locale.  La  regione  può,  con  legge,
delegare alle unità  sanitarie  locali  la  selezione  di  detto
personale.
  L'assunzione del personale di assistenza religiosa cattolica è
effettuata direttamente dal comitato  di  gestione  su  proposta
dell'ordinario diocesano competente per territorio.
  L'assunzione   di   personale    straordinario    è    ammessa
esclusivamente  per  particolari,  inderogabili   e   temporanee
esigenze assistenziali e deve essere effettuata con le  modalità
di cui al successivo art. 13, ultimo comma.
  Si   applicano    le    disposizioni    di    legge    vigenti
nell'amministrazione dello Stato sulle assunzioni  obbligatorie,
sulle riserve di posti e sulle preferenze.
  Salvo le assunzioni obbligatorie a quanto  previsto  al  terzo
comma è fatto divieto alle unità sanitarie  locali  di  assumere
direttamente, a qualsiasi titolo, personale anche straordinario.
  Il comitato di gestione ha facoltà di  stipulare,  nei  limiti
dei posti vacanti nelle piante organiche,  convenzioni  con  gli
ordini religiosi per l'espletamento  di  servizi  con  personale
idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate.
  Tutti gli atti e provvedimenti adottati  in  violazione  delle
disposizioni del presente articolo sono nulli  ed  impegnano  la
responsabilità personale  e  diretta  di  chi  li  dispone,  dei
responsabili  dei  servizi  interessati   e   dei   coordinatori
sanitario ed amministrativo.



  10. Ammissione agli impieghi. - Per l'ammissione agli impieghi
si applicano, salvo quanto previsto  dal  presente  decreto,  le
norme vigenti per i dipendenti civili  dello  Stato  di  cui  al
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (4), e  successive  integrazioni  e
modificazioni.
  L'accertamento  dell'idoneità   fisica   all'impiego   e   del
requisito della buona condotta è effettuato  a  cura  dell'unità
sanitaria locale prima dell'immissione in servizio.
  E' dispensato dalla visita medica e dal requisito dell'età, il
personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli
25 e 26, primo comma, del presente decreto.



  11. Cittadini degli  Stati  membri  della  Comunità  economica
europea.  -  I  cittadini  degli  Stati  membri  della  Comunità
economica europea, esercenti le professioni mediche, paramediche
e farmaceutiche possono prestare la  loro  attività  nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale, in base alle condizioni  e  ai
requisiti previsti dalle norme di attuazione  dell'art.  57  del
trattato di Roma.
  I medici di cui all'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n.  217
(5), possono essere assunti in servizio per il solo esercizio di
funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione, purché siano  stati
ammessi all'esercizio professionale in  Italia  ai  sensi  della
richiamata legge n. 217 ovvero ai sensi dell'articolo 3, secondo
comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
13 settembre 1946, n. 233 (5/a), e siano in possesso degli altri
requisiti per partecipare ai relativi concorsi di  cui  all'art.
12 del presente decreto.


    12.  Norme  concorsuali.  -   I   concorsi   di   ammissioni
all'impiego sono indetti dalla regione, su richiesta delle unità
sanitarie locali, con periodicità  annuale,  salvo  esigenze  di
carattere urgente che non possano  essere  soddisfatte  mediante
l'utilizzazione dell'ultima  graduatoria  o  mediante  personale
trasferito o comandato.  Il  relativo  bando  è  pubblicato  nel
Bollettino  ufficiale  della  regione  e,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana.  Al  bando  deve
essere data la massima diffusione anche con altri mezzi.
  Il bando indica il  numero  dei  posti  messi  a  concorso,  i
documenti prescritti, i requisiti, le condizioni e, nei concorsi
per esami, il programma delle  prove  relative.  Fermo  restando
quanto disposto dal quarto comma, punto 5), dell'art.  47  della
L. 23 dicembre 1978, n. 833 (5/b), e dall'art. 41  del  presente
decreto, il bando indica, per le posizioni  funzionali  apicali,
ai fini del diritto di  scelta  fra  i  posti  stessi,  i  posti
disponibili in ciascuna unità sanitaria locale.
  Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a
concorso si considerano disponibili, oltre ai posti vacanti alla
data  del  bando,  anche  quelli  che  si  rendano  vacanti  per
collocamento a riposo nel semestre successivo. Per questi ultimi
posti le relative nomine  sono  disposte  al  verificarsi  delle
singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima.
  Si considerano disponibili,  altresì,  i  posti  ricoperti  da
personale che presta servizio in base a convenzioni  con  ordini
religiosi,  qualora  le   convenzioni   scadano   nel   semestre
successivo alla data del bando, siano state disdette dalle parti
e non si intenda assicurare il servizio con nuove convenzioni.
  Fermo  restando  quanto  previsto  al  capo  II,  i  requisiti
specifici,  compresi  i  limiti  di  età,  per  l'ammissione  ai
concorsi dei singoli profili  e  posizioni  funzionali  di  ogni
ruolo, le prove di esame - che devono consistere,  salvo  quanto
previsto dal precedente art. 9,  secondo  comma,  in  una  prova
scritta e almeno in  una  prova  orale  e  pratica  -  i  titoli
valutabili - con particolare riferimento al curriculum formativo
e professionale e, per i medici, al servizio  prestato  a  tempo
pieno  e  alle  specializzazioni  acquisite  -  i   criteri   di
valutazione, la  composizione  delle  commissioni  esaminatrici,
nelle quali è garantita la rappresentanza  del  Ministero  della
sanità, nonché le procedure concorsuali, sono stabiliti,  previa
consultazione  con  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria
maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto  del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. Nei  concorsi  per  i  quali  è  richiesto  il
diploma di laurea, il punteggio a disposizione delle commissioni
giudicatrici per la valutazione delle prove di esame  non  dovrà
essere superiore al 50 per cento di quello totale a disposizione
(5/c).


    13. Graduatorie. - I candidati vincitori del  concorso  sono
assegnati alle unità sanitarie locali,  secondo  l'ordine  della
graduatoria,  in  base  alle  preferenze  da  essi  espresse  in
relazione ai posti disponibili messi a concorso.
  La destinazione di servizio nell'ambito della unità  sanitaria
locale è effettuata dal comitato  di  gestione,  avuto  riguardo
alle esigenze funzionali dei presidi, servizi e  uffici  e  alle
preferenze  espresse  dagli  interessati  secondo  l'ordine   di
graduatoria.
  L'unità sanitaria locale, in caso di rinuncia o decadenza  dei
vincitori,   ha   facoltà   di   procedere,   entro   un    anno
dall'approvazione  dell'ultima   graduatoria,   ad   altrettante
assunzioni in servizio dei candidati idonei che  non  siano  già
stati dichiarati vincitori del concorso ed  assegnati  ad  altra
unità  sanitaria  locale,  secondo  l'ordine  della  graduatoria
stessa. Entro tale termine ha inoltre la  facoltà  di  procedere
all'assunzione dei candidati idonei, per la copertura dei  posti
che successivamente al bando  si  siano  resi  vacanti,  esclusi
quelli di nuova istituzione.
  L'ultima graduatoria deve essere  utilizzata,  anche  dopo  un
anno  dalla  sua  approvazione,  per  il  conferimento,  secondo
l'ordine della stessa, di incarichi per la  copertura  di  posti
vacanti o disponibili per assenza o  impedimento  del  titolare,
qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi,  entro
tre  mesi  dalla  vacanza  o   dalla   disponibilità,   mediante
trasferimento interno o comando.


    14. Periodo di prova. - Il periodo di prova ha la durata  di
sei mesi.
  Il dipendente in prova svolge le mansioni affidategli nei vari
settori di lavoro ai quali viene assegnato e frequenta  i  corsi
di formazione inerenti  alla  sua  professionalità,  programmati
dalla regione o dalla unità sanitaria locale.
  Sull'attività prestata  dal  dipendente  in  prova  è  redatta
dettagliata  relazione  da  parte  del  dirigente  preposto   al
presidio, servizio o ufficio cui il dipendente  stesso  è  stato
assegnato. Sull'esito del periodo di prova decide il comitato di
gestione.
  Qualora entro trenta giorni  dalla  scadenza  del  periodo  di
prova, non sia intervenuto un giudizio sfavorevole, la prova  si
intende conclusa favorevolmente.
  In caso di  giudizio  sfavorevole,  l'unità  sanitaria  locale
proroga il periodo di prova per altri sei mesi, decorsi i quali,
ove  il  giudizio  sia  ancora  sfavorevole,  è  dichiarata   la
risoluzione del rapporto di lavoro, con provvedimento motivato.
  I periodi di assenza dal servizio,  a  qualsiasi  titolo,  non
sono utili ai fini del computo del periodo di prova.
  Sono esonerati dal periodo di prova i  dipendenti  provenienti
dai ruoli nominativi regionali del personale addetto alle  unità
sanitarie locali di altre regioni che lo  abbiano  già  superato
nella medesima posizione funzionale.



  15. Riserva di posti.  -  La  regione,  al  personale  già  in
servizio a rapporto di impiego continuativo presso le  strutture
private convenzionate che cessino il rapporto convenzionale, può
riservare, nelle assunzioni per chiamata e nei pubblici concorsi
banditi entro due anni dalla data  di  cessazione  del  rapporto
convenzionale, una aliquota dei posti vacanti messi  a  concorso
nelle posizioni funzionali iniziali dei diversi ruoli fino al 10
per cento per il personale medico e fino al 30 per cento per  il
restante personale.
  I posti riservati non conferiti sono attribuiti  ai  candidati
non riservatari secondo l'ordine di graduatoria.
  Il personale di cui al primo comma, nei pubblici concorsi  per
l'assunzione nei ruoli regionali, banditi nello stesso  periodo,
è  dispensato  dal  requisito  dell'età  ed  ha   diritto   alla
equiparazione,  ai  fini  della  valutazione  come  titolo   nei
concorsi stessi, del servizio prestato nella  struttura  privata
con la posizione funzionale iniziale del profilo di appartenenza
in ragione del 50 per cento della sua durata.
  Le norme previste dal presente articolo si applicano anche  al
personale che sia stato destinato, ai sensi dell'art. 64, quinto
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (6), ai presidi  per
la  tutela  della  salute  mentale,  salvo  la  possibilità   di
stabilire aliquote di  riserva  diverse  sulla  base  di  quanto
previsto nel piano sanitario regionale.



  16. Passaggio ad altre funzioni per inidoneità  fisica.  -  Il
dipendente  che  per  sopraggiunta   infermità   sia   giudicato
permanentemente non idoneo  alle  funzioni  proprie  può  essere
trasferito  ad  altre  funzioni  equivalenti  nelle  quali   sia
convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato, sempre che  sia
in possesso dei requisiti specifici richiesti.
  I  relativi  accertamenti  sanitari  sono  effettuati  con  la
procedura prevista per i  casi  di  dispensa  dal  servizio  per
motivi di salute.
  Il passaggio ad altre funzioni è disposto  dalla  regione,  su
parere  della  unità  sanitaria  locale  e   con   il   consenso
dell'interessato.
  I dipendenti trasferiti  ad  altra  funzione  sono  inquadrati
secondo quanto previsto dall'accordo nazionale unico.

    17. Assunzione  nelle  posizioni  funzionali  di  assistente
medico  e  di  veterinario  collaboratore.  -   Alla   posizione
funzionale di assistente  medico  si  accede  mediante  pubblici
concorsi per titoli ed esami, ai sensi  dell'art.  12,  distinti
per le aree funzionali di medicina, di chirurgia, di prevenzione
e di sanità pubblica.
  Alla posizione  funzionale  di  veterinario  collaboratore  si
accede mediante pubblici concorsi per titolo ed esami, ai  sensi
dell'art.  12,  distinti  per  l'area  funzionale  della  sanità
animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali per
l'area    funzionale    dell'igiene    della    produzione     e
commercializzazione degli alimenti di origine animale.
  I concorsi sono  indetti  per  ciascuna  area  funzionale  nei
limiti dei posti complessivamente  vacanti  negli  organici  dei
diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività.
  Gli assitenti medici e i veterinari collaboratori  durante  il
primo anno di servizio sono utilizzati  in  servizi,  reparti  e
settori delle  aree  funzionali,  anche  diverse  da  quella  di
appartenenza,  secondo  criteri  di  avvicendamento  che  devono
favorire la formazione  interdisciplinare  e  l'acquisizione  di
esperienze professionali di carattere generale.  Nel  successivo
biennio sono  utilizzati  esclusivamente  nell'ambito  dell'area
funzionale di appartenenza.
  Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici  e
i  veterinari  collaboratori   sono,   a   domanda,   inquadrati
definitivamente  nei  posti  di  organico  vacanti  dei  diversi
reparti di specialità, servizi e settori di attività  nei  quali
si articola l'area funzionale di  appartenenza,  sulla  base  di
obiettivi criteri di precedenza,  che  devono  tener  conto  del
servizio prestato, delle  attitudini  dimostrate  e  dei  titoli
professionali    e    scientifici     posseduti.     Ai     fini
dell'inquadramento  nella  posizione  funzionale  di  assistente
radiologo  e  anestesista  è  richiesto  comunque  un   servizio
continuativo nella disciplina di almeno un anno.
  La dotazione organica dei medici assistenti è, nell'ambito dei
servizi ospedalieri,  di  norma  pari  alla  dotazione  organica
complessiva  degli  aiuti   corresponsabili   e   vice-direttori
sanitari.


    18.  Concorsi  a  coadiutore  sanitario  o  vice   direttore
sanitario o aiuto corresponsabile ospedaliero  e  a  veterinario
coadiutore. - Alle posizioni funzionali di coadiutore  sanitario
o vice direttore sanitario o aiuto corresponsabile ospedaliero e
di veterinario coadiutore si accede mediante  pubblici  concorsi
per titoli ed esami,  ai  sensi  dell'art.  12,  ai  quali  sono
ammessi  coloro  che  abbiano  prestato,  dopo  il  triennio  di
formazione interdisciplinare di cui al precedente art.  17,  due
anni di servizio nella disciplina per la  quale  il  concorso  è
bandito, coloro che abbiano prestato cinque anni complessivi  di
servizio in detta disciplina e  coloro  che  siano  in  possesso
della libera docenza o specializzazione nella disciplina stessa.
Per i concorsi ad aiuto radiologo e aiuto anestesista è comunque
richiesta  la  libera  docenza  o  la   specializzazione   nella
corrispondente disciplina.


    19.  Concorsi  a  dirigente  sanitario   o   sovraintendente
sanitario  o  direttore  sanitario  o  primario  ospedaliero,  a
veterinario dirigente e a farmacista dirigente. - Alle posizioni
funzionali di dirigente sanitario o sovrintendente  sanitario  o
direttore  sanitario  o  primario  ospedaliero,  di  veterinario
dirigente e di farmacista dirigente si accede mediante  concorsi
pubblici per titolo ed esami, ai sensi dell'art.  12,  ai  quali
sono ammessi coloro che siano in  possesso  dell'idoneità  della
disciplina per  la  quale  il  concorso  è  bandito,  conseguita
mediante l'esame previsto dal successivo art. 20.



  20. [Esami di idoneità a dirigente sanitario o sovraintendente
sanitario  o  direttore  sanitario  o  primario  ospedaliero,  a
veterinario dirigente e a farmacista dirigente. -  L'idoneità  a
dirigente sanitario  o  sovraintendente  sanitario  o  direttore
sanitario o primario ospedaliero, a veterinario  dirigente  e  a
farmacista dirigente si consegue mediante esami da espletarsi in
sede nazionale entro il mese di aprile di ogni anno.
  Il Ministero della sanità, con un  unico  bando  nazionale  da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, indice, entro il  mese  di
ottobre, la sessione annuale degli  esami  di  idoneità  per  le
diverse specialità.
  Le procedure e  le  prove  di  esame,  la  composizione  delle
commissioni esaminatrici e  i  requisiti  per  l'ammissione  dei
candidati sono stabiliti con decreto del Ministro della  sanità.
Con  lo  stesso  decreto  sono  stabilite  le  modalità  per  la
predisposizione e l'aggiornamento  degli  elenchi  dei  sanitari
idonei, compresi quelli di cui ai commi successivi.
  Il  personale  assegnato  alle  unità  sanitarie   locali   in
applicazione delle norme transitorie della L. 23 dicembre  1978,
n. 833 (6/a), può partecipare  direttamente  ai  concorsi  nella
posizione funzionale e nella disciplina corrispondente a  quella
conseguita  nell'inquadramento  sulla  base  della  tabella   di
equiparazione di cui all'allegato 2, a prescindere dal  possesso
del requisito della idoneità previsto dal presente articolo.
  L'idoneità conseguita ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n.  130  (7),  è  equivalente  a
tutti gli effetti dell'idoneità prevista dal presente  articolo]
(7/a).



  21. Concorsi alle posizioni  funzionali  di  coadiutore  e  di
dirigente del personale laureato dei ruoli sanitario e  tecnico.
- Fermo restando quanto previsto dall'art.  18,  alle  posizioni
funzionali di coadiutore dei ruoli sanitario e tecnico si accede
mediante  pubblici  concorsi  per  titoli  ed  esami,  ai  sensi
dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano  prestato
almeno cinque anni di servizio  nella  posizione  funzionale  di
collaboratore.
  Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19  e  20,  alle
posizioni funzionali di dirigente dei ruoli sanitario e  tecnico
si accede mediante pubblici concorsi per  titoli  ed  esami,  ai
sensi dell'art. 12, ai quali sono  ammessi  coloro  che  abbiano
prestato  almeno  cinque  anni  di  servizio   nella   posizione
funzionale  di  coadiutore,  ovvero  dieci  anni   di   servizio
complessivo in qualità di coadiutore o  di  collaboratore  o  in
posizioni equipollenti presso amministrazioni pubbliche.



  22. Concorsi alle posizioni  funzionali  di  coordinatore  del
ruolo professionale. - Alle posizioni funzionali di coordinatore
del ruolo professionale si accede mediante pubblici concorsi per
titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai  quali  sono  ammessi
coloro che abbiano un'anzianità di servizio di almeno dieci anni
nella posizione funzionale inferiore o in posizioni equipollenti
presso pubbliche amministrazioni.


    23. Concorsi alle  posizioni  funzionali  di  vice-direttore
amministrativo,  di  direttore  amministrativo  e  di  direttore
amministrativo capo servizio. -  Alle  posizioni  funzionali  di
vice-direttore amministrativo e di direttore  amministrativo  si
accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai  sensi
dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano  prestato
cinque anni  di  servizio  rispettivamente  nella  posizione  di
collaboratore amministrativo e di vice-direttore amministrativo.
  Alla posizione funzionale  di  direttore  amministrativo  capo
servizio si accede mediante pubblici  concorsi,  per  titoli  ed
esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi  coloro  che
abbiano prestato almeno cinque anni di servizio quali  direttori
amministrativi e coloro che abbiano una anzianità di servizio di
quindici  anni  nella  carriera  direttiva  amministrativa   del
Ministero della sanità o delle regioni o delle  province  o  dei
comuni e loro consorzi e la qualifica di dirigente o equiparata.

    24. Riconoscimento dei servizi prestati. - Per il  personale
assegnato alle unità  sanitarie  locali  in  applicazione  delle
norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n.  833  (8),  e
per il personale proveniente da unità sanitarie locali di  altre
regioni o da enti equiparati ai sensi degli articoli  25  e  26,
primo comma, del presente decreto, le anzianità di servizio  nel
ruolo  e  nella  posizione   funzionale,   maturate   nell'unità
sanitaria locale o ente di provenienza, si considerano  a  tutti
gli effetti come anzianità acquisite presso le  unità  sanitarie
locali.
  Le modalità  e  le  condizioni  per  il  riconoscimento,  agli
effetti economici,  dei  servizi  prestati  dal  personale  sono
disciplinate nell'accordo nazionale unico.


    25. Servizi e titoli equipollenti. - I servizi  e  i  titoli
acquisiti  nelle  cliniche  e  negli  istituti  universitari  di
ricovero e cura, negli organi  degli  enti  di  ricerca  di  cui
all'art. 40 della legge 23 dicembre  1978,  n.  833  (8),  negli
ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art.
129 del decreto del Presidente della Repubblica 27  marzo  1969,
n. 130 (8/a), nell'ospedale &laqno;Galliera» di Genova, negli ospedali
dell'Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di  ricovero  e
cura a carattere scientifico e  negli  ospedali  militari,  sono
equiparati, ai fini degli esami  di  idoneità  ed  ai  fini  dei
concorsi di assunzione e dei  trasferimenti,  ai  corrispondenti
servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali.
  A  tali  fini,  l'ospedale  &laqno;Galliera»  di  Genova,   l'Ordine
mauriziano  di  Torino,  gli  ospedali  che   abbiano   ottenuto
l'equiparazione  prevista  dall'art.   129   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (8/a),  e  gli
istituti di ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  devono
adeguare, per la parte compatibile,  i  propri  ordinamenti  del
personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi
dalla sua entrata in vigore. Gli  ordinamenti  predetti  possono
prevedere  anche  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato  o
comunque non espressamente disciplinati  dal  presente  decreto,
purché  comportino  prestazioni  equiparabili   a   quelle   del
personale addetto ai  servizi,  presidi  e  uffici  delle  unità
sanitarie locali.


    26. Servizi e titoli equiparabili. - Gli  istituti,  enti  e
istituzioni private, i  cui  ospedali  siano  stati  considerati
presidi della unità sanitaria locale ai sensi del secondo  comma
dell'art. 43 della legge 23 dicembre  1978,  n.  833  (8)  e  il
Sovrano ordine  militare  di  Malta,  ove  gli  ordinamenti  del
personale  in  servizio  nei  propri  presidi   sanitari   siano
equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente
decreto, possono ottenere a domanda, con  decreto  del  Ministro
della sanità, ai fini degli esami di idoneità  ed  ai  fini  dei
concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione  dei
servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai  servizi
e titoli acquisiti dal personale in  servizio  presso  le  unità
sanitarie locali. I servizi  e  i  titoli  acquisiti  prima  del
provvedimento di equiparazione sono valutati con  i  criteri  di
cui al successivo comma.
  Salvo quanto previsto dal  precedente  art.  15,  il  servizio
prestato nelle case di  cura  convenzionate  dal  personale  con
rapporto continuativo è equiparato, ai  fini  della  valutazione
come titolo nei concorsi di assunzione,  per  il  25  per  cento
della sua durata,  al  servizio  prestato  presso  gli  ospedali
pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria  di
appartenenza.
  Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani  e  dai
cittadini di cui all'art.  11  nelle  istituzioni  e  fondazioni
sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile
a  quello  prestato  dal  personale  di  cui   all'art.   2,   è
riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneità  con
le modalità stabilite nella legge 10 luglio 1960, n. 735 (9).

    27. Doveri, incompatibilità e cumulo di  impieghi.  -  Salvo
quanto previsto dal presente  decreto,  in  materia  di  doveri,
incompatibilità e cumulo di impieghi, ai dipendenti delle  unità
sanitarie locali si applicano le norme vigenti per i  dipendenti
civili dello Stato  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10), e successive integrazioni
e modificazioni.
  Il  dipendente  non  può  esimersi  dall'essere  sottoposto  a
controlli medici periodici a scopo  di  medicina  preventiva  ed
alle vaccinazioni stabilite  dai  competenti  organi  dell'unità
sanitaria locale.
  I medici con funzioni di diagnosi e cura  hanno  l'obbligo  di
prestare l'assistenza ambulatoriale  nonché,  all'occorrenza,  i
consulti richiesti da altri  reparti  o  servizi  e,  esclusi  i
primari ospedalieri ed equiparati,  i  turni  di  guardia  e  di
pronto  soccorso.  Analogo   obbligo   compete   ai   farmacisti
ospedalieri per il servizio di guardia farmaceutica,  nonché  al
restante  personale  dei  servizi   di   igiene   pubblica,   di
prevenzione e veterinari per esigenze particolari previste dalle
presenti leggi regionali.
  Il  dipendente  è  tenuto  a  fissare  la  propria   residenza
nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale  presso  la
quale presta servizio, o nel  comune  se  l'ambito  territoriale
dell'unità sanitaria locale coincide con quello del comune o  di
parte di esso. Può essere peraltro autorizzato  a  risiedere  in
località  diversa,  qualora  ricorrano  giustificati  motivi   e
sempreché sia assicurato il pieno  e  regolare  adempimento  dei
doveri  d'ufficio.  Dell'autorizzazione  è  data   comunicazione
scritta all'interessato. Per le zone a  popolazione  sparsa  può
essere  prescritto  l'obbligo  di  stabilire  la  residenza  nel
particolare ambito territoriale nel quale insiste la struttura o
il servizio di appartenenza. Il personale addetto ai servizi  di
diagnosi e cura  e  quello  dei  servizi  essenziali  nonché  il
personale di assistenza religiosa devono rendersi reperibili per
i casi di particolari esigenze di servizio.


    28. Responsabilità.  -  In  materia  di  responsabilità,  ai
dipendenti delle unità sanitarie locali si  applicano  le  norme
vigenti per i dipendenti civili dello Stato di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10/a),  e
successive integrazioni e modificazioni.
  Le unità sanitarie locali possono garantire anche il personale
dipendente, mediante adeguata polizza di  assicurazione  per  la
responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze derivanti  da
azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le  spese  di
giudizio, relativamente alla loro  attività,  senza  diritto  di
rivalsa, salvo i casi di colpa grave o di dolo.


    29. Esercizio delle mansioni  inerenti  al  profilo  e  alla
posizione funzionale. - Il dipendente ha  diritto  all'esercizio
delle mansioni inerenti al suo profilo e posizione funzionale  e
non può essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni superiori
o inferiori.
  In  caso  di  esigenze   di   servizio   il   dipendente   può
eccezionalmente   essere   adibito   a    mansioni    superiori.
L'assegnazione temporanea,  che  non  può  comunque  eccedere  i
sessanta giorni nell'anno solare, non dà  diritto  a  variazioni
del trattamento economico (10/cost).
  Non   costituisce   esercizio   di   mansioni   superiori   la
sostituzione di personale di posizione funzionale  più  elevata,
qualora la sostituzione rientri tra gli ordinari  compiti  della
propria posizione funzionale.
  Qualora un posto cui corrisponda  una  pluralità  di  funzioni
venga scisso in più posti, il titolare del preesistente posto ha
diritto ad opzione fra i due o più posti di  nuova  istituzione.
All'assegnazione   provvede   l'unità   sanitaria   locale    di
appartenenza.
  In caso di soppressione del posto  colui  che  lo  ricopre  ha
diritto  al  conferimento  di  altro  posto,  di  corrispondente
profilo e posizione funzionale, vacante presso l'unità sanitaria
locale di appartenenza o presso  altra  unità  sanitaria  locale
della regione. All'assegnazione del posto vacante presso l'unità
sanitaria locale provvede  la  stessa.  All'assegnazione  di  un
posto vacante presso altra unità sanitaria  locale  si  provvede
con l'osservanza delle procedure previste per  i  trasferimenti;
in attesa della definizione delle predette procedure la  regione
può   disporre,   con   l'assenso   dell'interessato,   la   sua
assegnazione provvisoria in uno dei posti vacanti da conferire.


    30.  Trattamento  economico.  -  Il  personale  addetto   ai
presidi,  servizi  e  uffici  delle  unità   sanitarie   locali,
disciplinato dal  presente  decreto,  costituisce,  un  apposito
comparto di contrattazione collettiva.
  La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI  per  la
stipula  dell'accordo  nazionale  unico  con  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale  delle
categorie  interessate  è  costituita  secondo  quanto  disposto
dall'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (10/b).
  Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere
economico per  il  suddetto  personale  sono  stabiliti  con  il
richiamato  accordo  nazionale  unico,  con   l'osservanza   del
principio della perequazione retributiva, fermo restando che  la
collocazione nei ruoli, tabelle, quadri, profili professionali e
posizioni di cui all'allegato 1, nonché la equiparazione di  cui
all'allegato 2 hanno rilevanza ai soli fini funzionali.


    31. Personale delle cliniche e degli  istituti  universitari
convenzionati. - Al personale universitario che presta  servizio
presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di
ricovero e cura convenzionati con le  regioni  e  con  le  unità
sanitarie  locali,   anche   se   gestiti   direttamente   dalle
università, è corrisposta  una  indennità,  non  utile  ai  fini
previdenziali  e  assistenziali,  nella  misura  occorrente  per
equiparare  il  relativo  trattamento  economico  complessivo  a
quello del  personale  delle  unità  sanitarie  locali  di  pari
funzioni,  mansioni  e   anzianità;   analoga   integrazione   è
corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre
indennità previste  dall'accordo  nazionale  unico,  escluse  le
quote di aggiunta di famiglia.
  Le somme necessarie per la  corresponsione  dell'indennità  di
cui al presente articolo sono a carico dei fondi assegnati  alle
regioni ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre  1978,  n.
833 e sono versate, con le modalità previste dalle  convenzioni,
dalle regioni alle università, su documentata richiesta, per  la
corresponsione agli aventi diritto.
  Al  personale  universitario  si  applicano,  per   la   parte
compatibile,  gli  istituti  normativi  di  carattere  economico
disciplinati dal richiamato accordo nazionale unico.
  Per la parte assistenziale, il personale universitario di  cui
ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per  il
personale  di  pari  o  corrispondente   qualifica   del   ruolo
regionale, secondo  modalità  stabilite  negli  schemi  tipo  di
convenzione di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (10/b)  e
tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare  stato
giuridico.  Nei  predetti  schemi  sarà  stabilita  in  apposite
tabelle l'equiparazione del  personale  universitario  a  quello
delle  unità  sanitarie  locali  ai  fini  della  corresponsione
dell'indennità di cui al primo comma (10/c).



  32. Orari e turni di lavoro. - L'articolazione dell'orario  di
lavoro, fissato in 40  ore  settimanali  salvo  quanto  previsto
dall'accordo nazionale unico, è stabilita sulla base di  criteri
dettati dal comitato di gestione in  modo  da  salvaguardare  le
esigenze di servizio e gli interessi degli utenti. A  tal  fine,
l'orario settimanale può  essere  distribuito  anche  in  misura
variabile nei diversi giorni lavorativi, con un  limite  massimo
giornaliero di norma non superiore a otto ore.
  Il servizio ospedaliero  è  assicurato  con  la  presenza  del
necessario personale medico e non medico  nell'arco  dell'intera
giornata, attraverso turni di lavoro opportunamente  articolati,
definiti e programmati, secondo criteri stabiliti  dal  comitato
di gestione.
  Particolari turni  di  lavoro  possono  essere  istituiti  dal
comitato di gestione per specifiche esigenze di  altri  servizi,
al  fine  di  distribuire  organicamente  il  lavoro  nelle  ore
antimeridiane,  pomeridiane  e  notturne,  nonché   nei   giorni
festivi.
  Gli orari e turni di lavoro devono  essere  stabiliti  tenendo
conto  delle   necessità   di   una   razionale   ed   economica
utilizzazione e distribuzione del personale  in  relazione  alle
esigenze  degli  utenti  e  sulla  base  di   criteri   generali
concordati con le organizzazioni sindacali interessate.
  La  vigilanza   sull'osservanza   dell'orario   è   esercitata
attraverso sistemi obiettivi di controllo  unici  e  uguali  per
tutti i dipendenti dell'unità sanitaria locale.
  La  determinazione,  in  concreto,  la   distribuzione   e   i
procedimenti di rispetto degli  orari  di  lavoro  sono  fissati
dall'accordo nazionale unico.



  33. Riposo settimanale. -  Il  dipendente  ha  diritto  ad  un
giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con
la  domenica  e  non  presta   servizio   negli   altri   giorni
riconosciuti festivi.
  Qualora,  per  esigenze  di  servizio,  il  dipendente   debba
prestare la sua opera in un giorno festivo, egli ha  diritto  di
astenersi dal  lavoro  in  un  altro  giorno  feriale  stabilito
dall'amministrazione,  sentito  l'interessato,  sulla  base  dei
criteri stabiliti nell'accordo nazionale unico.



  34. Lavoro straordinario. - Il dipendente, quando  particolari
esigenze di servizio lo richiedano, è tenuto a prestare servizio
anche oltre il normale orario - salvo che ne sia  esonerato  per
giustificati motivi - nei tempi e con le modalità stabiliti,  in
attuazione  dei  criteri  fissati  dal  comitato   di   gestione
dell'unità sanitaria locale, dal coordinatore  amministrativo  e
dal coordinatore  sanitario  d'intesa  con  i  responsabili  del
presidio, servizio o  ufficio  di  appartenenza,  e  nei  limiti
fissati dall'accordo nazionale unico.


    35. Rapporto di lavoro del personale medico. -  Il  rapporto
di lavoro del personale medico può essere  a  tempo  pieno  o  a
tempo definito.
  Il rapporto di lavoro a tempo pieno comporta:
    a) l'obbligo di prestare 40  ore  settimanali  di  servizio,
salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico;
    b) la totale disponibilità per tutti  i  servizi  dell'unità
sanitaria locale  nell'ambito  delle  funzioni  della  posizione
funzionale e della disciplina propria degli interessati;
    c) il diritto all'attività libero-professionale al di  fuori
dei servizi e delle  strutture  della  unità  sanitaria  locale,
limitatamente a consulti e a consulenze, non continuativi, sulla
base di norme regionali;
    d)     il      diritto      all'esercizio      dell'attività
libero-professionale  nell'ambito   dei   servizi,   presidi   e
strutture della unità sanitaria  locale,  sulla  base  di  norme
regionali;
    e) la preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca  e
per i comandi ed i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico  e
professionale;
    f) la priorità per  l'esercizio  di  attività  consultive  e
tecniche, richieste da  terzi  all'unità  sanitaria  locale,  da
svolgere oltre l'orario di lavoro e anche fuori  dalla  sede  di
servizio.
  Salvo quanto previsto dall'art. 47, sesto comma,  della  legge
23 dicembre 1978, n. 833 (11), il rapporto  di  lavoro  a  tempo
pieno è concesso a domanda. Del pari a  domanda  è  concesso  il
passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a  tempo
definito. Sulla domanda  decide  il  comitato  di  gestione.  La
mancata concessione del passaggio a tempo definito  deve  essere
motivata  in  relazione  a  comprovate  ed  effettive   esigenze
assistenziali, didattiche e di ricerca.
  Il personale assunto con i concorsi di cui  al  settimo  comma
dell'art. 47 della legge 23 dicembre  1978,  n.  833  (11),  può
chiedere il passaggio dal rapporto di lavoro  a  tempo  pieno  a
quello a tempo definito qualora siano mutate le esigenze di  cui
al sesto comma del  richiamato  articolo  47  o  a  seguito  del
trasferimento ad altra struttura, divisione o servizio  che  non
comporti l'osservanza del tempo pieno.
  Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta:
    a) l'obbligo di prestare 30  ore  settimanali  di  servizio,
salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico;
    b) la totale disponibilità, entro l'orario di servizio,  per
tutti i servizi dell'unità sanitaria locale,  nell'ambito  delle
funzioni, della posizione funzionale e della disciplina  propria
degli interessati;
    c) la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale,
anche fuori dei servizi e delle strutture  dell'unità  sanitaria
locale, purché tale attività non sia prestata  con  rapporto  di
lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed  i
fini istituzionali dell'unità sanitaria locale  stessa,  né  sia
incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti
previsti dalla legge regionale;
    d) la facoltà di esercitare l'attività  libero-professionale
in  regime  convenzionale,  secondo  le  modalità  ed  i  limiti
stabiliti dagli accordi nazionali di cui all'art. 48 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 (11/a).
  L'attività  libero-professionale,  all'interno  o  all'esterno
delle strutture e dei servizi  dell'unità  sanitaria  locale,  è
intesa a favorire esperienze di pratica professionale,  contatti
con i  problemi  della  prevenzione,  cura  e  riabilitazione  e
aggiornamento tecnico-scientifico e professionale nell'interesse
degli utenti e della collettività.
  L'attività libero-professionale all'interno delle strutture  e
dei servizi dell'unità sanitaria locale è esercitata:
    a) in costanza di  ricovero;  nelle  strutture  di  ricovero
ospedaliero debbono essere  predisposti  e  realizzati  appositi
spazi distinti e specifici - entro il limite variabile di  posti
letto dal quattro al dieci per cento del totale  -  che  possono
anche  prescindere,  in  mancanza   di   camere   separate,   da
riferimenti a livello di  confort  alberghiero.  Detta  attività
viene svolta in équipe ed è comprensiva dei servizi connessi;
    b) in regime  ambulatoriale,  con  utilizzo  delle  relative
strutture, secondo modalità organizzative  stabilite  dall'unità
sanitaria locale in accordo con  i  sanitari  interessati;  tale
attività  libero-professionale  deve  essere  svolta  in   orari
diversi  da  quelli  stabiliti  per   l'attività   ambulatoriale
ordinaria, eccezione  fatta  per  i  servizi  che  per  esigenze
tecniche non lo consentono, per i quali deve essere previsto  un
plus orario.
  Le   tariffe   minime   e   massime   per    le    prestazioni
libero-professionali, nell'ambito dei servizi e delle  strutture
dell'unità sanitaria locale e per le attività di consulenza sono
determinate con decreto del Ministro della  sanità,  sentito  il
Consiglio sanitario nazionale. Le modalità di  attribuzione  dei
relativi  proventi  sono  disciplinate  nell'accordo   nazionale
unico.
  Le regioni, qualora le unità sanitarie  locali  non  siano  in
grado di assicurare l'esercizio del diritto alla libera attività
professionale all'interno delle proprie strutture per accertare,
obiettive carenze delle medesime o per  obiettive  impossibilità
organizzative, devono provvedere a garantire tale  diritto,  nel
rispetto  delle  vigenti  norme  sull'esercizio   della   libera
attività    professionale    intramurale,     anche     mediante
l'utilizzazione di strutture private. L'utilizzazione  di  dette
strutture è  regolata  da  apposite  convenzioni  che  le  unità
sanitarie locali dovranno stipulare in conformità a schemi  tipo
approvati  dal  Ministro  della  sanità,  sentito  il  Consiglio
sanitario nazionale.
  Le disposizioni del presente articolo  si  applicano,  per  la
parte compatibile, anche ai  medici  dipendenti  dagli  istituti
universitari, dai policlinici convenzionati e dagli istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico.
  Per i  medici  universitari,  in  considerazione  delle  altre
attività rientranti nei loro compiti istituzionali,  la  opzione
per il  tempo  pieno  è  reversibile  in  relazione  a  motivate
esigenze didattiche e di ricerca.
  L'orario   settimanale   di   servizio   di   ciascun   medico
universitario,  per  lo  svolgimento  delle   proprie   mansioni
didattiche,  di   ricerca   e   assistenziali,   è   globalmente
considerato corrispondente a quello previsto rispettivamente per
il rapporto di lavoro a tempo pieno e per il rapporto di  lavoro
a tempo definito.
  L'esigenza   assistenziale   delle   strutture   universitarie
convenzionate secondo quanto sarà stabilito nelle convenzioni da
stipulare ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n.
833,  va   assicurata   dal   personale   medico   universitario
interessato globalmente considerato.


    36. Attività libero-professionale del personale veterinario.
-  Il  personale  veterinario  ha  la  facoltà   di   esercitare
l'attività  libero-professionale,  fuori  dei  servizi  e  delle
strutture dell'unità sanitaria locale, purché talè attività  non
sia prestata con rapporto di  lavoro  subordinato,  non  sia  in
contrasto con gli interessi ed i fini  istituzionali  dell'unità
sanitaria locale stessa,  né  incompatibile  con  gli  orari  di
lavoro,  secondo  modalità  e  limiti   previsti   dalla   legge
regionale.
  Il personale può altresì svolgere, oltre l'orario di lavoro ed
anche fuori  della  sede  di  servizio,  attività  consultive  e
tecniche richieste da terzi all'unità sanitaria locale.
  Le disposizioni del presente articolo  si  applicano,  per  la
parte compatibile, anche ai veterinari dipendenti dagli istituti
universitari.



  37. Congedo ordinario. - Il dipendente ha  diritto,  per  ogni
anno di servizio ad un  congedo  ordinario  retribuito.  La  sua
durata e le modalità della relativa fruizione sono  disciplinate
nell'accordo nazionale unico.



  38. Congedo straordinario. - Al dipendente, oltre  il  congedo
ordinario ed i  congedi  straordinari  previsti  da  particolari
disposizioni di legge, possono  essere  concessi  altri  congedi
straordinari. La loro durata, nel limite massimo previsto  dalle
disposizioni vigenti per i dipendenti  dello  Stato  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3
(11/b), e successive integrazioni  e  modificazioni,  nonché  il
trattamento economico spettante durante la loro  fruizione  sono
regolati nell'accordo nazionale unico.


    39. Trasferimenti nell'ambito dell'unità sanitaria locale. -
Per motivate esigenze di servizio o a domanda,  il  comitato  di
gestione, sentita la commissione del personale, può disporre  il
trasferimento  del  personale  ad  altro  presidio,  servizio  o
ufficio anche di diverso comune rientrante nella  circoscrizione
territoriale dell'unità sanitaria locale.
  I trasferimenti sono disposti sulla base di criteri  oggettivi
fissati nell'accordo nazionale unico.
  I trasferimenti, compresi quelli disciplinati  negli  articoli
successivi, i comandi e le missioni sono disposti esclusivamente
nell'ambito delle funzioni della posizione  funzionale  e  della
disciplina proprie degli interessati.
  La disposizione del primo comma non si  applica  al  personale
laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali.


    40. Trasferimenti ad altra  unità  sanitaria  locale.  -  Il
personale, escluso quello laureato appartenente  alle  posizioni
funzionali  apicali,  può  essere  trasferito,   a   domanda   e
compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio,  a   presidio,
servizio o ufficio di altra unità sanitaria locale della regione
con l'osservanza della seguente procedura.
  Le regioni, all'atto  dell'indizione  dei  concorsi  pubblici,
notificano nelle unità  sanitarie  locali  i  posti  disponibili
messi a concorso.
  I  trasferimenti  del  personale  laureato  appartenente  alle
posizioni funzionali intermedie sono disposti  secondo  l'ordine
di apposite graduatorie degli aspiranti formulate  in  relazione
ai titoli dagli stessi posseduti, da valutarsi, in conformità ai
criteri stabiliti a norma del presente decreto per i  rispettivi
concorsi di assunzione, dalla stessa commissione costituita  per
i  relativi  concorsi  e  prima  dell'inizio  degli  stessi.   I
trasferimenti  del  restante  personale  sono  disposti  secondo
l'ordine   di   anzianità   nella   posizione   funzionale    di
appartenenza.
  Il personale non può chiedere un nuovo trasferimento prima che
siano trascorsi due anni da quello precedente.


    41.  Procedure  speciali  per  il  trasferimento  di  alcune
categorie di personale. -  Il  personale  laureato  appartenente
alle  posizioni  funzionali  apicali  può  essere  trasferito  a
presidio, servizio o ufficio appartenente ad una  diversa  unità
sanitaria locale della regione esclusivamente a  domanda  e  con
l'osservanza della seguente procedura.
  Le regioni, prima di  procedere  all'assegnazione  alle  unità
sanitarie locali dei candidati dichiarati vincitori nei pubblici
concorsi, notificano alle unità sanitarie locali la  graduatoria
degli stessi vincitori con l'indicazione dei posti da conferire.
  I  dipendenti  appartenenti  al  ruolo  regionale   nominativo
possono chiedere il trasferimento per i posti disponibili  messi
a concorso e per quelli che si renderanno disponibili a  seguito
dei trasferimenti richiesti.
  Ai fini dell'assegnazione dei posti  disponibili,  la  regione
nomina una apposita commissione, costituita come per i  relativi
concorsi  pubblici   di   assunzione,   che   formula   un'unica
graduatoria comune di tutti gli interessati al  trasferimento  e
dei vincitori del concorso, in relazione ai titoli posseduti, da
valutarsi in conformità ai criteri stabiliti con il  decreto  di
cui all'art. 12.
  Il personale non può chiedere un nuovo trasferimento prima che
siano decorsi almeno due anni da quello precedente.



  42. Trasferimenti interregionali. -  La  mobilità,  sul  piano
nazionale, del personale delle unità sanitarie  locali,  escluso
quello laureato appartenente alle posizioni funzionali  apicali,
è disciplinata  in  sede  di  accordo  nazionale  unico  con  la
osservanza dei seguenti criteri generali:
    1) il trasferimento  da  uno  ad  altro  ruolo  regionale  è
consentito solo per posti vacanti che non  sia  stato  possibile
coprire per trasferimento interno, per concorso o per comando;
    2) il trasferimento può  aver  luogo  solo  per  l'esercizio
presso l'unità sanitaria locale  di  destinazione,  di  attività
proprie del profilo rivestito presso l'unità sanitaria locale di
appartenenza;
    3)   il    trasferimento    è    condizionato    all'assenso
dell'interessato.
  Allo scopo di favorire la mobilità del  personale  può  essere
prevista, in sede di accordo nazionale unico, l'attribuzione  al
personale   trasferito,   in   aggiunta   al   trattamento    di
trasferimento, dell'indennità di missione  per  un  periodo  non
superiore a centoventi giorni dall'inizio del servizio presso la
nuova sede.
  Il personale trasferito ai sensi del presente articolo non può
essere trasferito ad altra sede se non  siano  trascorsi  almeno
cinque anni dal primo trasferimento.
  Il trattamento economico di trasferimento  è  disciplinato  in
conformità a quanto in materia  è  previsto  per  gli  impiegati
civili dello Stato.



  43. Missioni. - Il dipendente, per  esigenze  di  servizio  di
carattere  temporaneo,  può  essere  inviato  dalla  regione   o
dall'unità sanitaria locale in missione presso località  diverse
da quella in cui presta servizio.
  Le  modalità  della  missione  e  la   misura   del   relativo
trattamento economico sono disciplinate in conformità  a  quanto
in materia è previsto per gli impiegati civili dello Stato.
  Gli  oneri  sono  a  carico  della  unità   sanitaria   locale
nell'interesse della quale è resa la prestazione.



  44. Comando per esigenze  di  servizio.  -  Il  personale  può
essere  comandato  a  prestare  servizio  presso   altra   unità
sanitaria locale. Il comando è disposto, per tempo determinato e
in via eccezionale, per riconosciute esigenze di  servizio,  con
provvedimento regionale, d'intesa con le unità sanitarie  locali
interessate, sentito il dipendente.
  Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed
a proprio carico  l'unità  sanitaria  locale  presso  cui  detto
personale va a prestare servizio.
  Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non può
essere coperto per concorso, trasferimento o altro comando.
  I  posti  vacanti,  temporaneamente  ricoperti  da   personale
comandato, sono in ogni caso  considerati  disponibili  ai  fini
della determinazione di posti da metterle a concorso ed ai  fini
dei trasferimenti.
  Il personale  può  essere  comandato  presso  la  regione  per
particolari esigenze dei servizi sanitari regionali. Il  comando
è disposto, per tempo determinato, con  provvedimento  regionale
sentito il dipendente e l'unità  sanitaria  locale  interessata.
Gli oneri relativi sono a carico della regione.



  45.  Attività  didattiche,   di   ricerca   ed   aggiornamento
tecnico-scientifico. -  Il  personale  appartenente  ai  profili
professionali per i quali è richiesto il possesso di un  diploma
di laurea o di un titolo di abilitazione  professionale  può,  a
domanda,   essere   autorizzato   ad   assumere   incarichi   di
insegnamento o di ricerca scientifica sempreché compatibili  con
i doveri del servizio e non configuranti un distinto rapporto di
impiego. Nell'ambito del personale medico,  gli  incarichi  sono
assegnati di preferenza ai medici a tempo pieno.
  Gli incarichi di insegnamento sono finalizzati  all'attuazione
dei  programmi  integrati   di   insegnamento   previsti   dalle
convenzioni di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978,  n.
833 (12), ed al raggiungimento degli obiettivi generali  fissati
dalla   programmazione   regionale   per   la    formazione    e
l'aggiornamento degli operatori sanitari.
  Le autorizzazioni ad assumere gli incarichi di cui al presente
articolo sono date dal comitato di gestione. Lo stesso  comitato
può richiedere periodiche relazioni sull'attività  svolta  dagli
incaricati.
  Per finalità di aggiornamento tecnico-scientifico il personale
di cui al primo comma può chiedere il comando,  per  periodi  di
tempo  determinati,  presso  centri,   istituti   e   laboratori
nazionali, internazionali o  stranieri  od  altri  organismi  di
ricerca, che abbiano dato il loro assenso.
  Sulle istanze di comando  delibera  il  comitato  di  gestione
dell'unità sanitaria locale competente.
  Per il periodo di comando, che non può comunque superare i due
anni nel quinquennio, fermo restando il  decorso  dell'anzianità
di servizio ad ogni effetto, non competono gli assegni  inerenti
al rapporto d'impiego.
  Ove il comando  sia  giustificato  dall'esigenza  di  compiere
studi speciali o acquisire tecniche  particolari  indispensabili
per il buon funzionamento dei servizi, al personale comandato  è
corrisposto, su autorizzazione regionale, il normale trattamento
retributivo e, per un periodo  non  superiore  a  sei  mesi,  il
trattamento di missione.



  46.    Aggiornamento     professionale     obbligatorio.     -
L'aggiornamento  professionale  è  obbligatorio  per  tutto   il
personale  dell'unità  sanitaria  locale,  ivi  compreso  quello
amministrativo, ed è finalizzato:
    al completamento della preparazione professionale  anche  in
vista  della  mobilità  del  personale  e  della   riconversione
funzionale del medesimo;
    al miglioramento della qualità del servizio.
  L'aggiornamento è  assicurato  mediante  riunioni  periodiche,
seminari e  corsi  tecnico-pratici  organizzati  preferibilmente
nella sede di servizio e  nell'orario  di  lavoro.  La  regione,
all'inizio  di  ogni  anno,   fissa   gli   obiettivi   generali
dell'aggiornamento e  le  modalità  di  svolgimento  avvalendosi
della  collaborazione  delle   università,   delle   istituzioni
scolastiche e degli ordini professionali.
  L'aggiornamento    del    personale    addetto    a    servizi
igienico-organizzativi e di  medicina  legale  e  del  lavoro  è
attuato in coordinamento con l'Istituto superiore  di  sanità  e
con l'Istituto superiore per la prevenzione e la  sicurezza  del
lavoro.
  L'aggiornamento del personale sanitario dipendente può  essere
effettuato anche nell'ambito  delle  attività  di  aggiornamento
obbligatorio previste per  il  personale  convenzionato  di  cui
all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (12).
  La mancata partecipazione,  senza  giustificato  motivo,  alle
attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore
ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di  anzianità
ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei  trasferimenti
in una misura  stabilita  dalla  commissione  di  disciplina  in
relazione  al  profilo  professionale  ed  alle   mansioni   del
dipendente. La riduzione non può comunque  superare  il  50  per
cento.


    47. Aspettative. - Il dipendente  può  essere  collocato  in
aspettativa, secondo la  vigente  normativa  per  gli  impiegati
civili dello Stato, per servizio militare,  per  infermità,  per
l'assolvimento di funzioni pubbliche, per  motivi  di  famiglia,
per  motivi  di  studio,  nonché  per  situazioni  previste   da
particolari disposizioni di legge.


    48.  Infermità  dipendente  da  causa  di  servizio  e   suo
accertamento. - Nella  materia  delle  infermità  dipendenti  da
causa di servizio e degli accertamenti relativi si applicano  al
personale delle unità sanitarie locali le norme in vigore per  i
dipendenti civili dello Stato di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3  (12/a),  e  successive
integrazioni e modificazioni.


    49. Equo indennizzo. - Per le modalità e  procedure  per  la
concessione dell'equo indennizzo si applicano al personale delle
unità sanitarie locali le norme vigenti per i dipendenti  civili
dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio  1957,  n.  3  (12/a),  e  successive   integrazioni   e
modificazioni.
  Le misure dell'equo  indennizzo  sono  stabilite  dall'accordo
nazionale unico.



  50. Giudizio medico di appello. -  In  caso  di  contestazione
sull'esito degli accertamenti sanitari  espletati  dall'apposito
collegio medico, a livello locale,  sia  per  il  riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio e della infermità, sia per
il parere circa il  grado  di  menomazione,  il  dipendente  può
chiedere il giudizio definitivo dell'ufficio medico  legale  del
Ministero della sanità. A  tal  fine  il  predetto  ufficio  può
disporre  una  visita  medica  di  appello.  Agli   accertamenti
sanitari può assistere un medico di fiducia dell'interessato.
  Le spese per l'effettuazione della visita di  appello  sono  a
carico della parte soccombente.


    51. Infrazioni, sanzioni e procedimento disciplinare. -  Per
quanto concerne le  infrazioni,  le  sospensioni  cautelari,  le
sanzioni e l'intero procedimento disciplinare  si  applicano  al
personale delle unità sanitarie locali le  disposizioni  vigenti
per gli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R 10  gennaio
1957, n. 3 (13), e successive integrazioni e modificazioni.
  Competente  ad  infliggere  la  censura  è  il  dirigente  del
presidio, servizio o ufficio di appartenenza del dipendente.  Ai
dirigenti dei  presidi,  servizi  o  uffici  e  ai  coordinatori
sanitari e amministrativi la sanzione è inflitta dal  presidente
del comitato di gestione.
  Contro il provvedimento del dirigente del presidio, servizio o
ufficio con cui viene inflitta la censura è ammesso  ricorso  al
presidente  del  comitato  di  gestione,  che  provvede  in  via
definitiva.
  L'iniziativa per l'irrogazione delle sanzioni della  riduzione
dello stipendio,  della  sospensione  dalla  qualifica  e  della
destituzione spetta a chi è competente ad infliggere la sanzione
della   censura,   nonché   ai    coordinatori    sanitario    o
amministrativo,  a  seconda  che  si   tratti   di   dipendenti,
rispettivamente, del ruolo sanitario o dei ruoli  professionale,
tecnico e amministrativo.
  I provvedimenti che il D.P.R. 10 gennaio 1957, n.  3  (13),  e
successive integrazioni e modificazioni,  demanda  al  capo  del
personale e al Ministro sono di competenza, rispettivamente, del
coordinatore sanitario o amministrativo  e  del  presidente  del
comitato di gestione.
  I provvedimenti concernenti la sospensione dalla  qualifica  e
la destituzione sono comunicati alla regione.

           Capo V - Cessazione dal rapporto d'impiego
                    Riammissione in servizio

  52.  Cause  di  cessazione  dal  rapporto  di  impiego.  -  La
cessazione dal rapporto di impiego, oltre che  per  destituzione
nelle ipotesi di infrazioni disciplinari, avviene:
    1) per collocamento a riposo;
    2) per dimissioni;
    3) per decadenza;
    4) per dispensa dal servizio;
    5) per destituzione di diritto.
  I provvedimenti  di  cessazione  dal  servizio  sono  adottati
dall'unità sanitaria locale dalla quale il personale dipende.  I
provvedimenti  di  cessazione   dal   servizio   e   quelli   di
reintegrazione sono  comunicati  alla  regione  che  dispone  la
cancellazione o la reiscrizione nei ruoli regionali.


    53. Collocamento a riposo. -  Il  collocamento  a  riposo  è
obbligatorio ed è eseguito di ufficio, indipendentemente da ogni
altra causa:
    al compimento del 65° anno di età per il personale sanitario
e tecnico laureato, amministrativo, di  assistenza  religiosa  e
professionale;
    al compimento del 60° anno di età per il restante  personale
(13/a).
  Restano ferme, per il personale trasferito ai ruoli  regionali
ai sensi della L. 28 dicembre 1978, n. 833  (13/b),  le  vigenti
norme di legge o regolamentari che fissano un diverso limite  di
età.


    54. Dimissioni volontarie. - Il personale può, in  qualunque
momento, dimettersi dall'ufficio. Le  dimissioni  devono  essere
presentate per iscritto almeno quindici giorni prima della  data
in cui il dipendente intende lasciare il servizio.
  Il dipendente deve proseguire nell'adempimento dei  doveri  di
ufficio fino a quando non gli  venga  comunicata  l'accettazione
delle dimissioni.
  L'accettazione delle  dimissioni  può  essere  ritardata,  per
motivi di servizio, comunque non oltre trenta giorni dalla  data
di presentazione delle dimissioni, e può essere altresì  sospesa
qualora a carico del dipendente sia stato in precedenza  avviato
un  giudizio  disciplinare,   anche   se,   al   momento   della
presentazione   delle   dimissioni,   non   sia   avvenuta    la
contestazione degli addebiti.
  In questo ultimo caso la  contestazione  degli  addebiti  deve
seguire entro trenta giorni dalla data  di  presentazione  delle
dimissioni. In mancanza della contestazione entro  tale  termine
le dimissioni debbono essere accettate.



  55. Decadenza. -  In  materia  di  decadenza  dall'impiego  si
applicano  ai  dipendenti  delle  unità  sanitarie   locali   le
disposizioni per i dipendenti dello Stato di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  (13),  e
successive integrazioni e modificazioni.


    56. Dispensa dal servizio. - La dispensa  dal  servizio  del
personale è adottata:
    1) quando sia stata  accertata  l'inabilità  permanente  del
dipendente a prestare servizio e nel caso  in  cui,  scaduto  il
periodo massimo previsto per  l'aspettativa  per  infermità,  il
dipendente stesso risulti non idoneo per infermità a  riprendere
servizio;
    2) quando sia stato constatato il persistente  insufficiente
rendimento o  sia  stata  provata  la  soppravvenuta  incapacità
professionale del dipendente.
  La  proposta  di  dispensa  dal  servizio  per   inabilità   è
notificata al dipendente, cui è data facoltà di chiedere che  il
giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandato
ad apposito  collegio  medico.  La  dispensa  per  inabilità  ha
effetto, nella ipotesi di scadenza del periodo massimo  previsto
per l'aspettativa per infermità, dal giorno successivo  a  detta
scadenza e in tutte le altre ipotesi  dalla  data  del  relativo
provvedimento.
  Quando l'attività  del  dipendente  è  giudicata  scadente  ed
insufficiente in modo grave e continuativo viene proposta la sua
dispensa dal servizio per incapacità professionale.
  La proposta  di  dispensa  viene  presentata  al  comitato  di
gestione:  dal  presidente  del  comitato  di  gestione  per  il
coordinatore amministrativo ed il  coordinatore  sanitario;  dal
coordinatore  sanitario  o  dal   coordinatore   amministrativo,
secondo le rispettive competenze, per il personale restante,  su
relazione scritta e circostanziata  del  diretto  superiore  del
dipendente.
  La  proposta  di  dispensa,  motivata  specificatamente,  deve
essere notificata dall'unità  sanitaria  locale  all'interessato
con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il  dipendente
proposto per la dispensa ha diritto di  prendere  visione  degli
atti che sono alla base della  proposta  e  di  presentare,  ove
creda, le sue controdeduzioni scritte entro trenta giorni  dalla
notifica.
  Qualora  l'unità  sanitaria  locale  non  ritenga  valide   le
controdeduzioni presentate o quando l'interessato  non  presenti
entro il termine stabilito alcuna controdeduzione, la  questione
viene rimessa  per  il  giudizio  ad  una  speciale  commissione
tecnica,  composta  da  cinque  membri,  di   cui   uno   scelto
dall'interessato, uno scelto dall'unità  sanitaria  locale,  due
designati  dall'ordine  professionale  di   categoria   per   il
personale sanitario professionale e tecnico  laureato,  e  dalle
organizzazioni sindacali più  rappresentative  per  il  restante
personale, ed uno con  funzione  di  presidente  nominato  dalla
regione. I membri della commissione  devono  essere  di  profilo
professionale e posizione funzionale almeno pari  a  quelli  del
dipendente del quale è proposta la dispensa.
  Qualora l'interessato non provveda  alla  nomina  del  proprio
rappresentante,  l'ordine  professionale  di  categoria   e   le
organizzazioni sindacali designano tre, anziché due membri.
  La  commissione,  nella  prima  riunione,  può   proporre   la
sospensione cautelare quando ricorrano motivi urgenti.
  La commissione deve avere ampia possibilità di indagine  e  di
acquisizione agli atti di tutti  gli  elementi  di  cui  ritenga
opportuno venire in possesso.
  La decisione definitiva sulla dispensa spetta al  comitato  di
gestione. Essa è soggetta ai gravami previsti dalla legge e  non
pregiudica  il  diritto  all'indennità  di  liquidazione  ed  al
trattamento di quiescenza  e  previdenza  spettante  secondo  le
disposizioni vigenti.


    57. Destituzione di diritto. - Il dipendente  incorre  nella
destituzione, escluso il procedimento disciplinare:
    a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la
personalità dello Stato, esclusi qelli previsti nel capo IV  del
titolo I del libro II del codice penale; ovvero per  delitti  di
peculato, malversazione, concussione,  corruzione,  per  delitti
contro la fede pubblica, esclusi quelli  di  cui  agli  articoli
457, 495 e 498 del codice penale; per delitti contro la moralità
pubblica ed il buon costume previsti dagli  articoli  519,  520,
521 e 537 del codice penale e dall'articolo  3  della  legge  20
febbraio 1958, n. 75 (14); per i delitti di rapina,  estorsione,
millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;
    b) per  condanna,  passata  in  giudicato,  che  importi  la
interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero  l'applicazione
di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.


    58.  Reintegrazione  del   dipendente   prosciolto.   -   Il
dipendente  destituito  ai  sensi  del  precedente  articolo   e
successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con  la
formula prevista dall'art. 566, comma  secondo,  del  codice  di
procedura penale, ha  diritto  alla  riammissione  in  servizio,
anche in soprannumero, salvo riassorbimento,  dalla  data  della
sentenza di assoluzione, con la medesima posizione ed  anzianità
che aveva all'atto della destituzione.


    59.  Riammissione  in  servizio.  -  Il  dipendente  cessato
dall'impiego per  dimissioni,  per  dispensa  dal  servizio  per
motivi di salute o decadenza conseguente a mancata assunzione  o
riassunzione in servizio nel termine prefissatogli,  può  essere
riammesso in servizio con motivato provvedimento della regione.
  La riammissione  deve  essere  chiesta  entro  un  anno  dalla
cessazione  dall'impiego  ed  è  subordinata  al  possesso   dei
requisiti generali per l'assunzione, escluso quello della età, e
alla vacanza del posto.
  Al  dipendente  riammesso  in   servizio   si   applicano   le
disposizioni di cui all'art.  132  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (14/a).
  Il periodo di servizio prestato  prima  della  riammissione  è
valutato  agli  effetti  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza, subordinatamente alla restituzione  delle  indennità
percepite a seguito della risoluzione del  precedente  rapporto,
maggiorate degli interessi legali.

Capo VI - Commissioni per i problemi  del  personale  e  diritti
                           sindacali

  60. Commissione del personale dell'unità sanitaria  locale.  -
E' istituita in ogni unità sanitaria locale una commissione  per
i problemi  del  personale.  La  commissione  è  presieduta  dal
presidente del comitato di gestione o, per  sua  delega,  da  un
membro dello stesso comitato  ed  è  composta  dal  coordinatore
sanitario  e  dal  coordinatore  amministrativo   e   da   venti
dipendenti dell'unità sanitaria locale per metà  nominati  dalla
stessa e per metà eletti da tutto il personale.
  La commissione del personale esprime pareri e formula proposte
sulla formazione e modificazione del  regolamento  organico  del
personale dell'unità sanitaria locale e delle  piante  organiche
dei   diversi   presidi   e   servizi,   sulla    organizzazione
amministrativa, sull'impiego del personale,  sul  passaggio  del
personale da una funzione ad altra equivalente nell'ambito della
medesima posizione ed è sentita sui trasferimenti ed  in  genere
su  tutti  i  provvedimenti  di  carattere  non  economico   che
riguardano il personale.
  Con  legge  regionale  sono  disciplinati   le   modalità   di
funzionamento della  commissione,  le  funzioni  di  segreteria,
nonché  le  modalità  per  la  nomina  e  per   l'elezione   dei
componenti, garantendo la  rappresentanza  delle  categorie,  in
relazione sia alla loro consistenza numerica sia alla  rilevanza
delle funzioni esercitate e delle connesse responsabilità.



  61. Commissione di disciplina. - E' istituita  in  ogni  unità
sanitaria  locale  una  commissione   di   disciplina   per   lo
svolgimento  dei  compiti  di  cui  all'art.  51   composta   da
dipendenti dell'unità sanitaria locale per metà  nominati  dalla
stessa e  per  metà  designati  dalle  organizzazioni  sindacali
interessate.
  Per ciascun membro titolare è nominato  un  supplente  con  le
stesse modalità previste per i rispettivi titolari.
  In caso di assenza  o  legittimo  impedimento  del  presidente
della commissione, ne fa le veci il membro da lui  designato  il
quale è, a sua volta, sostituito dal supplente.
  Per la validità delle riunioni della commissione è  necessaria
la maggioranza qualificata di due terzi (14/cost).
  In materia di astensioni e ricusazioni  dei  componenti  della
commissione di disciplina si applicano le  disposizioni  vigenti
per gli impiegati civili dello Stato.
  Nei procedimenti disciplinari a carico dei  dipendenti  per  i
quali è  richiesta  l'iscrizione  agli  albi  professionali,  la
commissione è integrata  da  un  membro,  con  voto  consultivo,
designato dal competente ordine o collegio professionale.
  Con  la  legge  regionale  sono  disciplinati  il  numero  dei
componenti della commissione, le modalità di funzionamento e  le
funzioni di segreteria, nonché le modalità per la nomina  e  per
la designazione dei componenti.


    62. Diritti sindacali. - Ai dipendenti delle unità sanitarie
locali si applicano, per  quanto  attiene  alla  disciplina  dei
diritti  di  libertà  di  opinione  e  di  libertà  e   attività
sindacali, le disposizioni previste dalla legge 20 maggio  1970,
n. 300 (15), e dalle  eventuali  successive  modifiche,  con  le
integrazioni e le norme  di  attuazione  stabilite  nell'accordo
nazionale unico.

    63. Ascrizione dei  profili  professionali  alle  qualifiche
funzionali e attribuzioni  del  personale.  -  L'ascrizione  dei
profili  professionali  previsti  dal  presente   decreto   alle
qualifiche funzionali sarà effettuata sulla base dei  criteri  e
modalità fissati nella normativa generale del pubblico  impiego,
tenuto conto di quanto disposto dall'ultimo comma  del  presente
articolo.
  Per  il  personale  medico  le  attribuzioni  spettanti  nelle
singole posizioni funzionali restano determinate come segue:
  Il medico appartenente alla posizione iniziale svolge funzioni
medico-chirurgiche  di  supporto  e  funzioni  di   studio,   di
didattica e di ricerca, nonché  attività  finalizzate  alla  sua
formazione, all'interno  dell'area  dei  servizi  alla  quale  è
assegnato, secondo le direttive  dei  medici  appartenenti  alle
posizioni funzionali superiori.  Ha  la  responsabilità  per  le
attività professionali a lui  direttamente  affidate  e  per  le
istruzioni  e  direttive  impartite  nonché  per   i   risultati
conseguiti. La sua attività è soggetta a  controllo  e  gode  di
autonomia vincolata alle direttive ricevute.
  Il  medico  appartenente  alla  posizione  intermedia   svolge
funzioni  autonome  nell'area  dei  servizi  a   lui   affidata,
relativamente  ad  attività  e  prestazioni  medico-chirurgiche,
nonché ad attività di studio, di  didattica,  di  ricerca  e  di
partecipazione dipartimentale,  anche  sotto  il  profilo  della
diagnosi e cura, nel rispetto  delle  necessità  del  lavoro  di
gruppo  e  sulla  base  delle  direttive  ricevute  dal   medico
appartenente alla posizione apicale.
  Il medico appartenente alla posizione apicale svolge  attività
e  prestazioni  medico-chirurgiche,  attività  di   studio,   di
didattica  e  di  ricerca,  di  programmazione  e  di  direzione
dell'unità operativa o dipartimentale,  servizio  multizonale  o
ufficio complesso affidatogli. A tal fine cura  la  preparazione
dei piani di lavoro e la loro attuazione ed esercita funzioni di
indirizzo e di verifica sulle prestazioni di  diagnosi  e  cura,
nel  rispetto  della  autonomia  professionale   operativa   del
personale   dell'unità   assegnatagli,    impartendo    all'uopo
istruzioni e  direttive  ed  esercitando  la  verifica  inerente
all'attuazione di esse.
  In particolare, per quanto concerne le  attività  in  ambiente
ospedaliero, assegna  a  sé  e  agli  altri  medici  i  pazienti
ricoverati e può avocare casi alla sua  diretta  responsabilità,
fermo  restando  l'obbligo  di  collaborazione  da   parte   del
personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
  Le modalità di  assegnazione  in  cura  dei  pazienti  debbono
rispettare   criteri   oggettivi   di   competenza,   di    equa
distribuzione del lavoro,  di  rotazione  nei  vari  settori  di
pertinenza.
  Le attività svolte dal medico  della  posizione  apicale  sono
soggette esclusivamente  a  controlli  intesi  ad  accertare  la
rispondenza  dei  provvedimenti  adottati  alle   leggi   e   ai
regolamenti;  egli  redice,  altresì,  una   relazione   annuale
sull'attività svolta.
  Con decreto del Presidente della Repubblica, su  proposta  del
Ministro  della  sanità,  sentite  le  regioni,  l'ANCI   e   le
organizzazioni    sindacali    di     categoria     maggiormente
rappresentative in campo nazionale, sono  stabilite,  entro  tre
mesi  dalla  entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   le
attribuzioni del restante personale addetto ai presidi,  servizi
e uffici delle unità sanitarie locali.

    64. Tabelle di equiparazione.  -  Il  personale  proveniente
dagli  enti  e  dalle  amministrazioni  le  cui  funzioni   sono
trasferite alle unità sanitarie locali ai sensi della  legge  23
dicembre 1978, n. 833 (16), sarà inquadrato nei ruoli nominativi
regionali  in  base  alle  tabelle  di  equiparazione   di   cui
all'allegato 2. Per il  personale  che  riveste  qualifiche  non
espressamente indicate  nelle  tabelle,  l'inquadramento,  salvo
quanto stabilito nell'art.  1,  avrà  luogo  con  riferimento  a
quanto previsto per le qualifiche equipollenti.
  Fino  al  definitivo  inquadramento  nelle  piante  organiche,
l'utilizzazione provvisoria del personale da parte  delle  unità
sanitarie locali  avrà  luogo  sulla  base  delle  equiparazioni
previste nelle tabelle.
  L'inquadramento  nei  ruoli  delle   regioni   del   personale
comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386  (17),  29
giugno 1977, n. 349 (16) e 23 dicembre 1978, n. 833  (16),  sarà
attuato con le modalità fissate dalle leggi  regionali,  secondo
le tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2  del  presente
decreto.
  I requisiti e  le  condizioni  inerenti  alle  qualifiche,  ai
livelli, all'esercizio di funzioni, alle anzianità di servizio e
di qualifica, nonché al numero di posti letto di assistiti e  di
assicurati, sono riferiti a quelli già  deliberati  e  approvati
alla data  del  presente  decreto,  fermo  quanto  espressamente
previsto nelle  tabelle  e  salvo  modificazioni  conseguenti  a
pubblici concorsi.



  65.   Inquadramento   del   personale    delle    associazioni
rappresentanti gli enti ospedalieri. - Il  personale  dipendente
alla data del 1° dicembre 1977 dalle associazioni rappresentanti
gli enti ospedalieri di cui all'art. 67 della legge 28  dicembre
1978,  n.  833  (16),  è  assunto   dalle   amministrazioni   di
destinazione, previa equiparazione delle posizioni giuridiche  e
di livello funzionale ricoperte nell'associazione di provenienza
a quelle previste dal presente decreto.
  Fino  al  definitivo  inquadramento   ai   sensi   del   comma
precedente, il personale che entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto  ne  faccia  domanda  è
assegnato alle regioni con il trattamento economico in godimento
a carico del fondo sanitario regionale.


    66. Norme per la prima collocazione nelle  piante  organiche
dell'unità sanitaria locale.  -  Nella  prima  applicazione  del
presente decreto i posti  previsti  nelle  piante  organiche  di
ciascuna unità sanitaria locale  sono  assegnati  a  coloro  che
all'atto dell'approvazione della pianta organica erano  titolari
dei corrispondenti  posti  presso  sedi,  servizi  e  uffici  di
istituti,  enti  e  gestioni   sanitarie   ubicati   nell'ambito
territoriale dell'unità sanitaria locale.
  L'assegnazione dei posti dei servizi psichiatrici delle  unità
sanitarie locali, istituiti ai sensi  degli  articoli  34  e  64
della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833  (16),  deve   essere
effettuata con i criteri previsti all'art. 2 del D.M. 15  giugno
1978.
  In  caso  di   più   aventi   diritto,   ovvero   di   mancata
corrispondenza fra i posti degli istituti, enti  e  gestioni  di
provenienza e quelli previsti nell'organico dell'unità sanitaria
locale, i posti sono assegnati mediante concorso, per titoli, da
valutare con i criteri fissati nel decreto di cui all'art. 12.
  La regione detta norme  per  la  collocazione  negli  organici
delle  unità  sanitarie  locali  e  per  la  utilizzazione   del
personale  non  collocato  ai  sensi   dei   commi   precedenti,
garantendo allo stesso  la  posizione  giuridica  e  di  livello
funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente, istituto
o gestione di provenienza secondo le  tabelle  di  equiparazione
allegate al presente decreto.
  La regione  detta  norme  per  la  collocazione  nelle  piante
organiche delle unità sanitarie locali e  per  la  utilizzazione
del personale, attualmente operante negli ospedali  psichiatrici
e nei  servizi  e  presidi  psichiatrici  pubblici  territoriali
extraospedalieri, che si renderà  disponibile  a  seguito  della
istituzione dei  servizi  psichiatrici  previsti  dall'art.  34,
primo comma, e  dall'art.  64,  quinto  comma,  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833 (16)  e  del  graduale  superamento  degli
ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici.


    67.  Concorsi  riservati.  -  Le  regioni,  le   istituzioni
ospedaliere pubbliche nonché i  comuni  e  le  province  e  loro
consorzi bandiscono  appositi  concorsi,  da  espletare  con  le
procedure  previste  per  i  relativi   concorsi   pubblici   di
assunzione, per la copertura dei posti vacanti nelle  rispettive
piante organiche  riservate  a  coloro,  compreso  il  personale
amministrativo, che abbiano prestato servizio non  di  ruolo  in
via esclusiva e in  modo  continuativo,  in  posti  vacanti  dei
propri servizi sanitari nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre
1978, e che siano in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  A tal fine  gli  interessati  devono  presentare,  a  pena  di
decadenza,  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, apposita richiesta all'amministrazione o  ente
di appartenenza,  che  provvede  a  bandire  i  concorsi  previo
accertamento dei seguenti requisiti e condizioni:
    a) il personale doveva possedere alla data di assunzione  in
servizio non di ruolo e alla data del 28 dicembre 1978  tutti  i
requisiti, fatta eccezione per il limite di età, prescritti  per
l'ammissione ai concorsi pubblici di assunzione  nei  posti  già
occupati; l'idoneità nella disciplina deve essere posseduta alla
data di entrata in vigore del presente decreto;
    b) ha diritto al concorso riservato il personale  che  abbia
svolto, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 27 marzo  1969,  n.  128
(17/a), o di analoghe norme di legge o regolamentari funzioni  o
mansioni superiori in un posto di organico comunque vacante o il
cui titolare sia stato trasferito per incarico o  a  seguito  di
concorso presso lo stesso od altro ente;
    c) l'assunzione nella posizione non  di  ruolo  deve  essere
stata disposta con regolare atto formale dell'amministrazione  o
ente di appartenenza in base ai rispettivi regolamenti interni;
    d) possono essere messi a concorso i posti comunque  vacanti
nelle piante organiche  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto purché conferibili mediante pubblico concorso.
  Nei  corsi  riservati  previsti  dal  presente   articolo   la
valutazione dei titoli è effettuata con le norme e le  procedure
concorsuali vigenti presso gli enti che bandiscono i concorsi.
  Nei  concorsi  ospedalieri  i  componenti  della   commissione
esaminatrice per i quali è previsto il sorteggio possono  essere
designati direttamente dagli  enti  prescindendo  dal  sorteggio
stesso.
  Sono considerati vacanti oltre ai posti di cui alla lettera d)
del secondo comma anche quelli che  risulteranno  disponibili  a
seguito dell'espletamento dei concorsi  riservati  al  personale
che abbia svolto  funzioni  o  mansioni  superiori  in  base  al
presente articolo.


    68.  Norme  transitorie   per   l'accesso   alla   posizione
funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore
sanitario. - Nella prima applicazione del  presente  decreto,  i
posti di aiuto  corresponsabile  ospedaliero  o  vice  direttore
sanitario   dei    servizi    ospedalieri    che    risulteranno
complessivamente vacanti  nelle  piante  organiche  delle  unità
sanitarie locali determinate ai sensi dell'art. 15, nono  comma,
della legge 23 dicembre 1978,  n.  833  (17/b),  sono  conferiti
dalla  regione,  previo  concorso,  per  titoli  ed  esami  agli
assistenti  della  disciplina   e   agli   ispettori   sanitari,
appartenenti al ruolo  della  regione,  che  siano  in  possesso
dell'idoneità  nella  disciplina  o  abbiano,  nella  disciplina
stessa e in disciplina  affine,  una  anzianità  complessiva  di
servizio a tempo pieno di almeno sei anni o a tempo definito  di
almeno sette anni.
  I concorsi  riservati  previsti  dal  presente  articolo  sono
espletati con le procedure  stabilite  con  il  decreto  di  cui
all'art. 12. Il punteggio per la  valutazione  dei  titoli  sarà
assegnato per due terzi ai titoli di carriera e per un terzo  ai
titoli accademici, di studio, scientifici e alle pubblicazioni.


    69.  Norme  transitorie   per   l'accesso   alla   posizione
funzionale di dirigente dei servizi di assistenza  sanitaria  di
base e dei servizi veterinari. - Nella  prima  applicazione  del
presente decreto i posti di posizione apicale  previsti  per  la
direzione dei servizi di  assistenza  sanitaria  di  base  nelle
piante organiche delle unità sanitarie  locali,  determinate  ai
sensi dell'art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, sono conferiti, previo concorso per titoli, dalla  regione,
in ciascuna  unità  sanitaria  locale,  ai  medici  titolari  di
condotta  medica,  che  abbiano  un'anzianità  complessiva   del
servizio, nella qualifica di medico condotto,  di  almeno  dieci
anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  I posti sono riservati ai titolari delle condotte mediche  dei
comuni che fanno parte dell'unità sanitaria locale. Se un comune
comprende più unità sanitarie locali i posti non conferiti  sono
attribuiti, con  successivo  concorso,  ai  medici  titolari  di
condotta medica nel comune stesso.
  Con provvedimento  regionale  sarà  disciplinata,  in  stretta
analogia   con   quanto   previsto   nei    commi    precedenti,
l'assegnazione in favore dei veterinari dei posti  di  posizione
apicale nei servizi veterinari previsti, nelle piante organiche,
ai sensi degli articoli 15, nono comma,  e  16  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833 (17/b).
  Nei concorsi  riservati  previsti  dal  presente  articolo  la
valutazione dei titoli  è  effettuata  sulla  base  dei  criteri
stabiliti con il decreto di cui all'art.  12,  da  una  apposita
commissione nominata dalla regione e composta da un  funzionario
regionale, in qualità di presidente, da uno dei  presidenti  dei
comitati di gestione delle unità sanitarie  locali  interessate,
da  due  membri  designati  dalle  organizzazioni  sindacali  di
categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e  da
un membro designato dall'ordine professionale.


    70. Riserva di posti nei  primi  concorsi  pubblici.  -  Nel
primo  concorso  pubblico  per  ciascuna  posizione   funzionale
bandito ai sensi del presente decreto e  fermo  restando  quanto
disposto dagli articoli precedenti, la regione riserva due terzi
dei posti messi a concorso o, in caso di un solo posto, il posto
stesso,  al  personale  addetto   esclusivamente   e   in   modo
continuativo ai servizi sanitari trasferiti alle unità sanitarie
locali nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978,  il  quale
non abbia usufruito  dei  benefici  previsti  dall'art.  67  per
carenza dei requisiti e condizioni stabiliti  al  secondo  comma
dello stesso articolo.
  I posti riservati non conferiti sono attribuiti  ai  candidati
non riservatari secondo l'ordine di graduatoria.
  Le  regioni  per  accertare  esigenze  assistenziali   possono
autorizzare le unità sanitarie locali a trattenere  in  servizio
il  predetto  personale  fino  all'espletamento   dei   relativi
concorsi.


    71. Modalità transitorie per i concorsi di assunzioni.  -  A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
sino all'emanazione del decreto di  cui  all'art.  12,  i  posti
vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal  servizio
per le cause di cui all'art. 52, negli organici delle  strutture
e dei servizi  sanitari  già  trasferiti  alle  unità  sanitarie
locali,   possono   per   riconosciute   inderogabili   esigenze
assistenziali, essere ricoperti mediante pubblici concorsi.
  Non possono essere messi a concorso pubblico  i  posti  per  i
quali esistano aventi  diritto  al  concorso  riservato  di  cui
all'art. 67.
  I concorsi sono espletati dalla regione, con  le  norme  e  le
procedure concorsuali vigenti presso gli enti già  titolari  dei
servizi  sanitari  nei  quali   esistono   le   vacanze;   nelle
commissioni  giudicatrici  i  rappresentanti  degli  enti   sono
sostituiti da rappresentanti delle regioni.
  I concorsi di cui al primo comma  possono  essere  banditi  ed
espletati complessivamente per più enti.
  I concorsi per i quali alla data di costituzione  delle  unità
sanitarie  locali  siano  stati  già  ammessi  i   candidati   e
costituite le commissioni d'esame, sono portati a termine  dalle
commissioni esaminatrici con la procedura vigente presso  l'ente
che  ha  indetto  il  concorso.  La  regione,  riconosciuta   la
regolarità degli  atti  concorsuali,  provvede  all'approvazione
della graduatoria e alla nomina dei vincitori.
  I concorsi già banditi alla data di costituzione  delle  unità
sanitarie locali sono portati a termine  dalla  regione  con  le
procedure di cui al terzo comma.



  72. Riserva di  posti  per  il  personale  già  dipendente  da
amministrazioni o enti a carattere nazionale. - Limitatamente ad
un quinquennio dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto il dieci per cento dei  posti  vacanti  è  riservato  ai
trasferimenti  del  personale  assegnato  alle  unità  sanitarie
locali, in applicazione delle norme transitorie della  legge  23
dicembre 1978, n. 833 (18), già dipendente da amministrazioni  o
enti pubblici a carattere nazionale.
  I  predetti  posti  sono  conferiti  secondo  l'anzianità   di
servizio.  I  posti  riservati  non  conferiti  sono  attribuiti
mediante pubblico concorso.


    73. Rapporti convenzionali in corso. - In  deroga  a  quanto
previsto  dall'art.   9   e   limitatamente   ad   un   triennio
dall'applicazione del presente decreto, i comitati  di  gestione
delle unità  sanitarie  locali  possono  confermare  i  rapporti
convenzionali  già  instaurati  tra  comuni,  province  e   loro
consorzi ed enti ospedalieri con operatori  esplicanti  attività
in servizi sanitari, ivi compresi i rapporti  con  i  veterinari
coadiutori (19).
  Il personale di cui al comma precedente nei concorsi  pubblici
di assunzione, banditi entro il periodo  di  cui  al  precedente
comma, è esonerato dal requisito del limite di età.


    74. Trattamento di quiescenza del personale. - Il  personale
dipendente, addetto ai presidi, servizi ed  uffici  delle  unità
sanitarie locali, è  obbligatoriamente  iscritto,  ai  fini  del
trattamento  di  quiescenza,  alla  Cassa  per  le  pensioni  ai
dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per  le  pensioni
ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.
  L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma è esteso
anche al personale  comunque  trasferito  alle  unità  sanitarie
locali in attuazione delle disposizioni di  cui  alla  legge  23
dicembre 1978, n. 833 (18).
  Per  la  ricongiunzione  di  tutti   i   servizi   o   periodi
assicurativi  connessi  con  il  servizio  prestato  presso   le
amministrazioni o enti di provenienza, con  iscrizione  a  forme
obbligatorie  di  previdenza  diverse  da  quelle  indicate  nel
precedente primo comma,  si  applica  l'art.  6  della  legge  7
febbraio 1979, n. 29 (20). Lo stesso articolo si  applica  anche
per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi  riconosciuti
utili a carico di  eventuali  fondi  integrativi  di  previdenza
esistenti  presso  gli  enti  di  provenienza  nonché   per   il
trasferimento alla gestione previdenziale  di  destinazione  dei
contributi versati nei fondi stessi.
  Ai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma  dell'art.  67,
L. 23 dicembre 1978, n. 833 (18),  si  applicano,  ai  fini  del
trattamento in quiescenza, le disposizioni di cui al  D.P.R.  29
dicembre 1973, n. 1092 (21). Si applica, altresì, il terzo comma
del presente articolo.


    75. Opzione per la posizione  assicurativa  in  atto.  -  Al
personale contemplato nell'art. 74, secondo  comma,  o  ai  loro
superstiti, è data facoltà di optare per il  mantenimento  della
posizione    assicurativa     già     costituita     nell'ambito
dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi
integrativi  di  previdenza  esistenti  presso   gli   enti   di
provenienza. L'opzione deve essere  esercitata  entro  sei  mesi
dalla data di  iscrizione  nei  ruoli  regionali  del  personale
addetto ai servizi delle unità sanitarie locali.
  La facoltà di opzione di cui al precedente  comma  può  essere
esercitata, nello stesso termine di sei mesi ivi  previsto,  dai
dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67, L.  23
dicembre 1978, n. 833 (18).
  In  favore  del  personale  di  cui  ai  precedenti  commi   è
costituita presso l'INPS una gestione  speciale  ad  esaurimento
che  provvederà  all'erogazione  dei   trattamenti,   a   carico
dell'assicurazione    generale    obbligatoria,    secondo    le
disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di previdenza,
anche  per  quanto  concerne  il   versamento   dei   contributi
previdenziali ripartiti secondo le attuali proporzioni.
  Per garantire la continuità delle  prestazioni  a  carico  dei
fondi integrativi di previdenza di cui ai precedenti  commi,  il
personale degli enti soppressi addetto ai  servizi  relativi  ai
predetti fondi  di  previdenza  è  trasferito  all'INPS  con  le
procedure stabilite dall'art. 67. L. 23 dicembre  1978,  n.  833
(18), previa integrazione dei contingenti  determinati  a  norma
dello stesso art. 67, primo comma.
  Il  finanziamento  della  gestione  speciale  ad   esaurimento
costituita  presso  l'INPS  a  norma  dei  precedenti  commi   è
assicurato, per le pregresse posizioni previdenziali relative al
personale in servizio e in quiescenza, mediante  versamento  dei
corrispettivi  capitali  di  copertura.  A  tale  fine   saranno
utilizzate le disponibilità  finanziarie  di  cui  all'art.  77,
quinto comma, ovvero sesto comma, L. 23 dicembre  1978,  n.  833
(18).
  Nei confronti del personale di cui al secondo comma che chieda
di non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a  norma  del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618 (22), o negli  altri  ruoli  delle
amministrazioni  dello  Stato,  si  applicano  le   disposizioni
contenute nei regolamenti dei preesistenti fondi  di  previdenza
per i casi di dispensa dal servizio per riduzione di organico.
  Ai fini dell'applicazione dell'art. 19, L. 21  dicembre  1978,
n. 843 (23),  con  effetto  dalla  data  di  costituzione  della
gestione speciale  prevista  dal  presente  articolo,  la  quota
aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 10, L.  3  giugno
1975, n. 160 (20), è  dovuta  esclusivamente  sulla  pensione  a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria restando in ogni
caso  non  dovuto  sulla   pensione   integrativa   l'incremento
dell'indennità integrativa speciale di  cui  all'art.  1  L.  31
luglio 1975, n. 364 (24).


    76. Trattamento di previdenza del personale. - Il  personale
di cui al primo comma del precedente art. 74 è iscritto ai  fini
del  trattamento  di  previdenza,  all'Istituto  nazionale   per
l'assistenza ai dipendenti degli enti locali.
  L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma è esteso
anche al personale  comunque  trasferito  alle  unità  sanitarie
locali in attuazione  delle  disposizioni  di  cui  alla  L.  23
dicembre 1978, n. 833 (25).
  In  relazione  ai  trasferimenti  del  personale  di  cui   al
precedente comma, l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del
tesoro provvederà a versare all'INADEL l'indennità di  anzianità
maturata  da  ciascun  dipendente  alla   data   di   iscrizione
all'INADEL stesso.
  Ai  fini  della  ricongiunzione  nell'ambito  della   gestione
previdenziale dell'INADEL di  tutti  i  servizi  o  periodi  già
riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di  fine
servizio  presso  le  amministrazioni  o  enti  di  provenienza,
l'Istituto stesso, in  relazione  alla  posizione  giuridica  ed
economica rivestita dal personale interessato e all'anzianità di
servizio maturata alla data di iscrizione,  determinerà  in  via
teorica l'importo dell'indennità  premio  di  servizio  riferita
alla predetta data di iscrizione, secondo  le  disposizioni  del
proprio ordinamento.
  L'eventuale  eccedenza  tra  l'importo  versato   dall'ufficio
liquidazioni per  indennità  maturata  ed  il  predetto  importo
teorico  è  corrisposta,  a  cura  dell'INADEL,   al   personale
interessato non oltre  il  termine  di  un  anno  dall'effettivo
versamento di quanto dovuto dall'ufficio  liquidazioni  a  norma
del precedente terzo comma.
  Ai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma  dell'art.  67,
L. 23 dicembre 1978, n. 833 (25),  si  applicano,  ai  fini  del
trattamento di previdenza, le disposizioni di cui al  D.P.R.  29
dicembre 1973, n. 1032 (26). Per la sistemazione dei periodi  di
servizio resi presso  gli  enti  di  provenienza  si  applicano,
nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS,  le  stesse
disposizioni di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma.



  77. Esercizio delle attribuzioni fino  all'eliminazione  della
disciplina di cui all'art. 63.  -  Fino  a  quando  non  saranno
disciplinate ai sensi del precedente art. 63 e salvo  quanto  in
esso  previsto,  le  attribuzioni  del  personale  del  Servizio
sanitario nazionale continuano ad essere  regolate  in  base  ai
preesistenti ordinamenti di provenienza.


    78. Incarichi. - Fino all'espletamento dei relativi concorsi
pubblici  di  assunzione,  gli  eventuali  posti  vacanti  nelle
posizioni funzionali di direttore amministrativo  capo  servizio
possono essere ricoperti anche per incarico dal personale  delle
posizioni funzionali immediatamente inferiori.
  L'incarico è conferito dal comitato di gestione e deve  essere
motivato  con  specifico  riferimento  alla  professionalità  ed
all'esperienza dei candidati, valutate in base  ad  un  giudizio
complessivo sull'attività svolta e sui titoli posseduti.
  In deroga a quanto disposto dall'art. 9, quarto comma, e  fino
all'espletamento dei primi concorsi di assunzione  sono  ammessi
incarichi   temporanei   semestrali    non    rinnovabili    con
l'utilizzazione delle graduatorie degli enti e le  cui  funzioni
sono state trasferite alle unità sanitarie locali.



  79. Personale eletto a cariche pubbliche. - La disposizione di
cui al primo comma dell'art. 45, D.P.R. 27 marzo  1969,  n.  130
(27), continua ad applicarsi al personale che se ne sia avvalso,
fino alla scadenza della carica pubblica elettiva ricoperta.



  80. Esami di idoneità. - Gli esami di idoneità già  banditi  e
non ancora espletati alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono portati a termine con le vigenti procedure.
  Nella prima applicazione del presente  decreto  gli  esami  di
idoneità previsti dall'art.  20  saranno  banditi  entro  trenta
giorni dall'emanazione del decreto di cui  al  terzo  comma  del
predetto articolo.



  81. Province autonome di Trento e  Bolzano.  -  Nelle  materie
disciplinate dal presente decreto le attribuzioni demandate alle
regioni, sono esercitate, nei rispettivi territori e nei  limiti
delle relative competenze statutarie, dalle province autonome di
Trento e Bolzano.


    82.  Applicazione  del   nuovo   stato   giuridico.   -   Le
disposizioni  del  presente  decreto,  fermo   restando   quanto
previsto dal comma successivo, si  applicano  al  personale  con
decorrenza dalla data dell'effettiva sua utilizzazione da  parte
delle unità sanitarie  locali,  ai  sensi  dell'art.  61,  terzo
comma, lettera b), L. 23 dicembre 1978, n. 833 (25).
  Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di cui
al  precedente  art.  30  le  materie  che   da   esso   saranno
disciplinate restano regolate dalle norme e dagli accordi  degli
enti o amministrazioni di  provenienza  del  personale.  Per  il
personale di nuova  assunzione  si  applicano  le  norme  e  gli
accordi vigenti per i dipendenti degli enti ospedalieri.


    83.  Norme  di  rinvio.  -  Per  quanto  non   espressamente
disciplinato dal presente decreto si  applicano,  per  la  parte
compatibile, le disposizioni del D.P.R. 10 gennaio  1957,  n.  3
(27), e successive modificazioni ed integrazioni.
                            (Si omettono gli allegati) (28) (29)

(1) Pubblicato  nel  Suppl.  Ord.  alla  Gazz.  Uff.  15
febbraio 1980, n. 45.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del
presente decreto.

(3) Riportata al n. R/I.

(4) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(5) Riportata alla voce  Professioni  sanitarie  e  arti
ausiliarie.

(5/a) Riportato alla voce Professioni sanitarie  e  arti
ausiliarie.

(5/b) Riportata al n. R/I.

(5/c) Per la normativa  concorsuale,  vedi  il  D.M.  30
gennaio 1982, riportato al n. R/XXXVII.

(6) Riportata al n. R/I.

(6/a) Riportata al n. R/I.

(7) Riportato alla voce Ospedali.

(7/a) Abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502, riportato al n. R/CLXIV.

(8) Riportata al n. R/I.

(8/a) Riportato alla voce Ospedali.

(9) Riportata alla voce Impiego privato.

(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(10/cost) La Corte costituzionale, con  sentenza 22 - 31
marzo 1995, n. 101 (Gazz. Uff. 5  aprile  1995,  n.  14,
serie  speciale),  ha  dichiarato,   fra   l'altro,   la
manifesta infondatezza della  questione  di  legittimità
costituzionale  dell'art.  29,  comma  2,  sollevata  in
riferimento all'art. 97 della  Costituzione.  La  stessa
questione  era  già  stata  esaminata  dalla   Corte   e
ripetutamente dichiarata infondata con  sentenze  n.  57
del 1989 e n. 296 del 1990 e con ordinanze  n.  408  del
1990 e n. 337 del 1993.

(10/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(10/b) Riportata al n. R/I.

(10/c) Vedi, anche, l'art. 95, L.  11  luglio  1980,  n.
312, riportata alla voce Impiegati civili  dello  Stato.
La  Corte  costituzionale,  peraltro,  con  sentenza  24
giugno-10 luglio 1981, n.  126  (Gazz.  Uff.  15  luglio
1981,   n.   193),   ha    dichiarato    l'illegittimità
costituzionale del presente art. 31.

(11) Riportata al n. R/I.

(11/a) Riportata al n. R/I.

(11/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(12) Riportata al n. R/I.

(12/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(13) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(13/a)  La  Corte  costituzionale,   con   sentenza   21
febbraio-9 marzo 1992, n. 90 (Gazz. Uff. 18 marzo  1992,
n. 12 - Serie speciale), ha  dichiarato  l'illegittimità
dell'art. 53,  primo  comma,  nella  parte  in  cui  non
consente  al   personale   ivi   contemplato,   che   al
raggiungimento del limite di età per il  collocamento  a
riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti
per ottenere il minimo della pensione, di  rimanere,  su
richiesta, in servizio fino  al  conseguimento  di  tale
anzianità minima e, comunque, non oltre il  settantesimo
anno di età.

(13/b) Riportata al n. R/I.

(13/c) Riportata  alla  voce  Prostituzione  (Abolizione
della).

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 12-14 ottobre
1988, n. 971 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1988, n, 42 -  Serie
speciale), ha, fra l'altro, dichiarato  in  applicazione
dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n.  87,  l'illegittimità
dell'art. 57, lett. a) nella parte in cui non prevedono,
in luogo del provvedimento di destituzione  di  diritto,
la  apertura   e   lo   svolgimento   del   procedimento
disciplinare.

(14/cost) La Corte costituzionale, con  sentenza 5 -  14
aprile 1995, n. 128 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995,  n.  16,
serie speciale), ha dichiarato non fondate le  questioni
di  legittimità  costituzionale  dell'art.  61,   quarto
comma, sollevate in riferimento agli artt. 24, 76  e  97
della Costituzione.

(14/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(15) Riportata alla voce Lavoro.

(16) Riportata al n. R/I.

(17) Riportata alla voce Ospedali.

(17/a) Riportato alla voce Ospedali.

(17/b) Riportata al n. R/I.

(18) Riportata al n. R/I.

(19) Per la proroga dei rapporti, vedi l'art.  35,  D.L.
28 febbraio 1983, n. 55,  riportato  alla  voce  Finanza
locale. Una ulteriore proroga al 30 giugno 1984 è  stata
disposta dall'art. 2, D.L. 29  dicembre  1983,  n.  747,
riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(20)  Riportata  alla  voce  Invalidità,   vecchiaia   e
superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(21) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e  di
guerra: pensioni dei dipendenti statali.

(22) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(23) Riportata alla voce Amministrazione del  patrimonio
e contabilità generale dello Stato.

(24) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(25) Riportata al n. R/I.

(26) Riportato alla voce Ospedali.

(27) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(28) Modifiche all'allegato 1 sono  state  disposte  dal
D.M. 24 settembre 1987, n. 420 (Gazz.  Uff.  13  ottobre
1987, n. 239).

(29) La Corte costituzionale, con sentenza  5-21  luglio
1988, n. 827 (Gazz. Uff. 27 luglio 1988, n. 30  -  Serie
speciale), ha dichiarato la illegittimità della  tabella
relativa    alle    assistenti    sociali     ricompresa
nell'allegato 2, del D.P.R. 20 dicembre  1979,  n.  761,
nella parte in cui  non  prevede  l'inquadramento  nella
posizione funzionale di assistente sociale  coordinatore
del personale proveniente dagli enti locali e trasferito
alle UU.SS.LL. che, alla  data  del  20  dicembre  1979,
abbia prestato attività di servizio per almeno otto anni
con la qualifica  di  assistente  sociale  nell'ente  di
provenienza. La stessa Corte, con sentenza  18-26  marzo
1991, n. 123 (Gazz. Uff. 3 aprile 1991, n.  14  -  Serie
speciale), ha dichiarato la illegittimità della  tabella
relativa ai farmacisti ricompresa  nell'allegato  2  del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui  non
prevede l'inquadramento nella  posizione  funzionale  di
farmacista coadiutore del  personale  proveniente  dagli
enti  ospedalieri  e  trasferito  alle  unità  sanitarie
locali che era in servizio,  nell'ente  di  provenienza,
alla data del 20 dicembre  1979,  con  la  qualifica  di
farmacista collaboratore. La stessa Corte, con  sentenza
2-15 luglio 1992, n. 331 (Gazz.Uff. 22 luglio  1992,  n.
31 -  Serie  speciale),  ha  dichiarato  l'illegittimità
della tabella relativa ai biologi - chimici -  fisici  -
psicologi,  riportata  nell'allegato  2   (Equiparazione
delle qualifiche e dei livelli funzionali del  personale
da inquadrare nei ruoli nominativi regionali) del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761 nella  parte  in  cui,  a  fini
dell'inquadramento   nella   posizione   funzionale   di
psicologo coadiutore degli psicologi  provenienti  dagli
enti di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70 che  alla  data
del 20 dicembre 1979 prestavano attività nei  precedenti
enti con la qualifica di psicologo collaboratore tecnico
coordinatore, richiede che gli stessi  fossero  preposti
alla direzione di  strutture  organizzative.  La  stessa
Corte, con sentenza 21-28 novembre 1994, n.  404  (Gazz.
Uff. 7 dicembre  1994,  n.  50  -  Serie  speciale),  ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della  tabella
relativa  ai  biologi,   chimici,   fisici,   psicologi,
riportata nell'allegato 2, nella parte in cui,  ai  fini
dell'inquadramento   nella   posizione   funzionale   di
chimico-coadiutore dei chimici provenienti dagli enti di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che alla  data  del
20 dicembre 1979 prestavano attività nei  suddetti  enti
con la prima qualifica del ruolo professionale, richiede
che  gli  stessi  fossero  preposti  alla  direzione  di
struttura organizzativa da  oltre  un  anno  e  avessero
maturato una anzianità di servizio di  dieci  anni  alla
data  di  entrata  in  vigore  dello  stesso  D.P.R.  20
dicembre 1979, n. 761.
 
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Last Update: giovedì 19 dicembre 2002